Ricorso n. 129 del 2 novembre 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 novembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 51 del 7.12.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. ...) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ...) per il ricevimento degli atti, fax ... e PEC ...,
presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Roma per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 160 al Bollettino ufficiale n. 32 del 27 agosto 2011, recante la «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche», per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 13 ottobre 2011.
1. Nel Supplemento n. 160 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 27 agosto 2011, risulta pubblicata la legge 13 agosto 2011, n. 14, recante la «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche».
Il testo dell'art. 1 di tale legge stabilisce testualmente che:
1. Il comma 4 dell'art. 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche e' sostituito dal seguente:
«4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attivita' autorizzate:
a) l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;
b) l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;
c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;
d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende».
L'art. 2 della medesima legge n. 14/2011 inserisce nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, l'art. 25-bis.
In particolare, il comma 1 di tale nuovo art. 25-bis dispone che «entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta di cui, all'art. 23, comma 4, l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche
se collocati permanentemente, previsti dal citato art. 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo art. 23, comma 4, lettera d), costituiscono attivita' edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8-bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori modalita' esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia delle aree naturali protette regionali) e successive modifiche, non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale».
A sua volta, il comma 8 del medesimo art. 25-bis stabilisce che:
«Nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla l.r n. 29/1997 e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettere a), b) e
c) del d.P.R. n. 380/2001 nonche', previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale puo' dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalita' realizzative dell'intervento, quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato al sensi dell'art. 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa. Nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti
urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e d) non costituiscono mutamento dello stato dei luoghi, pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori. Nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi e' reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso».
2. Con riferimento agli articoli 1 e 2 sopra riportati, si ritiene che entrambi siano illegittimi.
Grazie a tali disposizioni, infatti, viene offerta la possibilita' di installare tra l'altro manufatti prefabbricati, quali bungalow trilocali, bilocali, monolocali, capanni, gusci e tukul (art. 1, comma 4, lett. ...), del nuovo art. 23 della legge regionale
n. 13/2007), nonche' case mobili, con relativi preingressi e cucinotti (lett. a) dell'appena citato art. 1, comma 4).
Tali manufatti si configurano come strutture permanenti e determinano un mutamento dello stato dei luoghi e del relativo ambiente anche nelle aree protette: di conseguenza, vanno considerati strutture edilizie. Tuttavia, per effetto di siffatte disposizioni, potrebbero essere realizzati senza l'acquisizione di alcun parere
degli organi titolari della gestione del parco.
Alla stregua di quanto precede, risulta evidente l'illegittimita' delle norme regionali impugnate: sia dell' art. 1, perche', sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13/2007, consente la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette,
senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori dell'area protetta; sia dell'art. 2, perche', crea una nuova norma (art. 25-bis della legge regionale n. 13/2007), la quale stabilisce arbitrariamente che le installazioni di case mobili (v. comma 4, lett. a)) e dei relativi preingressi e cucinotti «costituiscono
attivita' edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio».
Le impugnate norme regionali, infatti, non stabiliscono ne' prescrizioni, ne' limitazioni quantitative delle realizzazioni, ne' possibilita' di controllo e di verifica del conseguente impatto ambientale, e pertanto non rispettano le finalita' istitutive delle aree protette individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge
quadro sulle aree protette).
Pertanto, siffatte norme violano l'art. 11 della citata legge quadro n. 394/1991, la quale affida all'Ente Parco l'adozione del regolamento che disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco (comma 1), stabilisce che «nei parchi
sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e fauna protette e ai rispettivi habitat» (comma 3) e prevede il nulla osta dell'Ente Parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco (art. 13 della legge n. 394/91).
In definitiva, le disposizioni regionali intervengono su una materia di competenza dello Stato e non rispettano la normativa statale, che fissa uniformi criteri di tutela validi per l'intero territorio nazionale. Esse, pertanto, violano l'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, il quale stabilisce che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono rimesse alla legislazione esclusiva dello Stato.
L'impugnate norme meritano dunque, di essere annullate.
P.Q.M.
Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimi e quindi annullare gli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del giorno 13 agosto 2011.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1. estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2011 e della relazione allegata al verbale;
2. copia della impugnata legge regionale n. 14/2011.
Roma, addi' 19 ottobre 2011
L'Avvocato dello Stato: Arena