N.   120  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2010.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 dicembre 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 6 del 2-2-2011) 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato  presso  la  quale  e'
elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12,  nei
confronti della Regione  Puglia,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale della legge regionale della Regione Puglia n.12 del 24
settembre 2010  (limitatamente  agli  artt.  1,  2  comma  1,  e  4),
pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 27 settembre 2010, recante «Piano di
rientro 2010-2012. Adempimenti», giusta delibera  del  Consiglio  dei
Ministri, in data 18 novembre 2010. 
    La legge  n.  12/2010  della  Regione  Puglia,  costituita  da  4
articoli, all'art. 1 dispone la sospensione degli effetti dell'art. 1
della legge regionale n. 27/2009 e degli articoli 2, commi 1, 2 e  4;
13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi
l, 4, 5 e 6; 22, comma l; 26 e 30 della legge regionale  25  febbraio
2010, n. 4, fino all'emanazione da parte della  Corte  costituzionale
(sui ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio avverso  le  leggi
regionali della sospensione dei cui effetti si tratta, n.d.r.), fermi
restando i procedimenti amministrativi deliberati e gia' avviati,  in
attuazione delle norme menzionate nell'art. 1 della legge, alla  data
del 6 agosto 2010. 
    L'articolo 2, comma 1, della legge vieta  ai  direttori  generali
delle     Aziende      sanitarie      locali,      delle      Aziende
ospedaliero-universitarie e degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura,  mediante
incarichi a tempo indeterminato e  a  tempo  determinato,  dei  posti
resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 
    L'art. 4 della legge prevede la cessazione di  efficacia  qualora
non intervenga la sottoscrizione dell'accordo previsto  dall'art.  1,
comma 180 della legge 30 dicembre 2005 (rectius: 2004)  n.  311,  nei
termini fissati dall'art. 2, comma 97,  della  legge  n.  191/2009  e
prorogati con l'art. 2, comma 2 del decreto- legge n. 125/2010. 
    E' avviso del Governo che gli articoli 1, 2, comma 1  e  4  della
legge regionale n. 12/2010  siano  incostituzionali  per  i  seguenti
motivi 
1) Violazione  degli  articoli  117,  comma  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006  ed  all'art.
2, commi 71 e 73 della legge n. 296/2006. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende  gli  effetti  dell'articolo  1  della  legge  regionale  n.
27/2009, fino alla emanazione della sentenza da  parte  della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge,  per  cio'
stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza  dell'art.  1  della  legge
regionale n.  27/2009,  comporta  l'incostituzionalita'  dell'art.  1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 27/2009. 
    L'articolo  1  di  tale  legge  stabilisce  che  i  minori  costi
derivanti dalle cessazioni dal servizio dei dipendenti delle  aziende
sanitarie e degli enti  pubblici  del  servizio  sanitario  regionale
(SSR) negli anni 2009 e 2010 sono  messi  a  disposizione  a  livello
regionale nella misura del 40; il restante  60  di  tali  somme  e'
destinato alla  copertura  del  fabbisogno  individuato  da  ciascuna
azienda ed ente pubblico del SSR nel piano annuale delle assunzioni. 
    Come gia' si era denunciato in sede  d'impugnazione  dell'art.  1
della legge regionale n. 27/2009, tale  disposizione  -  che  non  e'
stata abrogata dall'art. 1 della legge impugnata in questa  sede,  la
cui  portata  sospensiva  degli  effetti  dell'art.  1  della   legge
regionale n.  27/2009  e'  parziale,  essendo  stati  fatti  salvi  i
procedimenti deliberati ed avviati in attuazione di tale disposizione
- non fornisce idonee garanzie circa  il  rispetto  dei  limiti  alla
spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 565 della legge  n.
296/2006, per l'anno 2009, e dall'art. 2, commi 71-73 della legge  n.
191/2009 per l'anno 2010. 
    Tali disposizioni legislative statali  impongono  agli  enti  del
Servizio sanitario nazionale di concorrere alla  realizzazione  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica,  adottando  misure   necessarie   a
garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno  degli
anni presi in considerazione, tra i quali figurano gli  anni  2009  e
2010,  il  corrispondente   ammontare   dell'anno   2004,   diminuite
dell'1,4. 
    L'art. 1, comma 1 della legge n. 12/2010, nella parte in  cui  ha
confermato la vigenza della norma dettata  dall'art.  1  della  legge
regionale n. 27/2009, mantenendo ferma la  previsione  che  i  minori
costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e  2010
vengano integralmente utilizzati, sia pur con  modalita'  diverse  in
ambito regionale e a livello delle singole aziende e dei singoli enti
del SSR, per nuove assunzioni, comporta oneri tali  da  compromettere
il raggiungimento dell'obiettivo del  contenimento  delle  spese  del
personale, violando in tal modo le disposizioni  legislative  statali
poc'anzi  menzionate,  che  hanno  fissato  limiti  precisi  a   tale
consistente voce di spesa. 
    A tali disposizioni legislative statali, in ragione del fatto che
fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli Enti locali ed obiettivi
di riequilibrio della  finanza  pubblica,  senza  prevedere  in  modo
esaustivo  strumenti  e  modalita'  per  il  perseguimento  di   tali
obiettivi, ed incidono su una complessiva e non trascurabile voce  di
spesa, deve esser riconosciuta la natura di principi fondamentali  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  (cfr.,  ex  plurimis,  Corte
costituzionale, sentenza n. 94/2009). 
    Ne consegue che la violazione di siffatte norme  statali  ridonda
necessariamente  nella  violazione  dell'art.  117,  comma  3   della
Costituzione, che attribuisce allo  Stato  una  potesta'  legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e  del
sistema tributario. 
2) Violazione del combinato disposto degli artt. 3,  51  e  97  della
Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3  della  Costituzione,
con riferimento  all'art.  15  del  d.lgs.  n.  502/1992;  violazione
dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con  riferimento  all'art.
17,  commi  10-13  del  decreto-legge  n.  78/2009,  convertito   con
modificazioni nella legge n. 102/2009 e dell'art. 2, comma 74,  della
legge n. 191/2009; 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 2, comma 1 della  legge  regionale  n.
4/2010, fino alla emanazione della  sentenza  da  parte  della  Corte
costituzionale, facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'
deliberati ed avviati in attuazione delle  norme  contenute  in  tale
legge alla data  del  6.8.2010,  per  cio'  stesso  ne  ribadisce  la
vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 1, della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale  n.  4/2010  prevede
l'inquadramento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, del personale appartenente alla dirigenza medica, che  a  tale
data,  con  atto   avente   data   certa,   rilasciato   dal   legale
rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno  cinque  anni
in un posto di disciplina diversa da quella per  la  quale  e'  stato
assunto, a domanda, nella disciplina nella quale ha  esse  citato  le
sue funzioni, qualora sia in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con  d.P.R.  n.
483/1997. 
    Tale   disposizione,   essendo   genericamente   applicabile   al
«personale appartenente alla dirigenza medica in servizio»,  annovera
tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato. 
    Un primo profilo di incostituzionalita' dell'art. 1  della  legge
regionale  n.  12/2010,  nella  parte  in  cui  conferma  la  vigenza
dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2, comma 1 della legge
n. 4/2010, e' costituito dalla violazione degli  artt.  3,  51  e  97
della Costituzione, che affermano i principi  di  accessibilita'  dei
cittadini  agli  uffici  pubblici  in  condizioni  di  uguaglianza  e
mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della
pubblica amministrazione. 
    Un secondo profilo di incostituzionalita' attiene all'assenza  di
garanzie idonee circa il rispetto del disposto dell'art. 2, comma  71
della legge n. 191/2009 in materia di contenimento della spesa per il
personale  del  SSR,  la  disposizione  in  parola   consentendo   la
stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti. 
    Si  tratta  di  una  violazione  dell'art.  117,  comma  3  della
Costituzione, che attribuisce allo  Stato  una  potesta'  legislativa
concorrente in materia di coordinamento della sfera pubblica, materia
alla quale e' riconducibile la poc'anzi richiamata norma interposta. 
    L'ultimo profilo di  illegittimita'  costituzionale  risiede  nel
fatto che la norma in questione, comportando oneri  aggiuntivi  senza
indicazione dei mezzi con i quali farvi fronte viola l'art. 81  della
Costituzione. 
    E' ormai ius recptum nella giurisprudenza  di  codesta  Corte  il
principio secondo il  quale  «il  pubblico  concorso  costituisce  la
regola   per   l'accesso   all'impiego    alle    dipendenze    delle
amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare  la
loro imparzialita' ed efficienza. Tale principio  si  e'  consolidato
nel senso che le eventuali deroghe possono essere  giustificate  solo
da peculiari e straordinarie ragioni di  interesse  pubblico»  (Corte
costituzionale sent.  n.  81/2006;  in  senso  conforme,  cfr.  Corte
costituzionale, sentt. n. 34 e 205 del 2004 e sent. n. 159/2005). 
    E' evidente che si deve escludere  che  possa  esser  qualificata
come straordinaria ragione di interesse pubblico  quella  consistente
nell'aspettativa degli aspiranti, anche  se  legati  da  un  rapporto
d'impiego con la Pubblica Amministrazione). 
    Un ulteriore profilo di incostituzionalita'  e'  ravvisabile  nel
mancato rispetto del disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 che
subordina l'accesso alla dirigenza sanitaria  per  concorso  pubblico
per titoli ed esami. 
    Stante la natura di norma di principio in materia di tutela della
salute  che  deve  essere  attribuita  alla   predetta   disposizione
legislativa, la violazione di  essa  determina  l'incostituzionalita'
della disposizione legislativa  regionale  censurata  per  violazione
dell'art. 117, comma 3 Costituzione, che attribuisce allo  Stato  una
potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute. 
    La norma costituzionale poc'anzi citata e'  stata  violata  anche
con riferimento alle previsioni di cui all'art. 17, commi da 10 a  13
del decreto-legge n.  78/2009,  convertito  con  modificazioni  nella
legge n. 102/2009, richiamate dall'art. 2, comma 74  della  legge  n.
191/2009. 
    Tali  disposizioni  legislative  statali,  con  riferimento  alla
generalita' delle amministrazioni pubbliche, hanno previsto,  per  il
solo personale precario non dirigenziale, in luogo delle procedure di
stabilizzazione disciplinate dalla  previgente  legislazione  statale
nuove  modalita'  di  valorizzazione  dell'esperienza   professionale
acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale
riserva dei posti. 
    Trattandosi di disposizioni contenti  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, materia nella quale lo Stato e'  titolare  di
una  potesta'  legislativa  concorrente,  ex  art.   117,   comma   3
Costituzione,  la  loro  violazione  determina  l'incostituzionalita'
della disposizione legislativa impugnata. 
3) Violazione dell'art. 81 della Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 2, comma 2 della  legge  regionale  n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza  da  parte  della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 2  della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    L'art. 2, comma 2 della  legge  regionale  n.  4/2010  affida  ai
direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti  del  SSR
il compito di verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge,  la  permanenza  dei  fabbisogni  che  avevano
determinato l'impiego  del  personale  nella  disciplina  diversa  da
quella per la quale era  stato  assunto,  senza  subordinare,  pero',
l'inquadramento di cui al comma precedente, a detta verifica. 
    Tale disposizione, pertanto, comporta nuovi  oneri,  in  caso  di
insussistenza dei fabbisogni che avevano  determinato  l'impiego  del
personale nella disciplina diversa da quella per la quale  era  stato
assunto, senza indicare i  mezzi  per  farvi  fronte,  in  violazione
dell'art. 81 della Costituzione. 
4) Violazione dell'art. 117. comma 3. con riferimento all'art. 18 del
d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.R. n. 483/1997. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 2, comma 4 della  legge  regionale  n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza  da  parte  della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 4  della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    L'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 4/2010 consente di
procedere all'inquadramento di cui  al  comma  1,  anche  in  assenza
requisiti prescritti ai commi 1 e 2, nei confronti del personale  che
alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da  almeno  cinque
anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il  conseguimento
dei requisiti previsti dal regolamento generale recante la disciplina
concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  servizio  sanitario
nazionale emanato con il d.P.R. n. 483/1997. 
    Tale disposizione  consente  di  procedere  all'inquadramento  in
questione anche nei confronti  del  personale  privo  del  titolo  di
specializzazione  previsto  dalla  disciplina   concorsuale   vigente
dettata dal d.P.R. n. 483/1997. 
    Tale disposizione legislativa viola l'art. 117,  comma  3  Cost.,
che attribuisce allo Stato una potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di tutela della salute, materia alla quale si  deve  ritenere
afferisca la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
servizio sanitario nazionale, adottata con il d.P.R. n. 483/1997,  in
attuazione del disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 302/1992. 
    In  altre  parole  si  deve  ritenere  che  la  violazione  della
disciplina dettata dal d.P.R. n. 483/1997, che forma sistema con  una
fonte legislativa statale di rango primario (il d.lgs.  n.  502/1992)
idonea a costituire norma interposta atta ad integrare  il  parametro
di costituzionalita', ridonda in violazione dell'art.  117,  comma  3
Cost. 
5) Violazione del combinato disposto degli artt. 3,  51  e  97  della
Costituzione;  violazione  dell'art.  117,  comma   2,   lettera   l)
Costituzione; violazione sotto diversi  profili  dell'art.  97  della
Costituzione; violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118
Costituzione; violazione dell'art. 33 della Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art.13 della  legge  regionale  n.  4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da  parte  della  Corte,  facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia'  deliberati  ed  avviati  in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art.  13  della  legge
regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1 della
legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia' denunciati  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di  impugnazione  della
legge n. 4/2010. 
    L'art.   13   della   legge   regionale   n.   4/2010    consente
l'utilizzazione dell'istituto della mobilita' per l'effettuazione  di
inquadramenti presso gli enti del SSR della Puglia nei  confronti  di
personale gia' titolare di contratto o incarico a tempo indeterminato
presso aziende o Enti del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  che
presti la propria attivita' lavorativa, sulla  base  di  contratti  a
tempo determinato alla data del 31 luglio 2009. 
    La disposizione censurata  e'  incostituzionale,  innanzitutto  a
causa della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che
affermano i principi di  accessibilita'  dei  cittadini  agli  uffici
pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante  pubblico  concorso,
di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Sul punto si richiamano i riferimenti  giurisprudenziali  operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso. 
    In secondo luogo si puo' affermare che la Regione Puglia, con  la
disposizione in parola, ha legiferato in materia di assetto giuridico
del rapporto  di  lavoro  di  indole  privatistica,  incidendo  sulla
disciplina della mobilita', istituto  schiettamente  giuslavoristico,
in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera 1),  che  riserva  alla
potesta'   legislativa   esclusiva    dello    Stato    la    materia
dell'ordinamento civile. 
    In terzo luogo tale disposizione si  pone  in  contrasto  con  il
principio  dell'efficienza  e  del  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione, cosi' come si e' inverato nell'ordinamento giuridico
mediante l'adozione dell'art. 30 del d.lgs. n.  165/2001  -  che  nel
disciplinare i passaggi di  personale  tra  diverse  Amministrazioni,
limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si  presta
servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo -
e degli articoli 24 e 31 del d.lgs. n. 150/2009. 
    Tali disposizioni impongono alle pubbliche  amministrazioni,  ivi
comprese le regioni e gli  enti  e  le  amministrazioni  del  SSN,  a
decorrere dal 1 gennaio 2010, di coprire i  posti  disponibili  nella
dotazione organica attraverso  concorsi  pubblici,  con  riserva  non
superiore al 50 a favore del personale interno. 
    Infine la disposizione in parola non si conforma al principio  di
leale collaborazione di cui al combinato disposto  degli  artt.  117,
ultimo  comma  e  118  Costituzione  nonche'  quello   dell'autonomia
universitaria sancito dall'art. 33, ultimo Costituzione. 
    Infatti la disposizione censurata si riferisce a tutti  gli  enti
del SSR, ivi comprese  le  aziende  ospedaliero-universitarie,  senza
rinviare all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa  tra  regione  e
universita', di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 517  o  ad  una
forma di intesa con il Rettore. 
6) Violazione del combinato disposto degli artt. 3,  51  e  97  della
Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3  della  Costituzione,
con riferimento all'art.  2,  comma  71,  della  legge  n.  191/2009;
violazione dell'art. 81 della Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 15 della legge  regionale  n.  4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da  parte  della  Corte,  facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia'  deliberati  ed  avviati  in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art.  15  della  legge
regionale n. 4/2010,  comporta  la  incostituzionalita'  dell'art.  1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    Il  comma  15  della  legge  regionale  n.  4/2010  e'  volto   a
stabilizzare gli ex lavoratori  socialmente  utili,  in  servizio  da
almeno cinque anni  nel  SSR  nei  limiti  dei  posti  vacanti  della
dotazione  organica,  ovvero  nell'ambito  di  una  revisione   della
consistenza della dotazione stessa. 
    Un primo profilo d'incostituzionalita' dell'art.  1  della  legge
regionale  n.  12/2010,  nella  parte  in  cui  conferma  la  vigenza
dell'art. 16 della legge n. 4/2010, e'  costituito  dalla  violazione
degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano  i  principi
di accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza,  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    In secondo luogo, si prospetta la violazione dell'art.  2,  comma
71 della legge n. 191/2009, che- contenendo principi di coordinamento
della finanza pubblica-  costituisce  una  norma  interposta  la  cui
violazione  comporta   la   violazione   dell'art.   117,   comma   3
Costituzione, che attribuisce allo  Stato  una  potesta'  legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    Tale norma statale fissa dei  limiti  alla  spesa  del  personale
delle aziende e degli  Enti  del  SSN;  la  disposizione  legislativa
censurata non offre idonee garanzie circa il  rispetto  dell'art.  2,
comma 71 della legge  n.  191/2009,  consentendo  la  stabilizzazione
anche in assenza di posti vacanti. 
    Ne deriva la sua  incostituzionalita'  per  violazione  dell'art.
117, comma 3 Costituzione. 
    Inoltre non puo'  sottacersi  l'incompatibilita'  con  l'art.  81
della Costituzione della disposizione  legislativa  in  esame,  dalla
stessa derivando oneri aggiuntivi senza l'indicazione dei  mezzi  con
cui farvi fronte. 
7) Violazione del combinato disposto degli  artt.  117  e  118  della
Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti degli articoli 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 e 6,
22, comma 1 della legge regionale n.  4/2010,  fino  alla  emanazione
della sentenza da parte della Corte,  facendo  salvi  i  procedimenti
amministrativi gia' deliberati ed avviati in attuazione  delle  norme
contenute in tale legge alla data del 6 agosto 2010, per cio'  stesso
ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza degli artt.16, commi 1 e 2,
19, comma 1 e 6, 22, comma 1 della legge regionale n. 4/2010 comporta
l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale  n.  12/2010,
per gli stessi motivi gia' denunciati dal  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010. 
    Tutte queste disposizioni contrastano con il principio  di  leale
collaborazione, sancito dal combinato disposto degli artt. 117 e  118
della  Costituzione,  e  con  quello  dell'autonomia   universitaria,
sancito dall'art. 33, ultimo comma  della  Costituzione,  in  quanto,
riferendosi al personale di tutti gli  enti  del  servizio  sanitario
regionale, ivi comprese  le  aziende  ospedaliero-universitarie,  non
rinviano all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa  tra  regione  e
Universita', di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 517/1999, o  ad
una forma d'intesa con il Rettore. 
8)Violazione del combinato disposto degli artt.  3,  51  e  97  della
Costituzione 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti degli artt. 16, comma 3  e  dell'art.  18  della
legge regionale n. 4/2010, fino alla  emanazione  della  sentenza  da
parte della Corte, facendo salvi i procedimenti  amministrativi  gia'
deliberati ed avviati in attuazione delle  norme  contenute  in  tale
legge alla data del 6 agosto 2010, per cio' stesso  ne  ribadisce  la
vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza degli artt. 16, comma  3  e
dell'art.   18   della   legge   regionale   n.   4/2010,    comporta
l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge  regionale  n.  12/2010
per gli stessi motivi gia' denunciati dal  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010. 
    Le disposizioni in questione sono dirette ad  ampliare  la  sfera
dei destinatari delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 3,
comma 38 della legge n.  40/2007,  prorogandone  sostanzialmente  gli
effetti sono incostituzionali , a causa della violazione degli  artt.
3,  51  e  97  della  Costituzione,  che  affermano  i  principi   di
accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici  in  condizioni  di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza,  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    Sul punto si richiamano i riferimenti  giurisprudenziali  operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso. 
9)Violazione del combinato disposto degli artt.  3,  51  e  97  della
Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 17 della legge  regionale  n.  4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da  parte  della  Corte,  facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia'  deliberati  ed  avviati  in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art.  17  della  legge
regionale n. 4/2010,  comporta  la  incostituzionalita'  dell'art.  1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    L'art. 17 della legge  regionale  n.  4/2010,  prevedendo  che  i
medici titolari di incarico a tempo determinato operanti nel servizio
di emergenza-urgenza, in possesso di determinati  requisiti,  possano
presentare domanda di conferimento d'incarico a tempo  indeterminato,
e' preordinata alla stabilizzazione di  personale  medico  assunto  a
tempo determinato e' incostituzionale, a causa della violazione degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,  che  affermano  i  principi  di
accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici  in  condizioni  di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza,  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    Sul punto si richiamano i riferimenti  giurisprudenziali  operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso. 
10)Violazione  dell'art.  117,  comma  3  della   Costituzione,   con
riferimento all'art. 2, comma 71, della legge n. 291/2009. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 19 comma 6 della  legge  regionale  n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza  da  parte  della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 19 comma 6  della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    L'art. 19, comma 6 della legge regionale inserisce  alcuni  commi
(1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies) nel  corpo  dell'art.  1  della
legge regionale  n.  27/2009,  recante  disposizioni  in  materia  di
dotazioni  organiche  e  assunzioni,  gia'  oggetto  di  impugnazione
dinanzi  alla  Corte  costituzionale  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
    Con i predetti commi, richiamati i principi di  cui  all'art.  1,
comma 1 della citata legge n. 27/2009 in merito alla rideterminazione
delle dotazioni organiche degli enti  del  SSR  si  apportano  alcune
deroghe ai  predetti  principi  ,  consentendo  di  individuare,  fra
l'altro, il fabbisogno di personale finalizzato  all'espletamento  di
nuove attivita' ed all'erogazione di nuovi servizi in forza  di  atti
di   programmazione   regionale,   nel   rispetto    del    principio
dell'invarianza della spesa. 
    Tale disposizione non fornisce idonee garanzie circa il  rispetto
dei limiti alla spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma  72
della legge n. 191/2009 per l'anno 2010. 
    La disposizione legislativa statale  poc'anzi  richiamata  impone
una riduzione della spesa per  il  personale  sanitario  che  non  e'
assicurata dall'art. 1, della legge n. 12/2010, nella parte in cui ha
confermato la vigenza della norma dettata dall'art. 19 comma 6  della
legge regionale n. 4/2010, che comporta oneri tali  da  compromettere
il raggiungimento dell'obiettivo del  contenimento  delle  spese  del
personale. 
    A tale disposizione legislativa statale, in ragione del fatto che
fissa limiti di spesa alle Regioni ed agli Enti locali  ed  obiettivi
di riequilibrio della  finanza  pubblica,  senza  prevedere  in  modo
esaustivo  strumenti  e  modalita'  per  il  perseguimento  di   tali
obiettivi, ed incide su una complessiva e non  trascurabile  voce  di
spesa, deve esser riconosciuta la natura di principio fondamentale di
coordinamento  della  finanza  pubblica  (cfr.,  ex  plurimis,  Corte
costituzionale, sentenza n. 94/2009). 
    Ne consegue che la violazione di siffatta norma  statale  ridonda
necessariamente nella violazione del combinato disposto  degli  artt.
117, comma 3  e  dell'art.  119,  comma  2  della  Costituzione,  che
attribuisce  allo  Stato  una  potesta'  legislativa  concorrente  in
materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario. 
11)Violazione del combinato disposto degli artt. 3,  51  e  97  della
Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 21, comma 1 della legge  regionale  n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza  da  parte  della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, comma 1 della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    L'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, nel prevedere
una riserva di posti nei concorsi pubblici  per  l'accesso  ai  ruoli
aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di
convenzione nelle carceri, non stabilisce la misura di percentuale di
tale riserva 
    Ne deriva l'incostituzionalita' della norma per violazione  degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,  che  affermano  i  principi  di
accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici  in  condizioni  di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza,  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    Sul punto si richiamano i riferimenti  giurisprudenziali  operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso. 
12)Violazione dell'art. 81 della Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 21, comma 4 della legge  regionale  n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza  da  parte  della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, comma 1 della
legge regionale n. 4/2010, comporta  la  censurabilita'  dell'art.  1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    L'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 4/2010 prevede che la
spesa relativa all'inquadramento del personale  non  medico  operante
nell'ambito della medicina  penitenziaria  le  cui  convenzioni  sono
state prorogate al 30 giugno 2010 non  rientra  nei  limiti  previsti
dall'art. 1  comma  565  della  legge  n.  296/2006,  trattandosi  di
trasferimento di funzioni i cui oneri sono finanziati con le  risorse
di cui all'art. 6 del d.P.C.M. 1º aprile 2008. 
    Al riguardo - premesso che  la  disposizione  di  riferimento  in
materia di contenimento della spesa per il personale degli  Enti  del
SSN e' costituita dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 - la
norma e' censurabile poiche'  comporta  la  necessita'  di  sostenere
oneri senza indicazione dei mezzi con cui farvi fronte, in violazione
dell'art. 81 della Costituzione, tali oneri non essendo integralmente
finanziabili con le risorse di cui all'art. 6 del d.P.C.M. 1º  aprile
2008. Cio' in considerazione del fatto che la spesa sostenuta per  il
personale in regime di convenzione e' inferiore a quella  conseguente
all'inquadramento,  per  effetto  della  diversita'  del  trattamento
economico spettante alle due diverse categorie di personale. 
13)Violazione dell'art. 117,  comma  2,  lettera  m)  Costituzione  e
dell'art. 81 della Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 21, commi 5 e 6 della legge  regionale
n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, commi 5  e  6
della  legge  regionale  n.  4/2010,  comporta  l'incostituzionalita'
dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per  gli  stessi  motivi
gia' denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    Si  tratta  di  disposizioni  che  equiparano,  anche   ai   fini
previdenziali, i medici titolari  di  incarico  provvisorio,  di  cui
all'art. 50 della legge n. 740/1970, ai medici titolari  di  incarico
definitivo, e assoggettano tale personale  agli  accordi  integrativi
per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale. 
    Tali disposizioni, oltre ad essere in  contrasto  con  l'art.  4,
comma 3 del d.P.C.M. 1º aprile 2008, ai sensi del quale il  personale
in questione resta assoggettato- anche a  seguito  del  trasferimento
alle aziende  sanitarie-  alla  disciplina  dettata  dalla  legge  n.
740/1970 fino alla scadenza del relativo rapporto (prorogato solo per
la durata di 12 mesi se a tempo determinato e con scadenza  anteriore
al 31 marzo 2009), sono incostituzionali sotto un duplice profilo. 
    In primo luogo esse contrastano con l'art. 117, comma 2,  lettera
m) della  Costituzione,  che  attribuisce  allo  Stato  una  potesta'
legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile,  intervenendo
a disciplinare rapporti giuridici di diritto privato. 
    In secondo luogo l'equiparazione da esse prevista comporta  oneri
aggiuntivi non coperti dalle risorse di cui  al  d.P.C.M.  1º  aprile
2008, senza indicare i mezzi con  cui  farvi  fronte,  in  violazione
dell'art. 81 della Costituzione. 
14)Violazione del combinato disposto degli  artt.  117  e  118  della
Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione. 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 24, commi 1 e 3 della legge  regionale
n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art. 24, commi 1  e  3
della  legge  regionale  n.  4/2010,  comporta  l'incostituzionalita'
dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per  gli  stessi  motivi
gia' denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    Tali disposizioni, nella parte in cui prevedono l'istituzione  di
un elenco regionale dei candidati idonei  alla  nomina  di  direttore
regionale delle aziende del SSR attribuendo alla Giunta regionale  la
competenza a disciplinare,  con  un  proprio  provvedimento,  sia  le
modalita' di aggiornamento annuale di detto elenco, sia i criteri per
la verifica dei requisiti - previsti dall'art. 3-bis,  comma  4,  del
d.lgs. n.  502/1992  -  dei  candidati  idonei  alla  nomina,  e'  in
contrasto con il principio  di  leale  collaborazione  sancito  dagli
artt.  117  e  118  Costituzione  e   dell'autonomia   universitaria,
garantita dall'ultimo comma  dell'art.  33  della  Costituzione,  non
essendo prevista,  nell'individuazione  dei  candidati  alla  nomina,
alcuna forma di collaborazione con l'Universita', in  contrasto,  tra
l'altro, con  l'art.  4  del  d.lgs.  n.  502/1992,  secondo  cui  il
direttore  generale  delle   aziende   ospedaliero-universitarie   e'
nominato dalla  Regione  d'intesa  con  il  rettore  dell'Universita'
competente. 
15)Violazione dell'art. 81 della Costituzione. 
    L'articolo 26 della legge regionale n. 12/2010,  nella  parte  in
cui sospende gli  effetti  dell'art.  26  della  legge  regionale  n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza  da  parte  della  Corte,
facendo  salvi  i  procedimenti  amministrativi  gia'  deliberati  ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge  alla  data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art.  26  della  legge
regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1 della
legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia' denunciati  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di  impugnazione  della
legge n. 4/2010. 
    Si tratta di  una  disposizione  che  disciplina  il  trattamento
economico  dei  direttori  generali,   amministrativi   e   sanitari,
modificando la  disciplina  regionale  che  e'  stata  introdotta  in
attuazione del d.P.C.M. n. 319/2001 ( con cui e' stato modificato  il
d.P.C.M. n. 502/1999). 
    La mancanza nella disposizione in esame di qualsiasi  riferimento
al limite massimo dei  trattamenti  economici  fissati  nei  predetti
dd.P.C.M. comporta il riconoscimento di emolumenti superiori a quelli
previsti dalla predetta  normativa  statale,  con  conseguenti  oneri
aggiuntivi, senza indicazione dei mezzi  con  cui  farvi  fronte,  in
violazione dell'art. 81 della Costituzione. 
16)Violazione del combinato disposto degli artt. 3,  51  e  97  della
Costituzione 
    L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 30 della legge  regionale  n.  4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da  parte  della  Corte,  facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia'  deliberati  ed  avviati  in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza. 
    La portata confermativa della vigenza dell'art.  30  della  legge
regionale n. 4/2010,  comporta  la  incostituzionalita'  dell'art.  1
della  legge  regionale  n.  12/2010  per  gli  stessi  motivi   gia'
denunciati dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di
impugnazione della legge n. 4/2010. 
    L'art. 30 della legge regionale n. 4/2010, che modifica l'art. 25
della  legge  n.  25/2007,  consente  un  illegittimo   inquadramento
all'interno di societa', aziende  o  organismi  regionali  variamente
denominati di soggetti provenienti da imprese o societa' cooperative. 
    Le nome statali statale dettate dall'art. 18 dal decreto-legge n.
112/2008 e dall'art. 19 del decreto-legge n.  78/2009,  prevedono  la
necessita' di ricorrere a forme di selezione del personale anche alle
societa' pubbliche affidatarie di pubblici servizi. 
    Il mancato rispetto  di  tali  disposizioni  legislative  statali
comporta la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che
affermano i principi di  accessibilita'  dei  cittadini  agli  uffici
pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante  pubblico  concorso,
di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Sul punto si richiamano i riferimenti  giurisprudenziali  operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso. 
17)  Violazione  del  combinato  disposto  degli  artt.  117  e   118
Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione. 
    L'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2010 stabilisce
il blocco del turn over, vietando anche ai  Direttori  delle  aziende
ospedaliero-universitarie   di   conferire    incarichi    a    tempo
indeterminato ed a tempo determinato a  copertura  dei  posti  resisi
vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 
    Cio'  comporta  la  violazione   del   principio   dell'autonomia
universitaria poiche', facendo rientrare nell'ambito di  operativita'
del divieto di assunzione  anche  i  medici  ospedaliero-universitari
senza  prevedere  la  necessita'  di  un'intesa  tra  la  Regione   e
l'Universita',  incide  sulla  programmazione  universitaria  e   sul
fabbisogno di docenti delle facolta' di  medicina,  delle  scuole  di
specializzazione medica  e  sulle  facolta'  sanitarie  non  mediche,
violando anche il principio di leale collaborazione, ex artt.  117  e
118 Costituzione. 
    Dall'incostituzionalita' dell'art. 1  della  legge  regionale  n.
12/2010 discende l'incostituzionalita', per violazione dei  parametri
costituzionali gia' indicati con  riferimento  a  tale  disposizione,
anche del disposto  dell'art.  4  della  legge  che  ha  disposto  la
cessazione  degli  effetti   della   legge   nell'ipotesi-   peraltro
verificatasi in concreto- di mancata stipulazione entro il 15 ottobre
2010 dell'accordo  comprensivo  del  piano  di  rientro  dal  deficit
sanitario, previsto dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004. 
    Con tale disposizione il legislatore regionale ha sostanzialmente
vanificato anche la parziale efficacia sospensiva degli effetti delle
norme richiamate nell'art.  1,  stabilizzando  gli  effetti  di  tali
norme, gia'  oggetto  d'impugnazione  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   perche'   la   Corte   costituzionale    dichiari
l'incostituzionalita' degli articoli 1, 2 comma 1  e  4  della  legge
regionale n. 12/2010 della Regione Puglia. 
        Roma, addi' 25 novembre 2010 
 
              L'Avvocato dello Stato: Massimo Giannuzzi 
 

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