Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 4 ottobre  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 (GU n. 48 del 16.11.2011)

 

     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (C.F. ... -  n.  fax  ...  ed  indirizzo  P.E.C.   per   il ricevimento degli atti ...)  e  presso la stessa domiciliato in Roma alla  Via  dei  Portoghesi  12,  giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  22 settembre 2011, ricorrente;

    Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della  Giunta Regionale in carica, con sede in Perugia al Corso  Vannucci,  n.  96, intimata;

    Per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale dell'articolo 6, comma 2 della  legge  della  Regione  Umbria  n.  7, pubblicata nel BUR n. 32 del 27 luglio 2011, recante «Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;

    Per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) Cost.

 

                                Fatto

 

    Con la legge n. 7/2011 la Regione Umbria ha dettato  disposizioni in materia di espropriazione per  pubblica  utilita'.  L'articolo  6, comma 2,  di  tale  legge  ha  previsto  che  i  vincoli  preordinati all'esproprio abbiano durata di cinque anni. Tale norma si  espone  a vizi di incostituzionalita' per il seguente motivo di

 

                               Diritto

 

    Violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l)  Cost.,  in relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del d.lgs. 12  aprile  2006, n. 163, aggiunto dall'articolo 4,  comma  2,  lettera  r),  n.4,  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 176.

    La disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2,  della  legge regionale impugnata si pone in contrasto con l'art. 165, comma 7-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (aggiunto dall'articolo 4, comma 2, d.l. n. 70/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 2011), in quanto stabilisce in  cinque  anni,  incondizionatamente  e senza  eccezione  alcuna,   la   durata   del   vincolo   preordinato all'esproprio.

    La norma statale di riferimento - non  derogabile  da  parte  del legislatore    regionale    perche'    ricompresa    nella    materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost. - ha infatti stabilito in sette anni la

durata  di  tale  vincolo  preordinato  all'esproprio,  nel  caso  di infrastrutture strategiche.

    Con  tale  disposizione  il  legislatore  regionale  ha,  dunque, ecceduto dall'ambito delle sue competenze perche', in conformita' con la normativa statale, avrebbe  dovuto  prevedere  una  deroga  per  i vincoli finalizzati all'espropriazione per la realizzazione di  opere strategiche, per le quali avrebbe  dovuto  prevedere  una  durata  di sette anni.  Un  differente  termine  per  il  vincolo  espropriativo comporta un serio problema applicativo della disciplina in materia di infrastrutture   strategiche,   originando   un   differente   regime concernente la durata del vincolo  espropriativo  rispetto  ad  opere infrastrutturali localizzate in altre regioni.

    La norma, quindi, viola l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in tema di ordinamento civile,  materia  di  competenza esclusiva statale.

 

                               P.Q.M.

 

    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 6,  comma  2,  della  legge della Regione Umbria n. 7, pubblicata nel BUR n.  32  del  27  luglio 2011 recante «Disposizioni in materia di espropriazione per  pubblica utilita'», per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost.

    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si depositano:

        1) copia della legge regionale impugnata;

        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  Ministri adottata  nella  riunione  del  22   settembre   2011,   recante   la determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata relazione illustrativa.

          Roma, addi' 23 settembre 2011

 

                    L'Avvocato dello Stato: Guida

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