Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 26 ottobre 2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 51 del 7.12.2011)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri -  Min.  Affari Regionali in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e  difeso dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  per  la  declaratoria   di illegittimita' costituzionale della Legge Regionale 5 agosto 2011  n. 9 recante  "l'istituzione  dell'elenco  regionale  Made  in  Lazio  - Prodotto in Lazio nella regione Molise".

    Nella seduta del 13 ottobre 2011 il Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, ha deliberato di sollevare  questione  di  legittimita' costituzionale della Legge Regionale 5 agosto 2011 n.  9,  pubblicata nel BUR n. 31 del 20 agosto 2011, secondo quanto si  argomenta  e  si

deduce come segue.

 

                               Diritto

 

    La legge regionale in esame prevede con  l'art.  1  l'istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio,  disponibile sul sito istituzionale della Regione, con  la  finalita'  di  fornire informazione ai consumatori sui prodotti del territorio regionale.

    L'art. 2 distingue i prodotti in:

      "Made in  Lazio"  se  lavorati  nel  territorio  regionale  con materie prime regionali;

      "Realizzati nel Lazio" se lavorati nel Lazio con materie  prime derivanti da altri territori;

      "Materie prime del Lazio", per le materie prime appartenenti al Lazio che sono pero' commercializzate per la realizzazione  di  altri prodotti.

    Pur non istituendo formalmente un marchio di qualita'  regionale, le su citate disposizioni sono  volte  a  tutelare  e  promuovere  la produzione  regionale  laziale,  pubblicizzando  elementi   puramente geografici relativi ad alcune o a tutte le  fasi  di  produzione  dei prodotti.

    Un siffatta normativa introduce  la  convinzione  che  esiste  un protocollo di produzione e di lavorazione di alcuni  prodotti  tipici della regione  Lazio  e  che  per  tale  semplice  indicazione  della provenienza il prodotto cosi' marchiato  presenti  caratteristiche  e qualita' superiori.

    La legge in esame pero' determina una incisiva interferenza nella circolazione dei prodotti fra  le  regioni,  agevolando,  o  comunque tentando di facilitarne la commercializzazione, i prodotti  locali  e per  tale  motivo  presenta  i  seguenti  profili  di  illegittimita'

costituzionale.

    La previsione analitica delle tre sezioni "Made in Lazio -  tutto Lazio", "Realizzato nel Lazio" e "Materie prime del Lazio"  prefigura tre   diverse   forme   di   marchiatura   dei   prodotti,    basate, sostanzialmente, su un'implicita - ma non provata  -  valutazione  di migliore qualita'  del  prodotto,  insita  nella  (sola)  circostanza dell'origine territoriale.

    La  menzione  della  provenienza  potrebbe,  dunque,  indurre   i consumatori ad acquistare i prodotti laziali piuttosto  che  prodotti simili provenienti da altri territori creando  ostacoli  alla  libera circolazione  delle  merci  garantita  dalle  disposizioni  del  TFUE

(articoli da 34 a 36).

    Il presupposto della tutela riconosciuta  alla  denominazione  di origine e' sempre l'esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata  caratteristica  di  un   particolare   prodotto   e   un

determinato,  delimitato,  luogo  di  produzione   o   tipicita'   di lavorazione.

    Nel caso in esame, la tutela prevista dalle norme  regionali  non appare giustificata in quanto fa riferimento, come zona di origine, a tutto il territorio regionale e, pertanto, le  suddette  disposizioni regionali si pongono in contrasto con gli artt. 117, comma 1, e  120, comma 1, della  Costituzione  in  quanto  la  misura  adottata  dalla

Regione Lazio ostacolerebbe la libera circolazione delle merci tra le

Regioni.

    Infatti il  mero  riferimento  all'origine  territoriale  non  e' elemento  sufficiente  a  determinare  ed  individuare  una  migliore caratteristica del prodotto, tanto meno a giustificarne, per la  sola generica provenienza regionale, la superiorita' rispetto  a  prodotti

analoghi di altre regioni.

    Di conseguenza il semplice inserimento - a domanda -  nell'elenco regionale dei prodotti  (all.  A)  non  dimostra  alcuna  qualita'  o lavorazione superiori,  ma  ingenera  solo  un  errato  convincimento sull'esistenza, per i prodotti inseriti nell'elenco,  di  particolari caratteristiche e controlli superiori specifici della regione Lazio e migliori di altri.

    Peraltro, l'inserimento nell'una  o  nell'altra  categoria  viene chiesta  preventivamente   dal   produttore   e   non   risulta   che l'istruttoria prevista dall'art.3 della l.r. sulle domande avvenga in base a un protocollo o a criteri predeterminati  ed  oggettivi  della

qualita' del prodotto.

    Si segnala che piu' volte le normative  nazionali  istitutive  di marchi sono  state  censurate  in  sede  comunitaria  e,  per  quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha, in passato,  contestato l'esistenza di marchi di qualita' regionali, avviando  una  procedura

di infrazione relativamente al  marchio  di  qualita'  della  Regione Sicilia (istituito con la legge regionale n. 14/1996) e quello  della Regione Abruzzo (istituito con legge regionale n. 31/1982).

    Secondo  la  Commissione,  tali  marchi,  attribuibili  solo   ai prodotti trasformati o preparati all'interno delle relative regioni e realizzati  secondo  un  disciplinare   di   produzione   vincolante,  ricollegavano   la   qualita'   dei   prodotti   esplicitamente    ma esclusivamente alla loro origine, abruzzese o siciliana,  ingenerando nel consumatore l'impressione che i prodotti  provenienti  da  quelle regioni  fossero  di  qualita'  superiore  rispetto  agli  altri   ed inducendolo  ad  acquistare  quei  prodotti  piuttosto   che   quelli provenienti da altri Stati membri, in tal modo ostacolando gli scambi intercomunitari.

    In conclusione, la legge in  esame  introduce  un  ostacolo  alla libera circolazione dei prodotti fra le regioni e pertanto  viola  il precetto dell'art. 120, co.  1,  della  Cost.  che  attribuisce  alla competenza esclusiva dello Stato ogni regolamentazione in materia.

    Per questi motivi le sopra  evidenziate  norme  regionali  devono essere  impugnate  di  fronte  alla  Corte  costituzionale  ai  sensi dell'art. 127 della Costituzione."

 

                                P.Q.M.

 

    Voglia la ecc.ma  Corte  costituzionale  accogliere  il  presente ricorso e  per  l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'  della  legge regionale 5 agosto 2011 n. 9, pubblicata nel BUR n. 31 del 20  agosto 2011, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, e 120, comma 1, Cost.

      Roma, addi' 17 ottobre 2011

 

                  L'Avvocato dello Stato: Di Carlo

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