Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 settembre 2012 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 43 del 31.10.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
... -  numero  fax  ... ed  indirizzo  P.E.C.  per  il
ricevimento degli atti ...)  e  presso la stessa domiciliato in Roma alla 

via  dei  Portoghesi,  12,  giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata 
nella  riunione  del  14 settembre 2012, ricorrente; 
    Contro la Regione Lombardia,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale in carica, con sede  in  Milano,  piazza  Citta'  di
Lombardia n. 1, intimata; 
    Per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia  del  16  luglio
2012, n. 12, pubblicata nel B.U.R. Lombardia del 16 luglio  2012,  n.
29,  supplemento,  per  violazione  degli  artt.   3   e   97   della
Costituzione. 
 
                              F a t t o 
 
    Con la legge n. 12 del 16 luglio 2012  la  Regione  Lombardia  ha
approvato  norme  in  materia  di  assestamento   al   bilancio   per
l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale  2012/2014  a
legislazione vigente e programmatico, nonche' norme  modificative  di
leggi regionali. 
    Tra le disposizioni introdotte, quelle recate dai  commi  2  e  4
dell'art. 12 si prestano a censure di  illegittimita'  costituzionale
per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Con l'art. 11 dell'impugnata legge regionale e'  stata  istituita
l'Agenzia regionale centrale acquisti  in  favore  degli  enti  delle
pubbliche amministrazioni aventi sede nella Regione Lombardia, dotata
di personalita' giuridica di diritto pubblico. Il comma  2  dell'art.
12  della  medesima  legge  regionale,   nel   modificare   l'assetto
organizzativo  della  compartecipata  societa'  di  diritto   privato
Lombardia informatica S.p.a., dispone l'inquadramento  del  personale
della  suddetta  societa'  che,  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato, operava per la Centrale regionale acquisti  alla  data
del 1° gennaio 2012 in  un  ruolo  speciale,  ad  esaurimento,  della
neoistituita Agenzia regionale. 
    Il comma 4 dello stesso art. 12 della legge regionale n.  12  del
2012 dispone, inoltre, che il personale della societa' Cestec S.p.a.,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, preposto alle funzioni
amministrative di cui all'art. 10, comma  1,  della  medesima  legge,
venga inquadrato in un ruolo speciale ad esaurimento presso l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della  Lombardia,  ente  di
diritto pubblico istituito con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16,
pubblicata nel B.U.R. Lombardia del 19 agosto 1999, n. 33, II S.O. 
    Le disposizioni di cui ai citati commi 2 e 4 dell'art. 12,  nella
parte in cui dispongono tout court l'inquadramento nel ruolo di  enti
pubblici, senza  previo  superamento  di  un  concorso  pubblico,  di
personale dipendente da societa'  private,  confliggono  all'evidenza
con i principi di uguaglianza, buon andamento e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione,  nonche'  con  il  principio  del  pubblico
concorso, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale  ha  costantemente  insegnato
che il principio del pubblico  concorso  costituisce  la  regola  per
l'accesso    all'impiego    alle    dipendenze    delle     pubbliche
amministrazioni, da rispettare  allo  scopo  di  assicurare  la  loro
imparzialita' ed efficienza,  e  che  le  deroghe  a  tale  principio
possono essere giustificate soltanto  da  peculiari  e  straordinarie
ragioni  di  interesse  pubblico,  precisando   che   «l'area   delle
eccezioni» alla regola del concorso che deve  essere  «delimitata  in
modo rigoroso» (cfr., tra le  tante,  sentenza  n.  9/2010).  Codesta
ecc.ma Corte ha chiarito, peraltro, che le peculiari e  straordinarie
ragioni di interesse pubblico idonee  a  legittimare  la  deroga  non
possono essere ravvisate nella personale aspettativa degli  aspiranti
alla  stabilizzazione  del  rapporto   «alle   dipendenze   dell'ente
trasformatosi in ente di diritto pubblico» (sentenza n. 52/2011). 
    La disposizioni oggetto della presente impugnazione si discostano
all'evidenza dal suddetto principio,  senza  fornire  alcun  elemento
esplicativo delle ragioni  di  interesse  pubblico  che  sarebbero  a
fondamento  dell'indiscriminata  immissione  nei  ruoli  dell'Agenzia
regionale per gli acquisti e dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente, rispettivamente, del personale «personale di Lombardia
Informatica S.p.a. con contratto a tempo indeterminato che opera  per
la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012»  e  del
«personale di Cestec  S.p.a.  con  contratto  a  tempo  indeterminato
preposto alla  data  del    gennaio  2012  allo  svolgimento  delle
funzioni  amministrative  di  cui  all'art.  10,  comma  1».  Di  qui
l'incostituzionalita' delle norme per violazione dei principi sanciti
dagli artt. 3 e 97 Cost. di cui si e' detto, che  tutelano  non  solo
l'interesse  pubblico  alla  scelta  dei  migliori   attraverso   una
selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in  possesso
dei necessari requisiti, ma anche il diritto dei potenziali aspiranti
all'accesso nei ruoli  degli  enti  pubblici  in  questione  a  poter
partecipare alla relativa selezione. 
 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 4, della legge  della  Regione
Lombardia del 16 luglio 2012, n. 12, pubblicata nel B.U.R.  Lombardia
del 16 luglio 2012, n. 29, supplemento, per violazione degli artt.  3
e 97 della Costituzione. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositera' copia conforme della delibera del Consiglio dei  ministri
adottata  nella  riunione  del  14   settembre   2012,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
      Roma, addi' 14 settembre 2012 
 
                 L'avvocato dello Stato: Di Martino 

 

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