Ricorso n. 113 del 21 ottobre 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2010 , n. 113
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 2 del 12-1-2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della regione pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2010, n. 14, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2010. Sul B.U.R. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32, S.O. 13 agosto 2010, n. 14, e' stata pubblicata la Legge Regionale 11 agosto 2010 n. 14, recante «Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 3 per contrasto con la normativa comunitaria - e conseguentemente con l'art. 117 Cost. - ed in particolare: a) con la direttiva 2003/967/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'; b) con gli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi La normativa regionale rilevante. L'art. 3 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14 cosi' dispone: «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantita' acquistata. 2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro. 3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 e' aumentata rispettivamente di 5 centesimi al litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari residenti e per le ONLUS aventi sede nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 1975/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione C(2009) 1902/CE del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla Delib.G.R. 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone. 4. La misura dei contributi prevista al comma 2, per ulteriori motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, puo' essere modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento di 5 centesimi al litro. La relativa deliberazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalita' elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6. 6. Il contributo non e' concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entita' complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro. 7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore. 9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente al 1° gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore». Il precedente art. 2 cosi' definisce i beneficiari dell'agevolazione: «1. Ai fini della presente legge si intende per: a) beneficiari: 1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli; 2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), ammesse a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione; [ ...]». Nei successivi articoli da 5 a 10 sono previste le modalita' di erogazione del contributo ed il successivo rimborso da parte della Regione. In particolare in base all'art. 5 comma 5 «Il contributo calcolato, ove non trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, e' erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante», mentre il successivo art. 10, comma 1 prevede che «Le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale». 1) Violazione della direttiva 2003/96/CE e dell'art. 117, comma 1 Cost. Il rimborso di una parte del prezzo del carburante effettuato dalla Regione tramite la Camera di Commercio ai gestori degli impianti (i quali, in pratica, erogano il carburante a prezzo ridotto ai residenti in Regione), configura nella sostanza una riduzione indiretta dell'accisa gravante sui carburanti e, conseguentemente, si pone in contrasto con la direttiva 2003/96/CE recante «Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'». In particolare la direttiva, pur prevedendo la possibilita' che le accise abbiano aliquote differenti nei diversi Paesi, non consente una differenziazione limitata a base regionale. Infatti le riduzioni consentite all'interno degli Stati (cfr. ad esempio gli articoli 5 e 15) riguardano le diverse utilizzazioni del carburante ovvero le modalita' di produzione dell'energia, mentre non viene prevista alcuna possibilita' di una differenziazione di aliquote tra le varie regioni di uno Stato. Una simile possibilita' e' solo consentita dall'art. 19 della direttiva, in forza del quale «1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne da' comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessita' di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di energia e di trasporti. Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure infirma il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e' accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilita' di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano piu' essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanita', protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte». Poiche' nella fattispecie non risulta rilasciato dalla Commissione alcuna autorizzazione in base alla citata norma, la norma agevolativa si pone in contrasto con la citata direttiva 2003/96/CE e conseguentemente con l'art. 117 comma 1 Cost. Sul fatto che il meccanismo agevolativo viene ad avere un effetto equivalente ad una riduzione di aliquota dell'accisa, lo si evince anche dall'art. 6 della direttiva, in forza del quale «Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva: a) direttamente, o b) attraverso un'aliquota d'imposta differenziata, o c) rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata». E proprio un analogo meccanismo di rimborso e' quello previsto dalla disposizione regionale impugnata. 2) Violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e dell'art. 117 comma 1 Cost. Come si e' evidenziato, a norma dell'art. 2 della l.r. i beneficiari del contributo sono: 1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli; 2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), ammesse a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione; Orbene, l'ampia formulazione della norma, e' tale da ricomprendere nel novero dei destinatari del beneficio anche soggetti qualificabili come «imprese» ai fini dell'applicazione del diritto europeo della concorrenza. In particolare usufruiscono dell'agevolazione: a) le imprese individuali; b) gli esercenti le professioni liberali; c) le ONLUS che svolgono anche un'attivita' economica. In relazione a quest'ultima categoria e' opportuno ricordare quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee a proposito delle fondazioni bancarie: «122 .... quando una fondazione bancaria, agendo direttamente negli ambiti di interesse pubblico e utilita' sociale, fa uso dell'autorizzazione conferitale dal legislatore nazionale ad effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o opportune per realizzare gli scopi che le sono prefissi, essa puo' offrire beni o servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori, ad esempio in settori come la ricerca scientifica, l'educazione, l'arte o la sanita'. 123. In tale ipotesi, che deve essere valutata dal giudice nazionale, la fondazione bancaria deve essere considerata come un'impresa, in quanto svolge un'attivita' economica, nonostante il fatto che l'offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di lucro, poiche' tale offerta si pone in concorrenza con quella di operatori che invece tale scopo perseguono. 124. Qualora ne sia affermata la natura di impresa, a titolo di controllo di una societa' bancaria e di ingerenza nella sua gestione oppure a titolo di attivita' svolta in un settore, in particolare sociale, scientifico o culturale, ad una fondazione bancaria come quella oggetto della causa principale devono applicarsi, di conseguenza, le norme comunitarie sugli aiuti di Stato». (sentenza 10 gennaio 2006 in causa C-222/04 Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze). Nei confronti dei soggetti suindicata pertanto il contributo e' tale da configurare un aiuto di stato ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, in base ai quali: Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE). 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE). 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In particolare non risulta che sia stata effettuata alla Commissione la comunicazione di cui al citato art. 108 par. 3, ne' l'esistenza di alcuna autorizzazione da parte della Commissione stesa, ne' che il beneficio sia contenuto nei limiti quantitativi (c.d. de minimis) previsto dai regolamenti di esenzione. In conclusione, poiche' con la disposizione impugnata la Regione ha concesso (anche) a soggetti qualificabili come «imprese» ai fini delle regole di concorrenza nell'UE, agevolazioni mediante risorse pubbliche a condizione che gli stessi siano residenti nel territorio regionale, ha in sostanza deliberato la concessione di aiuti di Stato. Cio' comportava la necessita' di chiedere previamente alla Commissione europea l'autorizzazione prevista dall'art. 107 par. 3 del TFUE; in mancanza gli aiuti sono da qualificarsi come illegali e la l.r. che li ha istituiti e' da ritenersi incostituzionale per violazione dell'art. 127 comma 1 Cost. Non appare da ultimo superfluo ricordare che in base all'art. 26 par. 2 della citata direttiva 2003/96/CE «I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato». In materia si e' anche pronunciata la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee affermando che «Puo' essere considerato un aiuto di Stato la tariffa, a favore di una categoria d'imprese, relativa ad una fonte d'energia che sia inferiore a quella che sarebbe stata normalmente stabilita, qualora essa, adottata da un ente che agisce sotto il controllo e secondo le direttive delle pubbliche autorita', possa essere attribuita allo Stato membro il quale, a differenza di un operatore economico ordinario, si serve dei suoi poteri per far fruire i consumatori di energia di un vantaggio pecuniario, rinunziando all'utile che potrebbe normalmente trarne» (sentenza 2 febbraio 1988 in cause riunite C-67/85 ed altre). 3) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. a) Cost. L'art. 117 Cost. e' altresi' violato sotto altro profilo, in quanto non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea di cui al comma 2, lett. a) dello stesso art. 117.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2010, n. 19 per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2010; 2. copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 12 ottobre 2010 L'Avvocato dello Stato: Gianni De Bellis