Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato   in
cancelleria il 25 settembre 2012 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 44 del 7.11.2012)
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  (…)
in carica, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (codice fiscale … - per il  ricevimento  degli  atti:
fax …  e PEC «…»), presso  i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della regione Abruzzo, in  persona  del  presidente
della giunta regionale, per la carica domiciliato  in  L'Aquila,  via
Leonardo da Vinci n. 6; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  3
della legge della regione Abruzzo 17 luglio 2012, n.  33,  pubblicata
sul BUR n. 40 del 25 luglio 2012,  recante:  «Modifiche  all'art.  29
della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2012  e  pluriennale  2012-2014
della regione Abruzzo (legge finanziaria 2012)», norme in materia  di
rimborso  ai   cittadini   affetti   da   patologie   oncologiche   e
provvedimenti finanziari riguardanti le  comunita'  montane»,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 14 settembre 2012. 
    Con la legge 17 luglio 2012, n. 33, pubblicata sul BUR n. 40  del
25 luglio 2012, la regione Abruzzo ha recato  modifiche  all'art.  29
della  legge  regionale  10  gennaio  2012,   n.   1   («Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale
2012-2014 della regione Abruzzo (legge finanziaria 2012)»),  dettando
norme in materia  di  rimborso  ai  cittadini  affetti  da  patologie
oncologiche e  disponendo  provvedimenti  finanziari  riguardanti  le
comunita' montane. 
    In particolare, l'art. 3, comma  1,  cosi'  dispone:  «La  giunta
regionale,  attraverso  le  aziende  USL,  corrisponde  ai  cittadini
residenti in  ambito  regionale  affetti  da  patologie  oncologiche,
certificate dai responsabili dei  comprensori  oncologici  e/o  delle
strutture a valenza regionale di cui alla legge regionale n. 61/1996,
o da altro dirigente sanitario da essi delegato, che  necessitano  di
trattamenti    medici,    clinico-laboratoristici,    chirurgici    e
radioterapici presso le strutture sanitarie regionali,  un  rimborso,
cosi' come stabilito dalla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6». 
    Tale disposizione si pone in contrasto con la Costituzione per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' dell'art. 3 della legge regionale Abruzzo 17 luglio
2012, n.  33,  per  violazione  dell'art.  117,  comma  terzo,  della
Costituzione. 
    E' opportuno premettere che la regione Abruzzo, per la  quale  e'
stata verificata una situazione di disavanzi  nel  settore  sanitario
tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il  6
marzo 2007 un accordo con i Ministri della salute e  dell'economia  e
delle  finanze,  comprensivo  del  piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario,  che  prevede  una  serie  di  interventi  -  da  attivare
nell'arco  del  triennio  2007-2009  -  finalizzati   a   ristabilire
l'equilibrio economico e finanziario della regione nel  rispetto  dei
livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180,
della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). 
    La regione Abruzzo, non avendo realizzato gli obiettivi  previsti
dal piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art.  1,
comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dell'intesa Stato-regioni
del 23  marzo  2005,  e  dai  successivi  interventi  legislativi  in
materia,  e'  stata  commissariata   ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in  attuazione  dell'art.  120
della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art.  8,  comma
1, della legge n. 131/2003. 
    Nella seduta dell'11 settembre 2008, infatti,  il  Consiglio  dei
Ministri ha deliberato la nomina di un commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario della regione Abruzzo e, nella seduta del 12 dicembre 2009,
il commissario e' stato  individuato  nella  persona  del  presidente
della regione pro tempore. 
    Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, il commissario ad acta,  con  la  delibera  n.
44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il programma  operativo  2010
(successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre
2010)  con  il  quale  ha  dato  prosecuzione  al  piano  di  rientro
2007-2009. 
    Come detto, l'art. 3 della legge  regionale  Abruzzo  n.  33  del
2012, prevede la corresponsione di un rimborso, cosi' come  stabilito
dalla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6, ai  cittadini  residenti
in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, certificate dai
responsabili dei comprensori oncologici e/o delle strutture a valenza
regionale di  cui  alla  legge  regionale  n.  61/1996,  o  da  altro
dirigente sanitario da essi delegato, che necessitano di  trattamenti
medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e radioterapici presso le
strutture sanitarie regionali. 
    Tale disposizione, riconoscendo  una  provvidenza  economica  che
comporta l'assunzione di oneri aggiuntivi per prestazioni sanitarie e
garantendo  conseguentemente  ai  residenti  della  regione   Abruzzo
livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello
nazionale, eccede dalle competenze regionali e si pone  in  contrasto
con gli obiettivi di risanamento imposti dal  piano  di  rientro  dal
disavanzo  sanitario  della  regione  Abruzzo,   che   non   consente
l'erogazione di prestazioni economiche ulteriori  rispetto  a  quelle
elencate dallo stesso. 
    La disposizione interviene, dunque, in  materia  sanitaria  senza
rispettare i  vincoli  posti  dal  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario, con conseguente lesione dei principi fondamentali  diretti
al contenimento della spesa pubblica sanitaria  di  cui  all'art.  2,
commi 80 e 95, della legge n.  191  del  2009,  secondo  i  quali  in
costanza di Piano di rientro e' preclusa alla regione  l'adozione  di
nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena  attuazione  del
piano, essendo  le  previsioni  dell'accordo  e  del  relativo  piano
vincolanti per la regione stessa. 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, viola  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    L'Ecc.ma Corte, con le sentenze n. 100 e  n.  141  del  2010  ha,
infatti, ritenuto che le norme statali (quale l'art.  1,  comma  796,
lettera b), della legge n. 296 del 2006) che hanno «reso  vincolanti,
per  le  regioni  che  li  abbiano   sottoscritti,   gli   interventi
individuati  negli  atti   di   programmazione   necessari   per   il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono
essere qualificate come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    In particolare, con la sentenza n. 141 del 2010  la  consulta  ha
giudicato incostituzionale la legge regionale Lazio n.  9  del  2009,
che istituiva nell'ambito del Servizio sanitario nazionale  un  nuovo
tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani» (con  rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  di  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica),  in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
2) Illegittimita' dell'art. 3 della legge regionale Abruzzo 17 luglio
2012, n. 33, per  violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    La  disposizione,   inoltre,   interferisce   con   le   funzioni
commissariali, in violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    Al riguardo la Corte costituzionale, nella  sentenza  n.  78  del
2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza  n.  2  del
2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile  un  diretto
contrasto con i poteri  del  commissario,  ma  ricorra  comunque  una
situazione  di  interferenza  sulle  funzioni   commissariali,   tale
situazione e'  idonea  ad  integrare  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, della Costituzione. 
    La sentenza ha avuto  modo  di  precisare,  in  particolare,  che
«l'operato del commissario ad acta,  incaricato  dell'attuazione  del
piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente  concordato  tra
lo Stato e la regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una
persistente inerzia degli organi regionali, essendosi  questi  ultimi
sottratti - malgrado il carattere  vincolante  (art.  1,  comma  796,
lettera  b)  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge  finanziaria  2007»)  dell'accordo  concluso  dal
presidente della regione - ad un'attivita' che pure e' imposta  dalle
esigenze della finanza pubblica. 
    E, dunque, proprio tale dato - in uno con  la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale  (art.  32  della  Costituzione),
quale e' quello alla salute - a legittimare  la  conclusione  secondo
cui le  funzioni  amministrative  del  commissario,  ovviamente  fino
all'esaurimento del suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,
devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  organi
regionali». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 3 della legge della regione Abruzzo 17
luglio 2012, n. 33, pubblicata sul BUR n. 40 del 25 luglio 2012,  sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri
del giorno 14 settembre 2012 e la relazione del Dipartimento per  gli
affari regionali. 
 
                  L'avvocato dello Stato: Di Maggio 
 

 

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