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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 dicembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 4 del 26-1-2011) |
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale 24 settembre 2010 n. 11,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del
27 settembre 2010, recante «Norme per la copertura delle perdite di
esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale pugliese
(SSR)», giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 18
novembre 2010.
Con la legge regionale n. 11 del 24 settembre 2010, che consta di
due articoli, la Regione Puglia ha dettato norme per la copertura
delle perdite di esercizio degli enti del servizio sanitario
regionale (SSR).
L'articolo 1, comma 1, della legge in questione, dispone che, a
valere sul bilancio di previsione 2010, le somme resesi disponibili
per effetto dell'applicazione della sanzione di cui al comma 15,
lettera a) dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, convertito
nella legge n. 123/2008 (consistente nell'impossibilita', per la
regione o provincia autonoma che si sia resa inadempiente degli
obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2008-2011, di impegnare, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza spese correnti, spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio), sono
destinate a copertura delle perdite d'esercizio degli Enti del SSR al
31 dicembre 2010 per un ammontare pari ad euro 62.979.376,93. Gli
stanziamenti non impegnabili per effetto della sanzione di cui al
comma 15, lettera a) dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008,
convertito nella legge n. 123/2008 ricompresi nella tabella allegata
alla legge finanziano, per competenza e cassa, il capitolo di nuova
istituzione (C.N.I.) - unita' previsionale di base (upb) 05.05.03
«Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli enti del SSR
finanziate con diminuzioni di stanziamento di spesa corrente» .
L'articolo 1, comma 2, della legge regionale in questione dispone
che, a valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti
dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa, ai sensi del
comma 3, dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, convertito
nella legge n. 113/2008 - in forza del quale, in attesa dei risultati
della sperimentazione sui saldi di cui al comma 2, il complesso delle
spese di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi
del comma 4 (vale a dire all'esito dell'addizione alle spese correnti
delle spese in conto capitale, al netto delle spese per la sanita' e
delle spese per la concessione di crediti) non puo' esser superiore,
per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali
determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per il 2008,
diminuito dello 0,6, e, per gli anni 2010 e 2011, non puo' esser
rispettivamente superiore al complesso delle spese finali dell'anno
precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di
stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per l'anno 2010 e diminuito
dello 0,9 per l'anno 2011 - sono destinate a copertura delle perdite
di esercizio degli Enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare
pari ad Euro 12.593.000,00, prevedendo l'iscrizione di tale importo
sul capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 «Spese per il sostegno
all'equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al
comma 3 dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, convertito
nella legge n. 133/2008».
Il comma 3 dell'art. 1 della legge prevede che, a valere sul
bilancio 2011, le somme derivanti dai risparmi relativi agli
interessi dovuti sui mutui, e individuate con gli stessi criteri di
cui al comma 4-octies dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010,
convertito nella legge n. 42/2010 - a norma del quale le regioni, cui
si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio
obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione
dell'obiettivo degli impegni di parte corrente e relativi agli
interessi passivi ed oneri finanziari diversi, alla spesa di
personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione
di servizi di forniture, calcolata con riferimento agli impegni
correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il
patto di stabilita' - sono destinate a copertura delle perdite di
esercizio degli Enti del SSR al 31 dicembre 2011, per un ammontare
pari a Euro 12.593.000,00 prevedendo l'iscrizione di tale importo,
per competenza e cassa, su un apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb
05.05.03- «Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli Enti
del SSR finanziate con risparmi da minori interessi sui mutui».
L'art. 2 della legge dispone che la stessa cessa di avere
efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell'accordo
previsto dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2005 (rectius:
legge n. 311/2004) - vale a dire l'accordo tra il Ministro della
Salute, il Ministro dell'economia e della finanze e la regione
interessata atto ad individuare gli interventi necessari al
raggiungimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa
prevista dal comma 173, accordo alla cui sottoscrizione e'
subordinata la riattribuzione alla regione interessata del maggior
finanziamento in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla
verifica dell'attuazione del programma operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del SSR - nei termini fissati
dall'art. 2, comma 97 della legge n. 191/2009 ( a norma del quale le
regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009
un accordo ai sensi dell'art. 1, comma 189 della legge n. 301/2004,
con il relativo piano di rientro possono formalmente chiedere di
sottoscrivere il medesimo accordo, entro il 30 aprile 2010, con la
previsione della perdita della maggior quota di finanziamento in caso
di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta
giorni) e prorogati con l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n.
125/2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 163/2010,
limitatamente alla Regione Puglia fino al 15 ottobre 2010, salva la
possibilita' che, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e dei rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale, sia differito il termine
per la sottoscrizione dell'accordo in questione fino al 15 dicembre
2010).
E' avviso del Governo che, con la disposizione in epigrafe, la
Regione Puglia abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione
alla propria competenza legislativa, come si confida di dimostrare in
appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1)Violazione degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2 della
Costituzione, in relazione al all'art. 77-ter del decreto-legge n.
112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008,
all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, dell'art. 2, comma 97
della legge n. 191/2010 dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.
125/2010, convertito nella legge n. 163/2010, e dell'art. 2, comma 97
della legge n. 2, comma 97 della legge n. 191/2010.
L'articolo 1 della legge regionale impugnata in questa sede si
conforma alla disciplina statale dettata dall'art. 77-ter del
decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge
n. 133/2008, che, con le disposizioni contenute nei commi da 2 a 19
definisce il cosiddetto patto di stabilita' interno relativo agli
anni 2008-2011, vale a dire il complesso delle norme volte al
contenimento della spesa delle regioni e delle province autonome ed
alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica per il
triennio 2009-2011.
A tal fine il legislatore regionale pugliese ha previsto che, a
valere sul bilancio di previsione del 2010, le somme che si siano
rese disponibili a seguito dell'applicazione della sanzione di cui
all'art. 77-ter, comma 15 del decreto-legge n. 112/2008, convertito
con modificazioni nella legge n. 133/2008, siano destinate, per un
certo ammontare, alla copertura delle perdite d'esercizio degli enti
del Servizio sanitario regionale.
Si e' inoltre previsto, a valere sul bilancio del 2011, che le
somme derivanti dalla diminuzione degli stanziamenti di spesa di cui
all'art. 77, comma 3 del d.l. n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella legge n. 133/2008, nonche' le somme derivanti dai
risparmi relativi agli interessi dovuti sui mutui-individuate con i
criteri di cui all'art. 4, comma 4-octies del decreto-legge n.
2/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 42/2010, siano
destinate alla copertura delle perdite di esercizio degli enti del
SSR al 31 dicembre 2010 per gli ammontari stabiliti dalla legge.
Ma tale previsione e' vanificata dal disposto dell'art. 2 che
dispone la cessazione dell'efficacia della legge in questione
nell'ipotesi in cui non sia stato sottoscritto l'accordo previsto
dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004 per il rientro dal
deficit sanitario nei termini previsti dalle disposizioni di legge
ivi citate.
In tal modo la Regione Puglia si e' sottratta, in primo luogo,
all'ottemperanza agli obblighi derivanti dalle regole del patto di
stabilita' interno, non garantendo il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 3 e 15, lettera a) del decreto-legge n. 112/2006,
convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ed all'art. 4,
comma 4-octies del decreto-legge n. 2/2010, convertito con
modificazioni nella legge n. 42/2010.
In secondo luogo la Regione Puglia, con la legge in questione, si
e' altresi' sottratta al rispetto delle disposizioni in materia di
rientro dal deficit sanitario.
L'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004 e'
subordinato alla verifica dell'effettiva attuazione da parte del
programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale da parte delle regioni
(come la Puglia) in cui si sia registrato un disavanzo di gestione in
materia sanitaria.
La stipulazione di tale accordo e' condizione necessaria per la
riattribuzione alla regione interessata del finanziamento integrativo
a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 e comma 173 della
legge n. 311/2004.
Ne consegue che l'esclusione dell'operativita' delle norme
contenute nell'art. 1 della legge in questione (norme preordinate al
rientro graduale dal disavanzo sanitario) nel caso in cui, non
essendo stata verificata l'attuazione del programma in questione, non
si sia addivenuti alla stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1,
comma 180 della legge n. 311/2004, comporta la vanificazione
dell'efficacia di tale disposizione.
Le disposizioni legislative statali che fissano limiti di spesa
alle Regioni ed agli enti locali o che comunque fissano obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica e che non prevedano in modo
esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti
obiettivi, ed incidano temporaneamente su una complessiva e non
trascurabile voce di spesa, possono qualificarsi principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex
plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 2009; Corte
costituzionale, sentenza n. 333/2010).
Ne consegue che la violazione di siffatte norme statali ridonda
necessariamente nella violazione del combinato disposto dell'art.
117, comma 3, e dell'art. 119, comma 2, della Costituzione, che
attribuisce allo Stato una potesta' legislativa concorrente in
materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
P.Q.M.
Si conclude perche' la legge n. 11/2010 della Regione Puglia sia
dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 18 novembre 2010 e dell'allegata relazione del Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
Roma, addi' 24 novembre 2010
L'Avvocato dello Stato: Massimo Giannuzzi