Ricorso n. 115 del 4 ottobre 2001 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 48 del 16.11.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. ... - n. fax ... ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ...) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2011, ricorrente;
Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Perugia al Corso Vannucci, n. 96, intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 2 della legge della Regione Umbria n. 7, pubblicata nel BUR n. 32 del 27 luglio 2011, recante «Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) Cost.
Fatto
Con la legge n. 7/2011 la Regione Umbria ha dettato disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'. L'articolo 6, comma 2, di tale legge ha previsto che i vincoli preordinati all'esproprio abbiano durata di cinque anni. Tale norma si espone a vizi di incostituzionalita' per il seguente motivo di
Diritto
Violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) Cost., in relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r), n.4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 176.
La disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, della legge regionale impugnata si pone in contrasto con l'art. 165, comma 7-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (aggiunto dall'articolo 4, comma 2, d.l. n. 70/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 2011), in quanto stabilisce in cinque anni, incondizionatamente e senza eccezione alcuna, la durata del vincolo preordinato all'esproprio.
La norma statale di riferimento - non derogabile da parte del legislatore regionale perche' ricompresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost. - ha infatti stabilito in sette anni la
durata di tale vincolo preordinato all'esproprio, nel caso di infrastrutture strategiche.
Con tale disposizione il legislatore regionale ha, dunque, ecceduto dall'ambito delle sue competenze perche', in conformita' con la normativa statale, avrebbe dovuto prevedere una deroga per i vincoli finalizzati all'espropriazione per la realizzazione di opere strategiche, per le quali avrebbe dovuto prevedere una durata di sette anni. Un differente termine per il vincolo espropriativo comporta un serio problema applicativo della disciplina in materia di infrastrutture strategiche, originando un differente regime concernente la durata del vincolo espropriativo rispetto ad opere infrastrutturali localizzate in altre regioni.
La norma, quindi, viola l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in tema di ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7, pubblicata nel BUR n. 32 del 27 luglio 2011 recante «Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'», per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. l) Cost.
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.
Roma, addi' 23 settembre 2011
L'Avvocato dello Stato: Guida