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N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissario di Stato della
Regione siciliana)
(GU n. 8 del 22-2-2006)
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L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio
2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio II dal
titolo «Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello satuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da
questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non
oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della
Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente
elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la
mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
Il provvedimento legislativo ripropone con modifiche sostanziali
ed adeguata copertura finanziaria le disposizioni di cui agli artt.
28, 18 - comma 14, 20 - comma 22, 21, commi 23 e 32, 24, commi 15 e
43 del cennato ddl 1084 tutte attinenti ad erogazioni di contributi
ad enti ed associazioni operanti in diversi settori d'intervento
regionale.
L'art. 8 dell'attuale iniziativa ripropone integralmente la
previsione dell'art. l8, comma 11, gia', impugnato per violazione
dell'art. 97 della Costituzione, si pone altresi' in contrasto con
l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
La disposizione infatti prevede l'erogazione di un contributo
«nella misura forfetaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio»
della cooperativa edilizia «La Gazzella lotto 214 di Messina»
indipendentemente dalla valutazione sull'andamento del contenzioso in
atto pendente.
L'amministrazione regionale, interpellata per fornire
chiarimenti, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, non ha
fatto pervenire alcun elemento circa la congruita' dello stanziamento
previsto per far fronte all'erogazione del contributo in questione.
Di contro il presidente della cooperativa, i cui soci sono
destinatari dei benefici economici, ha rappresentato con nota del 25
gennaio 2006 che lo stanziamento disposto e' assolutamente
insufficiente, in quanto i soggetti individuati dalle norme sono 46
mentre il legislatore autorizza una spesa complessiva di 300 migliaia
di euro sufficienti a soddisfarne soltanto 20.
Sotto questo aspetto, la norma appare pertanto censurabile non
soltanto per carenza della copertura finanziaria ma anche per
intrinseca irragionevolezza, non essendo comprensibile la previsione
di uno stanziamento che palesemente non consentira' di erogare il
beneficio de quo a tutti i destinatari.
P. Q. M.
Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto
speciale, con il presente atto impugna l'art. 8 del d.d.l.
n. 1095/stralcio II dal titolo «Riproposizione di norme in materia di
variazioni di spesa» approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006, per
violazione degli artt. 3, 81, quarto comma e 97 della Costituzione.
Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace
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