Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 2 novembre 2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 51 del 7.12.2011)

 

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   (C.F. ...)  in  carica,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.  ...)  per  il  ricevimento  degli atti,  fax  ...  e  PEC   ...,

presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente  della  Giunta in   carica,   con   sede   in   Roma   per   la   declaratoria    di incostituzionalita' e conseguente annullamento degli articoli 1  e  2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 160 al Bollettino ufficiale  n.  32  del  27 agosto  2011,  recante  la  «Disciplina  delle  strutture  turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge  regionale  6  agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale.  Modifiche alla legge regionale 6  agosto  1999,  n.  14  "Organizzazione  delle

funzioni a livello  regionale  e  locale  per  la  realizzazione  del decentramento amministrativo" e successive modifiche», per  contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione  a seguito  della  determinazione  del   Consiglio   dei   ministri   di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta  del 13 ottobre 2011.

    1. Nel Supplemento n. 160 al Bollettino Ufficiale  della  Regione Lazio del 27 agosto 2011, risulta pubblicata la legge 13 agosto 2011, n. 14, recante la «Disciplina delle  strutture  turistiche  ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.  13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche  alla  legge regionale 6 agosto 1999,  n.  14  "Organizzazione  delle  funzioni  a livello regionale e locale per  la  realizzazione  del  decentramento amministrativo" e successive modifiche».

    Il testo dell'art. 1 di tale legge stabilisce  testualmente  che:

1. Il comma 4 dell'art. 23 della l.r. 13/2007 e successive  modifiche e' sostituito dal seguente:

        «4. Sono strutture  ricettive  all'aria  aperta  i  complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per  la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di  mezzi  autonomi  di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi  autonomi  di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre  alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono  consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attivita' autorizzate:

          a) l'installazione ed il rimessaggio dei  mezzi  mobili  di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case  mobili,  e dei relativi preingressi e cucinotti;

          b) l'installazione di manufatti realizzati con  sistemi  di prefabbricazione  leggera,  quali  tukul,  gusci,  capanni,  bungalow monolocali, bilocali, trilocali;

          c) la  realizzazione  di  manufatti,  quali  tukul,  gusci, capanni,    bungalow    monolocali,    bilocali,    trilocali,    non permanentemente infissi al suolo;

          d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende».

    L'art. 2 della medesima legge n. 14/2011  inserisce  nella  legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, l'art. 25-bis.

    In particolare, il comma 1 di tale nuovo art. 25-bis dispone  che «entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta di cui, all'art. 23, comma 4, l'installazione  e  il  rimessaggio  dei  mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti,  anche

se collocati permanentemente, previsti dal citato art. 23,  comma  4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo art. 23,  comma 4, lettera d), costituiscono attivita' edilizia  libera  e  non  sono quindi soggetti a  titolo  abilitativo  edilizio,  sempre  che  siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e  di  mobilita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 56,  fatto  comunque  salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6  e  10,  comma 8-bis, della legge regionale 6 luglio  1998,  n.  24  (Pianificazione paesistica e tutela dei  beni  e  delle  aree  sottoposti  a  vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le  installazioni ed il  rimessaggio  dei  predetti  mezzi  nelle  strutture  ricettive all'aria aperta  collocate  all'interno  di  aree  naturali  protette regionali, fatte salve le  eventuali  ulteriori  modalita'  esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.  29  (Norme in materia delle  aree  naturali  protette  regionali)  e  successive modifiche, non comportano  modifiche  sostanziali  sotto  il  profilo ambientale».

    A sua volta, il comma 8 del medesimo art. 25-bis stabilisce  che:

«Nelle strutture ricettive all'aria aperta  collocate  nei  territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla l.r n.  29/1997  e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del  piano  e  del regolamento  di  cui  agli  articoli  26  e  27  della  stessa,  sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettere a), b) e

c) del d.P.R. n.  380/2001  nonche',  previa  comunicazione  all'ente gestore dell'area, il quale  puo'  dettare,  nel  termine  di  trenta giorni, specifiche  modalita'  realizzative  dell'intervento,  quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui  al  regolamento adottato al sensi dell'art. 56 per  la  prima  classificazione  delle strutture  o  per  la  loro  riclassificazione  migliorativa.   Nelle strutture  precedentemente  perimetrate,  inserite  negli   strumenti

urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e  d)  non  costituiscono  mutamento dello stato dei luoghi, pertanto  non  sono  soggetti  al  preventivo parere degli enti gestori. Nei casi in cui le  strutture  sono  state autorizzate  successivamente  all'istituzione  del  parco  ove   sono ricomprese, il rilascio del parere  dell'ente  parco  riguardante  un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi e'  reso  entro il  termine  di  sessanta  giorni,  decorso   il   quale   interviene l'accoglimento per silenzio assenso».

    2. Con riferimento agli  articoli  1  e  2  sopra  riportati,  si ritiene che entrambi siano illegittimi.

    Grazie  a  tali   disposizioni,   infatti,   viene   offerta   la possibilita' di installare tra l'altro manufatti prefabbricati, quali bungalow trilocali, bilocali,  monolocali,  capanni,  gusci  e  tukul (art. 1, comma 4, lett. ...), del nuovo art. 23 della legge regionale

n.  13/2007),  nonche'  case  mobili,  con  relativi  preingressi   e cucinotti (lett. a) dell'appena citato art. 1, comma 4).

    Tali  manufatti  si  configurano  come  strutture  permanenti   e determinano un mutamento  dello  stato  dei  luoghi  e  del  relativo ambiente anche nelle aree protette: di conseguenza, vanno considerati strutture edilizie. Tuttavia, per effetto di  siffatte  disposizioni, potrebbero essere realizzati senza  l'acquisizione  di  alcun  parere

degli organi titolari della gestione del parco.

    Alla stregua di quanto precede, risulta evidente l'illegittimita' delle  norme  regionali  impugnate:  sia  dell'  art.   1,   perche', sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13/2007, consente la realizzazione di strutture edilizie nelle aree  protette,

senza  l'acquisizione  del  necessario  parere  degli  enti   gestori dell'area protetta; sia dell'art. 2, perche', crea  una  nuova  norma (art. 25-bis della legge regionale n. 13/2007), la  quale  stabilisce arbitrariamente che le installazioni di  case  mobili  (v.  comma  4, lett. a)) e  dei  relativi  preingressi  e  cucinotti  «costituiscono

attivita' edilizia  libera  e  non  sono  quindi  soggetti  a  titolo abilitativo edilizio».

    Le impugnate  norme  regionali,  infatti,  non  stabiliscono  ne' prescrizioni, ne' limitazioni quantitative delle  realizzazioni,  ne' possibilita' di controllo  e  di  verifica  del  conseguente  impatto ambientale, e pertanto non rispettano le finalita'  istitutive  delle aree protette individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394  (legge

quadro sulle aree protette).

    Pertanto, siffatte norme violano l'art.  11  della  citata  legge quadro n. 394/1991, la quale affida  all'Ente  Parco  l'adozione  del regolamento che disciplina  l'esercizio  delle  attivita'  consentite entro il territorio del parco (comma 1), stabilisce che  «nei  parchi

sono vietate le attivita' e le opere  che  possono  compromettere  la salvaguardia del paesaggio e degli  ambienti  naturali  tutelati  con particolare riguardo alla flora e  fauna  protette  e  ai  rispettivi habitat» (comma 3) e prevede il nulla osta  dell'Ente  Parco  per  il rilascio di concessioni  o  autorizzazioni  relative  ad  interventi, impianti ed opere all'interno del  parco  (art.  13  della  legge  n. 394/91).

    In definitiva, le  disposizioni  regionali  intervengono  su  una materia di competenza dello  Stato  e  non  rispettano  la  normativa statale, che fissa uniformi criteri di  tutela  validi  per  l'intero territorio nazionale. Esse, pertanto,  violano  l'art.  117,  secondo

comma, lettera s), della Costituzione, il  quale  stabilisce  che  la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono rimesse alla legislazione esclusiva dello Stato.

    L'impugnate norme meritano dunque, di essere annullate.

 

                               P.Q.M.

 

    Chiede  che  codesta  Corte  costituzionale   voglia   dichiarare illegittimi e quindi annullare gli articoli 1 e 2 della  legge  della Regione Lazio n. 14 del giorno 13 agosto 2011.

    Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:

        1. estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri del 13 ottobre 2011 e della relazione allegata al verbale;

        2. copia della impugnata legge regionale n. 14/2011.

          Roma, addi' 19 ottobre 2011

 

                    L'Avvocato dello Stato: Arena

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