Ricorso n. 11 del 4 marzo 2014 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 marzo 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 16 del 9.4.2014)
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.
…), in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto
congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale
Rep. n. 23868 del 20 febbraio 2014, rogata dal Segretario Generale
della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di
deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in
giudizio n. 146 del 18 febbraio 2014, dagli avv.ti Renate von
Guggenberg (c.f. … -
…), Stephan Beikircher (c.f. … - …), Cristina Bernardi
(c.f. …) e
Laura Fadanelli (c.f. …), tutti del foro di Bolzano, con
indirizzo di posta elettronica ... ed
indirizzo di posta elettronica certificata
… e n. fax …, e
dall'avv. Michele Costa (c.f. …), del foro di
Roma, con indirizzo di posta elettronica … e
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n.
24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica
Certificata.. e n. fax
…);
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 55, 57, 179,
213, 429, 431 lettera h), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511,
526, 527, 711, 712 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)».
Nel Supplemento Ordinario n. 87/L, alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 302 del 27 dicembre 2013 e' stata pubblicata la legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2014)».
Tale legge, composta di un solo articolo, detta una serie di
disposizioni riferite direttamente alle Regioni a statuto speciale
e/o alle Province autonome di Trento e di Bolzano o comunque
riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse.
Mentre parte di queste disposizioni sono state concordate con la
Provincia autonoma di Bolzano secondo il procedimento delineato
dall'articolo 104 dello Statuto di autonomia per il Trentino Alto
Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), altre, invece, sono
state dettate unilateralmente, senza la prescritta intesa tra il
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due
Province.
In particolare, i commi 157, 179, 431, lettera b), 435 e 508
contengono riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi
erariali.
Nello specifico, il comma 157 riserva allo Stato le entrate
relative alle imposte sostitutive di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, mentre il comma
179 riserva imposte sostitutive (di cui al comma 151), IRES (di cui
al comma 177) ed IVA (di cui al comma 178). Il relativo maggior
gettito viene destinato al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
I commi 431, lettera b), e 435 prevedono riserve all'erario di
maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale,
anch'esse destinate ad un nuovo fondo per la riduzione della
pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014.
Il comma 508, invece, riscrive le riserve gia' previste dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
I commi 429, 481, 526 e 527 prevedono contributi aggiuntivi alla
finanza pubblica a carico della Provincia autonoma di Bolzano, sia in
termini di miglioramento del patto di stabilita', sia mediante
ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
Il comma 511, invece, prevede che entro il 30 giugno 2014 possano
essere concluse specifiche intese tra lo Stato e ciascuna autonomia
speciale, che determinano la cessazione dell'applicazione dei commi
508 e 526 (per quanto di interesse di questa Provincia) - relativi
alle riserve all'erario ed all'introduzione di ulteriori contributi
alla finanza pubblica - e che abbiano ad oggetto interventi diversi,
in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica per il medesimo periodo.
Il comma 499 apporta modifiche al comma 454 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo a carico della Provincia
autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza pubblica
mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini di
competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011.
I commi 500, 502 e 504 vanno a modificare, invece,
rispettivamente i commi 455, 461 e 463 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, in materia di concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno e relative sanzioni.
Nell'ambito delle norme sull'imposta unica comunale, il comma
711, nel mentre assicura ai comuni delle Regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della Regione Sardegna l'effettivo ristoro
del minor gettito dell'imposta municipale propria, per i comuni delle
Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano la compensazione del
minor gettito dell'imposta municipale propria avviene unicamente
attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5.8 milioni di
euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Il successivo comma 712 contiene addirittura un meccanismo
perverso, in quanto arriva a prevedere che l'entita' degli
accantonamenti da effettuare a carico della Provincia autonoma di
Bolzano ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, venga determinata a prescindere dal minor
gettito da imposta municipale propria derivante da agevolazioni
introdotte con la normativa statale.
Il comma 729, che apporta modificazioni al comma 380
dell'articolo 1, legge n. 228/2012, prevede che l'appena citato comma
17 dell'articolo 13, d.l. n. 201/2011 continua ad applicarsi nei
territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, reiterando cosi' il gia'
contestato meccanismo previsto da tale norma, con la conseguenza che,
fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge
delega sul federalismo fiscale (art. 27 legge 5 maggio 2009, n. 42),
e' accantonato a favore del bilancio dello Stato un importo pari a
tale maggior gettito stimato.
Con il comma 213 viene modificato il comma 9-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, e viene previsto
che, al fine del rispetto del patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali delle Regioni a statuto speciale devono calcolare il
complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale
contributo erogato dalle Regioni.
Infine, il comma 55 prevede che una somma pari a 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal
sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie
imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di
aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto
camerale.
Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva
questione di legittimita' costituzionale delle sopracitate
disposizioni statali, per i seguenti motivi di
Diritto
Violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); 16, 75, 75-bis e
79, dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); del Titolo VI dello
Statuto, in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83
e 84; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di
attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in
particolare degli articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; al d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2 e 4; al d.P.R.
20 gennaio 1973, n. 115; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in
particolare dell'articolo 8; al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e al
d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; degli articoli 81, 117, 118, 119 e
120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'articolo 138 della
Costituzione; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23
dicembre 2009, n. 191; dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443; dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; dei
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di
delimitazione temporale
Prima di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni
impugnate, si ritiene necessario esporre alcune considerazioni
introduttive di carattere generale.
In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in
materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un
meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate
dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'articolo
104 dello stesso Statuto.
Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello
Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104
dello Statuto medesimo.
La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2,
commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con
lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda
espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono
approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104 dello
Statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le
relative norme interposte.
Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra
l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite
dalla normativa statale.
E' previsto espressamente che in provincia trovano applicazione
le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione
e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo Statuto e
non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano
le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante
territorio nazionale.
In particolare, l'articolo 79 dello Statuto definisce i termini e
le modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche'
all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di
finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con
il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al
patto di stabilita' interno, e attribuisce alle Province la funzione
di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti
locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri
enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla
Provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma
dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per
gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4
prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla Provincia e sono in ogni caso
sostituite da quanto previsto dall'articolo 79.
L'articolo 75 dello Statuto attribuisce alle Province autonome le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo
Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di
bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici, nella misura dei
nove decimi, e, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate
tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate,
ulteriori rispetto a quelle appena elencate, nonche' i sette decimi
dell'imposta sul valore aggiunto).
Stabilisce, inoltre, l'articolo 75-bis dello Statuto che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione
ed alle Province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio
della Regione e delle rispettive Province.
L'articolo 80, comma 1, dello Statuto, da ultimo sostituito
proprio dall'articolo 1, comma 518, della legge qui impugnata,
attribuisce alle predette Province la potesta' legislativa primaria,
anziche' concorrente, in materia di finanza locale; in particolare,
il comma 3, alla pari del previgente comma 1-ter, prevede che le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che
le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province.
L'articolo 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che, allo
scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le
Province autonome corrispondono ai Comuni stessi idonei mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
L'articolo 82 dello Statuto prevede che le attivita' di
accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso
intese tra ciascuna Provincia e il Ministro dell'economia e delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.
Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la Regione, le
Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio
finanziario e che la Regione, e le Province adeguano la propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
Province autonome e' attribuita la potesta' di emanare norme in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio
e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art.
16 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione in
materia di finanza regionale e provinciale).
Dette norme di attuazione disciplinano anche tassativamente
(Corte costituzionale, sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012) le
ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e 10-bis) e contengono
specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di
accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e
l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte
delle Province autonome (artt. 17, 18, e 19).
Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali
e' dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale,
sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del
2000).
In particolare, per le Province autonome di Trento e di Bolzano
codesta Ecc.ma Corte (sentenza n. 133 del 2010) ha ribadito il
principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e
la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome: «Per
quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare
che l'autonomia inanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli
che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti
finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese
le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo
comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che "Fermo quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art.
13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su
concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province". Il richiamato art.
103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano
avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle
Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103,
che impone il procedimento di revisione costituzionale per le
modifiche statutarie, abilitando le legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito
alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione
e le Province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo
precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto
avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal
citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il
necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in
cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La
conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia
autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una
norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma,
qualora sia basata sulla violazione del sisterna statutario della
Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche
all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).».
E' evidente che le disposizioni di cui ai commi 55, 157, 179,
213, 429, 431 lettera h), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511,
526, 527, 711, 712 e 729 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, introducono modificazioni nel complesso delle
disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalle Province autonome nel 2009 al fine di definire
il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare
il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale.
Per di piu', dette disposizioni statali sono contenute in una
legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria,
comportano la sostanziale modifica di norme dello Statuto, di norme
di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo Statuto
in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure
paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto,
con conseguente violazione dei predetti parametri.
Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli
articoli 104 e 107 dello Statuto.
E, la previsione di una disciplina statale immediatamente e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi' in
contrasto con l'articolo 107 dello Statuto speciale e con il
principio di leale collaborazione, in quanto determina una
modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento
provinciale.
Queste disposizioni non solo modificano la misura del concorso
della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza
pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in contrasto con il
Titolo VI dello Statuto e relative norme di attuazione, ed in
particolare con l'articolo 79, comma 2, nonche' con l'articolo 104,
comma 1, del medesimo Statuto, proprio perche' non sono state
precedute da alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del
Governo con questa Provincia. A proposito va ribadito che l'articolo
104 dello Statuto prevede che le norme del Titolo VI di tale Statuto
possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, solo su
concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della Regione o delle due Province (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 133 del 2010).
Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata con
l'asserzione che il contributo delle Regioni e delle Province
autonome agli obiettivi di finanza pubblica costituirebbe principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,
ovvero tutelare l'unita' economica della Repubblica.
A riguardo codesta Ecc.ma Corte ha chiarito, da un lato, che solo
le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le
autonomie speciali (cfr. sentenze n. 169 del 2007 e n. 229 del 2011),
e dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non
e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano
il carattere dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e precedenti ivi
richiamate: sentenza n. 482 del 1995).
E, per quanto attiene il potere sostitutivo statale, per le
competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione
statutaria ne definisce chiaramente le modalita' di esercizio
nell'articolo 8 del d.P.R. novembre 1987, n. 526.
Le disposizioni in questione, nella parte in cui prevedono
l'immediata e diretta applicazione anche in provincia di Bolzano
della disciplina generale, si pongono anche in contrasto con gli
articoli 79 e 83 dello Statuto, come modificati secondo la procedura
dell'articolo 104, e con gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento, con particolare riferimento alla continuita'
assicurata all'ordinamento provinciale, anche in combinato disposto
con l'articolo 16 d.lgs. n. 268/1992. La rilevanza delle predette
norme come parametri del giudizio di legittimita' costituzionale e'
riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma
Corte, ove ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le
norme di attuazione dello Statuto speciale, nonche' quelle, adottate
con lo speciale procedimento previsto dall'articolo 104, di modifica
o di integrazione del titolo VI dello Statuto, possono essere
utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalita' (per
tutte sentenza n. 263 del 2005, che richiama le sentenze n. 36, n.
356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n, 520 del
2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003).
E, comunque, non e' legittimo riservare all'Erario le maggiori
entrate di natura tributaria afferenti all'ambito provinciale,
perche' con disposizioni di legge ordinaria non possono essere
modificate unilateralmente norme definite pariteticamente ai sensi
degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto.
Difatti, il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
7009, n. 191, approvato - come detto - ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 104 dello Statuto - come ulteriormente precisato dal
comma 106 dello stesso articolo 2 - dispone che le quote dei proventi
erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69,
70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal gennaio 2011, sono riversate
dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di
versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle
Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti,
istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei
tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province
autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data
attuazione al predetto comma 108.
Le previsioni contenute nella legge n. 147/2013, in quanto
destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la
riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote
o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'articolo 9, d.lgs.
n. 268/1992, ne' risultano rispettose del principio di leale
collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici
definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto legislativo
e nell'articolo 79 dello Statuto, che definisce specificamente le
modalita' del concorso delle Province autonome agli obiettivi di
finanza pubblica.
Inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di potesta'
legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli
8 e 9 dello Statuto.
Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta'
amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in
materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1),
finanza locale (artt. 80 e 81) ed igiene e sanita' (art. 9, n. 10),
con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del
bilancio provinciale ed alla autonomia finanziaria riconosciuta dal
titolo VI dello Statuto e dalle relative norme di attuazione.
E, nelle materie attribuite alla competenza delle Province
autonome l'articolo 2, d.lgs. n. 266/1992, nel disciplinare rapporto
tra i due ordinamenti, prevede a carico delle Province autonome un
onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto e,
pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni
qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali,
e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni
qualificabili principi, il che tuttavia non significa che le norme
statali devono essere assunte talis qualis.
Per guanto attiene alla materia della tutela della salute, le
predette disposizioni statutarie sono state attuate - mediante
apposite norme d'attuazione, in particolare con il d.P.R. 28 marzo
1975, n. 474, ed il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
Inoltre, per effetto della riforma del Titolo V, parte seconda,
della Costituzione, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e'
attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi
dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato
disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
E, in forza dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, la Provincia autonoma di Bolzano, provvede al
finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini
di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il
previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi
erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme
statali, va altresi' rilevato che nell'ordinamento statutario non e'
previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» ai
sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, che sarebbero
necessarie per modificare l'attuale articolo 79 dello stesso. La
peculiare procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva
intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata
ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma
ordinaria statale.
Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione di cui
allo stesso articolo 27, legge n. 42/2009 non e', comunque, previsto
alcuna limitazione temporale, con la conseguenza che l'accantonamento
a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali avviene
a tempo indeterminato. Sennonche' codesta Ecc.ma Corte da tempo ha
sancito l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio volta ad
imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a
tempo indeterminato (cfr. sentenza n. 142 del 2012).
Quindi, e' evidente che la disciplina che prevede
l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e diretta applicazione
di norme statali, e' lesiva dell'assetto statuario in quanto
definisce in assenza del prescritto accordo, regole di dettaglio
immediatamente applicabili, in violazione dei citati articoli 103,
104 e 107 dello Statuto (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del
2010).
Fatto sta, comunque, che l'accantonamento previsto in attesa
delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo, traducendosi
in diretta violazione dell'articolo 75 dello Statuto e in una
sottrazione delle risorse disponibili per la Provincia, al di fuori
delle regole di coordinamento finanziario stabilite dall'articolo 79
dello stesso Statuto.
Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del
patto di stabilita' interno per la Provincia e per gli enti locali
del suo territorio, posto che la definizione del loro contenuto non
puo' essere demandata ad una legge ordinaria dello Stato, senza
preventiva intesa.
Inoltre, il piu' volte citato articolo 79, comma 3, dello Statuto
attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di definire
gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno per i propri
enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione
alla competenza statutaria ad essa spettante in materia di finanza
locale (artt. 80 e 81 e relative norme di attuazione - d.lgs. n.
268/1992).
Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di
autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento
all'individuazione delle modalita' di concorrenza agli obiettivi di
stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione
tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della Provincia stessa
alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) -
sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato
dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del
gettito provinciale (art. 75 St. e artt. 9, 10 e 10-bis d.lgs. n.
268/1992), con la conseguenza che risulta di tutta evidenza che le
disposizioni di cui si chiede la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale, si pongono in contrasto con il complesso delle
disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel
2009 con il gia' citato Accordo di Milano, al fine di definire il
loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di
attuazione del c.d. federalismo fiscale, e ledono le particolari
prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano sotto
diversi profili. E', altrettanto evidente che le stesse sono affette
da irragionevolezza in quanto internamente contraddittorie, posto che
sono state dettate unilateralmente, senza previa intesa tra il
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due
Province secondo il procedimento delineato dall'articolo 104 dello
Statuto, come e' invece avvenuto per altre disposizioni contenute
nella stessa legge.
Esaminando le singole disposizioni si precisa quanto segue:
a) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 157, 179,
431, lettera b), 435, 508 e 511 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Come gia' esposto, il comma 157 destina le maggiori entrate
derivanti dal comma 156, che modifica la disciplina della
rivalutazione dei valori di acquisto ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al Testo unico
delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, a confluire nel «Fondo per interventi strutturali di politica
economica», nella misura di 200 milioni di euro per il 2014 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mentre il comma
179 destina le maggiori entrate derivanti da imposte sostitutive (di
cui al comma 151), IRES (di cui al comma 177) ed IVA (di cui al comma
178), pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014,
a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
allo stesso Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Questi due commi, in pratica, destinano il maggior gettito di
tributi erariali al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, configurando in tal modo, di fatto, delle riserve
all'erario.
Inoltre, il comma 431, lettera b) prevede l'istituzione di un
«Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate,
a decorrere dal 2014, per il biennio 2014-2015, l'ammontare di
risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate
rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in
corso derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e,
a decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto
all'anno precedente, derivanti sempre dalle attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale, mentre il comma 435 prevede che per l'anno
2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da
misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non
computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso
d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante
riassegnazione al predetto Fondo.
Trattasi, quindi, di riserva all'erario di maggiori entrate
derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, anch'esse destinate ad
un nuovo fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito a
decorrere dal 2014.
Il comma 508, invece, riscrive praticamente le riserve gia'
previste dai decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 914, e riserva all'Erario per un
periodo di cinque anni dal 2014 il maggior gettito fiscale derivante
dalle maggiori entrate tributarie di cui ai predetti dd.ll. n.
138/2011 e n. 148/2011, al fine di assicurare il concorso delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'equilibrio
dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, e le destina
alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al
fine di garantire la riduzione del debito pubblico conformemente a
quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea. Viene, inoltre,
stabilito che le modalita' di individuazione del maggior gettito,
attraverso separata contabilizzazione, sono demandate ad un decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentiti i
Presidenti delle Giunte regionali interessati.
Questa Provincia ha gia' impugnato il comma 3, ultimo periodo, ed
il comma 36 dell'articolo 2, d.l. n. 138/2011, in relazione al
gettito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte
nello stesso d.l., in particolare, articoli 1, comma 6, 2 e 7,
(ricorso pendente sub n. 152/2011) e l'articolo 48 d.l. n. 201/1201
l, in quanto diretto a riservare al bilancio dello Stato il maggior
acuito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte
dal medesimo decreto (ricorso pendente sub n. 40/2012 ).
Infine, in merito il comma 511 prevede ancora che entro il 30
giugno 2014 possano essere concluse specifiche intese tra lo Stato e
ciascuna autonomia speciale, che determinano la cessazione
dell'applicazione dei commi 508 e 526 (per quanto di interesse di
questa Provincia) - relativi alle riserve all'erario ed
all'introduzione di ulteriori contributi alla finanza pubblica - e
che abbiano ad oggetto interventi diversi, in grado di concorrere in
misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica per il medesimo periodo.
Risulta evidente che le norme in contestazione introducono
riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali, o misure
alternative ad esse, in netto contrasto con l'assetto generale dei
rapporti finanziari gia' evidenziato.
Infatti, queste disposizioni prevedono forme di contribuzione
finanziaria da parte delle Province autonome, in misura determinata o
indeterminata, e distribuite nel tempo in relazione al carattere
pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto
a quanto gia' definito nello Statuto e nelle relative norme di
attuazione e unilateralmente disposte dal legislatore statale, per
cui sono in contrasto con le disposizioni di rango statutario che
prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province
autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, e che
affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato
la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso.
Come gia' ricordato, il Titolo VI dello Statuto definisce il
quadro della finanza della Regione e delle Province autonome,
riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, sulla
base dell'accordo richiesto ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto
medesimo.
Le norme in questione, che riservano all'erario quote di gettito
di tributi erariali spettanti alle Province autonome nonche' le
relative misure alternative, evidentemente interferiscono con la
predetta autonomia finanziaria, nel senso che comportano maggiori
spese a carico del bilancio provinciale e che incidono sulle entrate
del medesimo assicurate dalla devoluzione del gettito di tributi
erariali, in violazione di una serie di disposizioni del Titolo VI
dello Statuto relativo alla finanza della Regione e delle due
Province autonome, e particolarmente degli articoli 75, 79, 80, 81,
82, nonche' delle relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268), dell'articolo 104 dello Statuto speciale nonche' i principi
di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione
temporale.
In merito rileva particolarmente l'articolo 75 dello Statuto, il
quale attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle
entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto stesso e
percette nei rispettivi territori (9/10 delle imposte di registro e
di bollo, delle tasse di concessione governativa, dell'imposta sul
consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due
province, dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione
determinata assumendo a riferimento i consumi finali, del gettito
dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui
gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei territori delle due province, e delle
accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati e, in ogni caso,
i 9/10 di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, ad
eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici,
oltre ai 7/10 dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella
relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Inoltre, per quanto riguarda il sistema dei rapporti finanziari
con lo Stato, l'articolo 79 dello Statuto disciplina in modo completo
i termini e le modalita' del concorso della Regione e delle Province
autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di
stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.
Con particolare riferimento alla disciplina statutaria dei
rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, fondata
sulla base di un rapporto paritetico, le disposizioni contestate sono
in contrasto anche con gli articoli 104 e 107 dello Statuto.
Specificatamente le norme in contestazione contrastano con la
normativa di attuazione allo Statuto in materia di finanza regionale
e provinciale, di cui al d.lgs. n. 268/1992, che - come gia'
evidenziato - disciplina tassativamente le ipotesi di riserva
all'erario (artt. 9. 10 e 10-bis).
Ad avviso della ricorrente Provincia risulta evidente che, in
relazione alle norme in questione, non sussisstono i requisiti posti
dal'art. 9, d.lgs. n. 268/1992 per la riserva all'erario del «gettito
derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi
tributi» e la loro attribuzione a fondi statali.
Tali requisiti sono stati sintetizzati dalla sentenza di codesta
Ecc.ma Corte n. 182/2010, secondo la quale «... tale articolo
richiede, per la legittimita' della riserva statale, che: a) detta
riserva sia giustificata da "finalita' diverse da quelle di cui al
conuna 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis"
dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioe' da finalita' diverse
tanto dal "raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della
finanza pubblica" (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di "spese
derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla
regione" (art. 10-bis, comma 1, lettera b); b) gettito sia destinato
per legge "alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione,
di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non
rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province,
ivi comprese quelle relative a calamita' naturali"; c) il gettito sia
"temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel
bilancio statale e quindi quantificabile".».
Ora, i commi 157, 179, 431, lettera h), e 508 non prevedono una
limitazione temporale ne' del maggior gettito ne' della riserva di
esso al bilancio statale e, inoltre, non prevedono la separata
contabilizzazione, per cui non consentono di quantificare l'entita'
della riserva. Inoltre, le spese cui e' destinato il maggior gettito
sono specifiche ma non risulta il loro carattere «non continuativo».
Si puo' qui ricordare che la sentenza n. 142 del 2012 ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 23, comma
21, d.l. n. 98/2011, «nella parte in cui dispone che sia
integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito erariale
sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi
territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non
attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di
detto gettito».
Per quanto riguarda il comma 508, rileva in particolare la
finalita' della riserva e l'insussistenza del carattere della novita'
e della temporaneita' delle spese statali a cui la riserva di gettito
ivi prevista e' destinata, poiche' tali nuove e maggiori entrate sono
destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico
stesso. Ma, quand'anche la copertura degli oneri per il servizio del
debito pubblico venisse considerata obiettivo di riequilibrio della
finanza pubblica, il comma in esame nemmeno rispetta i meccanismi
paritetici delineati dagli articoli 10 e 10-bis d.lgs. n. 268/1992,
quale espressione del principio di leale collaborazione che deve
informare i rapporti tra lo Stato e, per quanto qui piu' direttamente
interessa, le Province autonome, vincolante per le Amministrazioni
destinatarie delle prescrizioni dagli stessi recate.
Inoltre, il comma 511 che consente per il medesimo periodo
considerato nel comma 508 la possibilita' di concludere accordi per
interventi diversi da quelli previsti nello stesso comma 508, in
grado di concorrere in misura corrispondente al «conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, comporta che tale ultimo comma va
interpretato come riferito in realta' a garantire la copertura di
spese statali destinate a finalita' di raggiungimento degli obiettivi
di riequilibrio della finanza pubblica»; quindi, il comma 508, in
realta' e' anche privo della condizione che richiede la destinazione
a finalita' diverse dal generico riequilibrio della finanza pubblica.
Con specifico riferimento alla riserva all'entrio prevista dal
comma 508, rileva la gia' citata sentenza di codesta Ecc.ma Corte n.
241 del 2012, con la quale e' stato dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n.
138/2011, come convertito in legge, nella parte in cui dispone che la
riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi
si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti a
tale Regione. Inoltre, in tale sentenza codesta Ecc.ma Corte ha
espresso il principio generale secondo cui le disposizioni del
decreto-legge n. 138/2011 sono applicabili agli enti ad autonomia
differenziata solo a condizione che siano «rispettati» gli statuti
speciali e quindi, per quanto attiene alle «maggiori entrate»
derivanti dal decreto stesso, soltanto se l'integrale riserva
quinquennale allo Stato del gettito - prevista in via generale dal
comma 36 dell'articolo 2 - sia consentita da tali Statuti, per
concludere che tali disposizioni sono inapplicabili se non rispettano
i medesimi Statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Il comma 508, in quanto non compatibile con le norme statutarie
relative alle riserve all'erario, e, quindi, per effetto di tale
giudicato costituzionale, non applicabile alle Province autonome, e'
anche illegittimo per violazione del giudicato costituzionale (art.
136 Cost.).
Il comma 508 non e', comunque, compatibile con la regola
stabilita dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), laddove
consente solo «nelle fasi favorevoli del ciclo economico» di porre a
carico di Regioni, Province autonome ed enti locali un contributo al
Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, e solo limitatamente alla
quota di entrate influenzata dall'andamento del ciclo medesimo
(principio della certezza dell'entrata), posto che lo stesso si
applica dall'anno 2014 all'anno 2018 e che l'articolo 12, legge n.
243/2012 trova applicazione dal 1° gennaio 2016, da tale data e fino
al 2018 la riserva allo Stato prevista dal comma 508 e' in contrasto
con la citata norma attuativa della Costituzione e con il principio
dalla stessa declinato.
Inoltre, il comma 508, nel demandare lo stabilire delle modalita'
di individuazione del maggior gettito ad un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentiti i Presidenti
delle Giunte regionali interessati [delle Province interessate],
vanifica, comunque, la previsione di un'intesa di natura forte con lo
Stato, come prevista dagli articoli 79, 104 e 107 dello Statuto.
Infine, il comma 511, il quale prevede misure alternative alle
riserve all'erario di cui al comma 508, presuppone la legittimita'
delle riserve all'erario di cui a quest'ultimo comma, motivo per cui
anch'esso e' lesivo dei medesimi parametri violati dalle disposizioni
di cui presuppone la legittimita'.
Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate, per
violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli
75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; degli articoli 103, 104 e 107
dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 9, 10,
10-bis; degli articoli 81 e 136 della Costituzione; dell'articolo 2,
commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dell'articolo
12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; dei principi di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
b) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 429, 481, 526
e 527 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Il comma 429 stabilisce i contributi dovuti rispettivamente dalle
Regioni e dagli enti locali alla riduzione complessiva della spesa
pubblica stabilita a livello nazionale, per il triennio 2015-2017.
Secondo tale norma, le Regioni e le Province autonome, a seguito
dell'applicazione delle misure previste dal comma 427, per gli anni
2015, 2016 e 2017, devono assicurare un contributo alla finanza
pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi
di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificati dai commi 497 e 499 dell'articolo 1
della legge in esame.
Con particolare riferimento alle Province autonome rileva il
citato comma 454, legge n. 228/2012, come modificato dal comma 499,
legge n. 147/2013, che inserisce una specifica tabella per le
autonomie speciali, che include anche le Province autonome
prevedendo, in particolare, a carico di quella di Bolzano un
contributo per il 2014 di 26 milioni di euro per il triennio
2015-2017 di 35 milioni di euro, nonche' gli ulteriori contributi
disposti a carico delle autonomie speciali.
Secondo lo stesso comma 429, quanto agli enti locali, per gli
anni 2016 e 2017, i Comuni devono assicurare un contributo annue di
275 milioni di euro, e le Province un contributo annuo di 69 milioni
di euro, attraverso le percentuali recate dai commi 2 e 6
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di
stabilita' 2012), come modificate dai commi 532 e 534 dell'articolo 1
della legge in esame: tali percentuali sono stabilite ai fini della
determinazione dell'obbiettivo di saldo finanziario degli enti
locali, e sono applicate alla media della spesa corrente dei predetti
enti riferita ad un determinato periodo. Le modificazioni introdotte
consistono nella diversificazione delle predette percentuali
stabilendo una variazione a cadenza biennale a decorrere dal 2014.
Nel comma 481 si prevede la riduzione del livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato per l'anno 2015 nella misura di 540 milioni
di euro e a decorrere dall'anno 2016 nella misura di 610 milioni di
euro, come risultante dell'applicazione delle misure di contenimento
della spesa previste e disciplinate specificamente nei commi 452,
453, 454, 455 e 456, ed in sintesi, delle misure relative
all'indennita' di vacanza contrattuale ed al blocco della
contrattazione collettiva per la parte economica, anche con
riferimento al personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
Ai sensi di tale comma, alle Regioni e alle Province autonome e'
demandata, in sede di autocoordinamento, la proposta dei criteri e
delle modalita' per il riparto tra gli enti di livello di governo
regionale del concorso complessivo conseguente alla riduzione del
concorso statale alla spesa sanitaria, proposta che e'
successivamente recepita in sede di intesa Stato-Regioni per la
ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, da
concludersi entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la
predetta proposta, la riduzione avviene secondo gli ordinari criteri
di ripartizione del l'abbisogno sanitario nazionale standard.
Per le autonomie speciali, ad esclusione della Regione siciliana,
e per le Province autonome, il concorso ivi previsto e' assicurato
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e, fino all'emanazione delle ivi previste norme di
attuazione, l'importo del predetto concorso e' annualmente
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali.
Il comma 526 prevede per il 2014 un ulteriore concorso aggiuntivo
per le autonomie speciali, di complessivi 240 milioni di euro. Anche
detto concorso deve essere definito con le procedure previste
dall'articolo 27, legge n. 42/2009, e fino all'emanazione delle
relative norme di attuazione, il relativo importo e' accantonato, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, nella
misura indicata, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia
autonoma, in una specifica tabella, che definisce per la Provincia
autonoma di Bolzano un importo pari a 22.818 migliaia di euro.
Precisa a riguardo il successivo comma 527 che gli importi
indicati nella predetta tabella possano essere modificati entro il 31
gennaio 2014, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni,
da recepire con successivo decreto ministeriale, fatta salva
l'invarianza del concorso complessivo alla finanza pubblica.
E' evidente che questi commi prevedono contributi aggiuntivi alla
finanza pubblica a carico della Provincia autonoma, sia in termini di
miglioramento del patto di stabilita', sia mediante ulteriore
accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, in violazione dell'articolo 79 dello Statuto e della
procedura concordata di cui all'articolo 27, legge n. 42/2009.
Quindi, per tali profili le stesse sono sempre in contrasto con
le disposizioni di rango statutario che prevedono in modo esaustivo
le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi della
finanza pubblica statale, e che affidano ad un accordo bilaterale a
carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti
finanziari con lo stesso,
E' evidente che le norme che stabiliscono ulteriori concorsi alla
finanza pubblica nonche' le relative misure alternative,
interferiscono con la predetta autonomia finanziaria e sul sistema
dei rapporti finanziari con lo Stato, come definito dall'articolo 79
dello Statuto. Inoltre, le stesse contrastano con gli articoli 104 e
107 dello Statuto.
Anche per quanto riguarda gli enti locali, il comma 479 si pone
in contrasto con l'articolo 79 dello Statuto, che attribuisce alle
Province autonome le funzioni di coordinamento in materia di finanza
pubblica per tutti gli enti ed organismi che fanno parte del sistema
finanziario provinciale, oltre che interferire con le potesta'
spettanti alle Province autonome in materia di finanza locale, in
particolare ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto, del
decreto legislativo 16 marzo 1991, n. 268, nonche' dell'articolo 16
del medesimo Statuto.
Inoltre il comma 427, nella parte in cui non prevede alcuna forma
di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella predisposizione
degli indirizzi per la revisione della spesa pubblica, viola il
principio di leale collaborazione.
Il comma 481, relativo alla riduzione del finanziamento statale
del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni, invece,
colloca le Province autonome sullo stesso piano delle altre Regioni,
senza peraltro considerare che, con specifico riferimento alla spesa
sanitaria, l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, prevede che le Province autonome provvedano al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle
altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse dei propri
bilanci.
Quindi il comma 481, oltre che con i parametri statutari in
materia di autonomia finanziaria appena evidenziati, si pone anche in
contrasto con la potesta' legislativa che lo Statuto speciale
attribuisce alla Regione in materia di ordinamento degli enti
sanitari e ospedalieri, e alle Province autonome in materia di
organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in
materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed
ospedaliera, e con la corrispondente potesta' amministrativa (artt.
4, n. 7); 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 St.) e relative norme
d'attuazione in materia di igiene e sanita' (d.P.R. 28 marzo 1975, n.
474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197).
In merito, codesta Ecc.ma Corte ha gia' riconosciuto il principio
secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento
della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di
coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del
2010).
Inoltre, come gia' evidenziato, le potesta' gia' spettanti per
Statuto alle Province autonome in materia di igiene e sanita', con la
conseguente speciale autonomia relativa alla spesa sanitaria, sono
confermate ed ampliate anche per effetto delle modificazioni del
Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in forza delle quali e'
stato loro attribuita la competenza in materia di tutela della salute
ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in
combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, come confermato piu' volte da codesta Ecc.ma
Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005).
In conseguenza dell'inclusione delle Province autonome al pari
delle Regioni nell'ambito degli enti che beneficiano del
finanziamento statale della spesa sanitaria, lo stesso comma 481, per
quanto riguarda le Province autonome impone alle stesse di
accantonare, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, un concorso corrispondente alla riduzione del finanziamento
statale. Quindi, anche per il profilo dell'accantonamento, che e' una
semplice conseguenza della premessa della norma, tale disposizione e'
in contrasto con le norme appena citate.
Analogamente il comma 526 non prevede nessuna forma di accordo
con lo Stato, ne' una finalizzazione della norma stessa, o un
criterio di riparto che consente di verificarne la proporzionalita',
ma pone unilateralmente a carico di ciascuna autonomia speciale la
relativa misura di concorso, ponendosi in contrasto con i parametri
statutari sopra evidenziati.
Tuttavia, principalmente il comma 526 e' lesivo perche'
predetermina il contenuto delle norme di attuazione in violazione
dell'articolo 107 dello Statuto e perche' impone - in attesa delle
predette norme - un accantonamento delle quote di compartecipazione
ai tributi erariali di spettanza delle Province autonome in
violazione, in particolare, degli articoli 75 e 104 dello Statuto
speciale.
Analogamente e per le stesse ragioni e' lesivo il comma 527, che
presuppone la legittimita' dei concorsi previsti dal comma 526.
Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate, per
violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 dello Statuto;
del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli 75,
75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84: degli articoli 103, 104 e 107 dello
Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268; del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e del d.P.R. 26
gennaio 1980, n. 197; dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'articolo 2, commi 106 e
108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dei principi di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
c) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 499, 500,
502, 504 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
I commi 499, 500, 502 e 504 della legge n. 147/2013 modificano
rispettivamente i commi 454, 455, 461 e 463 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizione, queste, gia' oggetto di
impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (ricorso sub
n. 30/2013), eccetto il comma 454.
Tuttavia, tale ultimo comma, nonostante che nella premessa del
primo periodo, non modificata, vengano espressamente escluse la
Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le Provincia autonome di
Trento e Bolzano («454. Al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per ciascuno degli anni dal 2073 al 2017, l'obiettivo in termini di
competenza euro-compatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal
consuntivo 2011: ...), per effetto della sostituzione della lettera
d) ad opera del comma 499, lettera b), prevede ora a carico della
Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza
pubblica mediante la riduzione del complesso delle spese finali in
termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011
nella misura pari a 26 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 35
milioni di euro per gli anni 2015-2017 (importi indicati in apposita
tabella).
Quindi, il comma 499 prevede ulteriori contributi a carico delle
Province autonome. Esso, inoltre, proroga al 2017 gli accordi sulle
misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie
speciali, escluse la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le
Province autonome, gia' previsti sino al 2016.
E' evidente che questa norma e' affetta da irragionevolezza in
quanto internamente contraddittoria.
Il comma 500, invece, che, come detto, modifica il comma 455
dell'articolo 1, legge n. 228/2012, il quale e' espressamente
riferito alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e alle Province
autonome; in particolare conferma gli ulteriori contributi a carico
delle autonomie speciali, e con specifico riferimento alla Provincia
autonoma di Bolzano, quelli gia' determinati per il 2014 in 26
milioni di euro e per gli anni 2015-2017 in 35 milioni di euro annui,
nonche' gli ulteriori contributi, non quantificati, a carico delle
autonomie speciali.
Inoltre, il comma 502, che apporta modifiche al comma 461
dell'articolo 1, legge n. 228/2012, a seguito della sentenza di
codesta Ecc.ma Corte n. 219 del 2013, con la quale e' stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dalla legge n.
228/2012, nella parte in cui si applica alle Provincie autonome e
alle altre autonomie speciali, sostituendo il rinvio operato dal
comma 461 al medesimo articolo 7, con quello al comma 462, lettera
d), dell'articolo 1, legge n. 298/2012.
Infine, il comma 504 abroga, a decorrere dal 2014, espressamente
il comma 463 dell'articolo 1, legge n. 228/2012 che a sua volta
richiamava l'articolo 7 d.lgs. n. 149/2011.
Anche queste disposizioni prevedono forme di contribuzione
finanziaria da parte delle Province autonome e distribuite nel tempo
in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello
Stato, ulteriori rispetto a quanto gia' definito nello Statuto
speciale e nelle relative norme di attuazione e unilateralmente
disposte dal legislatore statale, in contrasto con le disposizioni di
rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso
delle Province autonome agli obiettivi della finanza pubblica
statale, e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere
paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo
stesso.
Come piu' volte precisato, il Titolo VI dello Statuto speciale
definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province
autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di
spesa, sulla base dell'accordo richiesto ai sensi dell'articolo 104
dello Statuto medesimo.
Le norme in questione, le quali stabiliscono rispettivamente
ulteriori concorsi alla finanza pubblica (commi 499 e 500) e sanzioni
relative all'inosservanza del patto di stabilita' interno (commi 502
e 504), interferiscono con la predetta autonomia finanziaria e con il
sistema dei rapporti finanziari con lo Stato disciplinati in modo
esaustivo dal Titolo VI dello Statuto di autonomia, per cui si
pongono in contrasto con le norme ivi contenute, in particolare con
l'articolo 79, nonche' con gli articoli 104 e 107 dello stesso
Statuto, che presuppongono la conclusione di un accordo bilaterale
per la modificazione di tali rapporti nonche' delle norme statutarie
che li disciplinano.
Inoltre, il comma 502 e' lesivo perche' richiamo la lettera d)
del comma 462 dell'articolo 1, legge n. 228/2012, che in particolare,
nell'ambito delle sanzioni per il mancato rispetto del patto,
riferite anche alle Province autonome, prevede il divieto di assumere
personale a qualsiasi titolo, e di stipulare contratti di servizio
elusivi del divieto, interferendo altresi' nella sua organizzazione.
Per l'ipotesi in cui il comma 463 (riguardante gli adempimenti
prescritti per sanare l'eventuale inosservanza del patto di
stabilita', riferito anche alle Province autonome) dell'articolo 1,
legge n. 228/2012 abbia trovato applicazione nel 2013, il comma 504,
che Io abroga dal 2014, e' lesivo perche' ne conferma l'operativita'
per il 2013.
I commi 502 e 504, in quanto riferiti ai predetti commi 461 e
463, violano gli stessi parametri statutari e di attuazione
statutaria gia' individuati nella precedente impugnazione sub n.
30/2013.
Infatti, con i commi 461 e 463 dell'articolo 1, legge n. 228/2012
il legislatore statale si e' spinto sino a definire tipologia e
contenuto del monitoraggio e delle sanzioni applicabili in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la Provincia e
per gli enti locali del suo territorio, in palese violazione del
nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, modificato ai sensi
dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, che stabilisce le regole
per la definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente
che trovino applicazione nella provincia le sole disposizioni
sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta'
nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal
patto di stabilita' interno previste dallo Statuto speciale e non
altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le
misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante
territorio nazionale (art. 79 St.).
In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del 2010
ha gia' chiarito che la definizione delle sanzioni derivanti dal
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la provincia e
per gli enti locali del rispettivo territorio, non puo' la legge
ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro contenuto in
violazione degli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale.
Risulta, pertanto, palese, l'illegittimita' delle norme
impugnate, per violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare
degli articoli 79, 80 e 81; degli articoli 103, 104 e 107 dello
Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23
dicembre 2009, n. 191; dei principi di ragionevolezza, di leale
collaborazione e di delimitazione temporale.
d) Illegittimita' costituzionale dell'articolo commi 711, 712 e 729
della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Nell'ambito delle norme istitutive dell'imposta unica comunale e
della relativa disciplina, contenuta nei commi da 639 a 731, altre
disposizioni - e specificatamente i commi 711, 712 e 729 confermano,
attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al comma 17
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il meccanismo
degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali spettanti alle Province autonome, come strumento
ordinario di regolamentazione dei rapporti finanziari in particolare
in materia di finanza locale tra lo Stato e le Province autonome.
Il comma 711, nel mentre assicura ai Comuni delle Regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna
l'effettivo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria
di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, per i Comuni delle Regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano aventi competenza in materia di finanza locale,
la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria
determinato dall'applicazione dei commi 707, lettera c), e 708
avviene unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo
di 5.8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, ai sensi del comma 17 dello stesso articolo.
Inoltre, il successivo comma 712 prevede che, per gli stessi
Comuni, a decorrere dall'anno 2014, ai fini di cui al comma 17
dell'articolo 13 d.l. n. 201/2011, non si tenga conto del minor
gettito da imposta municipale propria derivante dall'applicazione del
comma 707.
Tale norma contiene un meccanismo perverso, in quanto arriva a
prevedere che l'entita' degli accantonamenti da effettuare a carico
della Provincia autonoma di Bolzano ai fini di cui al comma 17
dell'articolo 13 d.l. n. 901/2011, venga determinata a prescindere
dal minor gettito dell'imposta municipale propria derivante da
agevolazioni introdotte con la normativa statale. Lo Stato, in
pratica, introduce esenzioni che abbattono il gettito da imposta
municipale propria, ma applica alla Provincia autonoma di Bolzano
accantonamenti come se l'esenzione non fosse stata introdotta.
Il comma 729, che apporta modificazioni al comma 380
dell'articolo 1, legge n. 728/2012, conferma che il comma 17
dell'articolo 13, d.l. n. 201/2011 continua ad applicarsi nei
territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Quindi, viene reiterato il meccanismo gia' contestato previsto
dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(ricorsi sub n. 40/2012 e n. 30/2013), e cioe' fino all'emanazione
delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul federalismo
fiscale (art. 27 legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore
del bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito
stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali.
Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale)
l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi
ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
Conseguentemente, poiche' il predetto comma 17 incide in modo
indistinto sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, esso
determina la variazione delle norme sulla devoluzione non soltanto
per quanto riguarda il gettito e delle successive imposte
patrimoniali sugli immobili tipicamente attribuito ai Comuni, ma
anche il gettito delle altre imposte (IRPEF e relative addizionali)
attribuite nella misura definita dallo Statuto speciale a questa
Provincia.
Anche le norme qui impugnate violano le norme che regolano i
rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome e sono,
quindi, in stridente contrasto con il Titolo VI dello Statuto
speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol e relative
norme di attuazione, e, in particolare, il sistema di finanziamento
delle autonomie, garantito, in particolare, dall'articolo 75 dello
Statuto e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo
Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello stesso
Statuto, nonche' le relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268) ed i principi di ragionevolezza, di leale
collaborazione e di delimitazione temporale.
Quanto alle specifiche competenze in materia di finanza locale,
le norme contrastano poi con gli articoli 80 e 81 dello Statuto di
autonomia.
Infatti, va ricordato che l'articolo 80, comma 1, attribuisce ora
alle Province autonome la potesta' legislativa primaria (prima era
concorrente) in materia di finanza locale. Il comma 3 del medesimo
articolo (prima comma 1-ter) prevede che le compartecipazioni al
gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato
attribuiscono agli enti locali spettassero con riguardo agli enti
locali del rispettivo territorio, alle Province autonome.
L'articolo 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede che, allo
scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le
Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
Inoltre, come gia' ricordato, la normativa di attuazione
statutaria disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'erario
(articoli 9, 10 e 10-bis d.lgs. n. 268/1992) e contiene specifiche
disposizioni per quanto attiene l'attribuzione e l'esercizio delle
funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province
autonome (artt. 17, 18 e 19 d.lgs. n. 268/1992).
In particolare, l'articolo 17 d.lgs. n. 268/1992, attribuendo
alle Province autonome le funzioni statali in materia di finanza
locale (comma 1), prevede che le medesime disciplinino con legge i
criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza
comunale, mentre l'articolo 18 demanda alla legge provinciale la
definizione delle modalita' e dei criteri per la conclusione
dell'accordo previsto dal predetto articolo 81 dello Statuto speciale
(comma 2).
Trattasi di un modello di finanza locale connotato da un
carattere di finanza derivata rispetto al sistema finanziario
provinciale che include il sistema delle relazioni finanziarie tra le
Province autonome ed i comuni dei rispettivi territori, oggetto di
una disciplina autonoma, che esclude di norma trasferimenti diretti
dallo Stato ai comuni.
Nello specifico, in merito alla disciplina vigente per assicurare
il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti da diminuzioni
del gettito dei tributi locali, appare opportuno richiamare la norma
che continua a trovare applicazione per i comuni ricadenti nei
territori delle Province autonome (e delle altre autonomie speciali
dotate di competenza in materia di finanza locale) e che dispone che
i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore delle medesime
province autonome ed autonomie speciali, che provvedono
all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro
territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di attuazione (comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, mantenuto in vigore ai sensi dell'articolo 13, comma
14, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione
per quanto riguarda questa Provincia comporta che i criteri e le
modalita' di riparto delle risorse finanziarie da attribuire ai
comuni siano definiti nell'ambito del sistema finanziario
provinciale.
Questa Provincia, con ricorso sub n. 1/2014, ha anche contestato
le norme contenute nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n, 102, convertito in legge, che temperava l'impatto
sulle finanze locali dell'eliminazione dell'IMU sulla prima casa,
facendo rinvio ai predetti meccanismi di adeguamento, in quanto in
contrasto con il Titolo VI dello Statuto e relative norme di
attuazione, e, in particolare, il sistema di finanziamento delle
autonomie, garantito, in particolare, dall'articolo 75 dello Statuto
e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato,
definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello stesso Statuto, dal
momento che detta disposizione introduce ulteriori modificazioni nel
complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione
Trentino Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi
di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del
c.d. federalismo fiscale.
Con riferimento, quindi, ai commi 711, 712, 729, il rinvio ai
meccanismi dell'accantonamento a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali devolute a questa Provincia
ripropone - come nelle disposizioni gia' impugnate - la violazione
dell'assetto statutario delle competenze sopra descritto.
Con specifico riferimento alle disposizioni (in particolare comma
711), che prevedono forme di rimborso in favore dei comuni attraverso
un minor accantonamento, queste sono illegittime nella parte in cui
non prevedono un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio
statale a favore del bilancio delle Province autonome, pari
all'importo dovuto a vantaggio dei relativi comuni a titolo di
rimborso della minore entrata derivante dalla riduzione del gettito
dell'IMU - cosi' come gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 - in luogo della
prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato a titolo di
rimborso della minore entrata IMU dei comuni con quanto dovuto dalle
Province autonome a titolo di accantonamento a valere sulle
compartecipazioni ai tributi erariali spettanti ai sensi dello
Statuto speciale alle medesime Province autonome.
Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate, per
violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare gli articoli
75, 75-bis 79, 80 e 81; deoli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto;
delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268, in particolare gli articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e
19; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di
delimitazione temporale.
e) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 213, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
Il comma 213 modifica il comma 9-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135.
La modifica consiste nell'aggiunta, alla fine, dei seguenti
periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14,
comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire
l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente
articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno.
A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al netto
dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei
limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle
misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo
periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto
di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di
consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera
d) del comma 26 dell'articolo 31 dello legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo
fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi
precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di
cui al comma 9 del presente articolo.».
Tale norma, qualora fosse ritenuta applicabile anche a questa
Provincia e agli enti territoriali sul suo territorio, sarebbe lesiva
delle prerogative costituzionali provinciali sotto diversi profili.
In primo luogo, si tratta di una norma che interviene nella
materia del coordinamento della finanza pubblica ma non ha carattere
di principio fondamentale, in quanto e' una norma dettagliata,
direttamente applicabile, che limita una voce puntuale di spesa e
pone un vincolo non temporaneo. Essa, dunque, viola l'autonomia
finanziaria della Provincia (Titolo VI dello Statuto e d.lgs. n.
268/1992) e l'art. 117, comma 3, della Costituzione (se ritenuto piu'
favorevole), che prevede la competenza concorrente in materia di
coordinamento della finanza pubblica. E' opportuno ricordare che
«spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di
bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di
contratti della regione e delle province medesime e degli enti da
esse dipendenti» (art. 16 d.lgs. n. 268/1992) e che «le province
disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato
sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione
di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le
procedure per l'attivita' contrattuale» (art. 17, comma 3, d.lgs. n.
268/1992).
Inoltre, il nuovo comma 9-bis dell'articolo 4, d.l. n. 101/2013,
dettando norme direttamente applicabili in una materia di competenza
provinciale, viola l'articolo 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
recante norme di attuazione allo Statuto concernenti il rapporto tra
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento, che stabilisce un
regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali nella
materie di competenza provinciale. L'obbligo di mero adeguamento,
previsto dal precitato articolo 2, e' ribadito - per le leggi aventi
finalita' di coordinamento della finanza pubblica che concretano
limiti statutari dall'articolo 79, comma 4, secondo periodo, dello
Statuto.
Infine, la norma in questione viola l'articolo 79 dello Statuto,
che regola in modo esaustivo le modalita' di concorso della Provincia
al risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione
del patto di stabilita' interno, precisando che «le misure di cui al
comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura
prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 1» (comma 2), che, «alfine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano
con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi
al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio
da conseguire in ciascun periodo», che «spetta alle province
stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti
locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende
sanitarie, [...]», che «non si applicano le misure adottate per le
regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale»
(comma 3) e che «le disposizioni statali relative all'attuazione
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al
rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno,
non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province
e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente
articolo» (comma 4).
Oltre a violare la competenza della Provincia autonoma di Bolzano
stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' e a provvedere
alle funzioni di coordinamento nei confronti degli enti locali, la
norma in questione costituisce un'ingerenza nella sua competenza
legislativa primaria in materia di organizzazione duali uffici e del
personale di cui all'articolo 8, primo comma, n. 1), dello Statuto
speciale di autonomia e della correlativa potesta' amministrativa di
cui all'articolo 16 dello stesso Statuto.
Infine, in relazione agli enti locali, tale norma violerebbe
altresi' l'autonomia finanziaria degli enti locali e la competenza
della Provincia in materia di finanza locale, di cui agli articoli 80
e 81 dello Statuto e l'articolo 17, d.lgs. n. 2681997.
Pare chiara, dunque, l'illegittimita' della norma impugnata, per
violazione degli articoli 8, n. 1), e 16 dello Statuto; del Titolo VI
dello Statuto, in particolare degli articoli 79, 80 e 81; del d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'articolo 2; del d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 16 e 17;
dell'articolo 117 della Costituzione; dei principi di ragionevolezza,
di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
f ) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 55, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
Dispone, infine, il comma 55 che «Una somma pari a 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal
sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie
imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli
non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utlizzando
una quota della dotazione animale del sfondo di perequazione di cui
all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I
criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti
delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La
presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla
determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui
all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.».
Anche quest'ultima norma viola il sistema delle relazioni
finanziarie della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano con lo Stato.
Infatti, pur avendo la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, in
forza dell'articolo 4, primo comma, n. 8), dello Statuto di
autonomia, competenza legislativa primaria in materia di ordinamento
delle camere di commercio e pur prevedendo l'articolo 2 del d.P.R. 31
luglio 1978, n. 1017, recante norme di attuazione allo Statuto
speciale in materia di artigianato, incremento della produzione
industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, che e' la
Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ad esercitare le attribuzioni
dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate,
sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia
per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o
sovraprovinciale, con l'articolo 1 della legge regionale 17 aprile
2003, n. 3, la Regione Tremino Alto Adige/Südtirol ha delegato, a
decorrere dal 1° febbraio 2004, alla Provincia autonoma di Bolzano le
sue funzioni amministrative in materia di camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Ora, benche' il comma 55 introduca un vincolo finanziario imposto
apparentemente al sistema delle Camere di commercio, e' evidente che,
destinando la norma in questione risorse, peraltro indeterminate, da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ad un fondo destinato al sostegno dell'accesso al credito delle
piccole e medie imprese, con conseguente sottrazione delle stesse
alle Camere di camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sussiste una palese violazione dell'articolo 79 dello
Statuto di autonomia, il quale non solo definisce i termini e le
modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale, ma, in particolare, attribuisce alle Province stesse la
funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di coordinamento anche con
riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Pare chiara, dunque, l'illegittimita della norma impugnata, per
violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare dell'articolo
79; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di
attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; dei
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di
delimitazione temporale.
P. Q. M.
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, commi 55, 157, 179, 213, 429, 431,
lettera b), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511, 526, 527, 711,
712 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)».
Bolzano-Roma, 24 febbraio 2014
Avv. von Guggenberg - Avv. Beikircher - Avv. Bernadri - Avv.
Fadanelli - Avv. Costa