RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 febbraio 2009 , n. 12
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 febbraio 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 

(GU n. 12 del 25-3-2009) 
   
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso  la  quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei  Portoghesi  n.  12  nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli
artt. 2, commi 1 e 2; 4; 7 e 8 della legge regionale Puglia n. 37 dei
19  dicembre  2009,  recante   «Norme   in   materia   di   attivita'
professionali turistichep,  pubblicata  nel  B.U.R.  n.  200  del  23
dicembre 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in  data  6
febbraio 2009. 
    Con la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che consta  di
nove articoli, la Regione Puglia  ha  emanato  norme  in  materia  di
attivita'  professionali  turistiche,  regolando,  fra  l'altro,   la
definizione delle relative attivita', la declaratoria delle  funzioni
e il sistema di accreditamento. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la  Regione  Puglia  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza   in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
                             M o t i v i 
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), e  dell'art.  117,
comma 3, della Costituzione. 
    Si  premette  che,  nonostante  le  regioni  abbiano   competenza
legislativa residuale in materia di «turismo», cosi'  come  stabilito
dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione e confermato  da  una
consolidata giurisprudenza costituzionale (per tutte la  sentenza  n.
197/2003), il  settore  delle  professioni  turistiche  ricade  nella
materia «professioni», nella quale Stato  e  regioni  esercitano  una
competenza legislativa concorrente ex art. 117,  comma  3,  cost.  In
presenza, infatti, della materia concorrente delle professioni  e  in
base alla configurazione ampia che ne scaturisce dalle pronunce della
Corte costituzionale, e' inevitabile l'attrazione in siffatta materia
anche del settore delle professioni turistiche  che,  pertanto,  deve
ritenersi anch'esso sottratto alla materia residuale del turismo. 
    Tale assunto e' stato confermato anche  dal  Consiglio  di  Stato
che, nel parere n. 3165/2003, reso nell'Adunanza del 3 dicembre 2003,
chiamato a  pronunciarsi  su  alcune  disposizioni  del  d.P.C.m.  13
settembre 2002, concernente il recepimento dell'Accordo fra lo Stato,
le regioni e le province autonome sui principi per  l'armonizzazione,
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in  attuazione
della legge n. 135/2001, ha affermato che rientrano nella  competenza
esclusiva statale, per  l'esigenza  di  garantire  l'uniformita'  sul
territorio  nazionale  e  in  applicazione  del  principio  del  c.d.
«parallelismo invertito», espresso dalla Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 303/2003, la disciplina e  l'accertamento  dei  requisiti
per  l'esercizio  delle  professioni   turistiche   tradizionali   ed
emergenti, la loro qualificazione professionale,  nonche'  i  criteri
uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche. Sulla base ditale parere e' intervenuto
il d.P.R. 27 aprile 2004, con il quale e' stato disposto il  parziale
annullamento del d.P.C.m.  del  2002  citato,  adeguandolo  a  quanto
statuito dal Consiglio di Stato. 
    Cio' premesso, si  ritiene  che  siano  censurabili  le  seguenti
disposizioni della legge regionale n. 37/08 citata in epigrafe. 
    L'art. 2, commi 1 e 2, con il quale si procede all'istituzione di
nuove  professioni  turistiche   (interprete   turistico,   operatore
congressuale e guida turistica sportiva), contrasta  con  l'art.  117
terzo comma,  che  riconosce  in  capo  allo  Stato  e  alle  regioni
competenza  legislativa  concorrente  in  materia   di   professione,
violando  in  tal  modo  il  principio  fondamentale   per   cui   le
individuazioni delle figure  professionali  con  i  relativi  profili
spettano alla Stato, come confermato dalla Corte  costituzionale  con
le sentenze nn. 353/03, 319/05, 424/05 e 179/08. 
    Il  successivo  art.  4  individua   i   requisiti   minimi   per
l'accreditamento degli  esercenti  le  professioni  turistiche,  come
definite dal precedente art. 2. 
    Tale previsione eccede dalla competenza regionale concorrente per
quanto osservato supra e, percio',  lede  l'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 57/2007, ha statuito,
infatti, che «l'indicazione di specifici  requisiti  per  l'esercizio
delle professioni, anche se in  parte  coincidenti  con  quelli  gia'
stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza  dello  Stato,
risolvendosi  in  un'indebita   ingerenza   in   un   settore   della
professione, costituente principio fondamentale in materia  e  quindi
di competenza statale». 
    Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli art. 7 e  8
della  medesima   legge   regionale   n.   37/2008,   che   procedono
all'istituzione e tenuta di albi ed  elenchi  professionali,  nonche'
alla individuazione  dei  relativi  requisiti  minimi  necessari  per
accedervi. 
    Tali norme eccedono, cosi', la competenza regionale  in  materia,
in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione 
    Spettano, infatti, alla competenza statale sia  l'istituzione  di
nuovi albi, sia l'individuazione dei requisiti per l'esercizio  delle
professioni e il conseguente rilascio delle autorizzazioni che devono
avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono essere
circoscritte al solo territorio regionale. 
    Le limitazioni introdotte dagli  articoli  censurati  comportano,
dunque, una lesione al principio della libera prestazione dei servizi
nonche'  della  libera  concorrenza  la  cui  tutela  rientra   nella
competenza esclusiva statale, di cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e) della Costituzione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si conclude perche' gli artt. 2, commi 1 e 2;  4;  7  e  8  della
Legge   n.   37/2008   della   Regione   Puglia   siano    dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 6 febbraio 2009. 
        Roma, addi' 16 febbraio 2009 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri 

     

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