Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 44 del 7.11.2012)
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - PEC
... 
    Contro Regione Lazio, in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'   costituzionale
dell'articolo 1, commi I e III, della Legge Regionale  del  Lazio  18
luglio 2012, n. 9, pubblicata sul BUR  n.  31  del  24  luglio  2012,
recante "Modifiche alla Legge  Regionale  10  novembre  1997,  n.  41
(Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)". 
    Illegittimita' costituzionale  dell'articolo  1,  comma  I  della
Legge Regionale del  Lazio  18  luglio  2012,  n.  9  per  violazione
dell'articolo 117, II comma, lett. H) e L). 
    L'articolo 1 della Legge Regionale del Lazio, 18 luglio 2012,  n.
9, rubricato "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n.  41
(Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)", al I comma prevede
che: 
    «L'articolo 1 della L.R. n. 41/1997 e' sostituito  dal  seguente:
"Art. 1 (Oggetto) La presente legge  disciplina  la  realizzazione  e
l'esercizio di aviosuperfici e  campi  di  volo  per  aeromobili  nel
rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso
delle  aree  di  atterraggio),  del  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  D.M.  8  agosto  2003  (Norme   di
attuazione  della  L.  2  aprile  1968,  n.   518,   concernente   la
liberalizzazione dell'uso delle aree di  atterraggio),  del  D.M.  
febbraio 2006 del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
(Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518,  concernente  la
liberalizzazione dell'uso delle aree di  atterraggio),  del  D.M.  10
marzo 1988 del Ministro  dei  trasporti  (Modificazione  al  D.M.  27
dicembre 1971 recante norme di attuazione della L. 2 aprile 1968,  n.
518,  concernente  la  liberalizzazione  dell'uso   delle   aree   di
atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del  volo
da diporto o sportivo) e  successive  modifiche  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo  regolamento
di attuazione della legge 25  marzo  1985,  n.  106,  concernente  la
disciplina del volo da diporto o sportivo. 
    2. Le aviosuperfici ed  i  campi  di  volo  di  cui  al  comma  1
riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport  dell'aria  ad  esso
collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da  diporto  e
sportivo"». 
    La disciplina regionale va a legiferare su materia di  competenza
esclusiva statale la cui riserva e' contenuta nell'articolo  117,  II
comma, lett h) e lett 1) della Costituzione, quali la sicurezza e  la
incolumita' pubblica sul territorio nazionale, nonche'  l'ordinamento
giuridico civile e penale. 
    Come rilevato da codesta ecc.ma Corte: "la  competenza  regionale
concorrente in materia di «porti e aeroporti civili» (art.  117,  III
comma Cost. riguarda le infrastrutture e  la  loro  collocazione  sul
territorio regionale e non  l'organizzazione  e  l'uso  dello  spazio
aereo, che rimangono, ai sensi dell'articolo 117, lett  h),  materie,
attribuite alla competenza esclusiva dello Stato".  (si  vd.  Tra  le
altre, Corte cost. n. 51 del 2008, Corte cost., 30 gennaio  2009,  n.
18). 
    Va inoltre evidenziato che la materia e' stata gia'  disciplinata
dal legislatore statale  con  norme  rispetto  alle  quali  la  legge
regionale ora impugnata si pone in conflitto. 
    a) Il I comma dell'Articolo 1 della Legge Regionale del Lazio, 18
luglio 2012, n. 9 confligge con l'articolo 1 del D.M. 1 febbraio 2006
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che,  nel  fornire
la   definizione   delle   sole   aviosuperfici,    elisuperfici    e
idrosuperfici, non contempla la figura dei campi di volo. 
    L'articolo 1 del D.M. n./2/2006 prevede infatti che: 
    "1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla  partenza
e  all'approdo  di  aeromobili,  che  non   appartenga   al   demanio
aeronautico. 
    2. Per «elisuperficie»  si  intende  un'aviosuperficie  destinata
all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto. 
    3. Per «idrosuperficie» si  intende  un'aviosuperficie  destinata
all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti. 
    4.  Per  «aviosuperficie  in  pendenza  (AP)»  si   intende   una
aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza  tra
l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie
per la lunghezza di questa, superi il due percento. 
    5. Per «aviosuperficie non in  pendenza  (ANP)»  si  intende  una
aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza  tra
l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie
per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento. 
    6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie
posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto
al livello del terreno". 
    b) In secondo luogo  il  I  comma  dell'Articolo  1  della  Legge
Regionale del Lazio, 18 luglio 2012, n. 9 si pone in contrasto  anche
con l'art. 6, I comma, del D.M.    febbraio  2006  attuativo  della
legge statale 2 aprile 1968, n. 518, concernente la  liberalizzazione
dell'uso delle aree di atterraggio. 
    L'art. 6, I comma, del D.M. 1° febbraio 2006 del Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  infatti,  nel   disciplinare   le
"Attivita' su aviosuperfici" prevede che: "Sulle aviosuperfici, oltre
all'effettuazione di attivita' non remunerate, sono consentite  anche
le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo" senza fare
alcun riferimento alle attivita' previste dal I comma dell'Articolo 1
della Legge Regionale del Lazio, 18 luglio 2012, n. 9, quali il "volo
e i vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo,
volo a vela, volo da diporto e sportivo". 
    Pertanto, l'articolo 1, comma 1 della L.R. del Lazio  n.  9/2012,
dettando una disciplina difforme  a  quanto  disposto  dal  D.M.  del
Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti    febbraio  2006,
invade la competenza esclusiva dello Stato in materia  di  sicurezza,
incolumita' pubblica e ordinamento  civile  e  penale  in  violazione
dell'art. 117, comma II, lett. h) e lett. 1) Cost. 
    Alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia  codesta  ecc.ma
Corte dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, I e II alinea, della L.R. del Lazio n. 9/2012 per violazione
dell'art. 117, comma II, lett. h) e lett. 1) Cost. 
    Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma  III,  della
Legge Regionale del  Lazio  18  luglio  2012,  n.  9  per  violazione
dell'articolo 117, II comma, lett. H) e lett. L) della costituzione. 
    L'Articolo 1 della Legge Regionale del Lazio, 18 luglio 2012,  n.
9, rubricato "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n.  41
(Realizzazione di aviosuperfici e  campi  di  volo)",  al  III  comma
prevede che: 
    «Dopo l'articolo 2 della L.R. n. 41/1997 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Uso dei campi di volo e delle aviosuperfici) 1. I piloti
dei velivoli sono responsabili del rispetto della  normativa  vigente
in materia di  sicurezza  della  pubblica  incolumita',  di  uso  del
territorio   e   di   tutela   dell'ambiente,   mentre   il   gestore
dell'aviosuperficie e' parimenti responsabile delle strutture facenti
parte dell'aviosuperfice nella  fase  di  decollo  e  di  atterraggio
dell'aeromobile"». 
    Anche in tal caso la disposizione e'  invasiva  delle  competenze
esclusive statali individuate dall'art. 117 co., lett h)  e  lett  1)
della Costituzione, quali la sicurezza e la incolumita' pubblica  sul
territorio  nazionale,  nonche'  l'ordinamento  giuridico  civile   e
penale. 
    In particolare, giova ripetersi, e' opportuno evidenziare come il
D.M. del Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  
febbraio 2006, che attua la legge 2 aprile 1968, n. 518,  in  materia
di responsabilita' dei piloti e gestori delle aviosuperfici. 
    In particolare, l'art. 3, comma  I,  del  gia'  citato  D.M.  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006,  nel
disciplinare  la  "Gestione  ed   uso   delle   aviosuperfici",   con
riferimento alla responsabilita' dei  gestori,  prevede  che:  "Fatto
salvo quanto previsto  agli  articoli  7  e  8,  l'aviosuperficie  e'
gestita da persone fisiche o giuridiche le  quali  sono  responsabili
della sua rispondenza ai requisiti  previsti  dal  presente  decreto,
della sua agibilita' in condizioni di sicurezza  anche  in  relazione
agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e  atterraggio
e   dell'efficienza   delle   attrezzature   tecniche   e   operative
installate". 
    Con riferimento alla  responsabilita'  dei  piloti,  il  suddetto
decreto stabilisce, altresi',  all'articolo  7,  comma  VII,  per  le
elisuperfici e, all'art. 8, comma V, per le aviosuperfici,  che:  "Il
pilota e'  responsabile  del  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia di uso del territorio  e  di  tutela  dell'ambiente",  e  con
l'art. 11, comma III, che "il pilota  e'  responsabile  del  rispetto
della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo". 
    Come rilevato da codesta ecc.ma Corte:  la  competenza  regionale
concorrente in materia di «porti e aeroporti civili» (art.  117,  III
comma Cost.) riguarda le infrastrutture e la  loro  collocazione  sul
territorio regionale e non  l'organizzazione  e  l'uso  dello  spazio
aereo, che rimangono, ai sensi dell'articolo 117, lett  h),  materie,
attribuite alla competenza esclusiva dello Stato". (Corte cost. n. 51
del 2008, Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 18). 
    Pertanto, l'articolo 1, comma 3 della L.R. del Lazio  n.  9/2012,
dettando una disciplina difforme da  quanto  disposto  dal  D.M.  del
Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti    febbraio  2006,
invade la competenza esclusiva dello Stato in materia  di  sicurezza,
incolumita' pubblica e ordinamento civile  e  penale,  in  violazione
dell'art. 117, comma II, lett. h) e lett. 1) Cost. 
    Voglia pertanto codesta ecc.ma Corte dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma  3  della  L.R.  del  Lazio  n.
9/2012 per violazione dell'art. 117, comma II, lett. h)  e  lett.  1)
Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma I e III della  Legge  Regionale
del Lazio 18 luglio 2012, n. 9, pubblicata  sul  BUR  n.  31  del  24
luglio 2012, recante "Modifiche  alla  Legge  Regionale  10  novembre
1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo). 
    Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso. 
        Roma, 19 settembre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Varone 
 

 

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