Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 agosto  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 42 del 24.10.2012 )  
 
 
 
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   (cf
…), in persona del Presidente P. T., rappresentato e difeso
ex lege dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  (cf  …),
presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la regione Puglia, in persona del  Presidente  P.  T.  (cf
…) perche' sia dichiarata  l'incostituzionalita'  dell'art.
5, comma 3. Legge della regione  Puglia  n.  18  del  3  luglio  2012
pubblicata sul BUR n. 99 del 6 luglio 2012 recante:  «Assestamento  e
prima  variazione  al  bilancio   di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 2012». 
 
                              In fatto 
 
    1. - Si premette che la  regione  Puglia,  a  causa  del  mancato
rispetto del Patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e 2008, e'
stata dichiarata inadempiente dal Tavolo Politico istituito a seguito
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e  conseguentemente  alla
Regione  non  e'  stato   consentito   l'accesso   al   finanziamento
integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per
quegli stessi anni. 
    2. - Alla Regione e'  stata  tuttavia  data  la  possibilita'  di
recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di  euro)  con
l'invio di una proposta di Piano di rientro,  da  sottoscriversi  con
accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo
quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2,
comma 49). 
    Tale legge infatti prevede la possibilita' per le regioni che non
hanno rispettato il Patto di stabilita' interno  in  uno  degli  anni
precedenti  il  2007  di  recuperare  la  quota   premiale   con   la
Sottoscrizione di un Accordo su un Piano  di  rientro  dai  disavanzi
sanitari. 
    3. - La regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010,
nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 125 del  2010,
convertito nella l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro  della
salute e il Ministro dell'economia e delle  finanze  comprensivo  del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario  («Piano  di  rientro  e  di
riqualificazione del  sistema  sanitario  regionale  2010-2012»)  che
individua   gli   interventi   necessari   per    il    perseguimento
dell'equilibrio economico nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n.  311  del
2004 (legge finanziaria 2005). 
    Detto accordo (con l'allegato  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario) e' stato successivamente approvato  dalla  regione  Puglia
con la l. r. n. 2 del 2011. 
    4. - Il Piano di rientro della regione Puglia, di cui all'Accordo
del 29 novembre 2010, prevede in particolare  il  blocco  totale  del
turn-over del personale degli enti del Servizio  sanitario  regionale
nel triennio 2010-2012 (si veda paragrafo B3  del  capitolo  1.5  del
Piano). 
    4.1. - La regione Puglia ha dato attuazione al  suddetto  impegno
approvando la legge regionale  24  settembre  2010,  n.  12  (recante
«Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti»), che all'art. 2, rubricato
«blocco turn-over», dispone quanto segue: «Per gli anni 2010, 2011  e
2012 e' fatto divieto ai direttori generali delle  Aziende  sanitarie
locali e degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico
pubblici di procedere alla  copertura,  mediante  incarichi  a  tempo
indeterminato e a tempo  determinato,  dei  posti  resisi  vacanti  a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge». 
    5. - Va altresi' premesso che la regione Puglia,  con  l'art.  1,
comma 2, della legge regionale n. 11/2012, ha previsto che  gli  enti
del  SSR,  nelle  more  del  completamento  delle  procedure  per  la
copertura dei posti vacanti, «si avvalgono a tempo  determinato»  del
personale della dirigenza sanitaria (medico  veterinaria,  sanitaria,
professionale,  tecnica  e  amministrativa)   selezionato   in   base
all'esito delle procedure indicate dall'art. 3, comma 40, della legge
regionale   n.   40   del   2007   (quest'ultimo   gia'    dichiarato
incostituzionale da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza  n.  42  del
2011   emessa   all'esito   di    un    giudizio    incidentale    di
costituzionalita') «senza  oneri  aggiuntivi  sul  livello  di  spesa
sostenuto per la medesima voce di costo  nell'esercizio  2011  e  nel
rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle norme nazionali vigenti
in  materia  di  contenimento  della  spesa   delle   amministrazioni
pubbliche». 
    5.1. - Il citato art. 1, comma 2 della l.r. 11/2012 e' stato gia'
oggetto di impugnativa, deliberata dal Consiglio dei  Ministri  nella
seduta del 5 luglio 2012, per contrasto con i  principi  fondamentali
in materia di coordinamento  della  finanza  pubblica  e  conseguente
violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    In particolare tale disposizione e' stata  impugnata  in  quanto,
tra gli altri motivi,  contrasta,  ad  avviso  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, con il Piano di rientro della regione Puglia,
di cui all'Accordo del 29 novembre 2010, che prevede il blocco totale
del  turn-over  del  personale  degli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale nel triennio 2010-2012 (si veda paragrafo B3  del  capitolo
1.5 del Piano). 
    L'art. 1, comma  2  della  l.r.  n.  11/2012  e'  stato  ritenuto
pertanto lesivo dell'art. 2, commi 80 e 95 della legge  n.  191/2009,
secondo cui «gli interventi individuati dal  piano  di  rientro  sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». 
    Inoltre, il medesimo art. 1, comma 2 della  l.r.  n.  11/2012  e'
stato ritenuto, nel  predetto  ricorso  della  esponente  Presidenza,
contrastante  anche  con  vincolo   di   contenimento   della   spesa
complessiva di personale previsto dall'art. 2, comma 71, della  legge
n. 191/2009,  secondo  il  quale  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a
garantire che le spese del personale non superino per ciascuno  degli
anni 2010, 2011 e 2012 il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito dell'1,4 per cento. 
    6. - La legge, oggetto del presente ricorso, aggiunge al predetto
art. 1, della l.r. 11/12 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater con i  quali
viene, rispettivamente, disposto che: 
    per l'anno 2012 i limiti di cui all'art. 9, comma  28,  del  d.l.
78/2010 sono determinati su base aggregata regionale con  riferimento
alla spesa sostenuta nel 2009; 
    gli Enti del SSR provvedono a comunicare  i  dati  relativi  alla
spesa storica del 2009  e  a  quella  determinata  da  convenzioni  o
contratti gia'  perfezionati  nel  2012  per  le  medesime  tipologie
contrattuali; 
    la Giunta quantifica la spesa regionale consentita nel 2012,  nel
rispetto dei limiti previsti dalle vigenti  disposizioni  e  provvede
all'assegnazione delle quote della spesa residua consentita nel  2012
(al netto di quella gia' sostenuta), al fine esclusivo di  consentire
agli Enti ed Aziende del SSR di attuare quanto disposto dal  comma  2
del  citato  art.  1  della  l.r.   11/2012   (assunzioni   a   tempo
determinato). 
    Il successivo comma 3 della legge in esame dispone che «All'esito
di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 1 della  l.r.
n. 11/2012, come aggiunti dal comma 1 del  presente  articolo,  fermi
restando i vincoli di contabilita' pubblica e il rispetto dei  limiti
finanziari invalicabili e assegnati dalla Giunta regionale agli  Enti
ed Aziende del  SSR  di  cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma
2-quater, non sono assoggettate alla preventiva autorizzazione di cui
al comma 2 del presente articolo (ovvero della Giunta regionale),  le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale di
cui al comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 11/2012». 
    Ad avviso della Presidenza ricorrente, anche l'art.  5,  comma  3
della l. 18/12 va dichiarato incostituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi: 
 
    1. Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. in relazione all'art.
1, comma 796 lett. b) della l. 296 del 2006 nonche' all'art.  2,  cc.
80 e 95, della l. 191 del 2009. 
    Va ricordato che, proprio in attuazione  del  predetto  Piano  di
rientro sanitario ed ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 12/2010,  per
il triennio 2010-2012,  opera,  nell'ambito  del  servizio  sanitario
della regione Puglia, il blocco del turn aver. 
    Per  quanto  riguarda  il  personale  con  rapporto   di   lavoro
flessibile vige, altresi', la disposizione di cui all'art.  9,  comma
28, del d.l. 78/2010, secondo la quale le pubbliche  amministrazioni,
ivi comprese le regioni,  possono  avvalersi  di  personale  a  tempo
determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per  le
stesse finalita' nell'anno 2009. 
    Quanto sopra fermo restando  il  vincolo  di  contenimento  della
spesa complessiva di personale previsto dall'art. 2, comma 71,  della
legge n. 191/2009, secondo il quale gli enti del  Servizio  sanitario
nazionale concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a
garantire che le spese del personale non superino per ciascuno  degli
anni 2010, 2011 e 2012 il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito dell'1,4 per cento. 
    Anche per l'art. 5, comma 3  della  legge  regionale  n.  18/2012
valgono percio' i medesimi motivi di censura sollevati  con  riguardo
all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2012 in quanto,  nel
ribadire la possibilita' per  la  regione  di  stipulare  i  suddetti
contratti (peraltro senza necessita' di autorizzazione  della  Giunta
regionale) pregiudica il conseguimento degli obiettivi  di  risparmio
previsti  dal  Piano  di  rientro  ponendosi  in  contrasto  con   le
disposizioni di cui all'art.  2,  commi  80  e  95,  della  legge  n.
191/2009 e, conseguentemente, con  l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, che  riserva  allo  Stato  i  principi  in  materia  di
coordinamento di finanza pubblica. 
    Al riguardo codesta ecc.ma Corte costituzionale, con le  sentenze
n. 91 del 2011 e n. 100 e n. 141 del 2010 (di  recente  v.  anche  la
decisione  n.  91  del  2012),   ha   ripetutamente   affermato   che
«l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa»,  peraltro  in
un «quadro di esplicita condivisione da  parte  delle  Regioni  della
assoluta necessita' di contenere i disavanzi del  settore  sanitario»
(cosi' gia' la sentenza n. 193 del 2007).  Pertanto,  il  legislatore
statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla  spesa
corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza  pubblica
complessiva,  in  connessione  con  il  perseguimento  di  obbiettivi
nazionali, condizionati anche da obblighi  comunitari»  (sentenza  n.
163 del 2011 e n. 52 del 2010). 
    Su queste premesse, codesta ecc.ma  Corte  ha  anche  piu'  volte
ribadito che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della
legge n. 296 del 2006, «puo' essere qualificata come  espressione  di
un  principio  fondamentale  diretto  al  contenimento  della   spesa
pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un  correlato  principio
di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163  del  2011;
n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100  del  2010).  Tale  norma,  infatti,
sempre secondo codesta Corte, ha reso vincolanti - al pari  dell'art.
2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 - per le Regioni che li
abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui
all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005), finalizzati  a  realizzare  il
contenimento della spesa sanitaria ed  a  ripianare  i  debiti  anche
mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato. 
    La disposizione regionale in esame  integra  e  ribadisce  quanto
prevede l'art. 1 comma 2 della l.r. 11/12, secondo la quale gli  enti
del  SSR,  nelle  more  del  completamento  delle  procedure  per  la
copertura dei posti vacanti, sono autorizzati, al fine di  assicurare
i livelli essenziali di tutela assistenziale, ad  avvalersi  a  tempo
determinato del personale selezionato all'esito  delle  procedure  di
cui  all'art.  3,  comma  40,  della l.r.  n.  40/2007  «senza  oneri
aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per  la  medesima  voce  di
costo nell'esercizio 2011». 
    Cio' posto, la norma regionale in esame contrasta con le norme  e
i principi di coordinamento della finanza pubblica sopra indicati, in
quanto  viola  l'obbligo  del  blocco  del  turn-over  e  prevede  la
possibilita'  di  reclutamento  di  personale  con  riferimento  alla
medesima voce di costo del 2011 (v. Corte cost. 182/11). 
    La disposizione impugnata con il presente ricorso, in quanto  da'
esecuzione alla disposizione sopra  richiamata  (art.  1  c.  2  l.r.
11/12),  e'  suscettibile  di  pregiudicare  il  conseguimento  degli
obiettivi di risparmio previsti dal  medesimo  Piano  e,  quindi,  di
porsi in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, commi 80  e
95, della legge  n.  191/2009  che  si  configurano  quali  norme  di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    2. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. 
    2.1. La disposizione regionale censurata, in quanto presuppone il
riferimento, operato dal precedente art. 1 c. 2 della l.  11/12  alle
procedure di cui dall'art. 3, comma 40, della legge regionale  n.  40
del 2007, richiama una disposizione, come sopra detto, che  e'  stata
dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 42 del 2011  di
codesta Corte. 
    Con la  predetta  sentenza,  resa  nel  giudizio  incidentale  di
costituzionalita' promosso dal TAR di Lecce, codesta ecc.ma Corte  ha
ritenuto illegittima la disposizione dell'art. 3  c.  40  della  l.r.
40/07 in quanto costituente una deroga non giustificata al  principio
del pubblico concorso. «Questa Corte ha da tempo precisato  i  limiti
entro i quali puo' consentirsi al legislatore di  disporre  procedure
di stabilizzazione di personale precario che  derogano  al  principio
del  concorso,  superabile  quando  sussistano  "particolari  ragioni
giustificatrici, ricollegabili alla peculiarita' delle  funzioni  che
il personale da reclutare e'  chiamato  a  svolgere,  in  particolare
relativamente  all'esigenza  di  consolidare  specifiche   esperienze
professionali  maturate  all'interno   dell'amministrazione   e   non
acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga  al
principio del concorso  pubblico  sia  essa  stessa  funzionale  alle
esigenze di buon andamento dell'amministrazione". 
    La disposizione impugnata, pertanto, nella parte in cui  conferma
il meccanismo di reclutamento previsto dall'art.  3  comma  40  della
l.r.  40/07,  viola  il  principio  costituzionale  dell'accesso   al
pubblico impiego  mediante  concorso  e  per  tale  ragione,  in  via
subordinata   rispetto   al   motivo   precedente,   se   ne   chiede
l'annullamento. 
    2.2. Infine, la disposizione impugnata con il presente ricorso si
pone in contrasto anche con  il  principio  di  ragionevolezza  delle
leggi (art. 3 Cost.), in  quanto,  facendo  riferimento  per  la  sua
applicazione  ad  una  disposizione  che  e'  stata  gia'  dichiarata
incostituzionale da codesta ecc.ma  Corte  (art.  3,  comma  40  l.r.
40/07) e che quindi non e' piu'  in  vigore,  si  presenta  monca  ed
insuscettibile di ricevere applicazione. 
    Ed invero, la caducazione del rinvio alle procedure selettive  di
cui  alla  l.r.  40/07  operata  in  virtu'  della  dichiarazione  di
incostituzionalita' di tali procedure  ad  opera  di  codesta  ecc.ma
Corte, comporta, allo stato, la necessita' che il reclutamento  delle
figure professionali previste dall'art. 5, comma 3 della  l.r.  18/12
avvenga mediante pubblico concorso e quindi mediante un meccanismo di
reclutamento che e' in contrasto con la finalita' della  disposizione
censurata, con la quale si  intende  sopperire,  proprio  nelle  more
dello svolgimento dei pubblici concorsi,  alla  copertura  dei  posti
vacanti mediante un meccanismo di stabilizzazione. 
 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida  che  la  disposizione  regionale  in  epigrafe  venga
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    Si depositano: 
    1. deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2012; 
    2. l.r. 18 del 2012; 
    3. BUR 149 del 2010 (l.r. 12/10); 
    4. stralcio del Piano di rientro 2010-2012 
        Roma, 23 agosto 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Grumetto 
 
 

 

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