Ricorso n. 127 del 26 ottobre 2011 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 51 del 7.12.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Min. Affari Regionali in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge Regionale 5 agosto 2011 n. 9 recante "l'istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio nella regione Molise".
Nella seduta del 13 ottobre 2011 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, ha deliberato di sollevare questione di legittimita' costituzionale della Legge Regionale 5 agosto 2011 n. 9, pubblicata nel BUR n. 31 del 20 agosto 2011, secondo quanto si argomenta e si
deduce come segue.
Diritto
La legge regionale in esame prevede con l'art. 1 l'istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio, disponibile sul sito istituzionale della Regione, con la finalita' di fornire informazione ai consumatori sui prodotti del territorio regionale.
L'art. 2 distingue i prodotti in:
"Made in Lazio" se lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali;
"Realizzati nel Lazio" se lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori;
"Materie prime del Lazio", per le materie prime appartenenti al Lazio che sono pero' commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.
Pur non istituendo formalmente un marchio di qualita' regionale, le su citate disposizioni sono volte a tutelare e promuovere la produzione regionale laziale, pubblicizzando elementi puramente geografici relativi ad alcune o a tutte le fasi di produzione dei prodotti.
Un siffatta normativa introduce la convinzione che esiste un protocollo di produzione e di lavorazione di alcuni prodotti tipici della regione Lazio e che per tale semplice indicazione della provenienza il prodotto cosi' marchiato presenti caratteristiche e qualita' superiori.
La legge in esame pero' determina una incisiva interferenza nella circolazione dei prodotti fra le regioni, agevolando, o comunque tentando di facilitarne la commercializzazione, i prodotti locali e per tale motivo presenta i seguenti profili di illegittimita'
costituzionale.
La previsione analitica delle tre sezioni "Made in Lazio - tutto Lazio", "Realizzato nel Lazio" e "Materie prime del Lazio" prefigura tre diverse forme di marchiatura dei prodotti, basate, sostanzialmente, su un'implicita - ma non provata - valutazione di migliore qualita' del prodotto, insita nella (sola) circostanza dell'origine territoriale.
La menzione della provenienza potrebbe, dunque, indurre i consumatori ad acquistare i prodotti laziali piuttosto che prodotti simili provenienti da altri territori creando ostacoli alla libera circolazione delle merci garantita dalle disposizioni del TFUE
(articoli da 34 a 36).
Il presupposto della tutela riconosciuta alla denominazione di origine e' sempre l'esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica di un particolare prodotto e un
determinato, delimitato, luogo di produzione o tipicita' di lavorazione.
Nel caso in esame, la tutela prevista dalle norme regionali non appare giustificata in quanto fa riferimento, come zona di origine, a tutto il territorio regionale e, pertanto, le suddette disposizioni regionali si pongono in contrasto con gli artt. 117, comma 1, e 120, comma 1, della Costituzione in quanto la misura adottata dalla
Regione Lazio ostacolerebbe la libera circolazione delle merci tra le
Regioni.
Infatti il mero riferimento all'origine territoriale non e' elemento sufficiente a determinare ed individuare una migliore caratteristica del prodotto, tanto meno a giustificarne, per la sola generica provenienza regionale, la superiorita' rispetto a prodotti
analoghi di altre regioni.
Di conseguenza il semplice inserimento - a domanda - nell'elenco regionale dei prodotti (all. A) non dimostra alcuna qualita' o lavorazione superiori, ma ingenera solo un errato convincimento sull'esistenza, per i prodotti inseriti nell'elenco, di particolari caratteristiche e controlli superiori specifici della regione Lazio e migliori di altri.
Peraltro, l'inserimento nell'una o nell'altra categoria viene chiesta preventivamente dal produttore e non risulta che l'istruttoria prevista dall'art.3 della l.r. sulle domande avvenga in base a un protocollo o a criteri predeterminati ed oggettivi della
qualita' del prodotto.
Si segnala che piu' volte le normative nazionali istitutive di marchi sono state censurate in sede comunitaria e, per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha, in passato, contestato l'esistenza di marchi di qualita' regionali, avviando una procedura
di infrazione relativamente al marchio di qualita' della Regione Sicilia (istituito con la legge regionale n. 14/1996) e quello della Regione Abruzzo (istituito con legge regionale n. 31/1982).
Secondo la Commissione, tali marchi, attribuibili solo ai prodotti trasformati o preparati all'interno delle relative regioni e realizzati secondo un disciplinare di produzione vincolante, ricollegavano la qualita' dei prodotti esplicitamente ma esclusivamente alla loro origine, abruzzese o siciliana, ingenerando nel consumatore l'impressione che i prodotti provenienti da quelle regioni fossero di qualita' superiore rispetto agli altri ed inducendolo ad acquistare quei prodotti piuttosto che quelli provenienti da altri Stati membri, in tal modo ostacolando gli scambi intercomunitari.
In conclusione, la legge in esame introduce un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti fra le regioni e pertanto viola il precetto dell'art. 120, co. 1, della Cost. che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato ogni regolamentazione in materia.
Per questi motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate di fronte alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione."
P.Q.M.
Voglia la ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' della legge regionale 5 agosto 2011 n. 9, pubblicata nel BUR n. 31 del 20 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, e 120, comma 1, Cost.
Roma, addi' 17 ottobre 2011
L'Avvocato dello Stato: Di Carlo