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N. 120 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 dicembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 6 del 2-2-2011)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale e'
elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12, nei
confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale della Regione Puglia n.12 del 24
settembre 2010 (limitatamente agli artt. 1, 2 comma 1, e 4),
pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 27 settembre 2010, recante «Piano di
rientro 2010-2012. Adempimenti», giusta delibera del Consiglio dei
Ministri, in data 18 novembre 2010.
La legge n. 12/2010 della Regione Puglia, costituita da 4
articoli, all'art. 1 dispone la sospensione degli effetti dell'art. 1
della legge regionale n. 27/2009 e degli articoli 2, commi 1, 2 e 4;
13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi
l, 4, 5 e 6; 22, comma l; 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio
2010, n. 4, fino all'emanazione da parte della Corte costituzionale
(sui ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio avverso le leggi
regionali della sospensione dei cui effetti si tratta, n.d.r.), fermi
restando i procedimenti amministrativi deliberati e gia' avviati, in
attuazione delle norme menzionate nell'art. 1 della legge, alla data
del 6 agosto 2010.
L'articolo 2, comma 1, della legge vieta ai direttori generali
delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante
incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti
resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
L'art. 4 della legge prevede la cessazione di efficacia qualora
non intervenga la sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 1,
comma 180 della legge 30 dicembre 2005 (rectius: 2004) n. 311, nei
termini fissati dall'art. 2, comma 97, della legge n. 191/2009 e
prorogati con l'art. 2, comma 2 del decreto- legge n. 125/2010.
E' avviso del Governo che gli articoli 1, 2, comma 1 e 4 della
legge regionale n. 12/2010 siano incostituzionali per i seguenti
motivi
1) Violazione degli articoli 117, comma della Costituzione, in
relazione all'art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006 ed all'art.
2, commi 71 e 73 della legge n. 296/2006.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale n.
27/2009, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge, per cio'
stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 1 della legge
regionale n. 27/2009, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 27/2009.
L'articolo 1 di tale legge stabilisce che i minori costi
derivanti dalle cessazioni dal servizio dei dipendenti delle aziende
sanitarie e degli enti pubblici del servizio sanitario regionale
(SSR) negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello
regionale nella misura del 40; il restante 60 di tali somme e'
destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna
azienda ed ente pubblico del SSR nel piano annuale delle assunzioni.
Come gia' si era denunciato in sede d'impugnazione dell'art. 1
della legge regionale n. 27/2009, tale disposizione - che non e'
stata abrogata dall'art. 1 della legge impugnata in questa sede, la
cui portata sospensiva degli effetti dell'art. 1 della legge
regionale n. 27/2009 e' parziale, essendo stati fatti salvi i
procedimenti deliberati ed avviati in attuazione di tale disposizione
- non fornisce idonee garanzie circa il rispetto dei limiti alla
spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 565 della legge n.
296/2006, per l'anno 2009, e dall'art. 2, commi 71-73 della legge n.
191/2009 per l'anno 2010.
Tali disposizioni legislative statali impongono agli enti del
Servizio sanitario nazionale di concorrere alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, adottando misure necessarie a
garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli
anni presi in considerazione, tra i quali figurano gli anni 2009 e
2010, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuite
dell'1,4.
L'art. 1, comma 1 della legge n. 12/2010, nella parte in cui ha
confermato la vigenza della norma dettata dall'art. 1 della legge
regionale n. 27/2009, mantenendo ferma la previsione che i minori
costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010
vengano integralmente utilizzati, sia pur con modalita' diverse in
ambito regionale e a livello delle singole aziende e dei singoli enti
del SSR, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da compromettere
il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento delle spese del
personale, violando in tal modo le disposizioni legislative statali
poc'anzi menzionate, che hanno fissato limiti precisi a tale
consistente voce di spesa.
A tali disposizioni legislative statali, in ragione del fatto che
fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli Enti locali ed obiettivi
di riequilibrio della finanza pubblica, senza prevedere in modo
esaustivo strumenti e modalita' per il perseguimento di tali
obiettivi, ed incidono su una complessiva e non trascurabile voce di
spesa, deve esser riconosciuta la natura di principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte
costituzionale, sentenza n. 94/2009).
Ne consegue che la violazione di siffatte norme statali ridonda
necessariamente nella violazione dell'art. 117, comma 3 della
Costituzione, che attribuisce allo Stato una potesta' legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
2) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione,
con riferimento all'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992; violazione
dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con riferimento all'art.
17, commi 10-13 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 102/2009 e dell'art. 2, comma 74, della
legge n. 191/2009;
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte
costituzionale, facendo salvi i procedimenti amministrativi gia'
deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale
legge alla data del 6.8.2010, per cio' stesso ne ribadisce la
vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 1, della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2010 prevede
l'inquadramento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, del personale appartenente alla dirigenza medica, che a tale
data, con atto avente data certa, rilasciato dal legale
rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni
in un posto di disciplina diversa da quella per la quale e' stato
assunto, a domanda, nella disciplina nella quale ha esse citato le
sue funzioni, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con d.P.R. n.
483/1997.
Tale disposizione, essendo genericamente applicabile al
«personale appartenente alla dirigenza medica in servizio», annovera
tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato.
Un primo profilo di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge
regionale n. 12/2010, nella parte in cui conferma la vigenza
dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2, comma 1 della legge
n. 4/2010, e' costituito dalla violazione degli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione, che affermano i principi di accessibilita' dei
cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e
mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della
pubblica amministrazione.
Un secondo profilo di incostituzionalita' attiene all'assenza di
garanzie idonee circa il rispetto del disposto dell'art. 2, comma 71
della legge n. 191/2009 in materia di contenimento della spesa per il
personale del SSR, la disposizione in parola consentendo la
stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti.
Si tratta di una violazione dell'art. 117, comma 3 della
Costituzione, che attribuisce allo Stato una potesta' legislativa
concorrente in materia di coordinamento della sfera pubblica, materia
alla quale e' riconducibile la poc'anzi richiamata norma interposta.
L'ultimo profilo di illegittimita' costituzionale risiede nel
fatto che la norma in questione, comportando oneri aggiuntivi senza
indicazione dei mezzi con i quali farvi fronte viola l'art. 81 della
Costituzione.
E' ormai ius recptum nella giurisprudenza di codesta Corte il
principio secondo il quale «il pubblico concorso costituisce la
regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la
loro imparzialita' ed efficienza. Tale principio si e' consolidato
nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo
da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» (Corte
costituzionale sent. n. 81/2006; in senso conforme, cfr. Corte
costituzionale, sentt. n. 34 e 205 del 2004 e sent. n. 159/2005).
E' evidente che si deve escludere che possa esser qualificata
come straordinaria ragione di interesse pubblico quella consistente
nell'aspettativa degli aspiranti, anche se legati da un rapporto
d'impiego con la Pubblica Amministrazione).
Un ulteriore profilo di incostituzionalita' e' ravvisabile nel
mancato rispetto del disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 che
subordina l'accesso alla dirigenza sanitaria per concorso pubblico
per titoli ed esami.
Stante la natura di norma di principio in materia di tutela della
salute che deve essere attribuita alla predetta disposizione
legislativa, la violazione di essa determina l'incostituzionalita'
della disposizione legislativa regionale censurata per violazione
dell'art. 117, comma 3 Costituzione, che attribuisce allo Stato una
potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute.
La norma costituzionale poc'anzi citata e' stata violata anche
con riferimento alle previsioni di cui all'art. 17, commi da 10 a 13
del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella
legge n. 102/2009, richiamate dall'art. 2, comma 74 della legge n.
191/2009.
Tali disposizioni legislative statali, con riferimento alla
generalita' delle amministrazioni pubbliche, hanno previsto, per il
solo personale precario non dirigenziale, in luogo delle procedure di
stabilizzazione disciplinate dalla previgente legislazione statale
nuove modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale
acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale
riserva dei posti.
Trattandosi di disposizioni contenti principi di coordinamento
della finanza pubblica, materia nella quale lo Stato e' titolare di
una potesta' legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3
Costituzione, la loro violazione determina l'incostituzionalita'
della disposizione legislativa impugnata.
3) Violazione dell'art. 81 della Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 2 della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
L'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2010 affida ai
direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR
il compito di verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano
determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da
quella per la quale era stato assunto, senza subordinare, pero',
l'inquadramento di cui al comma precedente, a detta verifica.
Tale disposizione, pertanto, comporta nuovi oneri, in caso di
insussistenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del
personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato
assunto, senza indicare i mezzi per farvi fronte, in violazione
dell'art. 81 della Costituzione.
4) Violazione dell'art. 117. comma 3. con riferimento all'art. 18 del
d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.R. n. 483/1997.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 4 della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
L'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 4/2010 consente di
procedere all'inquadramento di cui al comma 1, anche in assenza
requisiti prescritti ai commi 1 e 2, nei confronti del personale che
alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque
anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento
dei requisiti previsti dal regolamento generale recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario
nazionale emanato con il d.P.R. n. 483/1997.
Tale disposizione consente di procedere all'inquadramento in
questione anche nei confronti del personale privo del titolo di
specializzazione previsto dalla disciplina concorsuale vigente
dettata dal d.P.R. n. 483/1997.
Tale disposizione legislativa viola l'art. 117, comma 3 Cost.,
che attribuisce allo Stato una potesta' legislativa concorrente in
materia di tutela della salute, materia alla quale si deve ritenere
afferisca la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
servizio sanitario nazionale, adottata con il d.P.R. n. 483/1997, in
attuazione del disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 302/1992.
In altre parole si deve ritenere che la violazione della
disciplina dettata dal d.P.R. n. 483/1997, che forma sistema con una
fonte legislativa statale di rango primario (il d.lgs. n. 502/1992)
idonea a costituire norma interposta atta ad integrare il parametro
di costituzionalita', ridonda in violazione dell'art. 117, comma 3
Cost.
5) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l)
Costituzione; violazione sotto diversi profili dell'art. 97 della
Costituzione; violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118
Costituzione; violazione dell'art. 33 della Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art.13 della legge regionale n. 4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed avviati in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 13 della legge
regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1 della
legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia' denunciati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della
legge n. 4/2010.
L'art. 13 della legge regionale n. 4/2010 consente
l'utilizzazione dell'istituto della mobilita' per l'effettuazione di
inquadramenti presso gli enti del SSR della Puglia nei confronti di
personale gia' titolare di contratto o incarico a tempo indeterminato
presso aziende o Enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) che
presti la propria attivita' lavorativa, sulla base di contratti a
tempo determinato alla data del 31 luglio 2009.
La disposizione censurata e' incostituzionale, innanzitutto a
causa della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che
affermano i principi di accessibilita' dei cittadini agli uffici
pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso,
di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.
Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.
In secondo luogo si puo' affermare che la Regione Puglia, con la
disposizione in parola, ha legiferato in materia di assetto giuridico
del rapporto di lavoro di indole privatistica, incidendo sulla
disciplina della mobilita', istituto schiettamente giuslavoristico,
in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera 1), che riserva alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia
dell'ordinamento civile.
In terzo luogo tale disposizione si pone in contrasto con il
principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica
amministrazione, cosi' come si e' inverato nell'ordinamento giuridico
mediante l'adozione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - che nel
disciplinare i passaggi di personale tra diverse Amministrazioni,
limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta
servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo -
e degli articoli 24 e 31 del d.lgs. n. 150/2009.
Tali disposizioni impongono alle pubbliche amministrazioni, ivi
comprese le regioni e gli enti e le amministrazioni del SSN, a
decorrere dal 1 gennaio 2010, di coprire i posti disponibili nella
dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non
superiore al 50 a favore del personale interno.
Infine la disposizione in parola non si conforma al principio di
leale collaborazione di cui al combinato disposto degli artt. 117,
ultimo comma e 118 Costituzione nonche' quello dell'autonomia
universitaria sancito dall'art. 33, ultimo Costituzione.
Infatti la disposizione censurata si riferisce a tutti gli enti
del SSR, ivi comprese le aziende ospedaliero-universitarie, senza
rinviare all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione e
universita', di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 517 o ad una
forma di intesa con il Rettore.
6) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione,
con riferimento all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009;
violazione dell'art. 81 della Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed avviati in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 15 della legge
regionale n. 4/2010, comporta la incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
Il comma 15 della legge regionale n. 4/2010 e' volto a
stabilizzare gli ex lavoratori socialmente utili, in servizio da
almeno cinque anni nel SSR nei limiti dei posti vacanti della
dotazione organica, ovvero nell'ambito di una revisione della
consistenza della dotazione stessa.
Un primo profilo d'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge
regionale n. 12/2010, nella parte in cui conferma la vigenza
dell'art. 16 della legge n. 4/2010, e' costituito dalla violazione
degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi
di accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon
andamento della pubblica amministrazione.
In secondo luogo, si prospetta la violazione dell'art. 2, comma
71 della legge n. 191/2009, che- contenendo principi di coordinamento
della finanza pubblica- costituisce una norma interposta la cui
violazione comporta la violazione dell'art. 117, comma 3
Costituzione, che attribuisce allo Stato una potesta' legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Tale norma statale fissa dei limiti alla spesa del personale
delle aziende e degli Enti del SSN; la disposizione legislativa
censurata non offre idonee garanzie circa il rispetto dell'art. 2,
comma 71 della legge n. 191/2009, consentendo la stabilizzazione
anche in assenza di posti vacanti.
Ne deriva la sua incostituzionalita' per violazione dell'art.
117, comma 3 Costituzione.
Inoltre non puo' sottacersi l'incompatibilita' con l'art. 81
della Costituzione della disposizione legislativa in esame, dalla
stessa derivando oneri aggiuntivi senza l'indicazione dei mezzi con
cui farvi fronte.
7) Violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118 della
Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti degli articoli 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 e 6,
22, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione
della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti
amministrativi gia' deliberati ed avviati in attuazione delle norme
contenute in tale legge alla data del 6 agosto 2010, per cio' stesso
ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza degli artt.16, commi 1 e 2,
19, comma 1 e 6, 22, comma 1 della legge regionale n. 4/2010 comporta
l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010,
per gli stessi motivi gia' denunciati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.
Tutte queste disposizioni contrastano con il principio di leale
collaborazione, sancito dal combinato disposto degli artt. 117 e 118
della Costituzione, e con quello dell'autonomia universitaria,
sancito dall'art. 33, ultimo comma della Costituzione, in quanto,
riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario
regionale, ivi comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non
rinviano all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione e
Universita', di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 517/1999, o ad
una forma d'intesa con il Rettore.
8)Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti degli artt. 16, comma 3 e dell'art. 18 della
legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da
parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi gia'
deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale
legge alla data del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la
vigenza.
La portata confermativa della vigenza degli artt. 16, comma 3 e
dell'art. 18 della legge regionale n. 4/2010, comporta
l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010
per gli stessi motivi gia' denunciati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.
Le disposizioni in questione sono dirette ad ampliare la sfera
dei destinatari delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 3,
comma 38 della legge n. 40/2007, prorogandone sostanzialmente gli
effetti sono incostituzionali , a causa della violazione degli artt.
3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di
accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon
andamento della pubblica amministrazione.
Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.
9)Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 17 della legge regionale n. 4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed avviati in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 17 della legge
regionale n. 4/2010, comporta la incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
L'art. 17 della legge regionale n. 4/2010, prevedendo che i
medici titolari di incarico a tempo determinato operanti nel servizio
di emergenza-urgenza, in possesso di determinati requisiti, possano
presentare domanda di conferimento d'incarico a tempo indeterminato,
e' preordinata alla stabilizzazione di personale medico assunto a
tempo determinato e' incostituzionale, a causa della violazione degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di
accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon
andamento della pubblica amministrazione.
Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.
10)Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con
riferimento all'art. 2, comma 71, della legge n. 291/2009.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 19 comma 6 della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
L'art. 19, comma 6 della legge regionale inserisce alcuni commi
(1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies) nel corpo dell'art. 1 della
legge regionale n. 27/2009, recante disposizioni in materia di
dotazioni organiche e assunzioni, gia' oggetto di impugnazione
dinanzi alla Corte costituzionale da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Con i predetti commi, richiamati i principi di cui all'art. 1,
comma 1 della citata legge n. 27/2009 in merito alla rideterminazione
delle dotazioni organiche degli enti del SSR si apportano alcune
deroghe ai predetti principi , consentendo di individuare, fra
l'altro, il fabbisogno di personale finalizzato all'espletamento di
nuove attivita' ed all'erogazione di nuovi servizi in forza di atti
di programmazione regionale, nel rispetto del principio
dell'invarianza della spesa.
Tale disposizione non fornisce idonee garanzie circa il rispetto
dei limiti alla spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 72
della legge n. 191/2009 per l'anno 2010.
La disposizione legislativa statale poc'anzi richiamata impone
una riduzione della spesa per il personale sanitario che non e'
assicurata dall'art. 1, della legge n. 12/2010, nella parte in cui ha
confermato la vigenza della norma dettata dall'art. 19 comma 6 della
legge regionale n. 4/2010, che comporta oneri tali da compromettere
il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento delle spese del
personale.
A tale disposizione legislativa statale, in ragione del fatto che
fissa limiti di spesa alle Regioni ed agli Enti locali ed obiettivi
di riequilibrio della finanza pubblica, senza prevedere in modo
esaustivo strumenti e modalita' per il perseguimento di tali
obiettivi, ed incide su una complessiva e non trascurabile voce di
spesa, deve esser riconosciuta la natura di principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte
costituzionale, sentenza n. 94/2009).
Ne consegue che la violazione di siffatta norma statale ridonda
necessariamente nella violazione del combinato disposto degli artt.
117, comma 3 e dell'art. 119, comma 2 della Costituzione, che
attribuisce allo Stato una potesta' legislativa concorrente in
materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
11)Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, comma 1 della
legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
L'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, nel prevedere
una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli
aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di
convenzione nelle carceri, non stabilisce la misura di percentuale di
tale riserva
Ne deriva l'incostituzionalita' della norma per violazione degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di
accessibilita' dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di
uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon
andamento della pubblica amministrazione.
Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.
12)Violazione dell'art. 81 della Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 21, comma 4 della legge regionale n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, comma 1 della
legge regionale n. 4/2010, comporta la censurabilita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
L'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 4/2010 prevede che la
spesa relativa all'inquadramento del personale non medico operante
nell'ambito della medicina penitenziaria le cui convenzioni sono
state prorogate al 30 giugno 2010 non rientra nei limiti previsti
dall'art. 1 comma 565 della legge n. 296/2006, trattandosi di
trasferimento di funzioni i cui oneri sono finanziati con le risorse
di cui all'art. 6 del d.P.C.M. 1º aprile 2008.
Al riguardo - premesso che la disposizione di riferimento in
materia di contenimento della spesa per il personale degli Enti del
SSN e' costituita dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 - la
norma e' censurabile poiche' comporta la necessita' di sostenere
oneri senza indicazione dei mezzi con cui farvi fronte, in violazione
dell'art. 81 della Costituzione, tali oneri non essendo integralmente
finanziabili con le risorse di cui all'art. 6 del d.P.C.M. 1º aprile
2008. Cio' in considerazione del fatto che la spesa sostenuta per il
personale in regime di convenzione e' inferiore a quella conseguente
all'inquadramento, per effetto della diversita' del trattamento
economico spettante alle due diverse categorie di personale.
13)Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) Costituzione e
dell'art. 81 della Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 21, commi 5 e 6 della legge regionale
n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, commi 5 e 6
della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita'
dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi
gia' denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
Si tratta di disposizioni che equiparano, anche ai fini
previdenziali, i medici titolari di incarico provvisorio, di cui
all'art. 50 della legge n. 740/1970, ai medici titolari di incarico
definitivo, e assoggettano tale personale agli accordi integrativi
per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale.
Tali disposizioni, oltre ad essere in contrasto con l'art. 4,
comma 3 del d.P.C.M. 1º aprile 2008, ai sensi del quale il personale
in questione resta assoggettato- anche a seguito del trasferimento
alle aziende sanitarie- alla disciplina dettata dalla legge n.
740/1970 fino alla scadenza del relativo rapporto (prorogato solo per
la durata di 12 mesi se a tempo determinato e con scadenza anteriore
al 31 marzo 2009), sono incostituzionali sotto un duplice profilo.
In primo luogo esse contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera
m) della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potesta'
legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo
a disciplinare rapporti giuridici di diritto privato.
In secondo luogo l'equiparazione da esse prevista comporta oneri
aggiuntivi non coperti dalle risorse di cui al d.P.C.M. 1º aprile
2008, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte, in violazione
dell'art. 81 della Costituzione.
14)Violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118 della
Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione.
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 24, commi 1 e 3 della legge regionale
n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 24, commi 1 e 3
della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita'
dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi
gia' denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
Tali disposizioni, nella parte in cui prevedono l'istituzione di
un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore
regionale delle aziende del SSR attribuendo alla Giunta regionale la
competenza a disciplinare, con un proprio provvedimento, sia le
modalita' di aggiornamento annuale di detto elenco, sia i criteri per
la verifica dei requisiti - previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del
d.lgs. n. 502/1992 - dei candidati idonei alla nomina, e' in
contrasto con il principio di leale collaborazione sancito dagli
artt. 117 e 118 Costituzione e dell'autonomia universitaria,
garantita dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, non
essendo prevista, nell'individuazione dei candidati alla nomina,
alcuna forma di collaborazione con l'Universita', in contrasto, tra
l'altro, con l'art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, secondo cui il
direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie e'
nominato dalla Regione d'intesa con il rettore dell'Universita'
competente.
15)Violazione dell'art. 81 della Costituzione.
L'articolo 26 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in
cui sospende gli effetti dell'art. 26 della legge regionale n.
4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,
facendo salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed
avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data
del 6 agosto 2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 26 della legge
regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalita' dell'art. 1 della
legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia' denunciati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della
legge n. 4/2010.
Si tratta di una disposizione che disciplina il trattamento
economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari,
modificando la disciplina regionale che e' stata introdotta in
attuazione del d.P.C.M. n. 319/2001 ( con cui e' stato modificato il
d.P.C.M. n. 502/1999).
La mancanza nella disposizione in esame di qualsiasi riferimento
al limite massimo dei trattamenti economici fissati nei predetti
dd.P.C.M. comporta il riconoscimento di emolumenti superiori a quelli
previsti dalla predetta normativa statale, con conseguenti oneri
aggiuntivi, senza indicazione dei mezzi con cui farvi fronte, in
violazione dell'art. 81 della Costituzione.
16)Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione
L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui
sospende gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 4/2010,
fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo
salvi i procedimenti amministrativi gia' deliberati ed avviati in
attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6 agosto
2010, per cio' stesso ne ribadisce la vigenza.
La portata confermativa della vigenza dell'art. 30 della legge
regionale n. 4/2010, comporta la incostituzionalita' dell'art. 1
della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi gia'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di
impugnazione della legge n. 4/2010.
L'art. 30 della legge regionale n. 4/2010, che modifica l'art. 25
della legge n. 25/2007, consente un illegittimo inquadramento
all'interno di societa', aziende o organismi regionali variamente
denominati di soggetti provenienti da imprese o societa' cooperative.
Le nome statali statale dettate dall'art. 18 dal decreto-legge n.
112/2008 e dall'art. 19 del decreto-legge n. 78/2009, prevedono la
necessita' di ricorrere a forme di selezione del personale anche alle
societa' pubbliche affidatarie di pubblici servizi.
Il mancato rispetto di tali disposizioni legislative statali
comporta la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che
affermano i principi di accessibilita' dei cittadini agli uffici
pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso,
di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.
Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati
nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.
17) Violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118
Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione.
L'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2010 stabilisce
il blocco del turn over, vietando anche ai Direttori delle aziende
ospedaliero-universitarie di conferire incarichi a tempo
indeterminato ed a tempo determinato a copertura dei posti resisi
vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
Cio' comporta la violazione del principio dell'autonomia
universitaria poiche', facendo rientrare nell'ambito di operativita'
del divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari
senza prevedere la necessita' di un'intesa tra la Regione e
l'Universita', incide sulla programmazione universitaria e sul
fabbisogno di docenti delle facolta' di medicina, delle scuole di
specializzazione medica e sulle facolta' sanitarie non mediche,
violando anche il principio di leale collaborazione, ex artt. 117 e
118 Costituzione.
Dall'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale n.
12/2010 discende l'incostituzionalita', per violazione dei parametri
costituzionali gia' indicati con riferimento a tale disposizione,
anche del disposto dell'art. 4 della legge che ha disposto la
cessazione degli effetti della legge nell'ipotesi- peraltro
verificatasi in concreto- di mancata stipulazione entro il 15 ottobre
2010 dell'accordo comprensivo del piano di rientro dal deficit
sanitario, previsto dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004.
Con tale disposizione il legislatore regionale ha sostanzialmente
vanificato anche la parziale efficacia sospensiva degli effetti delle
norme richiamate nell'art. 1, stabilizzando gli effetti di tali
norme, gia' oggetto d'impugnazione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Si conclude perche' la Corte costituzionale dichiari
l'incostituzionalita' degli articoli 1, 2 comma 1 e 4 della legge
regionale n. 12/2010 della Regione Puglia.
Roma, addi' 25 novembre 2010
L'Avvocato dello Stato: Massimo Giannuzzi
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