Ricorso n. 110 del 19 ottobre 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2010 , n. 110
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 52 del 29-12-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2010, ricorrente; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge regionale della Regione Abruzzo del 10 agosto 2010, n. 39, pubblicata nel BUR n. 13 straordinario del 13 agosto 2010, recante «Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011», per violazione degli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s), Cost. F a t t o La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 39 del 2010, con la quale ha disciplinato il calendario venatorio nel proprio territorio per l'anno 2010/2011. L'art. 1 ha stabilito le giornate e gli orari di caccia; l'art. 2 le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia; l'art. 3 ha disciplinato la caccia nelle Z.P.S, individuate al comma 1, e nei siti di importanza comunitaria; l'art. 4 ha previsto norme per l'esercizio straordinario della caccia su autorizzazione dei Comitati di gestione degli ATC; gli artt. 5 e 6 hanno disciplinato, rispettivamente, l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ed agli ungulati; gli artt. 7 ed 8 contengono norme sull'allenamento dei cani da caccia e sul carniere giornaliero; gli artt. 9 e 10 hanno previsto particolari obblighi per l'esercizio della caccia e per la tutela delle colture e dei fondi chiusi; l'art. 11 contiene ulteriori divieti ed obblighi nonche' disposizioni di carattere organizzativo; gli artt. da 12 a 14 recano norme finali e di attuazione. Le disposizioni indicate in epigrafe sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplinano i poteri regolamentari delle regioni per l'esercizio dell'attivita' di caccia nell'annata venatoria. La disciplina generale sulle specie cacciabili e sui periodi di attivita' venatoria e contenuta nell'art. 18 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157. Secondo principi costantemente affermati da codesta ecc.ma Corte, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"» (Corte Cost., sent. n. 193 del 2010). In particolare, il citato art. 18, che garantisce «nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale ... (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)» (Corte Cost., n. 233 del 2010). Da cio' consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attivita' legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale. Cio' premesso, si osserva che il comma 2 dell'art. 18 della predetta legge n. 157 del 1992 prevede che le regioni possano autorizzare modifiche alle norme generali sui periodi di attivita' venatoria per particolari specie, tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze e' poi subentrato l'I.S.P.R.A. in base al d.-l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Il successivo comma 4 stabilisce che, sulla base dei parere dell'I.S.P.R.A., le regioni pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 ...». Le norme primarie emanate dal legislatore statale nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia, fanno riferimento ad una attivita' regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno specifico procedimento che contempla l'acquisizione di un parere obbligatorio dell'Istituto specificamente preposto alle verifiche tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali. L'interpretazione letterale e logica delle citate disposizioni induce a ritenere che la legge statale abbia inteso riferirsi in via necessaria ed esclusiva ad una attivita' destinata a concludersi con un atto di natura amministrativa a contenuto generale, escludendo la possibilita' di far ricorso al diverso strumento della legge. Cio' e' dimostrato, in primo luogo, dall'espressa dizione, del quarto comma del citato art.18, che prevede esplicitamente l'obbligo di pubblicare «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria». L'endiadi fa evidente riferimento ad un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale nel periodo venatorio preso in considerazione. Ad analoghe conclusioni conduce il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento previsto dalla legge, che ben si concilia con l'adozione di un atto amministrativo riferibile ad un determinato arco temporale, da compiere entro un termine di scadenza definito, e che non sembra invece compatibile con un preteso obbligo di analogo genere a carico del legislatore regionale. In ultima analisi, la natura amministrativa (e non legislativa) dell'attivita' provvedimentale di cui trattasi e' dimostrata dal significato della disposizione del secondo comma, che prevede l'obbligo di acquisire il parere dell'Organo consultivo competente nella materia. E' evidente infatti che tale parere acquista rilevanza solo se si ritiene che la Regione sia tenuta ad esaminarne ed a valutarne il contenuto, giustificando con congrua motivazione il proprio eventuale dissenso attraverso un atto di natura amministrativa adottato nel rispetto dell'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; laddove il parere sarebbe invece sostanzialmente inutile (e la norma che lo prevede sarebbe priva di effettivo valore precettivo), qualora si ritenesse che la Regione sia arbitra concludere il procedimento con un atto di natura legislativa, che - per il disposto del secondo comma del citato art. 3 - si sottrae al predetto obbligo di motivazione.In sostanza, qualora fosse ipotizzabile l'adozione del calendario venatorio con legge regionale, anziche' con provvedimento, amministrativo, risulterebbe pregiudicato l'esito della verifica tecnica affidata all'ISPRA sullo stato delle specie interessate, cosi' come prescritto dall'art. 18, commi 2 e 4, della citata legge n. 157 del 1992. Tale verifica si tradurrebbe quindi in una specie di non previsto (quanto inutile ed inefficace) controllo preventivo di legittimita' della legge regionale da parte del competente Organo tecnico dello Stato. Questi principi direttivi risultano violati dalla Regione Abruzzo a seguito della determinazione di approvare il calendario venatorio per la stagione 2010/2011 mediante provvedimento legislativo, anziche' con atto amministrativo. La Regione, eludendo lo strumento procedimentale prescritto dalla legge statale, ha eluso senza motivazione alcuna il parere dell'ISPRA (che peraltro, nel caso di specie, e' risultato negativo). Di tali principi sembra peraltro consapevole la stessa Regione, che all'art. 43, secondo e terzo comma, della precedente legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10, aveva previsto - in conformita' con i citati principi direttivi della legge statale - che «la Giunta regionale puo' modificare ... i termini di cui all'art. 1 dell'art. 18 della 1egge n. 157/1992 ...» e che «la Giunta regionale ... pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria»; laddove il riferimento alla Giunta regionale (anziche' Consiglio Regionale, titolare della potesta' legislativa) da' chiaramente conferma della natura regolamentare, e percio' amministrativa, del provvedimento previsto. E' appena il caso di soggiungere che il ricorso allo strumento legislativo serve anche a precludere ai cittadini ed alle loro organizzazioni rappresentative la possibilita' di tutelare i propri interessi legittimi dinanzi al competente giudice amministrativo, mediante rituale impugnazione del calendario venatorio approvato. Tale circostanza non appare peraltro casuale, ove si consideri che analoghi provvedimenti, adottati dalla Regione Abruzzo per gli anni precedenti, risultano utilmente impugnati dinanzi al locale Tar da una nota Associazione ambientalista. 2. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti l'obbligo di acquisire il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) per modificare i termini per la caccia di determinate specie e della fauna selvatica migratoria. L'art. 2, commi 10 e 12, e l'art. 5, comma 1, legge regionale impugnata sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono l'acquisizione del parere dell'Osservatorio faunistico regionale (OFR), ovvero - ove questo non sia ancora costituito - dell'ISPRA, al fine di ridurre la caccia a determinate specie per periodi determinati, di anticipare sino alla prima domenica di settembre l'apertura della caccia ad alcune specie nella forma dell'appostamento fisso e temporaneo, e di disciplinare per alcuni periodi l'esercizio della caccia alla fauna migratoria. Le corrispondenti norme della legislazione statale, contenute nell'art. 18, secondo e sesto comma della legge n. 157 del 1992 e costituenti norme vincolanti per il legislatore regionale in quanto espressione di fondamentali esigenze di tutela ambientale riservate alla competenza esclusiva dello Stato, prevedono infatti che simili provvedimenti siano adottati previa acquisizione del parere dell'ISPRA, e non dell'OFR (salvo l'obbligo dello stesso ISPRA di sentire gli istituti regionali, ove istituiti, per i provvedimenti di posticipazione dei termini fino alla prima decade di febbraio, ex art. 18, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 157 del 1992). In tal modo, il legislatore regionale ha indebitamente sostituito in via ordinaria il parere dell'ISPRA previsto dalla legge statale con altro parere reso da un organismo regionale. 3. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alle prescrizioni contenute nel d.m. 17 ottobre 2007 riguardanti l'attivita' venatoria nelle zone ZPS. Anche i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale impugnata si espongono a censure di incostituzionalita' per violazione dei principi direttivi contenuti nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007, che - come statuito da codesta Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 2008 - contiene «criteri minimi uniformi» che le regioni a statuto ordinario hanno l'obbligo di rispettare. In particolare, l'art. 3, comma 2, consente l'attivita', venatoria nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini e nella Zona di protezione Speciale denominata «ZPS ex Parco», nel mese di gennaio di ciascun anno, per ciascuna specie indicata nell'art. 2, commi 3, 4, 5, 6, e 7, per due giornate alla settimana, il giovedi' e la domenica, fatta eccezione della caccia agli ungulati. Tale disposizione non risulta coerente con il d.m. 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», che all'art. 5, comma 1, lettera a), permette l'attivita' venatoria in tali periodi soltanto se esercitata nella forma dell'«... appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante». In contrasto con tale disposizione, la norma regionale consente invece l'esercizio venatorio anche da «appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane» di cui all'art. 1, comma 2. Il successivo comma 3 del medesimo art. 3 della 1.r. n. 39/2010 e' illegittimo perche' non prevede esplicitamente, tra i divieti disposti all'interno delle ZPS, quello della «preapertura» dell'attivita' venatoria. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 5, comma 1, lettera b) del d.m. 17 ottobre 2007 che, per tali zone, vieta esplicitamente «l'effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati». Nella legge regionale, la possibilita' della preapertura della caccia nelle ZPS, oltre al mancato esplicito divieto, e' confermata anche dal successivo comma 4 dello stesso art. 3, laddove e' consentita l'attivita' venatoria nei SIC e nelle ZPS «nei periodi indicati nell'art. 2, per ciascuna specie ivi indicata». Infatti, il richiamato art. 2, al comma 12, prevede la procedura per l'anticipo dell'apertura della caccia alla prima domenica di settembre.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge regionale della Regione Abruzzo del 10 agosto 2010, n. 39, pubblicata nel BUR n. 13 straordinario del 13 agosto 2010, recante «Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011» per violazione degli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s), Cost. Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2010, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 7 ottobre 2010 L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida