Ricorso n. 111 del 19 ottobre 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2010 , n. 111
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 1 del 5-1-2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Contro la Regione Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale Friuli Venezia Giulia dell'11 agosto 2010, n. 16, pubblicata sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 13 agosto 2010 recante: «Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre» in relazione all'art. 2, comma 6 ed all'art. 7, comma 1. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2010 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2010, composta da 13 articoli, e' articolata in III capi, di cui il primo detta «Disposizioni in materia di personale e di organizzazione», il secondo «Modifiche a leggi regionali in materia di personale e di organizzazione» ed il terzo «norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre». In particolare: La norma di cui all'articolo 1 consente l'armonizzazione di situazioni giuridiche pregresse che permetteranno un migliore inserimento dei dirigenti interessati all'interno dell'Amministrazione regionale riportando la loro disciplina giuridica ed economica nell'ambito di quella prevista per la dirigenza regionale. Con l'articolo 2, si opera un rinvio alla normativa nazionale in materia di fasce orarie di reperibilita' in caso di assenza per malattia e di modalita' di trasmissione del relativo attestato medico nonche' in materia di procedimento disciplinare di premialita' e di aspettativa. L'articolo 3, al fine di consentire una maggiore flessibilita' nelle scelte organizzative riconduce la Direzione centrale salute integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, all'ambito degli strumenti organizzativi utilizzati per le altre strutture direzionali con esclusivo riferimento alla definizione della denominazione e delle funzioni. Con l'articolo 4 la Regione definisce un nuovo assetto delle strutture direzionali prevedendo, in particolare un numero di Servizi non superiore complessivamente a 85 unita' al fine della razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e di un contenimento della spesa. Con l'articolo 5 si dettano disposizioni generali in ordine alla definizione di un sistema unico di formazione del personale salvaguardando la specificita' della formazione per la polizia locale gia' disciplinata con legge regionale n. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale). L'articolo 6 detta regole generali comuni per tutte le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e per gli enti del servizio sanitario regionale, al fine di introdurre un sistema di valutazione della prestazione. Si prevedono delle linee guida e si introduce un Organismo indipendente di valutazione in sostituzione del Nucleo di valutazione gia'. operante. Con l'articolo 7, modificativo dell'articolo 47 della legge regionale n. 18/1996 si da rilievo al carattere fiduciario degli incarichi di direttore centrale vicedirettore centrale. Viene aumentata dal 15% al 20% del totale degli incarichi, la disponibilita' al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e viene rivista la modalita' di conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione. L'articolo 8 modifica l'articolo 93 della legge regionale n. 53/1981, abrogando il 2° comma rimanda alla normativa nazionale in materia di trasmissione dell'attestato medico, in caso di assenza per malattia. Con l'articolo 9, modificativo dell'articolo 10 della legge regionale n. 2/2002 si intende consentire una diversa scelta organizzativa relativamente allo svolgimento delle funzioni in materia di promozione del prodotto agro-alimentare. L'articolo 10 opera una modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 17/2008 conseguente al rinvio alla normativa nazionale in materia di fasce orarie di reperibilita' in caso di assenza per malattia. L'articolo 11 reca modifiche a varie, leggi regionali di settore e l'articolo 12 disciplina norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre, prevedendo una procedura di autorizzazione unica rilasciata da parte del Comune interessato ai soggetti abilitati, sulla base del parere favorevole dell'ARPA. Viene inoltre introdotta l'autocertificazione per la conversione degli impianti esistenti, purche' non comporti un aumento delle emissioni elettromagnetiche. La legge regionale e' illegittima negli artt. 2, comma 6 e 7, comma l per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 81, comma 4 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 6, legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2010. La disposizione regionale oggetto di censura cosi' recita: «A valere dall'anno 2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della Regione possono essere integrate annualmente nell'ambito delle effettive disponibilita' di bilancio a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari ad almeno l'80 per cento». La norma di cui all'articolo 2,comma 6 disponendo che a decorrere dall'anno 2010, si procede all'integrazione annuale delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della regione, viola l'attuale normativa di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico e in particolare l'articolo 9, commi 1, 2-bis e 17 del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010. In particolare l'art. 9 comma 1 cosi' dispone: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17 secondo periodo e dall'articolo 8, comma 14». A sua volta il comma 2-bis recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio». Tali disposizioni del legislatore statale rappresentano principi fondamentali ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, in quanto si devono raccordare con i principi stabiliti dallo Stato in materia di finanza pubblica e di controllo della spesa di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Inoltre, la norma in esame, non quantificando la spesa della suddetta integrazione, ne' indicando i mezzi per farvi fronte, contrasta con il principio di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. 2) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 7 comma 1 legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2010. L'art. 7, comma 1 della legge regionale impugnata, per la parte di interesse, cosi' dispone: «1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo periodo del comma 4 e' soppresso; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarieta'. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale puo' avvenire un numero massimo di unita' pari al 20 per cento del numero di posti previsti complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unita' superiore» omissis. Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 4/2004, e ulteriormente modificato dalla legge che si censura, e' il seguente: «Art. 47 articolazione della dirigenza 1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su piu' profili professionali. 2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi: a) (abrogata); b) direttore centrale; c) vicedirettore centrale; d) direttore di servizio; e) direttore di staff. 3. L'incarico di Direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di Direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o una struttura equiparata a servizio. 4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico puo' essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale e' correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale. 4-bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarieta' conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale puo' avvenire per un numero massimo di unita' pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unita' superiore» omissis. La disposizione di cui all'articolo 7, comma l, che modifica l'articolo 47 della l.r. n. 18/1996, aumenta la possibilita' di stipulare contratti dirigenziali, apicali a tempo determinato di diritto privato con soggetti estranei all'Amministrazione regionale «per un numero massimo di unita' pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente per gli incarichi medesimi», con cio' elevando illegittimamente il limite percentuale imposto dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pur riconoscendo alla regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, va censurata sul piano della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la scelta operata dal legislatore regionale nell'indicare tale limite elevato per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato. In particolare, il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), e' violato perche' la norma impugnata omette ingiustificatamente di valorizzare il personale dipendente; inoltre la rilevante quota di dirigenti esterni e la temporaneita' dell'incarico costituiscono fattori suscettibili di rendere l'azione amministrativa slegata e frammentaria. Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la norma impugnata e' irragionevole attesa la genericita' della previsione e l'assenza di qualsiasi elemento esplicativo della necessita' di un'eccezione alle disposizioni costituzionali (art. 97 Cost.) ed alla normativa statale fondamentale rappresentata dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detta disposizione, infatti, nel regolamentare gli incarichi di funzioni dirigenziali, prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al successivo art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato a soggetti esterni alla medesima pubblica amministrazione. Pertanto la norma in esame viola i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Peraltro, la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale - da ultimo sentenza n. 9/2010 - (ma vedasi anche sentenza n. 81 del 2006; n. 363 del 2006; n 215 del 2009; e n. 293 del 2009), ha ribadito che «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso». Le deroghe cioe' sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle. In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione. Infatti ha precisato codesta ecc.ma Corte che la possibilita' di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato soggetti estranei all'amministrazione deve essere motivata da presupposti oggettivi in quanto «un incarico di direttore regionale affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza».
P.Q.M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' delle disposizioni sopra indicate della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2010. Si allega: 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010; 2. relazione del Ministro proponente; 3. legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 16/2010. Roma, 11 ottobre 2010 L' Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti