Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 settembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 42 del 24.10.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore per la declaratoria di  incostituzionalita'  in
parte qua, dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 19 giugno 2012
recante  «Modifiche  alla  l.r.  3  marzo  2010  n.  7  (Disposizioni
regionali in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita')  ed
integrazione alla l.r. 10 marzo 2008 n. 2  (Provvedimenti  urgenti  a
tutela del territorio regionale), pubblicata nel B.U.R. n. 36 del  10
marzo 2012, giusta delibera del Consiglio  dei  Ministri  in  data  3
agosto 2012. 
    L'art. 3 della l.r. Abruzzo 19 giugno 2012 n. 28 integra la  l.r.
Abruzzo 10 marzo 2008, n.  2  (Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del
territorio regionale), introducendo, dopo l'art. 1, il seguente  art.
1-bis: «(Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di
opere di interesse statale). 
    1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 1 dell'art. 1 nel rilascio, da parte della Regione  Abruzzo,
dell'intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52-quinquies del D.P.R.  8
giugno 2001, n. 327, come integrato dal d.lgs. 27 dicembre  2004,  n.
330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che
abbiano diametro superiore o uguale  a  800  millimetri  e  lunghezza
superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e  di  compressione  a
gas naturale connessi agli stessi, e' incompatibile nelle aree di cui
alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1 [aree sismiche classificate
di prima categoria]. 
    2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al
comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d),  del  comma  2,
dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano  le
procedure di cui al comma 6,  dell'art.  52-quinquies  del  D.P.R.  8
giugno 2001, n. 327. 
    3. La Regione nega, altresi', l'intesa qualora si tratti di opere
in  contrasto  con  il  Piano  regionale  di  Tutela  della  Qualita'
dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del
25 settembre 2007.». 
    La disposizione censurata si pone in  contrasto  con  l'art.  117
comma 3 della Costituzione e con i principi generali  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
all'art. 1 commi 3, 4, 7 e 8 della legge n. 239/2004. 
    Per il suo  contenuto,  sopra  riportato,  la  l.r.  Abruzzo,  ha
l'evidente effetto di impedire, in via pressoche'  generalizzata,  la
realizzazione di gasdotti per la  cui  autorizzazione  e'  competente
l'Amministrazione Statale. 
    Tale conseguenza dipende dal fatto che  l'inclusione  nella  rete
nazionale gasdotti, che sola  giustifica  l'attribuzione  allo  Stato
della funzione autorizzatoria,  e'  riconosciuta  a  metanodotti  con
caratteristiche dimensionali pari o superiori a quelle per  le  quali
la l.r. 28/2012 nega ipso iure l'intesa. 
    Si osserva che la  disposizione  censurata  e'  riconducibile  al
settore della produzione di fonti di energia (piu' precisamente  alla
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»)
che l'art. 117 comma 3 Cost. assegna alla competenza  concorrente  di
Stato e Regioni. 
    Nell'esercizio  della  sua  potesta'  legislativa,  lo  Stato  ha
fissato i principi  fondamentali  in  materia  di  localizzazione  di
impianti energetici con la legge 23 agosto 2004 n. 239 («Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»). 
    Tale legge determina altresi' quelle disposizioni per il  settore
energetico  che  contribuiscono   a   garantire   la   tutela   della
concorrenza, la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita'  e
della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema
al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello  Stato  e
il  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali,  dei   trattati
internazionali e della disciplina comunitaria. 
    L'art. 1 comma 4 di  tale  legge  prevede  che  «Lo  Stato  e  le
regioni, al fine di assicurare su tutto  il  territorio  nazionale  i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle  sue
varie forme e in condizioni di  omogeneita'  sia  con  riguardo  alle
modalita' di fruizione sia con  riguardo  ai  criteri  di  formazione
delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione  dei  prezzi,
garantiscono: 
        [...]   d)   l'adeguatezza   delle   attivita'    energetiche
strategiche di produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per  assicurare
adeguati standard di sicurezza e di qualita' del servizio nonche'  la
distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto  il  territorio
nazionale; 
        [...]   f)   l'adeguato   equilibrio    territoriale    nella
localizzazione   delle   infrastrutture   energetiche,   nei   limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle  singole
regioni,  prevedendo  eventuali  misure   di   compensazione   e   di
riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli
indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali
di  attivita',  impianti  e   infrastrutture   ad   elevato   impatto
territoriale». 
    L'art. 1 comma 3 della medesima legge inoltre  chiarisce  che  il
conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica  energetica
e'  assicurato,  sulla   base   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione,  dallo  Stato,
dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e  il  Gas,  dalle  Regioni  e
dagli Enti locali. 
    In particolare, secondo il comma 7 dello stesso articolo,  spetta
allo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'Energia  Elettrica
e il Gas, «l'identificazione delle  linee  fondamentali  dell'assetto
del   territorio   nazionale   con   riferimento    all'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di
interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (lett. g)  ed  allo
Stato «l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di gasdotti» (comma 8 lett. b) n. 2). 
    Gli artt. 29 comma 2 lett. g) d.lgs.  n.  112/98  e  52-quinquies
D.P.R. n. 327/2001, sulla base dei  principi  di  differenziazione  e
adeguatezza,  attribuiscono  nella  materia  in  discorso  un  potere
autorizzatorio allo Stato,  riconoscendo  quindi  all'Amministrazione
statale una «competenza amministrativa generale e di tipo gestionale»
a fronte di esigenze di carattere unitario. 
    Il necessario coinvolgimento delle  Regioni  di  volta  in  volta
interessate e' attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello  strumento
particolarmente efficace costituito dall'intesa in senso  «forte»  la
quale assicura un'adeguata partecipazione delle Regioni medesime allo
svolgimento del procedimento incidente  sulle  molteplici  competenze
delle Amministrazioni regionali e locali. 
    La norma regionale  oggetto  di  ricorso,  come  accennato  sopra
negando  a  priori  il  rilascio   dell'intesa   prevista   dall'art.
52-quinquies comma 5  D.P.R.  8  giugno  2001  n.  327,  pone  limiti
stringenti alla localizzazione di oleodotti di interesse nazionale  e
ne impedisce la realizzazione su larga scala. 
    Per effetto della norma, infatti, ogni qual  volta  le  opere  da
realizzare ricadano nelle aree  sismiche  di  prima  categoria  o  si
pongano in contrasto con il «Piano Regionale di Tutela della qualita'
dell'aria», si rende necessario il ricorso  alla  procedura  prevista
dall'art. 52-quinquies comma 6 del D.P.R.  n.  327/2001  in  caso  di
mancata intesa. 
    Di  conseguenza,  una  fase  di  composizione   degli   interessi
regionali e statali prevista solo in via eventuale  dalla  disciplina
nazionale di principio viene di fatto resa obbligatoria  per  effetto
della disposizione regionale in esame. 
    Considerando che l'intesa  disciplinata  dal  comma  5  dell'art.
52-quinquies citato costituisce una forma di  coordinamento  prevista
dalla legge nazionale in una  materia  di  legislazione  concorrente,
rendere obbligatorio il ricorso alla procedura  alternativa  prevista
solo in via eventuale dal comma 6 oltre a costituire  una  violazione
dei principi fondamentali fissati dallo stato in  base  all'art.  117
comma 3 Cost. contrasta con il principio di leale collaborazione  che
deve ispirare i rapporti tra Stato e Regioni. 
    Detto principio, peraltro, costituisce, ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 1 comma 1 e comma 3  della  legge  n.  239/2004,
principio fondamentale  nella  materia  energetica,  con  conseguente
violazione dell'art. 117 comma 3 Cost.,  in  uno  con  la  violazione
dell'art. 118 comma 1 Cost. di cui d'appresso. 
    Inoltre, l'art. 3 della l.r. n. 28/2012 si pone in contrasto  con
l'art. 118 comma 1 Cost. nonche' con gli artt. 29 comma  2  lett.  g)
d.lgs. n. 112/98 e 52-quinquies D.P.R. n. 327/2001, dal  momento  che
interferisce indebitamente con l'esercizio di funzioni amministrative
che il Legislatore nazionale ha attribuito alla  primaria  competenza
statale e che attengono alla sicurezza ed all'approvvigionamento.  Le
disposizioni ordinarie precitate e  violate,  infatti,  attribuiscono
nelle  attivita'  inerenti  la  produzione,   il   trasporto   e   la
distribuzione nazionale dell'energia un  potere  autorizzatorio  allo
Stato. 
    In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 112/98 al comma 1 dispone
che sono «conservate allo Stato le funzioni e i  compiti  concernenti
l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle  linee  della
politica energetica  nazionale,  nonche'  l'adozione  degli  atti  di
indirizzo  e  coordinamento   per   una   articolata   programmazione
energetica a livello regionale». 
    Al comma 2 lett. g) si chiarisce che sono conservate  allo  Stato
le funzioni concernenti «la costruzione e l'esercizio degli  impianti
di produzione di energia elettrica di  potenza  superiore  a  300  MW
termici [...] le altre reti di interesse  nazionale  di  oleodotti  e
gasdotti». 
    La  norma  regionale  censurata,  dunque,  si  presenta  invasiva
rispetto alle funzioni  amministrative  che  la  legge  riserva  alla
competenza statale. 
    La disposizione censurata e' inoltre da ritenersi invasiva  della
competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  «ordine
pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117 comma 2 lett. h) e m) Cost. 
    L'intervento  legislativo  regionale,  che  e'   finalizzato   ad
impedire la realizzazione di infrastrutture  energetiche  localizzate
in aree  sismiche,  appare  sorretto  principalmente  da  ragioni  di
sicurezza  consistenti,  da  un  lato,  nella  volonta'  di  limitare
eventuali danni all'incolumita' pubblica  ed  al  territorio  che  il
danneggiamento dei gasdotti provocato da un eventuale sisma  potrebbe
causare, dall'altro  nel  tentativo  di  ridurre  lo  stesso  rischio
sismico. 
    Cosi' facendo la legge  regionale  invade  un  ambito  materiale,
quello dell'«ordine pubblico e della sicurezza» che  la  Costituzione
riserva alla potesta' esclusiva dello Stato. 
    Infatti, ostacolare  lo  sviluppo  della  rete  dei  gasdotti  di
interesse nazionale, e  con  essa  l'efficiente  erogazione  di  gas,
determinerebbe   l'impossibilita'   di   provvedere   alle   esigenze
fondamentali dei cittadini, con danni al patrimonio e  all'integrita'
fisica.  I  dubbi  di  legittimita'  costituzionale   in   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera h)  sono,  a  maggior  ragione,
corroborati  dal  fatto  che  l'intervento   legislativo   regionale,
impedendo la realizzazione di infrastrutture energetiche  localizzate
in aree sismiche, e' sorretto da ragioni di «sicurezza». Si ribadisce
quindi  l'interferenza   della   disciplina   regionale   in   ambiti
legislativi, quale quello  di  «ordine  pubblico  e  sicurezza»,  che
rientra tra la competenza esclusiva dello Stato. 
    Non puo' sottacersi,  in  aggiunta,  come  la  fornitura  di  gas
garantisca i «livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti  civili  e  sociali»,  materia  anch'essa   attribuita   alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art.  117,  comma  2,
lett. m). Infatti tali forniture sono necessarie per l'esercizio  dei
servizi pubblici e per consentire  di  fronteggiare  le  fondamentali
esigenze di vita. Di talche', la Regione Abruzzo, anche in virtu' del
parametro costituzionale da ultimo indicato, e'  da  ritenersi  priva
della necessaria potesta' legislativa. 
    La norma censurata contrasta poi con gli artt. 3 e 97 della Cost. 
    L'art. 3 della l.r. n. 28/2012 rendendo obbligatorio  il  ricorso
alla procedura alternativa prevista dal comma  6  del  ripetuto  art.
52-quinquies   appesantisce   il   procedimento   di   autorizzazione
disciplinato dal D.P.R. n. 327/2001 in violazione  del  principio  di
buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 Cost.
e del principio di ragionevolezza. 
    La  previsione  ex  lege  del  diniego  dell'intesa,  che   trova
applicazione in modo aprioristico, generalizzato ed indiscriminato  e
che   si   riflette   in   un   appesantimento   del    provvedimento
autorizzatorio, infatti, non contempla la formalizzazione del diniego
in un provvedimento motivato in modo chiaro e dettagliato  alla  luce
delle risultanze dell'istruttoria e a specifici elementi di fatto. 
    Tale automatismo, pur incidendo soltanto sul rilascio dell'intesa
e quindi non precludendo definitivamente la realizzazione delle opere
oggetto della stessa, contrasta anche con l'art.  3  Cost.  La  norma
infatti e' illogica nella parte in cui prevede l'incompatibilita' tra
gasdotti, con caratteristiche dimensionali  specificate  nella  norma
stessa,  e  le  zone  sismiche  di  prima  categoria,  in  quanto   -
coerentemente - tale incompatibilita' andrebbe allora estesa a  tutti
i tipi di gasdotto indipendentemente dalla loro lunghezza o dal  loro
diametro. Peraltro, sono proprio i metanodotti di diametro maggiore e
i gasdotti di trasporto, che si vorrebbero impedire, che generalmente
risultano, per  le  loro  caratteristiche  e  per  precise  norme  di
sicurezza che regolano la  loro  progettazione,  piu'  resistenti  ad
eventi sismici. 
    Inoltre i gasdotti di trasporto  non  vanno  confusi  con  quelli
della  rete  di  distribuzione  locale  urbana,   che   puo'   essere
danneggiata nei crolli degli edifici; i  gasdotti  di  trasporto,  in
particolare quelli di grande diametro che  si  vorrebbero  escludere,
sono quelli piu' protetti in caso di azioni  sismiche  in  quanto  la
progettazione delle opere in  zone  sismiche  e'  regolata  da  norme
precise di sicurezza. 
    Ne e' prova il fatto che i gasdotti di grande diametro non  hanno
mai avuto rotture in caso di sisma (esempio stesso e' l'Abruzzo  dove
sono in esercizio da anni circa 200 Km di gasdotti di tale tipo ed  i
gasdotti in Emilia e Friuli durante i recenti eventi sismici). 
    L'illogicita' della norma regionale e' comprovata anche dal fatto
che, ove sussistesse  realmente  una  incompatibilita'  assoluta  tra
gasdotti ed area sismica, questo comporterebbe di dover mettere fuori
esercizio non  solo  i  gasdotti  di  grande  diametro  esistenti  in
Abruzzo, ma gran parte della rete dei gasdotti, di fatto tagliando il
gas a gran parte dell'Italia. 
 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che la Corte  costituzionale  adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale in parte qua, dell'art. 3 della legge
regionale n. 28 del 19 giugno 2012 recante  «Modifiche  alla  l.r.  3
marzo 2010 n. 7 (Disposizioni regionali in materia di  espropriazione
per pubblica utilita') ed integrazione alla l.r. 10 marzo 2008  n.  2
(Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), pubblicata
nel B.U.R. n. 36 del 10 marzo 2012, per violazione degli artt. 3, 97,
117, commi 2 e 3, della  Costituzione,  degli  artt.  3  e  10  dello
Statuto speciale di autonomia, di cui alla  legge  costituzionale  n.
3/1948, e dei principi fondamentali di cui agli artt. 3, 23, 97 e 118
comma 1 Cost. 
    Si produce copia della delibera del Consiglio dei ministri. 
        Roma, addi' 23 agosto 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Gerardis 
 
 

 

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