Ricorso n. 128 del 31 ottobre 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 ottobre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 51 del 7.12.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,
ricorrente;
Contro Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede in Trieste, piazza dell'Unita' d'Italia n. 1, intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 commi 55, 70, 85, 88, 91, 106, dell'art. 7 comma 51, dell'art. 10 commi 25, 85, 86, dell'art. 12 commi 26, 28, 32, 33, 38, dell'art. 13 comma 25, della Legge regionale n. 11 dell'11 agosto 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 24 agosto 2011, recante "Assestamento del
bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale n. 21/2007", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 ottobre 2011 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.
Sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 24 agosto 2011 e' stata pubblicata la Legge Regionale 11 agosto 2011 n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale n. 21/2007".
Il Governo ritiene che l'art. 2 commi 55, 70, 85, 88, 91, 106, l'art. 7 comma 51, l'art. 10 commi 25, 85, 86, l'art. 12 commi 26, 28, 32, 33, 38, l'art. 13 comma 25, siano costituzionalmente illegittimi per i seguenti
Motivi
L'art. 2, comma 55, prevede la concessione di un contributo alla societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia. La misura introdotta dalla disposizione regionale e' di tipo selettivo, in
quanto destinata solo alla societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a. e, pertanto, deve essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Il legislatore regionale, non prevedendo la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE, ha violato l'art.117, comma 1 della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli comunitari e internazionali.
Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza comunitaria (sent. del 10 maggio 2001 relativa ai casi riuniti C-223/99 e C-260/99), affrontando la problematica generale della natura del servizio posto in essere dagli enti fieristici, ha confermato che le attivita' che realizzano lo scopo complessivo di tali societa' sono contendibili sul mercato degli operatori fieristici. La medesima giurisprudenza, inoltre, in linea con la comunicazione interpretativa della Commissione sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni (GUCE 1998, C-143, pag. 2), ha affermato il carattere commerciale delle attivita' degli operatori fieristici, anche qualora questi agiscano nella forma giuridica di enti autonomi senza scopo di lucro.
Stante la contendibilita' sul mercato dei servizi offerti dalla societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a., un trattamento favorevole nei confronti dell'ente medesimo si traduce in un pregiudizio per la concorrenza con gli altri soggetti economici che operano nello stesso mercato. Pertanto, con la disposizione in argomento il legislatore
regionale, eccedendo dalla propria competenza, ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in violazione dell'art. 17, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.
L'art. 2, comma 70, prevede, a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio, la concessione di contributi per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, nonche' per l'avvio di nuove attivita' commerciali da parte dei rivenditori cessati dall'attivita'; la promozione di attivita' di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale; la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione.
La concessione di detti contributi configura un'ipotesi di aiuto di Stato. Con particolare riguardo al contributo per il reinserimento professionale, essa configura anche un aiuto al funzionamento.
Cosi' disponendo, il legislatore regionale ha ecceduto la propria competenza e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), ha violato l'art. 117, comma 1, della Costituzione.
L'art. 2 comma 85, incentiva la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori artigianato, commercio, turismo e servizi, mediante concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonche' delle spese di costituzione e primo impianto.
Cosi' disponendo, il legislatore regionale ha ecceduto la propria competenza e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), ha violato l'art. 117, comma 1, della Costituzione.
L'art. 2, comma 88, prevede la concessione di un finanziamento alla ASDI denominata "Distretto del Mobile Livenza Societa' Consortile a r.l." ed all'"Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia S.p.a. Consortile" per progetti di
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione del prodotto e del processo, per l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle reti distributive, nonche' per il sostegno dello sviluppo di
contratti di rete di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto. Nel rilevare, preliminarmente, che le ASDI citate sono societa' consortili a capitale misto pubblico e privato, le misure previste sono selettive
in quanto destinate solo ad imprese di uno specifico settore; per tale ragione, esse devono essere notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.
Tale obbligo sussiste anche qualora le predette misure possano essere ricondotte, come sembra rilevarsi dalla lettura della norma, agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' (GUCE n. 244 del 1° ottobre 2004).
Pertanto, il legislatore regionale, eccedendo la propria competenza, ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza prevista dall'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. Il legislatore regionale, inoltre, non prevedendo la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE, ha violato anche l'art. 117, comma 1 della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli comunitari e internazionali.
L'art. 2, comma 91, prevede un finanziamento ad integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, per sostenere il rafforzamento, il consolidamento ed il sostegno finanziario delle imprese.
Posto che le misure previste sono selettive in quanto destinate solo ad imprese di un specifico settore, esse devono essere notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.
Pertanto, il legislatore regionale, eccedendo dalla propria competenza, ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza prevista dall'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. Il legislatore regionale, inoltre, non prevedendo la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art.
108 TFUE, ha violato anche l'art. 117, comma 1 della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli comunitari e internazionali.
L'art. 2, comma 106, prevede la concessione dl un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facolta' di riacquisto della proprieta' di aree cedute. Nel rappresentare, preliminarmente, che la Commissione europea ha formulato alle autorita' italiane alcune richieste di informazioni in relazione a incentivi concessi a consorzi, si rileva che il beneficio previsto dal comma 106 e' selettivo e, in quanto tale, deve essere notificato
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.
Cosi' disponendo, il legislatore regionale ha ecceduto dalla propria competenza e, non prevedendo la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE, ha violato l'art. 117, comma 1 della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli comunitari e internazionali.
L'art. 7, comma 51, stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia, non trovano applicazione le disposizioni recate
dall'art. 12, comma 13, nonche' le riduzioni di spesa di cui all'art. 12 comma 30, della L.R. n. 22/2010. L'art. 12, comma 13, della L.R. n. 22/2010 prevede che "Al fine di valorizzare le professionalita' interne all'amministrazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento e' disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, e' ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009".
La disposizione di cui all'art. 12, comma, 30 della L.R. n. 22/2010 prevede che "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della Regione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, commi dal 14 al 23, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge".
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai citati commi comporta, come conseguenza, la violazione degli artt. 6 e 9 del D.L. n. 78/2010 che costituiscono principi generali ai quali le Regioni si devono adeguare ai fini del rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed appaiono, pertanto, lesive di principi fondamentali stabiliti dallo Stato a norma dell'art. 117, terzo comma, Cost., che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.
L'art. 10, comma 25, prevede che ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29, dell'art. 12 della L.R. 17/2008, per il calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lett. b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.
La disposizione in esame altera il corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa per il personale che rileva ai fini dell'Osservanza delle norme statali che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale (art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; per l'applicazione di tale ultima disposizione, cfr.
art. 14, comma 9, D.L. 78/2010; successivamente, l'art. 76 comma 7 D.L. 112/2008 e' stato modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, infine, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010).
Il legislatore regionale, pertanto, ha violato principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.
L'art. 10, comma 85, nello stabilire l'inquadramento del personale appartenente alla categoria PLA3 e PLA4 alla categoria superiore PLB configura un inquadramento riservato.
L'art. 10, comma 86, sostituisce l'art. 26, comma 5, della L.R. n. 9/2009.
Tale disposizione, nello stabilire l'inquadramento del personale appartenente alla polizia locale gia' inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale alla categoria superiore PLB, configura un inquadramento riservato.
L'art. 12, comma 26, stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'art. 10 commi 6, 7, 8, e 9 della L.R. n. 12/2009 sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. Anche in questo caso, il legislatore regionale ha realizzato un inquadramento riservato.
Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa in materia di organizzazione amministrativa regionale, non puo' non censurarsi, sul piano dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione, la scelta operata dal legislatore regionale nelle tre norme sopra citate. Trattasi, nella fattispecie, di assunzioni totalmente riservate, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale "l'area delle
eccezioni" alla regola del pubblico concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (cfr., da ultimo, sentenza n. 9/2010). Secondo codesta ecc.ma Corte, le deroghe sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle.
Si deduce, in proposito, la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento, nonche' alla regola del concorso pubblico per l'assunzione nella pubblica amministrazione, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a partecipare alla relativa selezione.
Codesta ecc.ma Corte, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n. 52/2011) che "Il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialita' ed efficienza. Tale
principio si e' consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. anche le sentenze nn. 195-150 e 100 del
2010, n. 293 del 2009). Nella medesima pronuncia codesta ecc.ma Corte ha escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, anche se gia' legati da rapporto di impiego con l'amministrazione.
Pertanto, per i motivi sopra evidenziati e per il costante orientamento giurisprudenziale, le norme in esame violano i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in base ai quali agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Inoltre, l'art. 10, comma 85, comportando anche un incremento del salario accessorio, si pone in contrasto con la previsione del contenimento della spesa tramite il tetto massimo per il trattamento economico complessivo, stabilita dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, violando, di conseguenza, principi fondamentali fissati dallo Stato a
norma dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 12, comma 28, estende il disposto dell'art. 13, comma 18 della L.R. 24/2009 al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008, purche' in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. L'art. 13, comma 18, della L.R. n. 24/2009 riguarda i processi di
stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
Cio' contrasta con l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione delle assunzioni.
La norma in esame, pertanto, viola l'articolo 117 secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato, nonche' con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente, in quanto non si fa cenno alla necessita' di assicurare il rispetto della disciplina statale di principio sul contenimento della spesa di personale (art. 76 comma 7
del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; per l'applicazione di tale ultima disposizione, cfr. art. 14, comma 9, D.L. 78/2010; successivamente, l'art. 76 comma 7
D.L. 112/2008 e' stato modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, infine, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010).
L'art. 12, comma 32, quantifica e attribuisce ex lege aumenti tabellari e indennita' prescindendo da quanto stabilito nel titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 (contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.
In tal modo la norma si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III del D. Lgs. n. 165/2001, violando, di conseguenza, l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato, alla competenza esclusiva dello Stato.
La stessa disposizione regionale, inoltre, lede anche i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto al personale delle Regione ivi indicato verrebbe attribuito un trattamento diverso rispetto al personale del medesimo comparto.
L'art. 12, comma 33, stabilisce che l'indennita' di pronto intervento di cui all'articolo 4, lettera e), del Contratto Integrativo di ente 1998-2001, del personale regionale, area non dirigenziale, documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale
della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento e' rideterminata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, in 90 euro mensili lordi da corrispondere per 12 mensilita', con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della Legge Regionale n. 64/1986.
Cio' contrasta con la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 in base alla quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non puo' superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati. Pertanto, la norma in esame si pone in contrasto con i principi fondamentali della vigente normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare e comporta, quindi, una violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
L'art. 12, comma 38, modifica l'articolo 10 della Legge Regionale 23 luglio 2009 n. 12, introducendo il comma 4-ter a norma del quale il direttore centrale della direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, e' nominato dal Presidente della Regione, esclusivamente tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al
comma 4-quater, senza la necessita' di effettuare valutazioni comparative.
Al riguardo, la norma regionale, escludendo espressamente che la nomina del direttore centrale abbia luogo sulla base di valutazioni comparative, lede i principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, violando, di conseguenza, gli articoli 3 e
97 della Costituzione.
L'art. 13, comma 25, apporta modiche alla L.R. n. 17/2009 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
Le norme di nuova introduzione prevedono:
«Art. 4. Sdemanializzazione. - 1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale e' disposta, con decreto del Direttore di servizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalita' idraulica da parte dalla struttura regionale competente.
2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i
parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale.
3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 e' consentita qualora il Comune interessato, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. Il silenzio costituisce assenso all'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalita' e termini delle procedure dl sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati»;
b) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. Alienazione di beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq. - 1. I beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq sono alienati mediante vendita diretta in favore del soggetto interessato che ne faccia richiesta e che se ne assume i relativi oneri. [.]».
«Art. 4-ter. Alienazione di beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq. - 1. I beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione e' autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalita' idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al
pagamento del canone di occupazione».
Tali previsioni regionali si pongono in contrasto con la vigente normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalita' del servizio idrico integrato, recata dall'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma della quale "1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge".
In particolare, la condizione per la quale i beni in argomento potrebbero essere sdemanializzati solo in presenza dell'accertata cessazione della "funzionalita' idraulica", si pone in contrasto con la norma statale di riferimento su richiamata, nella misura in cui la verifica di cessazione della funzionalita', demandata ad una autonoma
valutazione degli uffici regionali,, consentisse la cessione della proprieta' di beni comunque asserviti al servizio idrico integrato.
Si consideri, infatti, che non risulta codificato nella disciplina statale il concetto di "funzionalita' idraulica" richiamato dalla norma regionale. Inoltre, si censura il mancato rispetto delle regole comunitarie e nazionali sulle procedure a evidenza pubblica, in
quanto la disposizione regionale introduce un criterio arbitrario di sottrazione al principio dell'alienazione mediante gara pubblica, stabilendo una soglia di 5000 mq. al di sotto della quale la cessione puo' avvenire in forma diretta, con grave pregiudizio per le esigenze di tutela della concorrenza.
Pertanto, la norma regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, viola l'art. 117, co. 2, lett. e) ed s), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
per le quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 2 commi 55, 70, 85, 88, 91, 106, l'art. 7 comma 51, l'art. 10 commi 25, 85, 86, l'art. 12 commi 26, 28, 32, 33, 38, dell'art. 13 comma 25, della Legge regionale n. 11 dell'11 agosto 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 24 agosto 2011, recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007", per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 ottobre 2011 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.
Roma, addi' 22 ottobre 2011
L'Avvocato dello Stato: Fedeli