Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1º  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 

(GU n. 13 del 23-3-2011) 

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   (c.f.
80188230587)  rappresentato  e  difeso  per   legge   dall'Avvocatura
Generale dello Stato  (c.f.  80224030587)  presso  i  cui  uffici  e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,  contro  la  Regione
Lombardia, (c.f. 80050050154) in persona del Presidente della  Giunta
Regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett.  r)  della  Legge  Regione
Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7, come da delibera  del  Consiglio  dei
Ministri in data 1º aprile 2010. 
    Sul B.U.R. Lombardia 28 dicembre 2010 n. 52 e'  stata  pubblicata
la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21,  recante  «Modifiche  alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in  materia  di  gestione  dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche,
in attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23  dicembre
2009, n. 191». 
    Il  Governo  Ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni contenute nell'art. 1, comma  1,  lett.  t)  e  pertanto
propone questione di legittimita' costituzionale ai  sensi  dell'art.
127 comma 1 cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La legge in esame che, in attuazione dell'art. 2, comma  186-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  detta  modifiche  alla  legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante la disciplina dei  servizi
locali di interesse economico generale e norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche, presenta diversi profili  di  illegittimita'  costituzionale
relativamente alla disposizione di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
t). 
    L'art. 1, comma 1, lettera t) della legge in esame novella l'art.
49, della 1.r. n. 26/2003, in tema  di  organizzazione  del  servizio
idrico integrato. 
    Il nuovo articolo 49 della legge  regionale  n.  26/2003  risulta
censurabile relativamente ai commi 2 e 4 per i seguenti motivi: 
    1) La norma contenuta nel novellato art. 49, comma 2,  stabilisce
che: «Gli enti locali possono costituire  una  societa'  patrimoniale
d'ambito ai sensi dell'articolo 113, comma 13 del d.lgs. n. 267/00, a
condizione che questa sia unica per  ciascun  ATO  e  vi  partecipino
direttamente o indirettamente mediante conferimento della  proprieta'
delle reti, degli impianti, delle altre  dotazioni  patrimoniali  del
servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta  del
relativo ramo d'azienda, i comuni rappresentativi  di  almeno  i  due
terzi del numero dei comuni dell'ambito.». 
    In proposito, si evidenzia, che il comma 13 dell'art. 113 del  d.
lgs. 267/2000, richiamato dalla norma regionale, pur  non  risultando
esplicitamente abrogato dal combinato disposto  degli  artt.  23-bis,
comma 10, lett. m.,  del  d.l.  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e 12 del D.P.R. n. 168 del
2010, recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali di
rilevanza economica, e' stato  implicitamente  abrogato  dall'art.113
citato laddove nel comma 5 si afferma il principio  della  proprieta'
pubblica delle reti e nel comma 10  si  prevede  l'abrogazione  delle
disposizioni  dell'art.113  divenute  incompatibili  proprio  con  la
disposizione menzionata. 
    Per di piu' il medesimo  comma  13  del  citato  art.113  prevede
espressamente che la disciplina in esso contenuta  si  applichi  «nei
casi in cui non sia vietato dalle normative di settore». 
    Il settore  idrico  integrato  e'  disciplinato  ai  sensi  degli
artt.141 e ss del d.lgs.  n.  152/06  da  norme  statali  per  quanto
concerne la  tutela  dell'ambiente,  della  concorrenza,  nonche'  la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del  servizio
idrico integrato. 
    Piu' in particolare la disciplina della proprieta' delle reti  e'
regolata dall'art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 a  mente  del
quale «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di
consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi  dell'art.
822 e ss. del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge». 
    Richiamando in questa sede i principi sanciti da codesto  Giudice
delle leggi in subiecta materia (Cfr. C. cost. 16-20  novembre  2009,
n. 307), il comma richiamato costituisce norma di settore che prevale
sul disposto del citato comma 13 dell'articolo 113 del TUEL  e  rende
quindi illegittima la previsione di un trasferimento della proprieta'
degli impianti ad una societa', ancorche' a partecipazione pubblica. 
    Il trasferimento della  proprieta',  come  previsto  dalla  norma
regionale, ad  una  societa'  che  e'  soggetto  di  diritto  privato
comunque in posizione di  autonomia  soggettiva  rispetto  agli  enti
pubblici soci, si pone  in  contrasto  non  soltanto  con  la  citata
disposizione statale, bensi' anche con gli artt. 822, 823,  824,  del
cod. civ., dalla lettura  combinata  dei  quali  si  evince  che  gli
acquedotti provinciali e comunali sono soggetti al regime del demanio
pubblico che, per l'appunto, ne prevede la inalienabilita' se non nei
modi e limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. 
    Pertanto, quand'anche non si ritenesse implicitamente abrogato il
comma 13 dell'articolo 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, la clausola di
salvezza ivi contenuta riguardo alle discipline di settore  determina
la prevalenza del citato art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, e
(di riflesso) il contrasto fra quest'ultimo e la norma della  LR.  in
oggetto. 
    La norma regionale risulta inoltre violare l'art. 23-bis, comma 5
del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 133 del 2008, in materia di servizi pubblici locali  di  rilevanza
economica, dove si afferma che resta  ferma  la  proprieta'  pubblica
delle reti. 
    Le medesime illegittimita' si rilevano  in  ordine  al  collegato
comma 6, lettera c) del novellato articolo 49 che dispone che  l'ente
responsabile dell'ATO definisca i criteri per  il  trasferimento  dei
beni e del personale delle gestioni esistenti. 
    2) Il nuovo comma 4, dell'art. 49, stabilisce che in ogni caso la
societa' patrimoniale pone  a  disposizione  del  gestore  incaricato
della gestione del servizio le reti, gli impianti, le altre dotazioni
patrimoniali, e l'ente  responsabile  dell'ATO  puo'  assegnare  alla
societa' il compito  di  espletare  le  gare  per  l'affidamento  del
servizio, le  attivita'  di  progettazione  preliminare  delle  opere
infrastrutturali relative  al  servizio  idrico  e  le  attivita'  di
collaudo delle stesse. 
    La nuova formulazione del comma 4, nella parte in cui consente di
sottrarre all'ATO  la  competenza  ad  aggiudicare  la  gestione  del
servizio  idrico  integrato,  contrasta  con  le  disposizioni  della
normativa statale di riferimento, di cui l'art.  150,  comma  2,  del
d.lgs. n. 152/2006 e l'art. 12, comma 1, lettera b),  del  D.P.R.  n.
168/2010, che prevedono che sia l'autorita' d'Ambito  ad  aggiudicare
la gestione del servizio idrico integrato. 
    Del resto, la riserva alla legge statale del potere di attribuire
ad altri le funzioni gia' di competenza degli ATO e' confermata anche
dalla legge n. 191/2009, all'art. 2, comma  186-bis,  la  quale,  nel
prevedere la soppressione delle AATO  e  la  successiva  attribuzione
delle relative funzioni, ha previsto la loro attribuzione  in  blocco
ad altro,  unico  soggetto,  anziche',  come  invece  previsto  dalla
disposizione regionale  in  parola,  l'enucleazione  di  una  singola
attribuzione da devolvere a soggetto formalmente privato isolatamente
dalle rimanenti competenze (quale, ad es.,  la  redazione  del  Piano
d'ambito, che come noto costituisce una sorta di antecedente  logico,
giuridico, economico e tecnico‑operativo degli atti, ad iniziare  dal
bando,  necessari  alla  indizione  e  celebrazione  della  gara  per
l'affidamento). 
    Conclusivamente, le norme censurate  appaiono  costituzionalmente
illegittime e meritano di essere annullate in quanto, risultando  non
conformi alla citata legislazione di  settore,  sono  invasive  delle
competenze statali per violazione dell'art. 117 Cost., comma  2,  che
attribuiscono rispettivamente alla competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato la tutela della concorrenza, la materia  dell'ordinamento
civile nel cui ambito  rientra  il  regime  dei  beni  demaniali,  la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio   nazionale   ed   infine   la    tutela    dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali. 
    Il  comma  2  del  novellato  art.  49  della  1.r.   della   cui
legittimita' si controverte risulta peraltro contrastante con  l'art.
117 primo comma Cost. in quanto attribuendo la proprieta' delle  reti
a soggetti privati deroga ad un  vincolo  derivante  dall'ordinamento
comunitario in ossequio al quale l'art.15, comma 1-ter DI  n.  135/09
ha previsto tra l'altro che  tutte  le  forme  di  affidamento  della
gestione del servizio idrico integrato devono avvenire  nel  rispetto
dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di  piena
ed esclusiva proprieta' pubblica delle risorse idriche. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare l'articolo nell'art. 1,  comma  1,  lett.  t)  della  legge
Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, nelle parti e per i motivi
illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  23
febbraio 2011; 
        2. copia della Legge regionale impugnata. 
          Roma, addi' 24 febbraio 2011 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello 
 
 
 
 

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