RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2010 , n. 110
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 ottobre 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 52 del 29-12-2010) 
 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma, alla via dei  Portoghesi,  12,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri adottata  nella  riunione  del  7
ottobre 2010, ricorrente; 
Contro la Regione Abruzzo, in persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da  Vinci  n.
6, intimata, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge regionale
della Regione Abruzzo del 10 agosto 2010, n. 39, pubblicata  nel  BUR
n. 13 straordinario  del  13  agosto  2010,  recante  «Norme  per  la
definizione  del  calendario  venatorio  regionale  per  la  stagione
venatoria 2010/2011», per violazione degli artt. 117, primo comma,  e
secondo comma, lett. s), Cost. 
 
                              F a t t o 
 
    La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 39 del  2010,
con la quale ha disciplinato  il  calendario  venatorio  nel  proprio
territorio per l'anno 2010/2011. L'art. 1 ha stabilito le giornate  e
gli orari di caccia; l'art. 2 le  specie  cacciabili  ed  i  relativi
periodi di caccia; l'art. 3 ha disciplinato la  caccia  nelle  Z.P.S,
individuate al comma 1, e nei siti di importanza comunitaria;  l'art.
4 ha previsto norme per l'esercizio  straordinario  della  caccia  su
autorizzazione dei Comitati di gestione degli ATC; gli artt.  5  e  6
hanno disciplinato, rispettivamente, l'esercizio  della  caccia  alla
fauna migratoria ed agli ungulati; gli artt. 7 ed 8 contengono  norme
sull'allenamento dei cani da caccia e sul carniere  giornaliero;  gli
artt. 9 e 10 hanno  previsto  particolari  obblighi  per  l'esercizio
della caccia e per la tutela delle colture e dei fondi chiusi; l'art.
11 contiene ulteriori divieti ed  obblighi  nonche'  disposizioni  di
carattere organizzativo; gli artt. da 12 a 14 recano norme  finali  e
di attuazione. 
    Le disposizioni  indicate  in  epigrafe  sono  costituzionalmente
illegittime per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in
relazione alle prescrizioni contenute nell'art.  18,  commi  2  e  4,
della legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  che  disciplinano  i  poteri
regolamentari delle regioni per l'esercizio dell'attivita' di  caccia
nell'annata venatoria. 
    La disciplina generale sulle specie cacciabili e sui  periodi  di
attivita' venatoria e contenuta  nell'art.  18  della  legge  dell'11
febbraio 1992, n. 157. Secondo principi  costantemente  affermati  da
codesta ecc.ma Corte, la disciplina sulla caccia ha  per  oggetto  la
fauna selvatica, che rappresenta  «un  bene  ambientale  di  notevole
rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema",  affidata  alla  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello  di  tutela,
non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"» (Corte Cost., sent.  n.
193 del 2010). In particolare, il citato art. 18, che garantisce «nel
rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE,  standard
minimi ed uniformi, di  tutela  della  fauna  sull'intero  territorio
nazionale,   ha   natura   di   norma   fondamentale    di    riforma
economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia
della  fauna  selvatica,  il  cui  rispetto  deve  essere  assicurato
sull'intero territorio nazionale ... (sentenze n. 227 del 2003  e  n.
536 del 2002)» (Corte Cost., n. 233 del 2010). 
    Da cio'  consegue  che  le  norme  statali  rappresentano  limiti
invalicabili per  l'attivita'  legislativa  della  Regione,  dettando
norme imperative che devono essere rispettate sull'intero  territorio
nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale. 
    Cio' premesso, si osserva che  il  comma  2  dell'art.  18  della
predetta legge n.  157  del  1992  prevede  che  le  regioni  possano
autorizzare modifiche alle norme generali sui  periodi  di  attivita'
venatoria  per  particolari  specie,  tenendo  conto  della   propria
situazione  ambientale,  a  seguito  di  apposito  procedimento   che
contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica (nelle cui competenze e' poi subentrato  l'I.S.P.R.A.
in base al d.-l. 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Il  successivo  comma  4
stabilisce che, sulla base dei  parere  dell'I.S.P.R.A.,  le  regioni
pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, «il calendario regionale
ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel  rispetto
di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 ...». 
    Le norme primarie emanate  dal  legislatore  statale  nell'ambito
della sua competenza esclusiva in materia, fanno riferimento  ad  una
attivita' regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro
il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno
specifico procedimento che  contempla  l'acquisizione  di  un  parere
obbligatorio dell'Istituto  specificamente  preposto  alle  verifiche
tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali. 
    L'interpretazione letterale e logica  delle  citate  disposizioni
induce a ritenere che la legge statale abbia inteso riferirsi in  via
necessaria ed esclusiva ad una attivita' destinata a concludersi  con
un atto di natura amministrativa a contenuto generale, escludendo  la
possibilita' di far ricorso al diverso strumento della legge. 
    Cio' e' dimostrato, in primo luogo,  dall'espressa  dizione,  del
quarto comma del citato art.18, che prevede esplicitamente  l'obbligo
di pubblicare «il calendario regionale  ed  il  regolamento  relativi
all'intera annata venatoria». L'endiadi fa evidente riferimento ad un
unico atto di natura regolamentare, contenente  le  specifiche  norme
applicabili nel territorio regionale nel periodo venatorio  preso  in
considerazione. 
    Ad analoghe conclusioni conduce il carattere temporaneo (annuale)
del provvedimento previsto dalla  legge,  che  ben  si  concilia  con
l'adozione di un atto amministrativo  riferibile  ad  un  determinato
arco temporale, da compiere entro un termine di scadenza definito,  e
che non sembra invece compatibile con un preteso obbligo  di  analogo
genere a carico del legislatore regionale. 
In ultima analisi,  la  natura  amministrativa  (e  non  legislativa)
dell'attivita' provvedimentale di  cui  trattasi  e'  dimostrata  dal
significato  della  disposizione  del  secondo  comma,  che   prevede
l'obbligo di acquisire il parere  dell'Organo  consultivo  competente
nella materia. E' evidente infatti che tale parere acquista rilevanza
solo se si ritiene che la Regione  sia  tenuta  ad  esaminarne  ed  a
valutarne il contenuto,  giustificando  con  congrua  motivazione  il
proprio   eventuale   dissenso   attraverso   un   atto   di   natura
amministrativa adottato nel rispetto dell'art. 3, primo comma,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed  integrazioni;
laddove il parere sarebbe invece sostanzialmente inutile (e la  norma
che lo prevede sarebbe priva di effettivo valore precettivo), qualora
si ritenesse che la Regione sia arbitra  concludere  il  procedimento
con un atto di natura legislativa, che - per il disposto del  secondo
comma del  citato  art.  3  -  si  sottrae  al  predetto  obbligo  di
motivazione.In sostanza, qualora fosse  ipotizzabile  l'adozione  del
calendario venatorio con legge regionale, anziche' con provvedimento,
amministrativo,  risulterebbe  pregiudicato  l'esito  della  verifica
tecnica affidata all'ISPRA  sullo  stato  delle  specie  interessate,
cosi' come prescritto dall'art. 18, commi 2 e 4, della  citata  legge
n. 157 del 1992. Tale verifica si tradurrebbe quindi in una specie di
non previsto (quanto inutile ed inefficace) controllo  preventivo  di
legittimita' della legge regionale da  parte  del  competente  Organo
tecnico dello Stato. 
    Questi principi direttivi risultano violati dalla Regione Abruzzo
a seguito della determinazione di approvare il  calendario  venatorio
per  la  stagione  2010/2011  mediante   provvedimento   legislativo,
anziche' con atto amministrativo. La Regione, eludendo  lo  strumento
procedimentale  prescritto  dalla  legge  statale,  ha  eluso   senza
motivazione alcuna il parere dell'ISPRA (che peraltro,  nel  caso  di
specie, e' risultato negativo). 
Di tali principi sembra peraltro consapevole la stessa  Regione,  che
all'art. 43, secondo e terzo comma, della precedente legge  regionale
28 gennaio 2004, n. 10, aveva previsto - in conformita' con i  citati
principi direttivi della legge statale -  che  «la  Giunta  regionale
puo' modificare ... i termini di cui all'art. 1  dell'art.  18  della
1egge n. 157/1992 ...» e che «la Giunta regionale ... pubblica, entro
e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari  per
l'intera stagione venatoria»;  laddove  il  riferimento  alla  Giunta
regionale (anziche'  Consiglio  Regionale,  titolare  della  potesta'
legislativa) da' chiaramente conferma della natura  regolamentare,  e
percio' amministrativa, del provvedimento previsto. 
    E' appena il caso di soggiungere che il  ricorso  allo  strumento
legislativo serve anche  a  precludere  ai  cittadini  ed  alle  loro
organizzazioni rappresentative la possibilita' di tutelare  i  propri
interessi legittimi dinanzi  al  competente  giudice  amministrativo,
mediante rituale impugnazione  del  calendario  venatorio  approvato.
Tale circostanza non appare peraltro casuale, ove  si  consideri  che
analoghi provvedimenti, adottati dalla Regione Abruzzo per  gli  anni
precedenti, risultano utilmente impugnati dinanzi al  locale  Tar  da
una nota Associazione ambientalista. 
    2. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in
relazione alle prescrizioni contenute nell'art.  18,  commi  2  e  6,
della legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  concernenti  l'obbligo  di
acquisire il parere dell'Istituto nazionale per  la  fauna  selvatica
(oggi ISPRA) per modificare i termini per la  caccia  di  determinate
specie e della fauna selvatica migratoria. 
    L'art. 2, commi 10 e 12, e l'art. 5,  comma  1,  legge  regionale
impugnata sono costituzionalmente  illegittimi  nella  parte  in  cui
prevedono  l'acquisizione  del  parere  dell'Osservatorio  faunistico
regionale (OFR), ovvero - ove questo  non  sia  ancora  costituito  -
dell'ISPRA, al fine di ridurre la caccia  a  determinate  specie  per
periodi determinati,  di  anticipare  sino  alla  prima  domenica  di
settembre l'apertura  della  caccia  ad  alcune  specie  nella  forma
dell'appostamento fisso e temporaneo, e di  disciplinare  per  alcuni
periodi l'esercizio della caccia alla fauna migratoria. 
    Le corrispondenti norme  della  legislazione  statale,  contenute
nell'art. 18, secondo e sesto comma della legge n.  157  del  1992  e
costituenti norme vincolanti per il legislatore regionale  in  quanto
espressione di fondamentali esigenze di tutela  ambientale  riservate
alla competenza esclusiva dello Stato, prevedono infatti  che  simili
provvedimenti  siano  adottati   previa   acquisizione   del   parere
dell'ISPRA, e non dell'OFR (salvo l'obbligo  dello  stesso  ISPRA  di
sentire gli istituti regionali, ove istituiti, per i provvedimenti di
posticipazione dei termini fino alla prima  decade  di  febbraio,  ex
art. 18, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 157 del 1992).
In tal modo, il legislatore regionale ha indebitamente sostituito  in
via ordinaria il parere dell'ISPRA previsto dalla legge  statale  con
altro parere reso da un organismo regionale. 
    3. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in
relazione alle  prescrizioni  contenute  nel  d.m.  17  ottobre  2007
riguardanti l'attivita' venatoria nelle zone ZPS. 
    Anche i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge  regionale  impugnata
si espongono a censure  di  incostituzionalita'  per  violazione  dei
principi direttivi contenuti  nel  decreto  ministeriale  17  ottobre
2007, che  -  come  statuito  da  codesta  Corte  costituzionale  con
sentenza n. 104 del 2008 - contiene «criteri minimi uniformi» che  le
regioni a statuto ordinario hanno l'obbligo di rispettare. 
    In  particolare,  l'art.  3,  comma  2,   consente   l'attivita',
venatoria nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini  e  nella
Zona di protezione Speciale denominata «ZPS ex Parco»,  nel  mese  di
gennaio di ciascun anno, per ciascuna specie  indicata  nell'art.  2,
commi 3, 4, 5, 6, e 7, per due giornate alla settimana, il giovedi' e
la domenica, fatta eccezione della caccia agli ungulati. 
    Tale disposizione non risulta coerente con  il  d.m.  17  ottobre
2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di  conservazione  (ZSC)  e  a
Zone di protezione speciale (ZPS)», che all'art. 5, comma 1,  lettera
a), permette  l'attivita'  venatoria  in  tali  periodi  soltanto  se
esercitata nella forma dell'«... appostamento fisso e temporaneo e in
forma  vagante».  In  contrasto  con  tale  disposizione,  la   norma
regionale   consente   invece   l'esercizio   venatorio   anche    da
«appostamento ed in forma vagante con  l'ausilio  del  cane»  di  cui
all'art. 1, comma 2. 
    Il successivo comma 3 del medesimo art. 3 della 1.r.  n.  39/2010
e' illegittimo perche' non  prevede  esplicitamente,  tra  i  divieti
disposti  all'interno   delle   ZPS,   quello   della   «preapertura»
dell'attivita' venatoria. Tale disposizione si pone in contrasto  con
l'art. 5, comma 1, lettera b) del d.m. 17 ottobre 2007 che, per  tali
zone,  vieta  esplicitamente   «l'effettuazione   della   preapertura
dell'attivita' venatoria, con l'eccezione della caccia  di  selezione
agli  ungulati».  Nella  legge  regionale,  la   possibilita'   della
preapertura della  caccia  nelle  ZPS,  oltre  al  mancato  esplicito
divieto, e' confermata anche dal successivo comma 4 dello stesso art.
3, laddove e' consentita l'attivita' venatoria nei SIC  e  nelle  ZPS
«nei periodi indicati nell'art. 2, per ciascuna specie ivi indicata».
Infatti, il richiamato art. 2, al comma 12, prevede la procedura  per
l'anticipo  dell'apertura  della  caccia  alla  prima   domenica   di
settembre. 

        
      
 
                               P. Q. M. 
 
Voglia l'ecc.ma Corte  costituzionale  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5,  comma  1,  della  legge
regionale della Regione Abruzzo del 10 agosto 2010, n. 39, pubblicata
nel BUR n. 13 straordinario del 13 agosto 2010, recante «Norme per la
definizione  del  calendario  venatorio  regionale  per  la  stagione
venatoria 2010/2011» per violazione degli artt. 117, primo  comma,  e
secondo comma, lett. s), Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010, recante la determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 7 ottobre 2010 
 
             L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida 
 

        
 

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