Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 49 del 23.11.2011) 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (CF  ...),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Basilicata (CF ...), in persona del suo
Presidente pro  tempore  per  la  declaratoria  della  illegittimita'
costituzionale degli artt. 13, 31, 32, 34 comma 5 e 39 comma 1, della
Legge della Regione Basilicata n. 17 del 4  agosto  2011,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 4 agosto  2011,
n. 26, come da  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  22
settembre 2011. 
 
                                Fatto 
 
    In data 4  agosto  2011  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  26  del
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale  n.
17 del 4 agosto  2011,  con  la  quale  sono  state  poste  norme  di
«Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013». 
    Peraltro, come meglio si andra' a precisare in prosieguo,  talune
delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze
regionali,  violano  precise   previsioni   costituzionali   e   sono
illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;   devono
pertanto essere impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. - L'art. 13 della  legge  impugnata  sostituisce  il  comma  2
dell'art. 30 della L.R. n. 33/2010, prevedendo testualmente che  «gli
Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni
e  delle  procedure  previste  dalla   normativa   vigente,   possono
effettuare assunzioni anche  utilizzando  le  graduatorie  valide  di
pubblici concorsi approvate  da  altre  amministrazioni  del  S.S.R.,
previo accordo tra le amministrazioni interessate». 
    Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo  30,  comma
2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e successive  modificazioni,  il  quale
prevede testualmente che  «le  amministrazioni,  prima  di  procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti  vacanti  in  organico,  devono  attivare  le  procedure  di
mobilita' di  cui  al  comma  1,  provvedendo,  in  via  prioritaria,
all'immissione  in  ruolo  dei  dipendenti,  provenienti   da   altre
amministrazioni  in  posizione  di  comando   o   di   fuori   ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale,  che  facciano  domanda  di
trasferimento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  in  cui   prestano
servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con  inquadramento  nell'area  funzionale   e   posizione   economica
corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le  amministrazioni  di
provenienza; il  trasferimento  puo'  essere  disposto  anche  se  la
vacanza sia presente in area  diversa  da  quella  di  inquadramento,
assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.». 
    Pertanto,  il  legislatore  regionale,  disponendo  in  modo  non
conforme ai principi sanciti dal d.lgs. n.  165/2001,  ha  invaso  la
competenza statale di cui all'art. 117, comma  2,  lettera  L,  della
Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello  Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi  i  rapporti  dl  diritto   privato
regolabili dal Codice Civile. 
    2. - L'art. 31 della legge impugnata abroga la l.r. n. 10/2011  e
ripristina le disposizioni di cui all'art. 12 della l.r.  n.  16/2002
recante «Disciplina generale degli interventi in  favore  dei  lucani
all'estero», che riconosce al Presidente della Commissione dei lucani
all'estero una indennita' pari  al  20  per  cento  di  quella  lorda
mensile riservata ai consiglieri regionali,  nonche'  il  trattamento
riservato ai consiglieri regionali medesimi per  le  missioni  svolte
all'estero o in Italia. Inoltre, per il Presidente ed i membri  della
Commissione  viene  previsto  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio
calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della  benzina  per
ogni chilometro percorso tra il comune in cui ha sede la  Commissione
e quello ove si svolge la missione. 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale si pone  in  contrasto
con l'art.  6,  comma  3,  del  d.l.  n.  78/2010,  il  quale  recita
testualmente che «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le  indennita',  i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o  le  altre  utilita'  comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  dl  cui  al
comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse  le
autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di   indirizzo,
direzione  e  controllo,  consigli  di   amministrazione   e   organi
collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  dl  incarichi  di
qualsiasi  tipo,  sono  automaticamente  ridotte  del  10  per  cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile  2010.  Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di  cui  al  presente  comma  non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma.». 
    Pertanto, la disposizione regionale  qui  censurata  si  pone  in
contrasto  con  la  richiamata  normativa  nazionale  in  materia  di
risparmio e comporta una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117
della  Costituzione,  nell'ottica  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua  autonomia,  non
puo' derogare. 
    3. - Analogamente a quanto appena precedentemente esposto, l'art.
32 della legge impugnata, nel modificare il comma 3 dell'art. 8 della
l.r.  3  maggio  2002,  n.  16  recante  «Disciplina  generale  degli
interventi in favore dei lucani all'estero», prevede testualmente che
«ai componenti della Commissione, non consiglieri regionali,  per  la
partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all'estero,
compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei  dirigenti
regionali. Ai componenti della  Commissione,  consiglieri  regionali,
compete il rimborso spese e trattamento di missione  previsto  per  i
consiglieri regionali.». 
    Non si puo' non nuovamente rilevare  che,  cosi'  disponendo,  il
legislatore regionale si pone ancora in contrasto con l'art. 6, comma
3, del d.l. n. 78/2010 in base al quale «a decorrere dal    gennaio
2011, le indennita', i compensi, i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le
altre  utilita'  comunque  denominate,  corrisposti  dalle  pubbliche
amministrazioni dl cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di
organi   di   indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai
titolari dl incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui  al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.». 
    Pertanto,  anche  siffatta  disposizione  regionale  si  pone  in
contrasto  con  la  richiamata  normativa  nazionale  in  materia  di
risparmio e comporta una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117
della  Costituzione,  nell'ottica  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua  autonomia,  non
puo' derogare. 
    4. - Nella stessa ottica dell'articolo precedentemente censurato,
l'art. 34, comma 5, modifica l'art. 19, comma 2 della l.r. 13  aprile
1996,  n.  21,  recante  «Interventi  a  sostegno  dei  Migranti   in
Basilicata    ed    istituzione    della    Commissione     Regionale
dell'Immigrazione», e  prevede  la  sostituzione,  in  quella  norma,
dell'espressione  «dipendenti   della   regione   appartenenti   alla
qualifica funzionale piu' elevata», ivi gia' contenuta, con le parole
«consiglieri  regionali».  Cosi'   operando,   la   norma   censurata
stabilisce che il ridetto art. 19, comma 2 della l.r. 13 aprile 1996,
n. 21 venga oggi a prevedere testualmente che  «al  Presidente  della
Commissione per missioni in Italia e all'estero compete  il  rimborso
spese  o  il  trattamento  di  missione  previsto  dalla  legge   per
consiglieri regionali.». 
    Anche qui, cosi' disponendo, il legislatore regionale si pone  in
contrasto con l'art, 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 in base al quale
«a decorrere dal 1°  gennaio  2011,  le  indennita',  i  compensi,  i
gettoni, le retribuzioni o le  altre  utilita'  comunque  denominate,
corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  dl  cui  al  comma  3
dell'art. 1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di   indirizzo,
direzione  e  controllo,  consigli  di   amministrazione   e   organi
collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  dl  incarichi  di
qualsiasi  tipo,  sono  automaticamente  ridotte  del  10  per  cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile  2010.  Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di  cui  al  presente  comma  non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma.». 
    Pertanto, sussiste un'ulteriore, analoga  lesione  costituzionale
alle  prerogative  statali,  in  quanto  anche  qui  la  disposizione
regionale si pone in contrasto con la richiamata normativa  nazionale
in materia di risparmio e comporta un vulnus dei  principi  stabiliti
dall'art. 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della
finanza  pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
    5. - L'art. 39, comma 1, della legge impugnata stabilisce che, ai
sensi della l.r. n. 60/2000, si possa procedere alla  stabilizzazione
dei soggetti impegnati in attivita' socialmente utili,  gia'  esclusi
dalla stabilizzazione operata con il D.G.R. n.  1431  del  25  giugno
2001. 
    Al  riguardo  si  ricorda  che  la  normativa   nazionale   (dopo
l'approvazione del d.l. n. 78/2009, in particolare all'art. 17, comma
10)  non   consente   una   generica   salvaguardia   di   tutte   le
stabilizzazioni, anche se  programmate  ed  autorizzate,  ma  prevede
specifiche limitazioni, sia per cio' che  concerne  le  modalita'  di
stabilizzazione - sempre attraverso procedure  concorsuali  -  sia  a
livello di percentuali di riserva dei posti messi a concorso a favore
degli stabilizzandi. 
    Cio' posto, appare evidente come  la  disposizione  in  esame  si
ponga in contrasto con la vigente  normativa  nazionale  in  materia,
laddove appare generica e fa riferimento ad altra legge regionale, la
n. 60/2000, che non si pone in linea con i dettami del ripetuto  d.l.
n. 78/2009, onde anch'essa disposizione  configura  una  lesione  dei
principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, nell'ottica  del
coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    Si evidenzia altresi' che, in considerazione del  notevole  lasso
di tempo intercorso dalla precedente stabilizzazione, si e' anche  il
presenza di un contrasto con i principi di buona  amministrazione  di
cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 13, 31,  32,  34
comma 5 e 39 comma 1, della Legge della Regione Basilicata n. 17  del
4 agosto 2011, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Basilicata del 4 agosto 2011, n. 26, come da delibera  del  Consiglio
dei Ministri in data 23 settembre 2011. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  23
settembre 2011; 
        2. copia della Legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, addi' 29 settembre 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Barbieri 
 

 

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