Ricorso n. 121 del 28 dicembre 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2010 , n. 121
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .
(GU n. 6 del 2-2-2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege, via dei Portoghesi 12, Roma. ex delibera C.D.M. 17 dicembre 2010, contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in persona del Presidente pro tempore, con sede a Trieste, Piazza dell'Unita' d'Italia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 108. comma 1; 113; 115. commi 1. 2 e 3; 145, comma 11, punto c): 151, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010, recante «Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010» pubblicata nel S.O. n. 24 del 27 ottobre 2010 al B.O. n. 43 del 27 ottobre 2010. Fatto Nel Supplemento ordinario n. 24 del 27 ottobre 2010 della Regione Friuli-Venezia Giulia e' stata pubblicata la legge regionale n. 17 recante numerose disposizioni modificative o integrative di quelle vigenti nell'ordinamento regionale. in vari ambiti di materie, tra cui quella ambientale. Peraltro, ai sensi dello Statuto regionale e dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella legislazione esclusiva di competenza statale e pertanto le norme regionali non possono porsi in contrasto con la disciplina statale, specie se contenuta nel c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif.), recante norme che «costituiscono principi generali in tema di tutela dell'ambiente adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario» (art. 3-bis), o contenuta nella legge sulla protezione della fauna selvatica omeopatica. e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n. 157), vincolante per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (art. 1, comma 3). In effetti, nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (L. cost. n. 1/63) la materia ambientale non e' attribuita alla competenza legislativa regionale (v. artt. 4, 5 e 6) e questa, in ogni caso, come quella in materia di caccia, deve esercitarsi «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'o.g. della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato» (art. 4, primo comma). D'altra parte, la rilevata «trasversalita'» della materia ambientale se non comporta l'esclusione di qualsiasi intervento regionale, impedisce comunque l'approvazione di normative che contrastino, violino o rendano meno efficace la tutela ambientale statale (v. C. cost. n. 398/2006). Cio' posto, si impugnano le disposizioni indicate in epigrafe per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 108, comma 1, della l.r. n. 17/2010, in relazione agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto, legge cost. n. 1/1963; all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) della Cost. e delle direttive 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e successive modificazioni. L'art. 108, comma 1, inserisce nella l.r. n. 43/1990 il seguente articolo aggiuntivo: «Art. 5-ter (reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione). 1. Le domande di concessioni idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 Kw medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di Via di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni: a) compatibilita' con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati; b) espletamento dell'attivita' istruttoria da parte dei competenti uffici regionali; c) mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo n. 152/2006. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco». Tale disposizione, pero', si pone in grave contrasto con quanto disposto dalla vigente normativa di settore ambientale (d.lgs. n. 152/2006) che nell'All. IV alla parte II del Codice, al punto 2, lett. m), prevede espressamente che devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilita' i seguenti progetti di competenza regionale: «2. Industria energetica ed estrattiva (omissis). m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 KW». Una siffatta diminuzione di tutela, per effetto della sottrazione alla verifica di assoggettabilita' - sia pure sotto condizione e con esclusione delle aree SIC e delle zone parco - di rilevanti impianti di produzione idroelettrica, viene a violare le succitate norme statutarie, che non consentono arretramenti in materia di tutela ambientale nonche' l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Cost.,direttamente applicabile in forza del richiamo contenuto del citato art. 4, primo comma dello Statuto, che attribuisce allo Stato la tutela ambientale. La disposizione regionale, invero, integra una arbitraria ed ingiustificata esclusione di siffatta tipologia di opere di produzione energetica alla procedura di verifica di assoggettabilita', con evidente violazione delle suddette normative nazionali di derivazione comunitaria, risolvendosi in una assoluta ed apodittica loro sottrazione al giudizio tecnico circa la sussistenza di significativi impatti ambientali delle stesse e alla eventuale adozione delle misure conseguenti (artt. 13-18 cod. amb.). Essa inoltre integra violazione dell'art. 117, primo comma Cost., che impone il rispetto della normativa comunitaria nonche' di quest'ultima direttamente che sottopone espressamente a valutazione ambientale tutti i progetti del settore energetico, salvo quelli relativi a piccole aree, compresi gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica (dir. 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, art. 3, comma 2, lett. a) e dir. 85/337/CEE e succ. modif, all. II, punto 3) e che pertanto non consente di esentare impianti con potenza superiore a 100 KW (come stabilito nel codice dell'ambiente). 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 113 della l.r. n. 17/2010, in relazione agli artt. 4, 5, 6 dello Statuto Regionale; all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) Cost.; agli artt. 3, 4 e 5 della dir. 2001/42/CE. L'art. 113 sostituisce l'art. 10 della l.r. n. 43 del 1990, relativo alla presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, cosi' disponendo: «Art. 10 (presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale). 1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11. 2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorita' interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13 affinche' esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione e' data contestuale comunicazione al soggetto proponente. 3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti, In tal caso il progetto si intende non presentato» Tale disposizione non prevede piu' che al progetto sia allegato anche «l'elenco delle autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, n.o. ed assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento» prescritto invece dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a miglior comprensione e dimostrazione dell'effettivo impatto ambientale dell'impianto preventivato, in relazione anche agli obblighi di cui all'art. 12 e all'all. I del cod. amb.. Una simile arbitraria diminuzione di tutela, per impianti industriali normalmente di significativo impatto ambientale non trova alcuna giustificazione ne' alcun fondamento, esulando dagli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto regionale e comunque contrasta con i limiti del relativo potere legislativo (che deve svolgersi in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'o.g.), nonche' con l'art. 117, secondo comma lett. s) Cost., che riserva allo Stato la tutela dell'ambiente e la scelta delle sue concrete modalita' minime, e con - l'art. 117, primo comma, che impone il rispetto della normativa comunitaria, nonche' direttamente con quest'ultima. Infatti, la dir. 2001/42/CE demanda agli Stati l'obbligo di accertare preventivamente se i piani e progetti del settore energetico possano avere effetti significativi sull'ambiente (art. 3, commi 2 e 5; art. 4, comma 1; art. 5), prescrivendo all'uopo precisi «criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi», che necessitano espressamente della conoscenza di quegli elementi, omessi nella disposizione impugnata (v. all. II della dir. cit.). 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 115, commi 1, 2 e 3 della l.r. n. 17/2010, in relazione negli artt. 4, 5, 6 dello Statuto Regionale; all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) Cost.; agli artt. 3, 4 e 5 della dir. 2001/42/CE. L'art. 115 sostituisce l'art. 14 della l.r. n. 43 del 1990, relativo alla pubblicita' del progetto e dello studio di impatto ambientale, cosi' disponendo: «Art. 14 (pubblicita' del progetto, dello studio di impatto ambientale). 1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, il Soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, con la specificazione dei propri dati identificativi, con la sommaria descrizione dell'opera, nonche' con l'indicazione dei luoghi dove possono essere consultati gli atti e del termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente. 2. Il soggetto proponente da' notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorita' interessate di cui all'articolo 10, comma 2. 3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata e' messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale e presso i Comuni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), per un periodo di sessanta giorni, affinche' chiunque ne possa prendere visione. 4. La struttura regionale competente rende disponibile al pubblico un congruo numero dei riassunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m). Chiunque puo' chiedere e ottenere, anche su supporto digitale, il rilascio di copie o di estratti della documentazione presentata, dietro rimborso delle spese di riproduzione». Tale disposizione differisce sostanzialmente da quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 che, diversamente dalla nuova normativa regionale, prevede che la pubblicazione degli avvisi stampa avvenga contestualmente alla presentazione dell'istanza, cui deve essere allegata copia, e non successivamente entro 5 giorni, e che tutti i termini per l'informazione, la partecipazione, la valutazione e la decisione decorrano dalla data di presentazione e non invece da quella di pubblicazione. La disposta discrasia temporale e' destinata a rendere meno efficiente la tutela ambientale e pertanto si pone in contrasto sia con gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto regionale, che non consentono di discostarsi in pejus dalla normativa statale ambientale, sia con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) Cost., sia con la piu' rigorosa normativa comunitaria, dettata dalla dir. 2001/42/CE, ritardando la partecipazione e decisione informata del procedimento da parte di controinteressati, del pubblico e delle altre Amministrazioni interessate o coinvolte. 4. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 11, lett. c) della l.r. n. 17/2010, in relazione all'art. 4 dello Statuto Regionale; all'art. 117, primo e secondo comma lett. s) della Cost., agli artt. 1, comma 7-bis, 7, 10, 12, 18 comma 4 e 19-bis, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla normativa comunitaria (dir. 2009/147/CE e relativa Guida) e all'art. 2 della legge 6 febbraio 2006, n. 66. L'art. 145 aggiunge all'art. 30 della l.r. n. 6/2008 anche il seguente comma: c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria». Peraltro tale disposizione non tiene conto della necessita di adeguare la materia all'entrata in vigore della legge n. 66 del 2006, con la quale l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, prevede la necessita' per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli Uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilita' del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesta, tra l'altro, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati: tale necessita' non puo' essere ottemperata prevedendo l'annotazione al termine della giornata di caccia in quanto in tal modo si compromette la possibilita' di realizzare efficaci forme di controllo sul rispetto delle regole vigenti in materia di contingentamento dei carnieri giornalieri o stagionali da parte degli Organi di vigilanza. Tale problematica riguarda, peraltro, tutte le specie, anche quelle stanziali per le quali esiste di norma un contingentamento (piani di prelievo) giornaliero stagionale. Pertanto, la disposizione regionale, disciplinando le modalita' di utilizzo del tesserino venatorio in modo da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia si pone in contrasto con i limiti posti dall'art. 4, primo comma, dello Statuto alla potesta' legislativa regionale, costituiti dalla armonia con la Costituzione (che attribuisce allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e rispetto dell'ordinamento comunitario); dalle norme fondamentali delle riforme economico sociale (tale essendo la legge n. 157/92, che prevede l'indicazione nel calendario regionale «del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attivita' venatoria»: art. 18, comma 4; v anche art. 19, comma 2 e 19-bis comma 3) (v. C. cost n. 165/2009); dagli obblighi internazionali (di cui al succitato accordo AEWA, oltre alla Convenzione di Berna, resa esecutiva con legge 5 agosto 1881, n. 503) e da quelli comunitari (cir. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 che, come la precedente 79/409/CEE, prescrive accurati controlli del prelievo venatorio a tutela della fauna selvatica; oltre che della Guida alla disciplina della caccia, redatta dalla Commissione Europea nel 2004 e aggiornata nel 2008 (punto 2.4.16). E' infatti evidente che i controlli sull'indicazione del numero degli esemplari abbattuti durante la giornata o nella stagione vengono totalmente vanificati ove si consenta che tale indicazione sul tesserino sia posta a fine giornata (con il rischio, a questo punto, di non registrare alcun abbattimento). Ne discende anche la diretta violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, della Cost. e della succittata direttiva e Guida comunitaria. 5. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 151 della l.r. n. 17/2010, in relazione all'art. 4 dello Statuto Regionale; all'art. 117, primo e secondo comma, Cost.; agli artt. 19 e 19-bis, comma 3, della legge n. 157/1992 e alla normativa comunitaria (art. 9 dir. n. 2009/147/CE e Guida alla disciplina della caccia della Commissione Europea). L'art. 151 cosi' dispone: «Al comma 1-ter dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «L'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, puo' rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sentite le Province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie». Cosi' facendo pero', la disposizione impugnata viene ad escludere l'obbligo di acquisire il preventivo parere dell'ISPRA (ex INFS), obbligatoriamente previsto dagli artt. 19 comma 2 e 19-bis comma 3, della legge n. 157/92, nonche' dall'art. 9, comma 2, lett. d) della dir. n. 2009/147/CE (e della precedente n. 409/1979/CEE) oltre che dalla Guida comunitaria alla caccia. Essa pertanto viola i limiti posti dall'art. 4, primo comma, dello Statuto alla competenza legislativa della Regione in materia di caccia, costituiti dalla tutela dell'ambiente (riservata allo Stato dalla Costituzione ex art. 117, secondo comma), dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (tale essendo la legge n. 157/92, in quanto volta ad assicurare «quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali»: Cost. n. 165/2009, punto 3); dalla normativa Comunitaria sopracitata. Per tutti i suesposti motivi, le norme regionali indicate in epigrafe vanno dichiarate incostituzionali e conseguentemente annullate.
P.Q.M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale degli articoli 108, comma 1; 113; 115, commi 1, 2 e 3; 145, comma 11, punto c); 151 della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010, recante legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010, pubblicata nel S.O. n. 24 del 27 ottobre 2010. Si deposita delibera C.M. e allegato. Roma, addi' 21 dicembre 2010 L'Avvocato dello Stato: Antonio Tallarida