RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30  novembre 2006 , n. 110
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  30  novembre  2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 49 del 13-12-2006) 
 
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, contro il Presidente
della  Giunta  regionale  del  Piemonte  per Giusta determinazione 17
novembre 2006 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la
dichiarazione    dell'illegittimita'   costituzionale   della   legge
regionale Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, siccome in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, Cost.

    La  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale della legge
regionale  18  settembre  2006,  n. 32,  recante "Norme in materia di
discipline  bionaturali del benessere" pubblicata nel B.U.R. Piemonte
n. 38  del  21 settembre 2006 in relazione all'art. 117, terzo comma,
Cost.
    La  legge  regionale  in  esame,  che  regolamenta "le discipline
bionaturali    del   benessere",   pur   omettendo   di   individuare
esplicitamente  le  attivita'  che  di  fatto intende regolamentare e
riconoscere,  eccede  i  limiti  della  competenza regionale previsti
dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost., nella materia concorrente delle
professioni.
    Ricorrono,  infatti,  i  profili di illegittimita' costituzionale
gia'   rilevati   da  codesta  Corte  costituzionale  nella  sentenza
n. 40/2006  con  riferimento  alla  l.r.  n. 18/2004  con la quale la
Regione Liguria tentava di normare il suddetto settore.
    Le censure si rivolgono in particolare:
        all'art. 2,  che  individua  le  discipline  bio-naturali del
benessere  in  tutte quelle pratiche e tecniche naturali, qualificate
come  non  sanitarie,  che  hanno per finalita' il raggiungimento, il
miglioramento o la conservazione stato di benessere della persona;
        all'art. 3,  che  definisce  il  percorso  formativo  per  il
riconoscimento   della   qualifica   di  operatore  nelle  discipline
bio-naturali del benessere;
        all'art. 5,  nonche'  all'art. 6, che prevedono l'istituzione
di un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere
e  l'affidamento  alla  Giunta  regionale  del  compito  di fissare i
requisiti,  successivamente  deliberati  dal Consiglio regionale, che
devono avere i soggetti.
    Tali  soggetti  sono divisi in due sezioni: 1) agenzie formative,
regolarmente accreditate, per operatori nelle discipline bio-naturali
del   benessere;   2)  operatori  nelle  discipline  bionaturali  del
benessere,    ulteriormente   suddivisi   in   base   alle   relative
specializzazioni.
    Cosi'  disponendo, alla stregua di quanto piu' volte affermato da
codesta  Corte  costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt.
un. 353/2003,  319,  355,  405 e 424/2005, nonche' 40 e 153/2006), le
suddette   previsioni  si  pongono  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale, gia' vigente nella legislazione statale di riferimento,
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi  profili,  ordinamenti  didattici e titoli abilitanti, cosi'
come  l'istituzione  di  nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti
dalle   leggi  statali)  albi,  ordini  o  registri,  sono  attivita'
riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli
aspetti  che  presentano  uno  specifico  collegamento con la realta'
territoriale.
    Ne'  il  fatto  che  la  legge  specifichi  che  le discipline in
questione  "non  si  prefiggono la cura di specifiche patologie e non
sono  riconducibili  alle attivita' di cura e riabilitazione fisica e
psichica  erogate  dal  servizio sanitario" e che l'operatore in tali
discipline   "non  riveste  rilievo  di  carattere  sanitario  e  non
prescrive  farmaci"  vale  a  superare  la dedotta illegittimita' del
provvedimento legislativo in oggetto.
    La  legge  infatti  utilizza espressioni cosi' ampie che potrebbe
addirittura far ricadere nel proprio ambito attivita' curative per le
quali  non  sussiste  alcuna evidenza scientifica ne' alcun riscontro
pratico  tratto dall'esperienza, che garantiscano la loro efficacia e
la loro non lesivita' per la salute (si pensi ad es., a pratiche come
la pranoterapia, o la riflessologia).
    Codesta  Corte,  inoltre,  ha  recentemente  esteso  a  tutte  le
professioni    il    suddetto   principio   fondamentale,   affermato
inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6,
comma  3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma
1,  lett.  b),  del d.lgs. n. 112/1998, nonche' dall'art. 1, comma 2,
della  legge  n. 42/1999),  rilevando  come tale limite si ponga come
vincolo  "di  ordine  generale"  allo  svolgimento della legislazione
regionale  in  materia  di "professioni", stante il principio sancito
nelle   sentenze   nn. 355   e   424   del   2005  secondo  il  quale
"l'individuazione   di   una   specifica  tipologia  o  natura  della
"professione"  oggetto  di regolamentazione legislativa non ha alcuna
influenza"  ai  fini  della  ripartizione  delle competenze statali e
regionali afferenti la materia in esame.
    Tale  consolidata giurisprudenza costituzionale e' stata recepita
anche  nel  d.lgs.  2 febbraio 2006, n. 30, nel quale e' affermato il
principio  secondo  cui  spetta  solo allo Stato (e non alle Regioni)
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
ordinamenti  didattici,  rientrando nella competenza delle Regioni la
disciplina   di   quegli   aspetti   che   presentano  uno  specifico
collegamento con la realta' regionale.
    Si  fa  presente  inoltre  che  in altre due occasioni la regione
Piemonte  ha  realizzato provvedimenti legislativi (l.r. n. 25 del 24
ottobre  2002 e n. 13 del 31 maggio 2004) sullo stesso argomento, che
sono  state  impugnate  dal  Governo  e  dichiarate  incostituzionali
(sentenze n. 353/2003 e n. 424/2005).
    Cio'   avvalora   l'interpretazione  odierna  ritenendosi  chiara
l'intenzione  del  legislatore  regionale  di  voler  introdurre  nel
proprio  ordinamento  figure  professionali che esulano dalla propria
disciplina  di  competenza.  Considerato,  infine,  che  le  restanti
disposizioni  della  legge regionale in esame (art. 1: individuazione
delle finalita' della legge; gli artt. 4 e 5 comma 1: istituzione del
"Comitato  regionale  delle discipline bionaturali per il benessere",
con  disciplina  della  relativa  composizione  e  individuazione dei
relativi   compiti;   e   art. 7:  previsioni  finali  e  transitorie
finalizzate  all'applicazione  iniziale  della  legge)  si pongono in
inscindibile  connessione con quelle specificamente censurate perche'
palesemente  funzionali  al  raggiungimento  dello  scopo della legge
stessa, si ritiene che l'illegittimita' costituzionale si estenda, in
via  consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27
della legge n. 87/1953.

        
      
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
della legge 18 settembre 2006, n. 32 (artt. 2, 3, 5, 6 ed artt. 4, 7,
8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per
violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione
    Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2006 e copia
della legge regionale impugnata.
        Roma, addi' 18 novembre 2006
        L'Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro De Figueiredo

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