Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 settembre 2011 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 48 del 16.11.2011) 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Marche, in persona del Presidente in carica; 
    Per l'impugnazione della legge regionale della Regione Marche  n.
15 del 18 luglio 2011,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione Marche n. 64 del 28 luglio 2011, recante modifiche alla legge
regionale 5 gennaio 1995, n. 7 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica e per la tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina
dell'attivita' venatoria», negli articoli 22, comma 1 e 26, comma 1. 
    La legge regionale  della  Regione  Marche  n.  15/2011  modifica
numerose disposizioni della legge regionale n. 7/1995, in materia  di
protezione della fauna selvatica. 
    In particolare, l'art. 22, comma 1, inserendo  i  commi  5-bis  e
5-ter nell'art. 27 della legge regionale n. 7/1995, ha previsto che i
titolari  di  licenza  di   caccia   ultrasessantacinquenni   possano
esercitare contemporaneamente nella stessa stagione venatoria,  oltre
alla caccia nelle «altre forme consentite  dalla  legge»  di  cui  al
comma 3, lettera  c),  anche  quella  da  appostamento  fisso  (comma
5-bis), e che i cacciatori che hanno scelto la  forma  di  caccia  da
appostamento fisso possano praticare  anche  quella  da  appostamento
temporaneo (comma 5-ter). 
    L'art. 26, comma 1 della medesima  legge  regionale  n.  15/2011,
poi, sostituisce l'articolo  30  della  legge  regionale  n.  7/1995,
concernente  il  calendario  venatorio,  e  prevede  che  la   Giunta
regionale,  sentiti  l'istituto  scientifico  regionale  e   l'ISPRA,
propone al Consiglio regionale, entro il  31  maggio,  l'approvazione
del calendario venatorio regionale, che ha validita' minima annuale e
massima triennale. 
    Queste due disposizioni appaiono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    1. - Come  riferito  in  premessa,  l'art.  22,  comma  1,  legge
regionale n. 15/2011, inserendo i commi 5-bis e  5-ter  nell'art.  27
della legge regionale 7/1995, ha previsto che i titolari  di  licenza
di     caccia     ultrasessantacinquenni      possano      esercitare
contemporaneamente nella stessa stagione venatoria, oltre alla caccia
nelle «altre forme consentite dalla legge» di cui al comma 3, lettera
c), anche quella  da  appostamento  fisso  (comma  5-bis),  e  che  i
cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento  fisso
possano praticare anche  quella  da  appostamento  temporaneo  (comma
5-ter). 
    L'art. 22, comma 1 cosi' recita: 
    «Dopo il comma 5 dell'articolo  27  della  L.R.  n.  711995  sono
inseriti i seguenti: 
    "5-bis. Per i titolari di licenza di caccia  che  hanno  compiuto
sessantacinque anni di eta',  la  scelta  della  forma  di  cui  alla
lettera c) del comma 3, consente di esercitare la caccia anche  nella
forma di cui alla lettera b) del comma 3 medesimo. 
    5-ter. E' consentito ai titolari di licenza di caccia, che  hanno
scelto la forma di cui alla lettera b) del  comma  3,  esercitare  la
caccia da appostamento temporaneo costituito  da  riparo  artificiale
mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto". 
    Tale previsione si pone in contrasto, in termini di minore tutela
della fauna selvatica, con quanto disposto dall'articolo 12, comma  5
della legge statale n. 157/1992, dove si stabilisce quanto segue: 
    «Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco  o  con  il  falco,
l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in  via  esclusiva
in una delle seguenti forme: vagante in zona  alpi,  da  appostamento
fisso  e  nell'insieme  delle  altre  forme  di  attivita'  venatoria
consentite dalla presente legge e praticata nel rimanente  territorio
destinato all'attivita' venatoria programmata». 
    Non e' quindi consentito il cumulo delle varie forme di esercizio
venatorio, cumulo che invece la legge regionale  in  esame  autorizza
espressamente, sia pure  con  limitato  riferimento  ai  titolari  di
licenza di caccia ultrasessantacinquenni (comma 5-bis),  o  a  coloro
che hanno scelto la forma da appostamento fisso (comma 5-ter). 
    La disposizione qui impugnata  integra  pertanto  una  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione  ponendosi  in
contrasto con la  normativa  statale  afferente  alla  materia  della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella parte in  cui  individua
standard  minimi  e  uniformi  di  tutela  da  applicare  sull'intero
territorio nazionale. 
    In tal  senso  la  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  e'
costante: in tema di rapporto tra normativa statale  e  regionale  in
materia di caccia, sono sempre stati affermati limiti alla competenza
regionale, nel senso che la tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,
di competenza esclusiva statale, debba essere considerata  un  valore
costituzionalmente  protetto  in  relazione  al  quale  si   rinviene
l'esigenza  insopprimibile  di  garantire  su  tutto  il   territorio
nazionale soglie di protezione della fauna che  si  qualificano  come
«minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido che  preclude
ogni diminuzione dell'intensita' della tutela. 
    La deroga  da  parte  delle  Regioni  a  tali  norme  statali  e'
ammissibile quindi solo in termini di maggiore tutela per l'ambiente,
ma non  nel  senso  inverso,  come  invece  avviene  in  forza  della
disposizione regionale in esame, che dunque  deve  essere  dichiarata
illegittima. 
    2. Del pari, la disposizione contenuta nell'articolo 26, comma 1,
laddove sostituisce l'articolo 30 della legge  regionale  n.  7/1995,
concernente  il  calendario  venatorio,  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 117, comma 2, lettera s), Cost. 
    La novella prevede che la Giunta  regionale,  sentiti  l'istituto
scientifico regionale e  l'ISPRA,  propone  al  Consiglio  regionale,
entro  il  31  maggio,  l'approvazione   del   calendario   venatorio
regionale, che ha validita' minima annuale e massima triennale. 
    L'art. 26, comma 1 cosi' recita testualmente: 
    «L'articolo 30 della LR. n. 7 /1995 e' sostituito  dal  seguente:
«Art. 30 (Calendario venatorio regionale). 
    1. La Giunta regionale,  sentiti  l'OFR  e  l'ISPRA,  propone  al
Consiglio  regionale,  entro  il  31   maggio,   l'approvazione   del
calendario venatorio regionale che  ha  validita'  minima  annuale  e
massima triennale. 
    2. Nel calendario venatorio regionale devono  essere  individuate
in particolare: 
        a) le specie cacciabili e i periodi di caccia; 
        b) le giornate di caccia; 
        c) il carniere massimo giornaliero e stagionale; 
        d) l'ora legale di inizio e  di  termine  della  giornata  di
caccia; 
        e) i periodi e le modalita' per l'addestramento dei  cani  da
caccia. 
    3. Ogni cacciatore puo' allenare  e  utilizzare  per  l'esercizio
venatorio contemporaneamente non piu' di due cani o non piu'  di  sei
cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori  non  puo'
comunque utilizzare contemporaneamente piu' di sei cani di  qualsiasi
razza, compresi i meticci."». 
    La  nuova  formulazione  della  norma  consente  quindi  che   il
calendario venatorio venga approvato con  legge  regionale,  peraltro
con valenza anche triennale. 
    Ora,  la  legge  statale  n.  157/1992  regola  le  modalita'  di
svolgimento  dell'attivita'   venatoria,   ammettendone   anche   una
differenziazione sul territorio, in modo da  assicurare  un  prelievo
venatorio delle specie cacciabili  strettamente  controllato  secondo
criteri di sostenibilita'. 
    In particolare, il prelievo di individui delle varie specie  deve
essere collegato  alla  accertata  disponibilita'  di  fauna  e  alla
capacita' della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio  e
verifica, sotto la supervisione dell'ISPRA. 
    L'articolo 18, commi 2 e 4, legge  n.  157/1992,  dispone  quanto
segue: 
    «Comma 2: I termini di cui al comma 1 possono  essere  modificati
per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali  delle
diverse realta' territoriali. Le  regioni  autorizzano  le  modifiche
previo parere dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica.  I
termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale  massimo  indicato
al  comma  1.  L'autorizzazione  regionale   e'   condizionata   alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.  La
stessa disciplina si applica anche per la caccia di  selezione  degli
ungulati, sulla base di piani  di  abbattimento  selettivi  approvati
dalle regioni; la caccia  di  selezione  agli  ungulati  puo'  essere
autorizzata  a  far  tempo  dal    agosto  nel  rispetto  dell'arco
temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni  relative
agli ungulati, le regioni possono posticipare,  non  oltre  la  prima
decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a
specie determinate e  allo  scopo  sono  obbligate  ad  acquisire  il
preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale  devono  uniformarsi.  Tale
parere  deve  essere  reso,  sentiti  gli  istituti   regionali   ove
istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
    [...] Comma 4: Le regioni, sentito l'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica, pubblicano, entro e  non  oltre  il  15  giugno,  il
calendario regionale e  il  regolamento  relativi  all'intera  annata
venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e  con
l'indicazione del numero massimo di capi  da  abbattere  in  ciascuna
giornata di attivita' venatoria». 
    La deroga da parte delle  Regioni  di  quanto  stabilito  in  via
generale dallo Stato con la legge n. 157/1992 puo' avvenire,  dunque,
solo per particolari specie,  e  in  considerazione  della  peculiare
situazione ambientale, all'esito di  un  procedimento  amministrativo
che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto  nazionale  per
la fauna selvatica (cui e' subentrato l'ISPRA, in forza del  d.l.  25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 138/2008). 
    Le  Regioni,  al  termine  di   questo   procedimento,   adottano
annualmente, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario  regionale
e  il  regolamento  relativi   all'intera   annata   venatoria,   con
l'indicazione del numero massimo di capi  da  abbattere  in  ciascuna
giornata di attivita' venatoria. 
    Tanto considerato,  la  novella  contenuta  nell'art.  26,  legge
regionale n. 15/2011 si pone in contrasto con le sopra  citate  norme
statali di tutela minima  della  fauna  selvatica,  dal  momento  che
consente che il calendario venatorio  venga  adottato  attraverso  lo
strumento legislativo e con efficacia anche triennale. 
    In questo modo si configura una violazione del principio, sancito
dalla  norma  statale,  che  la  procedura  di  deroga  dovuta   alle
particolari condizioni  territoriali  debba  espletarsi  con  cadenza
annuale, al fine di consentire da parte dell'ISPRA  una  corretta,  e
sempre attuale,  valutazione  delle  condizioni  ambientali  e  della
consistenza delle specie di fauna sottoposte a prelievo venatorio. 
    La previsione di un calendario venatorio su  base  triennale  non
consente il richiesto monitoraggio di dette condizioni ambientali,  e
si pone evidentemente  in  termini  di  minor  tutela  per  la  fauna
selvatica rispetto alla previsione normativa statale. 
    A cio' si aggiunga che l'art. 18, legge n.  157/1992  attribuisce
in materia di calendario venatorio alla Regione  una  competenza  non
legislativa ma meramente «autorizzatoria», legittimando pertanto  per
la  disciplina  di   tali   aspetti   l'adozione   di   provvedimenti
amministrativi e non normativi. 
    Appare evidente che, qualora fosse  ipotizzabile  l'adozione  del
calendario   venatorio   con   legge   regionale,   ne   risulterebbe
pregiudicato il profilo della essenziale  verifica  tecnica  affidata
all'ISPRA,  sullo   stato   delle   specie   interessate   ai   sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 4 della citata legge n. 157/1992. 
    Si prospetterebbe infatti una sorta di  controllo  preventivo  di
legittimita',  attribuito  ad  un  organo  tecnico  dello  Stato  nei
confronti dell'esercizio di una pretesa competenza legislativa  delta
Regione; cio' che non appare trovare spazio nel vigente assetto delle
competenze legislative tra  Stato  e  Regioni  come  delineato  dalla
Costituzione. 
    Conclusivamente, gli articoli 22, comma 1 e  26,  comma  1  della
legge  regionale  n.  15/2011,  dettando  disposizioni  difformi,  in
termini di  minore  tutela  per  la  fauna  selvatica  rispetto  agli
standards minimi sanciti a livello nazionale, dalla normativa statale
di riferimento afferente alla materia della «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), per la quale
lo Stato ha competenza legislativa  esclusiva,  presenta  profili  di
illegittimita' costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  confida  che   codesta   ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' delle  disposizioni  sopra  richiamate  della  legge
della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15. 
        Roma, addi' 23 settembre 2011 
 
                   L'Avvocato dello Stato: D'Ascia 
 

 

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