Ricorso n. 12 del 24 febbraio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 febbraio 2009 , n. 12
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 febbraio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 12 del 25-3-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2; 4; 7 e 8 della legge regionale Puglia n. 37 dei 19 dicembre 2009, recante «Norme in materia di attivita' professionali turistichep, pubblicata nel B.U.R. n. 200 del 23 dicembre 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2009. Con la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che consta di nove articoli, la Regione Puglia ha emanato norme in materia di attivita' professionali turistiche, regolando, fra l'altro, la definizione delle relative attivita', la declaratoria delle funzioni e il sistema di accreditamento. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Si premette che, nonostante le regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di «turismo», cosi' come stabilito dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (per tutte la sentenza n. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia «professioni», nella quale Stato e regioni esercitano una competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, cost. In presenza, infatti, della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne scaturisce dalle pronunce della Corte costituzionale, e' inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del settore delle professioni turistiche che, pertanto, deve ritenersi anch'esso sottratto alla materia residuale del turismo. Tale assunto e' stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, reso nell'Adunanza del 3 dicembre 2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del d.P.C.m. 13 settembre 2002, concernente il recepimento dell'Accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della legge n. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza esclusiva statale, per l'esigenza di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale e in applicazione del principio del c.d. «parallelismo invertito», espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003, la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonche' i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Sulla base ditale parere e' intervenuto il d.P.R. 27 aprile 2004, con il quale e' stato disposto il parziale annullamento del d.P.C.m. del 2002 citato, adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato. Cio' premesso, si ritiene che siano censurabili le seguenti disposizioni della legge regionale n. 37/08 citata in epigrafe. L'art. 2, commi 1 e 2, con il quale si procede all'istituzione di nuove professioni turistiche (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), contrasta con l'art. 117 terzo comma, che riconosce in capo allo Stato e alle regioni competenza legislativa concorrente in materia di professione, violando in tal modo il principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spettano alla Stato, come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 353/03, 319/05, 424/05 e 179/08. Il successivo art. 4 individua i requisiti minimi per l'accreditamento degli esercenti le professioni turistiche, come definite dal precedente art. 2. Tale previsione eccede dalla competenza regionale concorrente per quanto osservato supra e, percio', lede l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 57/2007, ha statuito, infatti, che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore della professione, costituente principio fondamentale in materia e quindi di competenza statale». Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli art. 7 e 8 della medesima legge regionale n. 37/2008, che procedono all'istituzione e tenuta di albi ed elenchi professionali, nonche' alla individuazione dei relativi requisiti minimi necessari per accedervi. Tali norme eccedono, cosi', la competenza regionale in materia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione Spettano, infatti, alla competenza statale sia l'istituzione di nuovi albi, sia l'individuazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni e il conseguente rilascio delle autorizzazioni che devono avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale. Le limitazioni introdotte dagli articoli censurati comportano, dunque, una lesione al principio della libera prestazione dei servizi nonche' della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.P. Q. M. Si conclude perche' gli artt. 2, commi 1 e 2; 4; 7 e 8 della Legge n. 37/2008 della Regione Puglia siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2009. Roma, addi' 16 febbraio 2009 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri