Ricorso n. 110 del 30 novembre 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 novembre 2006 , n. 110
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 49 del 13-12-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contro il Presidente della Giunta regionale del Piemonte per Giusta determinazione 17 novembre 2006 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 18 settembre 2006, n. 32, recante "Norme in materia di discipline bionaturali del benessere" pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 38 del 21 settembre 2006 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. La legge regionale in esame, che regolamenta "le discipline bionaturali del benessere", pur omettendo di individuare esplicitamente le attivita' che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia concorrente delle professioni. Ricorrono, infatti, i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati da codesta Corte costituzionale nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la Regione Liguria tentava di normare il suddetto settore. Le censure si rivolgono in particolare: all'art. 2, che individua le discipline bio-naturali del benessere in tutte quelle pratiche e tecniche naturali, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalita' il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione stato di benessere della persona; all'art. 3, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bio-naturali del benessere; all'art. 5, nonche' all'art. 6, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere e l'affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti, successivamente deliberati dal Consiglio regionale, che devono avere i soggetti. Tali soggetti sono divisi in due sezioni: 1) agenzie formative, regolarmente accreditate, per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere; 2) operatori nelle discipline bionaturali del benessere, ulteriormente suddivisi in base alle relative specializzazioni. Cosi' disponendo, alla stregua di quanto piu' volte affermato da codesta Corte costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. un. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonche' 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, gia' vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, cosi' come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attivita' riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' territoriale. Ne' il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione "non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attivita' di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario" e che l'operatore in tali discipline "non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci" vale a superare la dedotta illegittimita' del provvedimento legislativo in oggetto. La legge infatti utilizza espressioni cosi' ampie che potrebbe addirittura far ricadere nel proprio ambito attivita' curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica ne' alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza, che garantiscano la loro efficacia e la loro non lesivita' per la salute (si pensi ad es., a pratiche come la pranoterapia, o la riflessologia). Codesta Corte, inoltre, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonche' dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale "l'individuazione di una specifica tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame. Tale consolidata giurisprudenza costituzionale e' stata recepita anche nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, nel quale e' affermato il principio secondo cui spetta solo allo Stato (e non alle Regioni) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Si fa presente inoltre che in altre due occasioni la regione Piemonte ha realizzato provvedimenti legislativi (l.r. n. 25 del 24 ottobre 2002 e n. 13 del 31 maggio 2004) sullo stesso argomento, che sono state impugnate dal Governo e dichiarate incostituzionali (sentenze n. 353/2003 e n. 424/2005). Cio' avvalora l'interpretazione odierna ritenendosi chiara l'intenzione del legislatore regionale di voler introdurre nel proprio ordinamento figure professionali che esulano dalla propria disciplina di competenza. Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 1: individuazione delle finalita' della legge; gli artt. 4 e 5 comma 1: istituzione del "Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere", con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 7: previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perche' palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimita' costituzionale si estenda, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 18 settembre 2006, n. 32 (artt. 2, 3, 5, 6 ed artt. 4, 7, 8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2006 e copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 18 novembre 2006 L'Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro De Figueiredo