Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 settembre 2012 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 43 del 31.10.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale pro tempore, per  la  declaratoria  di  incostituzionalita'
dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 1 della legge regionale  n.
25 del 6 luglio 2012 recante «Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n.
50» (Norme per la protezione della  fauna  selvatica  e  di  prelievo
venatorio) pubblicata nel B.U.R. n. 55 del  13  luglio  2012,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012. 
    La L.R. Veneto n. 25 del 6 luglio 2012 modifica precedenti  norme
in  materia  di  protezione  della  fauna  selvatica  e  di  prelievo
venatorio. 
    L'art. 1, comma 3, qui censurato, nell'aggiungere dopo  il  comma
3, dell'art. 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n.  50  il
comma 3-bis, dispone l'esclusione  dell'autorizzazione  paesaggistica
per la realizzazione degli  appostamenti  destinati  alla  caccia  ai
colombacci. 
    L'art. 2, comma 1 modificativo dell'art. 9,  comma  2,  lett.  h)
della  legge  regionale  9  dicembre  1993   opera   una   estensione
generalizzata di tale esclusione ad ogni  tipologia  di  appostamento
per l'esercizio dell'attivita' venatoria. 
    In particolare, l'art. 1, comma 3 cosi' dispone: 
        «Dopo il comma 3 dell'articolo 20-bis della legge regionale 9
dicembre 1993, n.  50  e  successive  modificazioni  e'  aggiunto  il
seguente: 
          ''3-bis. Gli appostamenti per la caccia al  colombaccio  di
cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e
non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  'Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
edilizia'  e  successive  modificazioni  e   si   configurano   quali
interventi non soggetti ad autorizzazione  paesaggistica,  ove  siano
correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli  usi  e  le
consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore  il
limite frondoso degli alberi e siano  privi  di  allacciamenti  e  di
opere  di  urbanizzazione  e  comunque   non   siano   provvisti   di
attrezzature permanenti per il riscaldamento''». 
        L'art. 2, comma 1 cosi' dispone: 
          «Alla lettera h), del comma 2, dell'articolo 9 della  legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo  le
parole: ''e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili  gli
appostamenti per la caccia agli ungulati'' sono inserite  le  parole:
''e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie  di  appostamento
di cui all'articolo 20 della presente legge e all'articolo 12,  comma
5 della legge n. 157 del  1992,  realizzate  secondo  gli  usi  e  le
consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al  comune  e  non
richiedono titolo abitativo edilizio ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  'Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
edilizia'  e  successive  modificazioni  e   si   configurano   quali
interventi non soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica;  per  gli
appostamenti che vengono rimossi a fine giornata  di  caccia  non  e'
previsto l'obbligo della  comunicazione  al  comune  territorialmente
competente''». 
    Entrambe le disposizioni censurate si pongono  in  contrasto  con
l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e con l'art.  146  e
con l'art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 (cd «Codice dei beni culturali e
del paesaggio»). 
    Per il suo contenuto, sopra  riportato,  la  L.R.  Veneto,  nella
parte qui censurata, invade la potesta' legislativa esclusiva statale
in materia  di  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
culturali ex art. 117, comma 2, lett. s) della Cost. 
    Infatti,  gli  interventi  edilizi  esclusi   dall'autorizzazione
paesaggistica sono previsti in via tassativa dall'art. 149, d.lgs. n.
42/2012, ne' la realizzazione degli appostamenti e' ascrivibile  alle
fattispecie  di   «interventi   di   lieve   entita'»   soggetti   ad
autorizzazione semplificata di cui  all'allegato 1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139. 
    In particolare poi l'art. 2 della legge  regionale  in  esame  si
pone in contrasto con l'art. 117,  comma  3  della  Costituzione  per
contrasto con le disposizioni statali  di  principio  in  materia  di
governo del territorio di cui all'art.  3,  comma  1,  lett.e-5)  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
    Il censurato art. 2 prevede che le tipologie di  appostamento  di
cui all'art. 20 della legge regionale n. 50/1993 e all'art. 12, comma
5 della legge n. 157/1992 sono soggette a comunicazione al  Comune  e
non richiedono titolo abilitativo edilizio. 
    Benche' l'art. 6,  comma  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  380/2001  consente  alle  Regioni  di  estendere   la
disciplina  dell'attivita'  edilizia  libera  ad  interventi  edilizi
ulteriori rispetto a quelli previsti  dal  medesimo  art.  6,  questa
facolta'  non  puo'  comportare  l'abrogazione  di  quanto   previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
    Secondo questa ultima disposizione (comma 1, lett.  e-5)  )  sono
inclusi tra gli interventi di nuova costruzione  «l'installazione  di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture  di  qualsiasi
genere, quali roulottes,  campers,  case  mobili,  imbarcazioni,  che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti  di  lavoro,  oppure  come
depositi, magazzini e simili, e che non siano  diretti  a  soddisfare
esigenze meramente temporanee». 
    Al riguardo, la Corte costituzionale ha recentemente ribadito  il
principio per  cui  ogni  trasformazione  permanente  del  territorio
necessita di titolo  abilitativo  e  cio'  anche  ove  si  tratti  di
strutture mobili; il discrimine tra  necessita'  o  meno  del  titolo
abilitativo e' dato da un  duplice  elemento:  precarieta'  oggettiva
dell'intervento, in base alle tipologie dei  materiali  utilizzati  e
precarieta' funzionale in quanto caratterizzata  dalla  temporaneita'
dello stesso (Corte cost. n. 171/2012, punto 3). 
    Nel caso di specie, poiche' le tipologie di appostamento  cui  fa
riferimento la norma censurata sono tipologie di appostamento  fisse,
il requisito della precarieta' funzionale non e' sussistente. 
    La disposizione quindi e'  invasiva  della  potesta'  legislativa
statale in materia di governo del  territorio  per  violazione  delle
disposizioni di principio  contenute  nell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
 
 
                               P.Q.M. 
 
     Si chiede, che la Corte costituzionale adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3 e  dell'art.  2,
comma 1, della legge regionale  n.  25  del  6  luglio  2012  recante
«Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n. 50» (Norme per la protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio) pubblicata nel  B.U.R.
n. 55 del 13 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei  Ministri
in data 5 settembre 2012, per  violazione  dell'art.  117,  commi  2,
lett. s) e comma 3, della Costituzione. 
    Si produce copia della delibera del Consiglio dei Ministri. 
      Roma, 10 settembre 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Gerardis 

 

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