Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 agosto 2012 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana). 
 
 
(GU n. 42 del 24.10.2012 )  
 
 
 
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012,
ha approvato il disegno di legge n. 483 dal titolo «Promozione  della
ricerca sanitaria», pervenuto a questo Commissariato dello Stato,  ai
sensi e per gli effetti  dell'art.  28  dello  Statuto  speciale,  il
successivo 2 agosto 2012. 
    L'iniziativa legislativa, seppur meritevole di apprezzamento  per
le finalita' che intende perseguire, non si sottrae alla  censura  di
illegittimita' costituzionale per  violazione  dell'art.  81,  quarto
comma della Costituzione. 
    Infatti, riguardo alla nuova spesa  derivante  dal  provvedimento
legislativo, l'articolo 8 prevede che l'Assessore  regionale  per  la
salute e' autorizzato a utilizzare una quota  a  valere  sull'1  del
Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9 della legge
regionale 1° settembre 1993, n. 25, fissata in sede di programmazione
delle risorse, non inferiore a un milione di euro e non  superiore  a
tre milioni di euro per anno. 
    Si dispone inoltre che nel secondo comma del medesimo articolo  8
che potranno essere attivate ulteriori risorse a valere  sulle  quote
assegnate alla Regione dei fondi strutturali europei per  l'attivita'
di ricerca compatibili con  le  previsioni  e  discipline  di  questi
ultimi. 
    Orbene l'art. 66, comma 9 della cennata legge regionale n. 25 del
1993 stabilisce le modalita' ed  i  criteri  per  l'assegnazione  del
fondo sanitario  regionale  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
aziende ospedaliere e, in particolare, dispone  che  una  quota  pari
all'uno per  cento  dello  stesso  sia  riservata  alle  attivita'  a
destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale  ed
al   finanziamento   dei   progetti   elaborati   dai    dipartimenti
dell'Assessorato regionale alla Sanita', finalizzati al  monitoraggio
della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure
di  razionalizzazione  dei  servizi  aziendali  e  delle  misure   di
contenimento della spesa. 
    Appare evidente pertanto che il legislatore,  anziche'  procedere
al reperimento delle risorse necessarie al  finanziamento  dei  nuovi
oneri, si limita  piuttosto  ad  inserire  una  nuova  finalita'  per
l'utilizzo delle risorse esistenti. 
    Peraltro la Commissione legislativa permanente  «Bilancio»,  come
puo' evincersi dall'allegato resoconto della seduta  n.  279  del  25
ottobre 2011, ha reso il parere favorevole in  base  alla  previsione
dell'Assessorato  all'Economia   secondo   cui   la   copertura   era
«interamente assicurata a valere sulle risorse  del  Fondo  sanitario
regionale»  senza  specificare  alcunche'  circa  la  sussistenza  di
eventuali maggiori risorse disponibili. 
    Si soggiunge che dagli atti parlamentari a conoscenza  di  questo
Ufficio non risulterebbe essere stata redatta la  scheda  tecnica  di
cui all'art. 7 della l.r. n. 47/1977  riguardo  alla  quantificazione
delle nuove spese ed al  relativo  finanziamento  ne',  l'Assessorato
all'Economia,  peraltro,  ha  fornito  gli  elementi   chiarificatori
richiesti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (Allegato1). 
    Non ci si puo'  esimere  inoltre  dal  rilevare  che  la  Regione
siciliana e' sottoposto a piano di rientro dai disavanzi regionali  e
che tuttora non e' in grado di  garantire  l'equilibrio  di  bilancio
sanitario con  il  finanziamento  programmato  a  livello  nazionale.
L'equilibrio finanziario e' infatti raggiunto dalla Regione siciliana
grazie ai gettiti derivanti dalle maggiorazioni  fiscali  di  IRAP  e
addizionale regionale all'IRPEF, obbligatorie in vigenza di un  piano
di rientro. 
    Inoltre  il  provvedimento  legislativo  in  questione  introduce
impropriamente a carico del servizio sanitario  regionale  una  nuova
ragione di spesa senza provvedere al contempo  all'individuazione  di
ulteriori  e  specifiche  fonti  di  copertura,   trattandosi   nella
fattispecie di spese non ricomprese nella definizione del  fabbisogno
sanitario - e delle conseguenti coperture - ai  fini  della  garanzia
dei livelli essenziali di assistenza. 
    Codesta   eccellentissima   Corte,    ormai    con    consolidata
giurisprudenza (ex plurimis sentenze nn. 115 e 192 del 2012) ha  piu'
volte chiarito che  l'obbligo  della  copertura  finanziaria  imposto
dall'art. 81 Cost.,  costituisce  la  garanzia  costituzionale  della
responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa
di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrante tra quelli  di
coordinamento finanziario, sono tenuti  tutti  gli  enti  in  cui  si
articola la Repubblica. 
    Corollario  del  principio   posto   dall'art.   81   e'   quello
dell'equilibrio  finanziario  sostenibile,  elaborato  con  chiarezza
dalla   costante   giurisprudenza    di    codesta    Corte,    anche
antecedentemente al trattato di Mastricht, di cui adesso il patto  di
stabilita' e crescita costituisce il principale parametro esterno. La
centralita' di tale principio e' ancora piu' avvalorata dall'articolo
119 della Costituzione che implica, ed esige, la  stretta  osservanza
del principio  della  finanza  pubblica  responsabile  e  solidale  a
garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale. 
    Il  principio  dell'articolo  81  e'  stato  reso  concreto   dal
legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalita'
di attuazione nell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
dal titolo  «Legge  di  contabilita'  e  finanza  pubblica»,  le  cui
disposizioni secondo quanto previsto dall'articolo 19 della  medesima
legge, costituiscono principio fondamentale del  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e  che
si applicano alle regioni a statuto speciale  in  quanto  finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica. 
    Il cennato articolo 17 della legge n. 196/2009 dispone,  infatti,
che in attuazione dell'articolo 81, quarto comma della  Costituzione,
ciascuna legge che comporta nuovi  o  maggiori  oneri  deve  indicare
espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data
copertura «esclusivamente» mediante l'utilizzo  degli  accantonamenti
iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in  itinere
o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di  spese
o, ancora, con  modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate. 
    Il legislatore siciliano quindi nell'avere operato riguardo  alla
copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti   dal   provvedimento
legislativo in questione con modalita' difformi  da  quelle  previste
dall'articolo 17 legge n. 196/2009, si e' sottratto alle fondamentali
esigenze di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'articolo  81  si
ispira, non garantendo per  le  nuove  maggiori  spese  previste  una
copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con  gli
oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri. 
 
 
                              P. Q. M. 
 
    Impugna il disegno di legge n. 483 dal titolo  «Promozione  della
ricerca  sanitaria»,  approvato  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 30 luglio 2012,  per  violazione  dell'articolo  81,
quarto comma della Costituzione. 
        Palermo, addi' 7 agosto 2012 
 
         Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
                               Aronica 

 

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