Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 14 del 2016-04-06)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (c.f. n. …) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. n. …)

ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione Calabria, (c.f. n. …) in persona del Presidente della Giunta pro tempore.

Per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 2, comma 1 (nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/1995); 3, comma 1, lett. b) (nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 4/1995); 4, comma 1, lett. b) (nella parte in cui introduce il comma 4-ter all'art. 6 della l.r. n. 4/1995); 5; 7; 9 comma 1 lett. b); 10 (nella parte in cui sostituisce il comma 8 dell'art. 15 della l.r. n. 4/1995); 11, comma 1, lett. b); 12 (nella parte in cui inserisce nella l.r. n. 4/1995 l'art. 16-ter comma 2 e l'art. 16-septies comma 2) della legge della Regione Calabria n. 20/2015, pubblicata nel B.U.R. n. 83 del 27.11.2015, recante «Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995 n. 4 (norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), in relazione agli articoli 41 e 117, commi 1 e 2, lett. e) della Costituzione.

Con la legge n. 20 del 2015, la Regione Calabria ha sancito l'obbligo per gli esercizi extralberghieri di somministrare prevalentemente prodotti locali e tipici calabresi, prevedendo una sanzione in caso di mancato adempimento.

Piu' in particolare le norme censurate hanno novellato vari articoli della legge regionale 7 marzo 1995 n. 4, recante disposizioni sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri, con l'intento di semplificare le procedure autorizzative relative all'apertura di esercizi extralberghieri, sostituendo l'istituto della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) alla preventiva autorizzazione amministrativa.

Tutte le disposizioni da ultimo approvate, contengono tuttavia il richiamo di una prescrizione, evidentemente volta ad incentivare l'economia calabrese, che impone al gestore dell'attivita' di garantire «la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi».

I precetti richiamati appaiono prima facie generici e perplessi poiche' contengono un richiamo ad una «garanzia» non meglio qualificata quanto a forma e sostanza, che il gestore dell'esercizio extralberghiero dovrebbe prestare ai fini della prevalente somministrazione di prodotti di provenienza regionale.

I richiamati precetti non spiegano tuttavia se la prevalenza debba riferirsi alle quantita' o al valore delle merci da porre in vendita, ne' risulta chiaro quale tipo di accertamento potrebbe in seguito compiere l'Autorita' amministrativa per verificare in concreto il rispetto del precetto.

Le richiamate prescrizioni si pongono peraltro in modo evidente quale condizioni essenziali per il positivo perfezionamento del procedimento autorizzatorio.

L'espresso richiamo dell'istituto della SCIA implica infatti come immediata conseguenza la circostanza che il mancato rispetto anche della richiamata prescrizione da parte dell'operatore economico lo esporrebbe alla sanzione della inibizione dell'attivita' economica intrapresa.

Giova in tal senso richiamare l'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, a mente del quale «l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata».

Per le considerazioni che precedono, le richiamate disposizioni determinano un'inammissibile restrizione della concorrenza, ponendosi in contrasto con gli articoli 41 e 117, comma 1 e comma 2, lett. e) Cost. ed invadendo un ambito di competenza legislativa statale esclusiva (Corte Cost. sentt. nn. 180, 233, 340 del 2010, 235 del 2011, 114 del 2012, 171 del 2013).

Le norme censurate, infatti, inducendo gli esercenti a somministrare prevalentemente prodotti locali e calabresi tipici, incidono direttamente sul gioco concorrenziale (concorrenza per il mercato) nel settore della produzione di alimenti e bevande, distorcendolo a vantaggio delle sole aziende produttrici a livello locale.

Inoltre, costituiscono un ostacolo al libero esercizio dell'attivita' economica ex art. 41 Cost., in quanto restringono la liberta' dei titolari delle strutture di scegliere autonomamente i propri fornitori di alimenti e bevande, condizionando cosi' anche la loro struttura dei costi.

L'alterazione della concorrenza determinata dalle disposizioni impugnate, costituisce inoltre motivo di contrasto con il diritto dell'Unione Europea e piu' in generale con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e rappresentano un'evidente violazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione.

La «priorita'» riconosciuta ai prodotti locali e tipici calabresi costituisce infatti una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, e non giustificata dall'art. 36 del medesimo Trattato che consente le sole restrizioni al principio della libera circolazione delle merci intracomunitarie dovute a motivi «di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale» (in senso analogo si vedano le sentenze della Corte costituzionale nn. 209/2013 e 292/2013).

Tale interpretazione e' stata peraltro condivisa da Codesto Giudice delle leggi che, richiamando la propria giurisprudenza costante, ha posto in luce come il secondo comma, lett. e) dell'art. 117 della Costituzione comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza nel mercato) ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la piu' ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza per il mercato) (Cfr. Corte Cost. sentenze nn. 291 e 200 del 2012, n. 45 del 2010).

La tutela della concorrenza e' lo strumento attraverso il quale vengono dunque perseguite finalita' di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese anche quali fruitrici a loro volta di beni e di servizi (Corte Cost. sentenze nn. 401/2007, 209 e 292 del 2013).

Non e' rilevante peraltro la dimensione quantitativa del pregiudizio, e cioe' il fatto che le strutture extralberghiere calabresi possano rappresentare solo una piccola parte della domanda di alimenti e bevande sul territorio nazionale.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti costantemente affermato che un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli articoli 34 e 35 TFUE per il solo fatto che l'ostacolo e' di scarsa importanza e che esistono altre possibilita' di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985 C-269/83 Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986 C- 103/84 Commissione contro Italia).

Inoltre un provvedimento nazionale puo' costituire una misura ad effetto equivalente anche se applicabile ad un'area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998 C-67/97 Bluhme).

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1 (nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/1995); 3, comma 1, lett. b) (nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 4/1995); 4, comma 1, lett. b) (nella parte in cui introduce il comma 4-ter all'art. 6 della l.r. n. 4/1995); 5; 7; 9 comma 1 lett. b); 10 (nella parte in cui sostituisce il comma 8 dell'art. 15 della l.r. n. 4/1995); 11, comma 1, lett. b); 12 (nella parte in cui inserisce nella l.r. n. 4/1995 l'art. 16-ter comma 2 e l'art. 16-septies comma 2) della legge della Regione Calabria n. 20/2015, pubblicata nel B.U.R. n. 83 del 27.11.2015, recante «Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995 n. 4 (norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), in relazione agli articoli 41 e 117, commi 1 e 2, lett. e) della Costituzione.

Roma, 21 gennaio 2016

Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello

 

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