Ricorso n. 116 del 31 dicembre 2004 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 Dicembre 2004 - 31 Dicembre 2004 , n. 116
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 dicembre 2004 (del Commissariato dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 4 del 26-1-2005 )
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 dicembre
2004, ha approvato il disegno di legge n. 924 dal titolo
«Disposizioni programmatiche; e finanziarie per l'anno 2005»
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 20 dicembre 2004.
Preliminarmente si deve rilevare che il testo notificato entro i
termini perentori prescritti dall'art. 28 dello Statuto e' stato
successivamente, in data 23 dicembre ed in data odierna, oggetto di
integrazioni e modifiche comportanti la cassazione di un articolo
(art. 34), la conseguente rinumerazione dei successivi articoli,
l'integrale sostituzione delle tabelle da «A» a «L» e dei relativi
prospetti allegati con le tabelle, nonche' l'introduzione di un
intero comma, l'82, all'art. 128 (divenuto 127).
Non ci si puo' esimere dall'esprimere l'estremo disagio avvertito
nell'esercizio dei compiti statutariamente affidati allo scrivente,
cui sono imposti termini estremamente ristretti per l'esame di
costituzionalita' dei provvedimenti legislativi approvati
dall'Assemblea.
Tale modo di procedere, invero, certamente non conforme alle
previsioni statutarie, rende ancora piu' difficoltoso ed ostacola in
via di fatto un corretto esercizio della funzione di controllo.
Alcune norme contenute nel provvedimento legislativo in questione
danno adito a censure di costituzionalita'.
Un primo gruppo riguarda articoli contenenti disposizioni che
comportano nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale senza
indicare le risorse con cui farvi fronte, in palese violazione
dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.
L'art. 85 comporta l'assunzione a carico del bilancio della
regione delle garanzie concesse dai soci di cooperative agricole, con
facolta' di rivalsa della Regione nei confronti delle cooperative
stesse, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il
fallimento o sia stata avviata la liquidazione coatta amministrativa
e che abbiano assunto prestiti per il pagamento di rate di mutui o di
esposizioni debitorie per prestiti agrari e di esercizio.
La norma non quantifica l'onere finanziario fissando solo un
limite all'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, e
neanche indica le risorse con cui darvi copertura, ponendosi pertanto
in contrasto con il precetto costituzionale dell'art. 81.
Parimenti, l'art. 91 autorizza l'assessore regionale per il
turismo le comunicazioni e i trasporti a stipulare una convenzione
con l'Universita' degli studi di Palermo, per il finanziamento di tre
borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle
attivita' motorie, senza indicare l'ammontare dell'onere e le risorse
con cui dare copertura alla nuova spesa.
L'art. 106, analogamente, riformulando il testo degli artt. 107 e
108 della legge regionale n. 4 del 2003, estende la platea dei
destinatari delle particolari provvidenze consistenti nella
concessione di una elargizione speciale di 150 milioni di lire,
nell'erogazione di borse di studio annue agli orfani e
nell'assunzione dei piu' stretti congiunti nei ruoli
dell'amministrazione regionale nonche' nell'accesso al fondo per la
costituzione di parte civile, previste dalla legge regionale 13
settembre 1999 n. 20 in favore delle vittime della criminalita'
organizzata, senza indicare l'ammontare complessivo della nuova
maggiore spesa e la relativa copertura.
L'art. 109 proroga, senza soluzione di continuita' sino al 31
dicembre 2007, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dai consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale
30 ottobre 1995, n. 76, ma omette di quantificare l'onere e di
fornire la necessaria copertura finanziaria, ponendosi cosi' in
contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
La norma e' censurabile, altresi', per violazione degli artt. 3,
51 e 97 della Costituzione, in quanto trasforma i rapporti di lavoro
da tempo determinato in tempo indeterminato, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
in assenza di procedure pubbliche selettive per la definitiva
immissione nell'organico degli enti in questione.
L'art. 116 che si riporta:
«Al fine di consentire l'improcrastinabile definizione del
Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui
all'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e per la
successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e
programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico, in applicazione dell'art. 5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale
assunto con rapporto di lavori a tempo determinato, previo
superamento di prove selettive, ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e in atto contrattualizzato dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in seguito a
convenzione con la Regione siciliana, e' utilizzato per un triennio
dal Dipartimento territorio e ambiente dell'assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, ovvero sino al 31 dicembre 2007», prevede
l'utilizzazione da parte del Dipartimento del territorio e ambiente
dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per un
triennio, di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo
determinato ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.
Anche questa norma non indica l'ammontare dell'onere derivante e
le risorse con cui farvi fronte.
I chiarimenti forniti dallo stesso assessorato, ai sensi
dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969, non appaiono sufficienti a far
ritenere rispettato il precetto dell'art. 81 della Costituzione, in
quanto indicano la copertura finanziaria per il solo esercizio 2005 a
fronte di un impegno di spesa triennale.
L'art. 121, che estende i benefici previsti dall'art. 13 della
legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, consistenti nell'erogazione di
un finanziamento straordinario, ai soci della cooperativa «Le
Gazzelle» lotto 214 di Messina, costituisce palese violazione
dell'art. 81, quarto comma della Costituzione giacche' non indica
l'ammontare della nuova spesa ne' le modalita' della copertura
finanziaria.
Gli articoli 107 e 127, comma 77 sono entrambi censurabili per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La prima norma riconosce come ente di interesse regionale
l'Istituto di Studi Politici «S. Pio» senza indicare dello stesso ne'
la sede ne' l'attivita' svolta in Sicilia, elementi questi
indispensabili per la qualificazione come ente di interesse regionale
ed in assenza dei quali l'intervento legislativo puo' ritenersi
affetto da manifesta irragionevolezza.
Censura sotto il medesimo profilo dell'irragionevolezza deve
porsi per la disposizione dell'art. 127, comma 77 che contiene una
modifica al testo dell'art. 36 della legge regionale n. 15/2004 che,
come riformulata, autorizzerebbe anche per il 2005 l'assunzione dei
soggetti impegnati in attivita' socialmente utili negli enti locali,
con il solo limite del rispetto del patto di stabilita' regionale.
Orbene, il precedente art. 77 della legge oggetto di esame al
comma 1 espressamente prescrive che «per l'anno 2005, al fine di
garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni
limitative alle assunzioni degli enti locali e negli enti soggetti a
controllo e vigilanza della Regione non trovano applicazione per le
assunzioni dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei
lavori socialmente utili, nei limiti delle dotazioni organiche e
fermo restando il rispetto del patto di stabilita' regionale e
nazionale».
La riportata disposizione introduce una disciplina compiuta dei
limiti che gli enti locali incontrano nell'assunzione dei lavoratori
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili,
limiti che logicamente appaiono inconciliabili con i minori vincoli
posti dalla successiva norma dell'art. 127, che pertanto si reputa
porsi in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Con l'art. 8 la Regione siciliana, al pari di altre, istituisce
la tassa fitosanitaria nei termini e secondo le prescrizioni della
Direttiva 2000/29/CE modificata dalla Direttiva 2002/1989/CE del
Consiglio.
Il comma 4 della cennata disposizione e' censurabile, tuttavia,
per violazione dell'art. 12 dello statuto speciale, in quanto prevede
che le modalita' di gestione della tassa siano stabilite con decreto
dell'assessorato della sanita', di concerto con quello del bilancio e
delle finanze, anziche' con regolamento da emanarsi da parte del
Presidente della Regione.
Due disposizioni, attinenti entrambe al personale chiamato a far
parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
assessori regionali, sono oggetto di rilievi di ordine
costituzionale.
La prima, contenuta nell'art. 117, configura un superamento della
competenza legislativa della Regione. laddove dispone che,
indipendentemente dalle amministrazioni di provenienza e quindi anche
diverse da quella regionale, il periodo di durata del servizio
prestato presso gli uffici posti alla diretta dipendenza del
Presidente e degli assessori regionali e' da considerarsi come
aspettativa senza assegni fino al termine dell'incarico.
La disciplina della materia e' infatti riservata o ad appositi
contratti collettivi di lavoro, insuscettibili per loro natura di
modifica da parte del legislatore, o a specifiche previsioni
legislative dei rispettivi ordinamenti che riguardano ciascuna
categoria di personale pubblico.
La seconda disposizione, contenuta nel comma 28 dell'art. 127,
esclude i dipendenti collocati anticipatamente in pensione chiamati a
far parte degli uffici di staff, dall'applicazione del primo comma
dell'art. 25 della legge n. 724 del 1994, operante nell'ordinamento
siciliano in virtu' dell'art. 5 della l.r. n. 41/1996, che vieta il
conferimento a tale categoria di incarichi di consulenza,
collaborazione, studio e ricerca.
La deroga alla previsione di carattere generale, che il
legislatore nazionale ha espressamente finalizzato «alla piena ed
effettiva trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa»,
costituisce un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla
generalita' dei dipendenti e dei titolari degli uffici pubblici cui
e' imposto il rispetto delle finalita' del cennato art. 25 della
legge n. 724 del 1994, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Per le stesse considerazioni si ritiene costituzionalmente
illegittimo anche il comma 27, avente il medesimo contenuto.
Censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97
Cost. appare altresi' la previsione del comma 34 del medesimo
art. 127, che dispone che agli interventi di messa in sicurezza dei
siti minerari di proprieta' della Regione si possa provvedere dando
incarico alla societa' Biosphera, partecipata maggioritariamente
dalla Regione medesima.
La disposizione non e' conforme ai criteri d'imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione, che deve rispettare le
procedure di pubblica evidenza prescritte anche a livello comunitario
per l'individuazione del soggetto incaricato di espletare un servizio
pubblico, principio che non puo' essere derogato individuando per
legge una societa' nella quale la pubblica amministrazione abbia una
partecipazione, seppur maggioritaria, nel capitale della societa'
stessa.
L'art. 114 configura un'interferenza in materia penale e una
violazione dei limiti posti dall'art. 14 dello satuto speciale.
Con esso, infatti, vengono disposti gli interventi per il
controllo della fauna selvatica con modalita' difformi dalle
prescrizioni dell'art. 19 della legge 157 del 1992, e segnatamente in
assenza del parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica e
con l'avvalimento di soggetti non contemplati dalla cennata normativa
nazionale, i quali verrebbero cosi' autorizzati ad un esercizio
venatorio al di fuori dei termini prescritti dal calendario per la
generalita' dei cittadini, condotta sanzionata penalmente
dall'art. 30 della legge in questione.
L'art. 11, al primo comma, prevede che le societa' di ambito per
la gestione integrata dei rifiuti, costituite ai sensi dell'art. 23
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, determinano con
delibera dell'assemblea dei soci la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani.
Orbene, la cennata disposizione si pone in contrasto con quanto
previsto dall'art. 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22/1997,
che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe
relative al servizio in questione.
In proposito, benche' l'assemblea dei soci delle societa' di
ambito sia costituita dai sindaci dei comuni interessati, i quali
sono titolari del generale potere di rappresentanza e sovrintendenza
dei servizi e degli uffici comunali, non puo' non rilevarsi che nei
loro poteri non e' compreso il compito di determinare la disciplina
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che e' di
competenza del Consiglio, organo rappresentativo dell'intera
collettivita' locale.
La potesta' legislativa regionale in materia di ordinamento e
regime degli enti locali, invero, non puo' spingersi sino a
modificare per una singola materia l'ordinario riparto di competenze
tra gli organi delle Istituzioni locali, riservata semmai agli
statuti di queste ultime.
La previsione oggetto di censura appare pertanto costituire un
indebita compressione dell'autonomia e del potere di
autorganizzazione delle istituzioni locali, riconosciuto dagli
artt. 5 e 114 della Costituzione, seppure finalizzata ad accelerare i
tempi di avvio del nuovo sistema di gestione del ciclo di rifiuti
urbani e a razionalizzarne le modalita' di erogazione.
L'art. 21, infine, che introduce una nuova disciplina in materia
di conservazione dei residui passivi, limitatamente all'inciso del
comma 3 «da registrarsi alla Corte dei conti», da adito a rilievi di
ordine costituzionale.
E' da ritenersi precluso al legislatore regionale aggiungere
nuovi compiti, come nella fattispecie in esame, al controllo
contemplato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 200 del 1999
relativo alla norma di attuazione dello statuto in materia di
funzioni della Corte dei conti, atteso che l'ambito di competenza
della suddetta Corte non puo' che essere definito con legge dello
Stato.
P. Q. M.
Visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto
impugna i sottoelencati articoli, nella numerazione risultante
dall'errata corrige citata in premessa, del disegno di legge n. 924
dal titolo «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
2005» approvato dall'assemblea regionale il 17 dicembre 2004:
art. 8, comma 4 per violazione dell'art. 12 dello statuto
speciale;
art. 11, comma 1, per violazione dell'artt. 5 e 114 della
Costituzione;
art. 21, comma 3, limitatamente all'inciso «da registrarsi
alla Corte dei conti» per violazione degli artt. 14 e 17 dello
statuto speciale;
art. 85 per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione;
art. 91 per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione;
art. 106 per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione;
art. 107 per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione;
art. 109 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, quarto
comma della Costituzione;
art. 114 per interferenza in materia penale e per violazione
dell'art. 19, comma 2, della legge n. 152 del 1992 in relazione ai
limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale;
art. 116 per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione;
art. 117 per violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto
speciale;
art. 121 per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione;
art. 127 commi 27 e 28 per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione; comma 34 per violazione degli artt. 97 e 10 della
Costituzione; comma 77 per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Palermo, addi' 24 dicembre 2004
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Gianfranco
Romagnoli