RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 Dicembre 2004 - 11 Dicembre 2004 , n. 110
Ricorso per questione di illegittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 dicembre 2004
(GU n. 50 del 29-12-2004 )

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Nei confronti della Regione Toscana in persona del presidente
della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale della legge regionale toscana n. 50 del 28 luglio
2004, recante Disposizioni regionali in materia di libere professioni
intellettuali pubblicato nel B.UR. n. 38 del 6 ottobre 2004, giusta
delibera del Consiglio dei ministri 18 novembre 2004, con riguardo
agli articoli 2, 3, e 4 di detta legge.
Con la legge in epigrafe la Regione Toscana definisce le
modalita' di raccordo, strutturale e funzionale, tra la regione e le
professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la
costituzione di ordini o collegi. Definisce inoltre l'istituzione e i
compiti della Commissione regionale delle professioni e delle
associazioni professionali.
Gli ordini ed i collegi professionali costituiscono propri
coordinamenti regionali che sono strutture operative degli ordini e
collegi territoriali dotati d'autonomia organizzativa e finanziaria.
La Regione riconosce i coordinamenti regionali degli ordini e
collegi come soggetti di rappresentanza regionale delle singole
professioni, assicurando la loro partecipazione alle scelte
regionali, su tematiche di loro interesse, anche attraverso
l'attivita' della Commissione regionale, e ne stabilisce le funzioni
ed i compiti.
La legge prevede altresi' che i Coordinamenti regionali possano
promuovere l'attivita' di formazione e aggiornamento professionale ed
istituisce la Commissione regionale delle professioni e delle
associazioni professionali, che opera in seno alla giunta regionale,
stabilendo la sua composizione, individuando i suoi compiti e
regolamentando il suo funzionamento.
E' avviso del Governo, che, con le norme denunciate in epigrafe,
la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

Motivi

1. - L'art. 2 della legge regionale viola l'art. 117, comma 2,
lettera g) della Costituzione.
Recita l'art. 2 della legge in epigrafe nei suoi primi due commi:
1. - Per i fini di cui alla presente legge gli Ordini ed i
Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali.
2. - I Coordinamenti regionali sono strutture operative degli
Ordini e Collegi territoriali dotate d'autonomia organizzativa e
finanziaria.
Orbene, cosi' facendo la legge incide indubbiamente sulle
strutture organizzative degli ordini e collegi professionali. Ordini
e collegi professionali la cui identita' (comprensiva delle loro
articolazioni territoriali) e' peraltro - e pacificamente - quella di
enti pubblici nazionali il cui ordinamento ed organizzazione
amministrativa e' disciplinato in via esclusiva della legge statale,
ai sensi della norma costituzionale in epigrafe.
2. - l'art. 3 della legge regionale viola l'art. 117, secondo
comma, lettera g), e l'art. 33 della Costituzione.
La norma regionale in epigrafe attribuisce ai Coordinamenti
regionali il potere di promuovere attivita' di formazione e
aggiornamento professionale e di proporre iniziative di formazione ed
aggiornamento per i professionisti.
Tale disposto, in quanto attribuisce poteri ad un organo
illegittimamente costituito per il motivo sub (1), viola anch'esso il
potere legislativo esclusivo dello Stato d cui alla norma
costituzionale in epigrafe.
Tale disposto viola anche l'art. 33 della Costituzione, che
riserva allo Stato - mediante regolazione dell'accesso all'esame di
stato - la disciplina della formazione finalizzata all'accesso alle
professioni regolamentate, quanto meno nella pane in cui non
specifica che l'attivita' formativa prevista attiene ad una fase
successiva al conseguimento del titolo abilitante.
3. - L'art. 4 della legge regionale viola l'art. 117, secondo
comma, lettera g), e l'art. 117, secondo comma, lettera l).
La norma regionale in epigrafe disciplina la istituzione e la
composizione della Commissione regionale delle professioni e delle
associazioni professionali, prevedendo che ne facciano parte tanto i
rappresentanti dei coordinamenti regionali quanto «associazioni
professionali» non meglio identificate e che possono pertanto essere
tanto associazioni fra professionisti appartenenti a categorie non
regolamentate attraverso organi e collegi, quanto associazioni
sindacali fra professionisti.
Tanto viola le norme costituzionali in epigrafe a triplice
titolo.
Viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), perche', in primo
luogo, attribuisce funzioni ad un organo - il Coordinamento -
illegittimamente istituito ed in secondo luogo perche' attraverso la
sua equiordinazione, in un organismo misto, con soggetti privati
snatura ulteriormente la natura pubblica dell'ordine o collegio
rappresentato.
Viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), perche' la
disciplina delle associazioni professionali e delle loro
articolazioni territoriali rientra nell'ordinamento civile, che e'
materia di competenza esclusiva dello Stato.



P. Q. M.
Si conclude perche' gli articoli 2, 3, e 4 della legge regionale
Toscana n. 50 del 2004 siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi.
Si produrra' l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 18 novembre 2004.
Roma, addi' 24 novembre 2004.
Vice avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco Caramazza

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