Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 febbraio 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 9 del 27.2.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentao e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la  Provincia  Autonoma  di
Bolzano  in  persona  del  Presidente  pro   tempore   della   Giunta
provinciale, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge  provinciale  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  19
novembre  2012,  n.  19,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  del
Trentino-Alto Adige del 27 novembre 2012, n.  48/I-II,  limitatamente
agli articoli 3, comma 1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1,
lettera b). 
 
                                Fatto 
 
    La  legge  provinciale  di  Balzano   n.   19/2012   ha   dettato
disposizioni varie per la "valorizzazione dei  servizi  volontari  in
provincia di Bolzano", nonche', limitatamente agli articoli  indicati
in epigrafe, la legge provinciale e'  costituzionalmente  illegittima
e, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del  18  gennaio  2013,
viene impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Si deve premettere che, secondo  la  costante  giurisprudenza  di
codesta Corte costituzionale, nell'ambito del dovere di "difesa della
Patria"  di  cui  all'art.  52,  comma  1  Cost.  rientra  anche   la
prestazione del servizio  civile  volontario,  regolato  dalla  legge
statale n. 64/2001 e dal d.lgs. n. 77/2002, Conseguentemente,  sempre
secondo  la  giurisprudenza  di  codesta  Corte  costituzionale,   la
competenza a disciplinare l'organizzazione,  il  finanziamento  e  le
funzioni del servizio civile appartiene in via esclusiva  allo  Stato
ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera d) Cost., ella parte in  cui
questo fa riferimento alla materia "difesa". 
    Purche' sia  chiaro  che  si  versa  al  di  fuori  di  qualsiasi
esercizio di insussistenti competenze in materia di  difesa,  non  e'
poi precluso alle  regioni  e  province  autonome  istituire  servizi
civili regionali o provinciali. 
    Quanto precede e' stato ben chiarito dalla sentenza n.  228/2004,
nella quale codesta Corte ha statuito che "Le normative censurate [le
citate leggi statali], in quanto rivolte a disciplinare  gli  aspetti
organizzativi e procedurali del servizio  civile  nazionale,  trovano
fondamento,  anzitutto,  nell'art.  52  della  Costituzione,  e   non
precludono  alla  Provincia  autonoma  la  possibilita'  di  regolare
l'esercizio di funzioni specifiche, riguardanti aspetti materiali che
rientrino nella sua competenza. 
    A venire in rilievo e' in particolare,  la  previsione  contenuta
nel primo comma dell'art. 52 della  Costituzione,  che  configura  la
difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha  una
estensione piu' ampia dell'obbligo  di  prestare  servizio  militare.
Come gia' affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha
una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al  dovere  ex
art. 52, primo comma, della Costituzione, che puo'  essere  adempiuto
anche attraverso adeguate attivita' di  impegno  sociale  non  armato
(sentenza n. 164 del 1985). 
    D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere  letto
alla luce del principio di solidarieta' espresso  nell'art.  2  della
Costituzione, le cui virtualita' trascendono l'area  degli  "obblighi
normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non  solo  per
imposizione  di  una  autorita'  ma  anche  per  libera  e  spontanea
espressione della profonda socialita'  che  caratterizza  la  persona
stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi  come
forma spontanea di adempimento del dovere  costituzionale  di  difesa
della Patria. 
    La riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio
civile nazionale, forma di adempimento del  dovere  di  difesa  della
Patria, non  comporta  pero'  che  ogni  aspetto  dell'attivita'  dei
cittadini  che  svolgono  detto  servizio  ricada  nella   competenza
statale.  Vi  rientrano  certamente  gli  aspetti   organizzativi   e
procedurali  del  servizio.  Questo,   in   concreto,   comporta   lo
svolgimento  di  attivita'  che  investono  i  piu'  diversi   ambiti
materiali, come l'assistenza sociale,  la  tutela  dell'ambiente,  la
protezione civile:  attivita'  che,  per  gli  aspetti  di  rilevanza
pubblicistica, restano soggette  alla  disciplina  dettata  dall'ente
rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla  legislazione
regionale o alla normativa degli enti locali,  fatte  salve  le  sole
specificita' direttamente connesse alla struttura  organizzativa  del
servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso. 
    Con specifico riferimento alla disciplina contenuta nel d.lgs. n.
77 del 2002, ... va  ribadito  che  essa  riguarda  propriamente  gli
aspetti organizzativi e procedurali del  servizio  civile  nazionale,
oggetto di una autonoma ed unitaria regolamentazione che,  come  gia'
evidenziato, trova il proprio titolo di legittimazione nell'art. 117,
secondo comma, lettera d), della Costituzione. 
    Peraltro va rilevato, nella specie, che l'esigenza di  assicurare
la  partecipazione  dei  livelli  di  governo  coinvolti   attraverso
strumenti di leale collaborazione o,  comunque,  attraverso  adeguati
meccanismi di cooperazione per l'esercizio  concreto  delle  funzioni
amministrative allocate in capo agli  organi  centrali,  e'  comunque
soddisfatta proprio attraverso l'attribuzione alla cura delle Regioni
e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  secondo  le
rispettive competenze, dell'attuazione degli interventi  di  servizio
civile. 
    La  argomentata  riconduzione  degli  aspetti   organizzativi   e
procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa
statale di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  d),  della
Costituzione non preclude, infine,  alle  Regioni  ed  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  la  possibilita'  di  istituire   e
disciplinare,  nell'autonomo  esercizio  delle   proprie   competenze
legislative, un proprio  servizio  civile  regionale  o  provinciale,
distinto da quello nazionale disciplinato dalle norme qui  esaminate,
che avrebbe peraltro  natura  sostanzialmente  diversa  dal  servizio
civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa. 
    1. Cio' premesso, si rileva che la legge provinciale, dopo  avere
stabilito  nell'art.  1  che  "La  Provincia  autonoma   di   Bolzano
contribuisce, ai  sensi  dell'articolo  2  della  Costituzione,  alla
valorizzazione dei servizi volontari nonche'  alla  promozione  delle
forme peculiari dell'impegno civile  della  popolazione  provinciale,
avvalendosi, per il raggiungimento  di  questo  fine,  delle  risorse
della societa' civile e del volontariato nonche' dei  propri  servizi
in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo  e  del
tempo libero",  nell'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  qui  impugnato
stabilisce: "Le finalita' di cui all'articolo  1  vengono  realizzate
tramite: 
        a) il servizio  civile  provinciale  volontario  prestato  da
giovani di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo  massimo
di 12 mesi, presso organizzazioni  ed  enti  di  diritto  pubblico  e
privato, dietro crediti e benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2,
5 e 6, nonche' tramite il servizio civile nazionale volontario di cui
alla legge 6 marzo 2001, n. 64". 
    Nella  parte  in  cui  prevede  che  le  finalita'   propriamente
provinciali, e dunque estranee al concetto  di  difesa  della  Patria
come  sopra  chiarito  e  come  tale  attuato  dal  servizio   civile
nazionale,  siano  perseguite  anche  "tramite  il  servizio   civile
nazionale di cui alla legge  64/2001",  la  legge  provinciale  viola
dunque gli artt. 52, comma 1 e 117, comma 2, lettera d) Cost. 
    Come si e' precisato, infatti, alla stregua  dell'interpretazione
del concetto di  difesa  della  Patria  come  comprensivo  anche  del
servizio civile (art. 52, comma 1 Cost.),  e  della  conseguente  sua
riserva alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117,  comma  2,
lettera d) Cost.), non e' consentito alle regioni e province autonome
disporre direttamente l'impiego del  servizio  civile  nazionale  per
compiti, come la valorizzazione del volontariato, che rientrano nelle
loro specifiche competenze, e che sono quindi estranei alla  funzione
- esclusivamente statale - di difesa della Patria, che  e'  pero'  la
sola attribuibile al servizio civile nazionale. 
    Come pure si e' visto, diverso e' l'ambito di  azione  consentito
alle regioni e province autonome. 
    Con riferimento alle funzioni proprie,  necessariamente  estranee
alla difesa della Patria, le regioni e province autonome ben  possono
istituire un proprio servizio civile provinciale; il che, appunto, la
Provincia di Bolzano ha fatto con gli articoli 1, 2,  3  della  legge
qui impugnata (e gia' aveva fatto con la legge provinciale n. 7/2004,
abrogata dall'art. 26 della legge qui  impugnata);  ma,  come  si  e'
visto,  tale  servizio  avra'  "natura  sostanzialmente  diversa  dal
servizio civile nazionale, non essendo  riconducibile  al  dovere  di
difesa.". 
    L'istituzione e il funzionamento del servizio civile  provinciale
debbono quindi rimanere  distinte  e  non  possono  sovrapporsi  alla
presenza e al funzionamento del servizio civile nazionale; ma proprio
questa e' la portata dell'ultima parte dell'impugnato art.  3,  comma
1, lettera a), il quale perentoriamente dispone che le finalita'  del
servizio civile provinciale vengono realizzate  tramite  il  servizio
civile nazionale. 
    Con riferimento al funzionamento del servizio  civile  nazionale,
il ruolo delle regioni e province autonome  e'  diverso,  ed  e'  ben
delineato nella riportata giurisprudenza di codesta Corte. 
    Da un lato, le regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 5,
commi l e 2 d.lgs. 77/2002, possono  concorrere  alla  struttura  del
servizio  civile  nazionale  redigendo  propri   albi   di   enti   e
organizzazioni che presentino i requisiti di cui  all'art.  3,  legge
64/2001  e  che  agiscano  in  ambito  esclusivamente   regionale   o
provinciale, delle quali pertanto il servizio civile nazionale potra'
avvalersi. L'art. 5 citato  prevede  infatti:  "I.  Presso  l'Ufficio
nazionale per il servizio civile e' tenuto l'albo nazionale al  quale
possono iscriversi gli enti  e  le  organizzazioni  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
    2. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale,
nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso
dei  requisiti  di  cui  al   comma   1,   che   svolgono   attivita'
esclusivamente in ambito regionale e provinciale.". 
    Dall'altro,  regioni  e  province  autonome  possono   concorrere
all'azione del servizio civile nazionale presentando progetti che, se
approvati dagli organi  direttivi  di  questo,  formeranno  l'oggetto
degli interventi  del  servizio  civile  nazionale.  Dispone  infatti
l'art. 6 del d.lgs. 77/2002:  "1.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentita  la  Conferenza  Stato-regioni  e  la
Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti  i
progetti  di  servizio  civile,  da  realizzare  sia  in  Italia  che
all'estero, sentito, per questi ultimi,  il  Ministero  degli  affari
esteri. 
    2. I progetti presentati dagli enti o  organizzazioni  registrati
ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi  che  si  intendono
perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero di giovani che si
intendono impiegare,  la  durata  del  servizio  nei  limiti  di  cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, nonche' i  criteri  e  le  modalita'  di
selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso. 
    3. I progetti di  cui  al  comma  2  possono  prevedere  altresi'
particolari requisiti fisici  e  di  idoneita'  per  l'ammissione  al
servizio civile sulla base  di  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero  in  base  a  quanto
previsto dalla regione o dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
    4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza
nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali  dello  Stato  e
dagli enti pubblici e  privati  nazionali,  sentite  le  regioni,  le
province autonome interessate,  nonche'  quelli  di  servizio  civile
all'estero. 
    5. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
esaminano  ed  approvano  i  progetti  presentati   dagli   enti   ed
organizzazioni che svolgono attivita'  nell'ambito  delle  competenze
regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo  cura
di  comunicare  all'Ufficio  nazionale,  in  ordine  di  priorita'  i
progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno  precedente  quello
di riferimento. Entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  l'Ufficio
nazionale esprime il suo nulla-osta". 
    Il rispetto di questo chiaro quadro  normativo  assicura  che  il
concorso organico e funzionale al  servizio  civile  nazionale  delle
regioni e province utonome realizzi effettivamente  le  finalita'  di
difesa della Patria  (nel  senso  ampio  sopra  ricordato)  che  sono
commesse al servizio civile nazionale. 
    Al di fuori di tale quadro, non e' invece consentito alle regioni
e province autonome prevedere  compiti  e  sfere  di  intervento  del
servizio civile nazionale. 
    Come illustrato,  cio'  significherebbe  infatti  violare  l'art.
52,comma 1 Cost., nella misura in cui si  includono  nelle  attivita'
riconducibili alla difesa della Patria da questo  contemplate,  anche
attivita' che non hanno relazione con  essa  perche'  espressione  di
finalita' e competenze proprie delle regioni e province  autonome.  E
violare l'art. 117, comma 2, lettera d), nella misura in cui la legge
regionale o  provinciale,  come  quella  qui  in  esame,  attribuisce
compiti al servizio civile nazionale, laddove cio' e' rimesso in  via
esclusiva alla legislazione dello Stato. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 19/12. 
    2.   Per   le   medesime   ragioni   ora   illustrate,   e'   poi
costituzionalmente  illegittimo  l'art.  6,  comma  9   della   legge
provinciale impugnata. Qui si prevede che "9. Se il servizio  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), e' svolto ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle  volontarie  spetta  l'assegno
per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le  eventuali  indennita'.
Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2.". 
    L'art. 6 comma 2 della legge provinciale prevede infatti che  "2.
Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta  provinciale  determina,
con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale  della  Regione,
il rimborso spese mensile a favore dei volontari e  delle  volontarie
impegnati nei servizi di cui all'articolo 3, comma 1."; mentre l'art.
9, comma 2 del d.lgs. 77/2002 prevede che "2. Agli ammessi a prestare
attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il
servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto  per
il  personale  militare  volontario  in  ferma  annuale,  nonche'  le
eventuali indennita' da corrispondere  in  caso  di  servizio  civile
all'estero.". 
    Il combinato disposto degli artt. 52, comma 1  e  117,  comma  2,
lettera   d)   Cost.,   come   sopra   illustrato,    comporta    che
l'organizzazione e il finanziamento  del  servizio  civile  nazionale
competano in via esclusiva al legislatore statale. L'art. 6, comma  9
della legge provinciale,  invece,  prevede  che  se  l'attivita'  del
servizio  civile  provinciale  sia  (come   visto,   arbitrariamente)
imputata ad attivita' del servizio  civile  nazionale  in  base  alla
unilaterale determinazione adottata dalla Provincia  dettando  l'art.
3, comma 1, lettera a), tale attivita' venga finanziata dallo  Stato,
attraverso il pagamento a carico dello Stato dell'indennita' prevista
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs. 77/2002 per i componenti del servizio
civile nazionale. 
    E' evidente l'invasione in tal  modo  compiuta  della  competenza
statale esclusiva in materia di organizzazione  e  finanziamento  del
servizio civile nazionale quale modalita' di concorso all'adempimento
del dovere di difesa della Patria. Attivita' come quelle del servizio
civile provinciale, che sono del tutto estranee a  tale  adempimento,
vengono  infatti  poste  a  carico  di  quest'ultimo   solo   perche'
unilateralmente  imputate  dalla   Provincia   al   servizio   civile
nazionale. Laddove si deve ritenere, in base alla  distinzione  degli
ambiti del servizio civile nazionale (connesso al  dovere  di  difesa
della Patria)  e  del  servizio  civile  provinciale  (connesso  alle
funzioni  proprie  della  Provincia,  tra  cui  la   promozione   del
volontariato, estranea alla difesa della Patria),  che  la  Provincia
non possa  qualificare  con  propria  legge  l'attivita'  svolta  dai
volontari del servizio civile provinciale come svolta nell'ambito  di
tale servizio o, invece, nell'ambito del servizio  civile  nazionale,
in quest'ultimo caso ponendone gli oneri a carico dello Stato. 
    In ogni caso, sempre alla luce della competenza  esclusiva  dello
Stato in materia di organizzazione del servizio civile nazionale, non
spetta alla Provincia dettare, neppure  indirettamente,  disposizioni
relative al trattamento economico dei volontari del  servizio  civile
nazionale. 
    3. L'art. 6 della legge provinciale nel comma 6 prevede che «6. A
tutti i volontari e tutte le volontarie impegnati nei servizi di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono inoltre  garantite  le
assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di  infortuni
e la responsabilita' civile. I relativi oneri  sono  a  carico  delle
organizzazioni  e  degli  enti  presso  i  quali  i  volontari  e  le
volontarie prestano servizio.». 
    Nella parte in cui prevede una specifica  copertura  assicurativa
per i volontari che operino ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.  a),
cioe' per i volontari che operino  nell'ambito  del  servizio  civile
nazionale, e pone i relativi oneri a carico delle  organizzazioni  ed
enti presso i quali questi volontari operano, il citato art. 6, comma
6 viola l'art. 117, comma 2, lett.  d)  (competenza  esclusiva  dello
Stato in materia di organizzazione del servizio civile  nazionale)  e
117, comma 3 (competenza concorrente dello Stato in materia di tutela
del lavoro e di coordinamento della finanza pubblica). 
    La normativa statale in  materia  di  servizio  civile  nazionale
prevede infatti all'art. 9,  comma  3,  d.lgs.  n.  77/2002  che  «3.
L'Ufficio  nazionale,  tramite  l'ISVAP,   provvede   a   predisporre
condizioni generali di  assicurazione  per  i  rischi  connessi  allo
svolgimento del servizio civile.». 
    Le forme assicurative connesse all'attivita' propria del servizio
civile nazionale debbono essere, quindi, solo  quelle  stabilite  nel
modo  ora  ricordato  alla  stregua  della  legge  statale.  Non   e'
consentito alla Provincia intervenire in questo ambito,  che  attiene
in modo stretto all'organizzazione  del  servizio  civile  nazionale,
stabilendo un distinto e concorrente sistema di assicurazione  contro
i rischi di infortuni  e  di  responsabilita'  civile,  quale  quello
consistente nel porne gli oneri a carico degli enti presso i quali  i
volontari prestano il loro servizio. 
    Oltre che contrastante con la  competenza  statale  esclusiva  in
materia  di  organizzazione  del  servizio   civile   nazionale,   la
disposizione citata contrasta con  la  competenza  concorrente  dello
Stato in materia di tutela del lavoro (art. 117, comma 3  Cost.):  il
principio fondamentale dettato dalla legislazione statale in materia,
come si vede, e' infatti che  le  forme  assicurative  in  questione,
attesa la particolarita' della materia, che non attiene a prestazioni
lavorative in senso stretto, siano determinate tramite l'autorita' di
regolazione  del  settore  assicurativo;  laddove   la   disposizione
provinciale  in  esame  e'  puntuale  nel  prevedere  che  gli  oneri
assicurativi  facciano  carico  agli  enti  presso  cui  i  volontari
operano. 
    Qualora si tratti  di  enti  rientranti  nella  finanza  pubblica
allargata, infine, la disposizione in esame, nella misura in cui pone
a loro carico nuovi oneri in  difformita'  dal  principio  desumibile
dalla  legge  statale  sopra   illustrato,   invade   la   competenza
concorrente  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica statale e locale. 
    4. L'art. 6, comma 5 della legge provinciale stabilisce  che  «5.
Qualora sussistano i requisiti, i volontari e le  volontarie  vengono
retribuiti con le modalita' previste dagli articoli 70 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276.». 
    Il decreto legislativo n. 276/2003 contiene  l'«Attuazione  delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30», e negli artt. da 70 a  74  disciplina
in particolare  le  «Prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio»,
definite dall'art. 70 comma 1  come  le  «attivita'»,  lavorative  di
natura meramente occasionale che non  danno  luogo,  con  riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori  a  5,000  entro
nel corso di un anno solare». 
    4.1. La disposizione provinciale qui impugnata, come si vede,  ha
l'effetto di qualificare  il  servizio  prestato  dai  volontari  del
servizio  civile  provinciale,  sia  nell'ambito   di   questo,   che
nell'ambito  (arbitrariamente)  esteso  dalla  legge  provinciale  al
servizio civile nazionale,  come  prestazione  di  lavoro  di  natura
occasionale,  e  di  obbligare  l'ente  beneficiario  a   retribuirla
conformemente agli artt. 70-74 d.lgs. n. 276/2003 (vale  a  dire,  in
concreto, nella forma del «voucher» da  acquistare  e  restituire  al
concessionario preposto, come stabilito dall'art. 72 del d.lgs.). 
    E' allora evidente che l'art. 6, comma 5 invade, innanzitutto, la
competenza statale esclusiva  a  disciplinare  l'ordinamento  civile,
prevista dall'art.  117,  comma  2,  lett.  1)  Cost.  Pronunciandosi
proprio sul d.lgs. n. 276/2003 e sulla sua legge delega (la legge  n.
30/2003), codesta Corte ha gia' chiarito che «i contratti a contenuto
formativo, tradizionalmente definiti a  causa  mista,  rientrano  pur
sempre  nell'ampia  categoria  dei  contratti  di  lavoro,   la   cui
disciplina fa parte dell'ordinamento civile e spetta alla  competenza
esclusiva dello Stato»;  e  che  «La  disciplina  intersoggettiva  di
qualsiasi rapporto di lavoro,  e  quindi  anche  di  quello  a  tempo
parziale,  come  gia'  detto,  rientra  nella  materia   «ordinamento
civile», di competenza esclusiva dello Stato. Non ha rilievo  che  la
normativa sia ispirata a criteri di flessibilita' ed  elasticita'  in
modo tale che, adattandosi alle diverse  singole  situazioni,  ed  in
particolare a quelle delle persone  che  appaiono  piu'  svantaggiate
(giovani, donne, disoccupati da lungo tempo,  disabili  etc.),  possa
essere favorita l'occupazione.» (sent. n. 50/2005). 
    Anche  la  qualificazione  di  un  rapporto  di  prestazione   di
attivita' come  contratto  di  prestazione  di  lavoro  accessorio  e
occasionale ai sensi della medesima disciplina generale dei  rapporti
di  lavoro,  rientra  quindi  nella   suddetta   competenza   statale
esclusiva, e non puo' essere disposta dal legislatore provinciale. 
    4.2. La disposizione in esame contrasta poi con gli artt. 2  e  3
Cost. Essa, infatti,  introduce  una  discriminazione  a  favore  dei
volontari del servizio civile provinciale operanti nella Provincia di
Bolzano, in contrasto con la gratuita' che caratterizza le  attivita'
di volontariato, giusta il principio dettato dall'art.  2,  legge  n.
266/1991 (legge quadro sul volontariato, secondo  cui:  «1.  Ai  fini
della presente legge per attivita' di  volontariato  deve  intendersi
quella prestata in modo  personale,  spontaneo  e  gratuito,  tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini  di  lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 
    2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere  soltanto
rimborsate   dall'organizzazione    di    appartenenza    le    spese
effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata,  entro  limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 
    3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro
rapporto di contenuto patrimoniale con  l'organizzazione  di  cui  fa
parte.»). Principio,  questo,  vincolante  per  tutte  le  regioni  e
province autonome (cfr. l'art. l, comma 2 della legge citata, secondo
cui «2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni  e  le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato  nonche'  i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.»). 
    E  snatura  la  prestazione  propria  del   volontario,   che   e
caratterizzata da  disinteresse  e  da  spontanea  manifestazione  di
socialita'  cioe'  si  pone  come   espressione   della   connaturata
socialita' dell'uomo, riconosciuta e tutelata dall'art. 2 Cost. 
    In proposito, nella  fondamentale  sentenza  n.  75/1992  codesta
Corte ha chiarito che «La Provincia autonoma di Bolzano prospetta  un
dubbio  di  legittimita'  costituzionale,  di  carattere  generale  e
preliminare. nei confronti dell'art. 1, secondo comma, della legge n.
266 del 1991, il quale dispone che «la presente  legge  stabilisce  i
principi cui le regioni e le province autonome devono  attenersi  nel
disciplinare  i  rapporti  tra  le   istituzioni   pubbliche   e   le
organizzazioni  di  volontariato  nonche'  i  criteri   cui   debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti». Secondo la ricorrente,  questa  disposizione,  comportando
l'applicazione dei principi stabiliti dalla legge  n.  266  del  1991
nelle varie materie in  cui  possono  operare  le  organizzazioni  di
volontariato, oltre ad essere incoerente con la clausola di  salvezza
delle competenze provinciali  contenuta  nell'art.  16  della  stessa
legge, si porrebbe in contrasto con le norme dello  Statuto  speciale
precedentemente  indicate,  che  assicurano  alle  province  autonome
competenze di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli  uffici,
assistenza e beneficenza pubblica, attivita' artistiche  e  culturali
locali,  addestramento  e  formazione  professionale.   La   medesima
disposizione, sempre ad avviso della Provincia di Bolzano, violerebbe
altresi' le norme statutarie sulla competenza concorrente in  materia
di assistenza sanitaria e ospedaliera, dal momento  che  i  principi,
cui fa riferimento l'art. 1,  secondo  comma,  sarebbero  in  realta'
prescrizioni analitiche e dettagliate. 
    La questione non e' fondata. 
    La premessa interpretativa da cui muove la Provincia  di  Bolzano
...  consiste  nel  ritenere  che  il  volontariato  costituisca  una
materia, seppure formata dalla confluenza di segmenti  o  di  profili
riconducibili a piu' settori di attivita'. Questa premessa  non  puo'
esser considerata corretta, poiche' il  volontariato  costituisce  un
modo di essere della persona  nell'ambito  dei  rapporti  sociali  o,
detto altrimenti,  un  paradigma  dell'azione  sociale  riferibile  a
singoli individui o ad associazioni  di  piu'  individui.  In  quanto
tale, esso sfugge a qualsiasi rigida classificazione  di  competenza,
nel senso che puo' trovare spazio e si puo' realizzare all'interno di
qualsiasi campo materiale della vita comunitaria, tanto se  riservato
ai poteri di regolazione e di disposizione  dello  Stato,  quanto  se
assegnato alle attribuzioni delle regioni o delle  province  autonome
(o degli enti locali). 
    Quale modello fondamentale dell'azione  positiva  e  responsabile
dell'individuo   che   effettua   spontaneamente   e    gratuitamente
prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi
collettivi degni di tutela da parte della comunita', il  volontariato
rappresenta l'espressione piu' immediata della  primigenia  vocazione
sociale  dell'uomo,  derivante  dall'originaria  identificazione  del
singolo  con  le  formazioni  sociali  in  cui  si  svolge   la   sua
personalita' e dal conseguente vincolo  di  appartenenza  attiva  che
lega l'individuo alla  comunita'  degli  uomini.  Esso  e'  in  altre
parole, la piu' diretta realizzazione del principio  di  solidarieta'
sociale, per il quale la persona e' chiamata ad agire non per calcolo
utilitaristico o per imposizione di  un'autorita'  ma  per  libera  e
spontanea espressione della profonda socialita' che  caratterizza  la
persona  stessa.  Si  tratta  di  un   principio   che,   comportando
l'originaria  connotazione  dell'uomo  uti  socius,  e'  posto  dalla
Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico,  tanto
da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme  ai  diritti
inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della  Carta  costituzionale  come
base  della  convivenza  sociale   normativamente   prefigurata   dal
Costituente.  Della  natura   di   tali   diritti   fondamentali   il
volontariato partecipa... 
    Come schema generale di azione nella vita  di  relazione,  basato
sui valori costituzionali primari della liberta' individuale e  della
solidarieta' sociale, il volontariato esige che siano  stabilite,  da
parte del legislatore statale, le condizioni necessarie affinche' sia
garantito uno svolgimento dello stesso il piu' possibile uniforme  su
tutto il territorio nazionale (v, spec. sentt. nn. 49 del  1987,  217
del 1988 e 49 del 1991). E cio' richiesto - quantomeno  in  relazione
alla connotazione essenziale delle attivita' e  delle  organizzazioni
operanti in tal campo, nonche' in ordine alla definizione del tipo di
rapporti che devono intercorrere tra  le  varie  istanze  del  potere
pubblico  e  le  organizzazioni  dei  volontari  e  in  ordine   alla
determinazione delle relative modalita' dell'azione amministrativa  -
al  fine  specifico  di  garantire  l'essenziale   e   irrinunciabile
autonomia  che  deve  caratterizzare  le  stesse  organizzazioni   di
volontariato e le loro attivita' istituzionali. 
    A tale scopo la legge n. 266 del 1991, accanto a disposizioni che
stabiliscono compiti o discipline d'interesse nazionale o che pongono
criteri di azione per le  amministrazioni  statali  o  per  gli  enti
locali, fissa principi cui le regioni e le province autonome dovranno
attenersi nel regolare i rapporti fra le istituzioni pubbliche  e  le
organizzazioni di volontariato. Questi ultimi, in base alla  costante
giurisprudenza di questa Corte, vanno indubbiamente qualificati  come
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  in  ragione   della
concorrente  circostanza  che   attengono   strettamente   a   valori
costituzionali supremi (v. sentt. nn. 6 del 1956, 231 del 1984 e 1107
del 1988) e, soprattutto,  che  contengono  criteri  direttivi  cosi'
generali da abbracciare svariati  e  molteplici  campi  di  attivita'
materiali (v. sentt. nn. 6 del 1956, 68 del 1961, 87 del 1963, 28 del
1964, 23 del 1978, 91 del 1982, 1107 del 1988, 465 del 1991). 
    Sulla base di tale qualificazione deve essere respinto il  dubbio
di legittimita' costituzionale che la Provincia autonoma  di  Bolzano
ha prospettato nei confronti dell'art. 1, secondo comma, della  legge
n. 266 del 1991, dovendosi  riconoscere  che  le  disposizioni  della
predetta legge che contengono principi generali dell'ordinamento  non
possono non vincolare l'esercizio delle attribuzioni  statutariamente
affidate alla ricorrente, tanto a  titolo  di  competenza  esclusiva,
quanto a quello di competenza concorrente». 
    Per i motivi  sopra  spiegati,  non  e'  quindi  consentito  alle
regioni e province autonome derogare  al  principio  fondamentale  di
gratuita' delle attivita' di volontariato. 
    4.3. Nella parte in cui pretende di  disciplinare  dal  punto  di
vista contrattuale e retributivo anche il servizio  civile  nazionale
(sempre a causa della indebita connessione  con  il  servizio  civile
provinciale posta dall'art. 3, comma 1, lett.  a)),  la  disposizione
qui impugnata viola poi l'art.  117,  comma  2,  lett.  d)  cost.  La
disciplina degli aspetti  contrattuali  e  retributivi  del  servizio
civile nazionale (oltre che nella  materia  dell'ordinamento  civile,
come illustrato nel punto 4.1.),  rientra  infatti  nella  competenza
statale esclusiva in materia di organizzazione del suddetto servizio,
di cui all'art. 117, comma 2, lett. d). 
    Tale competenza e' stata esercitata dallo Stato con gli artt. 8 e
9 d.lgs. n. 77/2002 («8. Rapporto di servizio civile. 
    1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la
realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio  civile
sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile  e  successivamente  inviato  al
volontario per la sottoscrizione. 
    2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata
dal  responsabile  dell'ente,  prevede  il  trattamento  economico  e
giuridico, in conformita' all'art. 9, comma 2, nonche'  le  norme  di
comportamento alle quali deve attenersi il volontario e  le  relative
sanzioni». 
    «9. Trattamento economico e giuridico. 
    1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile
non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta
la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilita'. 
    2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto  di  servizio
civile compete un assegno per il servizio civile,  non  superiore  al
trattamento economico previsto per il personale  militare  volontario
in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in
caso di servizio civile all'estero. In ogni caso  non,sono  dovuti  i
benefici volti a compensare la condizione militare.»). 
    E' palese  come  l'art.  6,  comma  5  della  legge  provinciale,
individuando un assetto contrattuale e retributivo del tutto difforme
da quello cosi'  delineato,  esorbiti  dalla  competenza  legislativa
provinciale. 
    5. L'art. 15, comma 1, lett. a)  e  h)  della  legge  provinciale
impugnata  stabilisce  che  «1.  Possono  prestare  servizio  sociale
volontario, le persone che hanno: 
        a) un'eta' non inferiore ai 29 anni; 
        b)  la  residenza  stabile  in  provincia  di  Bolzano  e  la
cittadinanza italiana oppure di un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea». 
    Il requisito di cui alla lettera b) esclude dalla possibilita' di
prestare il servizio civile provinciale i  cittadini  extracomunitari
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. 
    In tal modo viola l'art. 3 Cost., nella parte  cui  questo  vieta
discriminazioni fondate sulla nazionalita'. 
    Al riguardo e' il caso di ricordare che l'art. 2  del  d.lgs.  n.
286/1998 dispone nei commi 2 e 4 che «2.  Lo  straniero  regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti  in  materia
civile attribuiti al cittadino italiano,  salvo  che  le  convenzioni
internazionali in vigore per  l'Italia  e  il  presente  testo  unico
dispongano  diversamente.»,  e  che  «4.  Lo  straniero  regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.». 
    Il testo unico sull'immigrazione non  pone  alcuna  esclusione  a
carico degli  stranieri  in  materia  di  attivita'  di  volontariato
(ovviamente qui non e' in discussione il servizio  civile  nazionale,
che, in considerazione della sua specifica connessione con il  dovere
di difesa della Patria, e' riservato ai cittadini italiani: v. d.lgs.
n.  77/2002,  art.  3).  Non  e'  quindi  consentito  al  legislatore
provinciale  introdurre  limitazioni  non  previste  in  materia  dal
legislatore statale. 
    D'altra parte, l'art. 43 del  d.lgs.  n.  286/1998  prevede,  per
quanto qui interessa, che «1. Ai fini del presente capo,  costituisce
discriminazione    ogni    comportamento    che,    direttamente    o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,  restrizione  o
preferenza basata su . l'origine nazionale, e che abbia ... l'effetto
di ... compromettere il riconoscimento, il godimento  o  l'esercizio,
in condizioni di parita', ... delle liberta'  fondamentali  in  campo
politico, economico, sociale e culturale  e  in  ogni  altro  settore
della vita pubblica.». 
    In questo contesto, l'esclusione dal servizio civile  provinciale
degli stranieri regolarmente soggiornanti si traduce in una  evidente
e ingiustificata disparita' e discriminazione. La  partecipazione  al
servizio civile provinciale e'  infatti  una  concreta  occasione  di
integrazione per gli stranieri in questione, che non vi e' ragione di
negare loro. 
    Nella recente sentenza n. 2/2013 codesta Corte costituzionale  ha
ritenuto costitutiva di una ingiustificata disparita' di  trattamento
una  disposizione  della  Provincia  di  Bolzano  che  nel  concedere
determinate agevolazioni per il  diritto  allo  studio  (si  trattava
delle alle «agevolazioni per la frequenza di una scuola  fuori  della
provincia di Bolzano» e delle «prestazioni di natura economica per il
diritto allo studio universitario»), prevedeva solo per gli stranieri
extracomunitari  il  requisito  aggiuntivo  (rispetto  ai   cittadini
italiani e dell'Unione europea) della residenza  almeno  quinquennale
nella Provincia. 
    A maggior ragione, nel caso in esame, dovra' allora  riconoscersi
l'esistenza di una  disparita'  ingiustificata,  considerato  che  la
possibilita' di accedere al servizio  civile  provinciale  viene  del
tutto preclusa a tali stranieri, anche se da lungo tempo residenti in
Provincia. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Ricorre a codesta Ecc.ma Corte  costituzionale  affinche'  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale articoli 3, comma 1, lett.
a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1 lett. b) della  legge  provinciale
di Bolzano 19 novembre 2013, n. 19; 
    Si produce in estratto conforme la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 18 gennaio 2013. 
        Roma, 23 gennaio 2013 
 
                   L'avvocato dello Stato: Gentili 

 

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