Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 settembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 42 del 24.10.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Contro la Regione Veneto, in persona del  Presidente  pro-tempore
della Giunta regionale; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte
qua della legge regionale 29  giugno  2012,  n.  23,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 6 luglio  2012  e
recante il titolo «Norme in materia di programmazione socio sanitaria
e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016»; 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 24  agosto  2012,  come  da
estratto del verbale, che si deposita. 
    La legge in esame presenta i seguenti profili  di  illegittimita'
costituzionale: 
    1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge  regionale  sopra
epigrafata viene individuata la figura del  Direttore  generale  alla
Sanita' e al Sociale,  «...  nominato  dal  Consiglio  regionale,  su
proposta del Presidente della Giunta regionale». 
    Tale disposizione  quindi  istituisce  la  figura  del  Direttore
generale alla Sanita' e al Sociale, che  e'  nominato  dal  Consiglio
regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con  il
compito di realizzare gli obiettivi sociosanitari di  programmazione,
indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonche' di
coordinare le strutture e i soggetti, che a vario titolo  afferiscono
al settore socio-sanitario. 
    La  disposizione  in  esame,  nell'istituire,  con   formulazione
generica e  poco  chiara,  tale  nuova  figura,  omette  tuttavia  di
precisare la sua collocazione organizzativa, nonche' di indicare  gli
organi cui tale soggetto deve rispondere del proprio operato. 
    In particolare detta previsione  non  specifica  se  tale  figura
dirigenziale rientri nell'organizzazione amministrativa della  Giunta
o in quella del Consiglio regionale. 
    In ogni caso, poiche' le funzioni attribuite a tale nuova figura,
quali   «la   realizzazione   degli   obiettivi   socio-sanitari   di
programmazione, indirizzo e controllo, nonche' il coordinamento delle
strutture e dei soggetti che a vario titolo  afferiscono  al  settore
socio-sanitario», qualificano il Direttore generale alla Sanita' e al
Sociale come un organo amministrativo tipicamente  «esecutivo»,  esso
dovrebbe rientrare tra gli organi della Giunta regionale. 
    Quest'ultima,  infatti,   e'   definita   dall'art.   121   della
Costituzione come «organo esecutivo della regione». 
    Cio' premesso, la disposizione regionale in esame, che assegna al
Consiglio regionale il compito di nominare un dirigente di  struttura
della Giunta, altera gli equilibri e il  riparto  di  competenze  tra
Giunta  e  Consiglio  regionale,  cosi'  come  definiti  dalle  norme
costituzionali e dallo Statuto della Regione  Veneto  (approvato  con
legge statutaria n. 1/2012, legge fondamentale della Regione  Veneto,
approvata   in   ottemperanza   degli   indirizzi    della    riforma
costituzionale del 2001 ex art. 123 della Costituzione, promulgata il
17 aprile del 2012, ed entrata in vigore il giorno successivo). 
    Essa contrasta in particolare con gli artt. 58 e  46  del  citato
Statuto che stabiliscono l'ordinamento e le attribuzioni della Giunta
e del Consiglio, e  viola  i  principi  di  cui  all'art.  123  della
Costituzione che,  in  armonia  con  la  Costituzione,  demanda  allo
Statuto il compito di determinare la forma di governo  e  i  principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, nonche'
all'art. 121 Cost., che stabilisce il menzionato riparto di  funzioni
e competenze tra Giunta e Consiglio. 
    Detta disposizione regionale  contrasta  inoltre  con  l'art.  97
Cost. nella parte in cui dispone che «nell'ordinamento  degli  uffici
sono determinate  le  sfere  di  competenza,  le  attribuzioni  e  le
responsabilita' proprie dei funzionari».  I  dirigenti  di  struttura
della Giunta regionale, infatti,  non  possono  che  essere  nominati
dalla Giunta stessa, in virtu' del necessario rapporto fiduciario che
deve intercorrere tra il responsabile di una struttura  organizzativa
o di un'area e l'organo politico nel cui ambito si svolge l'attivita'
amministrativa. 
    2. - L'alterazione del suddetto riparto inficia anche  gli  artt.
9, comma 1, e 10, comma 1 della legge regionale in esame, i quali non
si sottraggono anch'essi a censure di incostituzionalita'. 
    In particolare, l'art. 9, comma 1, stabilisce  che  l'adeguamento
al  Piano  socio  sanitario  regionale  delle  schede  di   dotazione
ospedaliera, che definiscono  la  dotazione  strutturale  ospedaliera
delle aziende sanitarie (indicando l'ammontare dei  posti  letto,  le
unita' operative ecc.), sia effettuato dalla  Giunta,  previo  parere
obbligatorio e vincolante del Consiglio. 
    L'art. 10, a sua volta, stabilisce che  le  schede  di  dotazione
territoriale delle unita' organizzative dei servizi e delle strutture
di ricovero intermedie da garantire  in  ogni  ULS,  siano  approvate
dalla Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio. 
    Al riguardo si osserva  che  la  precedente  legge  regionale  n.
5/1996 stabiliva, all'art. 14, comma 1, che la Giunta  regionale,  ai
fini dell'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera,  dovesse
semplicemente «sentire» la Commissione consiliare competente:  veniva
previsto, quindi, un parere obbligatorio ma non vincolante. Gli artt.
9 e 10 della legge in  esame,  invece,  rendono  il  suddetto  parere
vincolante, cosi' trasformandolo da atto puramente consultivo in atto
sostanzialmente co-decisorio. 
    Pertanto, anche tali disposizioni sono lesive  delle  prerogative
della Giunta regionale. 
    Infatti l'approvazione delle  schede  di  dotazione  ospedaliera,
cosi' come di quelle di dotazione territoriale, costituisce  un  atto
tipicamente «esecutivo», in quanto e' finalizzato a dare attuazione a
precedenti atti programmatori: esso spetta quindi alla Giunta,  quale
organo che,  ai  sensi  dell'art.  54  dello  Statuto,  «definisce  e
realizza gli obiettivi di governo  e  di  amministrazione»  e  se  ne
assume le relative responsabilita'. 
    Ai sensi dell'art. 33 dello  Statuto  della  Regione  Veneto,  al
Consiglio spetta  l'approvazione  «dei  principi  e  degli  indirizzi
generali  della  programmazione  regionale  generale,   nonche'   del
programma regionale di sviluppo  e  dei  piani  di  settore»,  mentre
l'approvazione delle schede di  dotazione  ospedaliera  si  configura
come atto esecutivo/attuativo degli indirizzi di programmazione. 
    Ne consegue, anche con riferimento ai citati artt. 9, comma 1,  e
10, comma 1 della legge regionale in esame, un palese  contrasto  con
gli artt.  58  e  46  dello  Statuto  del  Veneto,  che  stabiliscono
l'ordinamento e le attribuzioni della Giunta e del Consiglio, nonche'
la violazione dei principi di cui all'art.  123  Cost.,  che  -  come
sopra si e' gia' ricordato - demanda allo Statuto la forma di governo
e  i  principi  fondamentali  organizzazione  e  funzionamento  della
regione, nonche' all'art. 121 Cost.,  che  stabilisce  il  richiamato
riparto di funzioni e competenze tra Giunta e Consiglio. 
    Le disposizioni regionali  in  esame  contrastano  anch'esse  con
l'art. 97 Cost. nella parte  in  cui  dispone  che  «nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilita' proprie dei funzionari». 
 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e  10,  comma  1  della  legge
regionale 29 giugno 2012, n. 23, pubblicata nel Bollettino  Ufficiale
della Regione Veneto n. 53 del 6 luglio  2012  e  recante  il  titolo
«Norme in materia di programmazione socio  sanitaria  e  approvazione
del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016». 
      Roma, addi' 28 agosto 2012 
 
                  L'avvocato dello Stato: Tarniozzo 

 

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