RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 Dicembre 2004 - 15 Dicembre 2004 , n. 111
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 15
dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 3 del 19-1-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato nei confronti della
Regione Marche, in persona del Presidente della giunta regionale per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della
Regione Marche 4 ottobre 2004 n. 18, pubblicata nel B.U.R. n. 109 del
14 ottobre 2004, recante «norme relative al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti decreto legislativo l7 agosto 1999 n. 334 sul
rischio industriale attuazione della direttiva 96/1982/CE»,
nell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1 lett. a), per
contrasto con l'art. 117, comma secondo lett. a), lett. f), lett. s),
comma terzo ultima parte e con l'art. 118 della Costituzione.

La legge regionale 18/2004 disciplina le competenze
amministrative in materia di attivita' a rischio di incidenti
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, per prevenire
gli incidenti e limitarne le conseguenze per la persona e per
l'ambiente.
Come chiarito nella sentenza n. 407/2002, tale disciplina ha
un'incidenza su di una pluralita' di interessi e di oggetti, in parte
di competenza esclusiva dello Stato, quale l'ambiente, ed in parte di
competenza concorrente delle regioni (in particolare la salute e la
protezione civile, oltre al governo del territorio ed alla tutela e
sicurezza del lavoro), i quali legittimano interventi regionali
nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale.
L'art. 1 della legge regionale precisa che questa disciplina le
anzidette competenze secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1,
del d.lgs. n. 334/1999 (di attuazione della direttiva 96/82/CE).
Quest'ultimo prevede, in particolare, che la regione: a)
individui le autorita' competenti titolari delle funzioni
amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria
tecnica e stabilisce le modalita' per l'adozione degli stessi; b)
definisca le modalita' per il coordinamento dei soggetti che
procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA
con quelle del comitato tecnico regionale e degli altri organismi
tecnici coinvolti nell'istruttoria.
Il successivo art. 20 stabilisce che, per gli stabilimenti per i
quali il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (data
la presenza di sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a
quelle indicate nel richiamato allegato), il prefetto, d'intesa con
le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della
popolazione, predispone il piano di emergenza esterno allo
stabilimento e ne coordina l'attuazione. Per le aree ad elevata
concentrazione di stabilimenti, il prefetto, sempre d'intesa con la
regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di
emergenza esterno dell'area interessata. Ai sensi del comma 2 dello
stesso art. 20, nella predisposizione dei piani di emergenza si deve
tener conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2,
secondo le quali detti piani devono indicare, tra l'altro, nome o
funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure
di intervento, mezzi di informazione tempestiva, misure di
coordinamento delle risorse necessarie. mezzi per l'informazione
della popolazione circa i comportamenti da adottare, disposizioni per
garantire l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati
membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di
la' delle frontiere.
Si tratta dunque di operazioni che possono andare e che spesso
vanno ben al di la' del territorio della provincia o della stessa
regione e che, in relazione alla posizione geografica di alcune
regioni, potrebbero riflettersi anche oltre i confini nazionali.
Cio' premesso, appare evidente che la Regione Marche, nel
procedere alla disciplina delle competenze in subiecta materia
«secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 17 agosto
1999 n. 334», doveva tener presente i limiti propri delle previsioni
di tale articolo ricavabili dalle disposizioni del successivo art. 20
inerenti ai piani di emergenza esterni, specificamente interessanti
l'ambiente (art. 117, comma secondo lett. s) unitamente alla
protezione civile, coerenti con le previsioni dell'art. 107 lettere
a), b), d), e) f) del d.lgs. n. 112/1998.
La regione, nell'art. 6 in relazione all'art. 3, della legge
n. 18/2004, ha invece dichiarato competente a provvedere
all'elaborazione ed all'attuazione dei piani di emergenza esterni la
provincia, sentiti la regione, l'ARPAM, l'ufficio territoriale del
governo, il comando dei vigili del fuoco, il comune interessato e gli
enti che concorrono nella gestione delle emergenze.
Cio' trascurando che il pericolo puo' superare i confini
provinciali, coinvolgendo diversi livelli di territorio, ed assumere
anche valenza ultraregionale, nonche' influire sugli eventi
considerati nell'art. 2 della legge n. 225/1992, con la conseguenza
che all'elaborazione ed attuazione del piano di emergenza non puo'
che presiedere un organo statale. La legge regionale ha, pertanto,
violato uno dei principi fondamentali stabilito da leggi dello Stato
che emerge dalle disposizioni sopra richiamate (v. anche art. 5 d.l.
343/2001 in materia di protezione civile).
La competenza statale trova attuale riferimento nell'art. 118
Cost., in base ai principi di sussidiarieta' e di adeguatezza.
Per il rilievo nazionale dei relativi compiti, in ragione di
quanto sopra, nell'art. 20 d.lgs. n. 334/1999 e' prevista l'intesa
con le regioni, cui puo' provvedere adeguatamente solo un organo
dello Stato. Ove del caso, poi, l'informazione dei servizi di
emergenza di altri Stati non puo' che essere attuata a cura dello
Stato (art. 117, secondo comma lett. a) Cost.
Inoltre, le misure di coordinamento delle risorse necessarie
previste nel punto 2, lett. c), dell'allegato IV del d.lgs.
n. 334/1999, investono anche organi dello Stato. Rispetto ad essi la
provincia non puo' avere nessun potere (ne' la legge regionale puo'
attribuirglielo; art. 117, comma secondo, lett. f) non solo per
ragioni di gerarchia, ma soprattutto perche' il loro utilizzo deve
essere disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di
fuori della provincia o della regione.



P. Q. M.
Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge 4 ottobre 1994 della Regione Marche
nell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. a), per
le ragioni e come sopra precisato.
Roma, addi' 4 dicembre 2004
Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato

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