Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 ottobre 2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 51 del 7.12.2011)
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato; 
    Nei  confronti  della  Regione  Liguria,  in  persona   del   suo
Presidente per la dichiarazione della  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 15, 51 e 40 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 -
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo  unico  in
materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006  relativa
ai servizi nel mercato interno (B.U.R. n. 16 del 17 agosto 2011). 
    La legge regionale in  esame  -  recante  "Modifiche  alla  legge
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di  commercio)
anche  in  attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi  nel
mercato interno" - contiene disposizioni che contrastano  con  l'art.
117, primo e secondo comma, lett. e) della Costituzione. 
    In   particolare,   l'articolo   15   modifica   l'articolo    28
dell'anzidetta   L.R.   n.   1/2007,   stabilendo   che   l'esercizio
dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia su  posteggi  dati
in concessione che in forma itinerante, cosi' come descritto al comma
1, "e' soggetto ad autorizzazione rilasciata  dal  Comune  a  persone
fisiche, a societa' di persone regolarmente costituite o  cooperative
ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13". 
    Tale previsione, nella  parte  in  cui  omette  di  includere  le
societa' di capitale tra i soggetti che  possono  essere  autorizzati
per l'esercizio  dell'attivita'  del  commercio  su  aree  pubbliche,
contrasta con la disciplina statale in materia di commercio; infatti,
l'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, modificato dall'articolo 70 del
D.Lgs. n. 59/2010, recante  attuazione  della  direttiva  2006/123/CE
(cd. direttiva servizi), prevede che  l'autorizzazione  all'esercizio
di attivita' di commercio su aree pubbliche possa essere  rilasciata,
oltre che a persone fisiche, societa' di persone e cooperative, anche
a societa' di capitali regolarmente costituite. 
    Ne consegue che la norma regionale, nel disciplinare il  rilascio
delle  autorizzazioni,  detta  una  disciplina  derogatoria  e   piu'
restrittiva rispetto a quella statale, intervenendo in un ambito  che
attiene alla tutela della concorrenza la quale,  ai  sensi  dell'art.
117, comma 2, della Costituzione, e' di esclusiva competenza statale. 
    L'art. 15, comma 2 della legge in esame, pertanto, contrasta  con
l'art. 117, comma 1 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. 
    L'articolo 51, comma 1 prevede che, in attesa  dell'adozione  dei
criteri per l'assegnazione dei posteggi  sulle  aree  pubbliche  -  i
quali, come stabilito dalla stessa  legge  regionale  (articolo  17),
devono essere adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'intesa in
sede di Conferenza Unificata - continuano  ad  applicarsi  i  criteri
regionali previgenti. 
    I criteri finora previsti dalla legislazione regionale  (articolo
30, comma 4, della L. n. 1/2007, nella formulazione antecedente  alle
modifiche introdotte dalla L. n. 23/2011) contrastano con i  principi
comunitari posti a tutela della concorrenza e,  in  particolare,  con
quelli di liberta' di stabilimento e di parita' di trattamento tra  i
partecipanti, in  quanto  impongono  di  tener  conto,  nel  rilascio
dell'autorizzazione, del maggior  numero  di  presenze  maturate  nel
mercato o nella fiera e, a parita' di anzianita' di  presenze,  della
complessiva anzianita' maturata quale risultante dal  registro  delle
imprese. E' evidente che i suddetti criteri, attribuendo un vantaggio
a coloro che hanno svolto in precedenza  l'attivita'  nel  mercato  o
nella fiera, anziche' promuovere la concorrenza, hanno  l'effetto  di
limitare l'accesso di  nuovi  soggetti  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale. 
    La  previsione  contrasta,  peraltro,  con  l'articolo  12  della
direttiva 2006/123/CE, in base al quale, qualora debba  attuarsi  una
selezione tra diversi candidati, a causa del  numero  limitato  delle
autorizzazioni disponibili, non e' possibile  accordare  vantaggi  al
prestatore uscente. 
    Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, con le sentenze n.  180  del
2010 e n. 213 del 2011, in tema di concessioni demaniali marittime  a
scopo  turistico-balneare,  ha  censurato  le  norme  regionali   che
attribuivano il diritto di proroga  ai  titolari  delle  concessioni,
evidenziando che una  simile  previsione  «viola  l'art.  117,  primo
comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti  dall'ordinamento
comunitario in tema di diritto di  stabilimento  e  di  tutela  della
concorrenza. Infatti,  la  norma  regionale  prevede  un  diritto  di
proroga in favore del soggetto  gia'  possessore  della  concessione,
consentendo il rinnovo automatico della medesima.  Detto  automatismo
determina una disparita' di trattamento tra gli  operatori  economici
in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che
in precedenza  non  gestivano  il  demanio  marittimo  non  hanno  la
possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere  il  posto
del vecchio gestore se non nel caso  in  cui  questi  non  chieda  la
proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti». 
    L'art. 51 comma 1 della legge regionale in esame si pone, quindi,
in contrasto sia con l'art. 117, comma 1, sia con l'art.  117,  comma
2, lett. e) della Costituzione. 
    Infine l'art. 40, inserendo l'art. 116-bis nella legge  regionale
n. 1/2007, viola l'art. 117, comma 2, lett. e),  in  tema  di  tutela
della concorrenza. 
    La disposizione prevede infatti che  "I  distributori  automatici
possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo
diverse  determinazioni  dei  Comuni  adottate  attraverso  forme  di
consultazione e  di  confronto  con  le  organizzazioni  maggiormente
rappresentative a livello regionale delle imprese interessate". 
    Trattasi  di  disciplina  che,  sebbene  sia  riconducibile  alla
materia «commercio», di competenza  regionale,  non  puo'  sottrarsi,
secondo il pacifico orientamento di codesta Ecc.ma  Corte  (cfr.,  da
ultimo, Corte Cost.,  sentenza  21  aprile  2011,  n.  150),  ad  una
necessaria valutazione volta a  verificare  che  il  contenuto  della
disciplina non determini un vulnus alla tutela della concorrenza. 
    Ed invero, la materia «tutela della concorrenza», di cui all'art.
117,  secondo  comma  lettera  e),  Cost.,  non  ha  solo  un  ambito
oggettivamente individuabile che attiene alle misure  legislative  di
tutela in senso proprio -  quali  ad  esempio  quelle  che  hanno  ad
oggetto gli  atti  e  i  comportamenti  delle  imprese  che  incidono
negativamente  sull'assetto   concorrenziale   dei   mercati   e   ne
disciplinano le modalita' di controllo - ma, dato  il  suo  carattere
«finalistico», essa ha anche una portata piu' generale e trasversale,
non  preventivamente  delimitatile,  che  deve  essere  valutata   in
concreto al momento dell'esercizio  della  potesta'  legislativa  sia
dello Stato che  delle  Regioni  nelle  materie  di  loro  rispettiva
competenza. 
    Nel caso di specie, la norma regionale in esame,  nell'attribuire
ai Comuni la possibilita' di  limitare,  con  proprie  determinazioni
(sebbene adottate all'esito di forme di consultazione e di  confronto
con  le  organizzazioni  maggiormente   rappresentative   a   livello
regionale  delle  imprese  interessate)  l'orario  di  apertura   dei
distributori automatici, e' tale  da  determinare  possibili  effetti
anticoncorrenziali. 
    I distributori self  service,  infatti,  perseguono  il  fine  di
estendere il servizio vendita ad ambiti orari diversi, oltre che  con
diverse modalita'; quindi, le determinazioni  dei  Comuni,  alla  cui
adozione  questi  ultimi  vengono  abilitati  dalla  norma  di  legge
regionale in argomento, potrebbero finire per dare luogo ad una sorta
di ausilio (pur se  involontario)  anticoncorrenziale  agli  esercizi
tradizionali, piuttosto che quale perseguimento delle esigenze  della
collettivita' e in  primis  della  tutela  della  concorrenza  e  dei
relativi benefici effetti (sul punto,  T.A.R.  Liguria,  sezione  II,
sentenza 24 agosto 2011, n. 1352). 
    La norma regionale impugnata viola, quindi, l'art. 117, comma  2,
lett. e), in tema di tutela della concorrenza. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' le  disposizioni  regionali  impugnate  siano
dichiarate costituzionalmente illegittime. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri  del  13
ottobre 2011; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro  per
i rapporti con le regioni; 
        Legge regionale n. 23 del 12 agosto 2011 
          Roma, addi' 14 ottobre 2011 
 
                  L'avvocato dello Stato: D'Avanzo 
 

 

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