Ricorso n. 13 del 18 gennaio 2012 (Regione Trentino-Alto Adige)
N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2012.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 2012 (della Regione Trentino-Alto Adige).
(GU n. 9 del 29.02.2012 )
Ricorso della regione Trentino-Alto Adige/Autonome region Trentino-Südtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5546 del 23 dicembre 2011 (doc. 2), rogata dall'avv. Edith Engl, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. . ..) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc...), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, suppl. ord. n. 234;
Per violazione:
del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare dell'art. 79, e delle relative norme di attuazione (in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268);
degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale;
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;
degli articoli 117 e 119 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
del principio di leale collaborazione, per i profili di seguito illustrati.
F a t t o
La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)». L'art. 32 di essa disciplina il «Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Gia' il titolo della disposizione, dunque, evidenzia che il legislatore statale ha inteso accomunare le Regioni ordinarie e le Regioni speciali (e in particolare la Regione Trentino-Alto Adige) nella regolazione del patto di stabilita', senza tener conto della speciale disciplina dettata, a seguito dell'Accordo di Milano, in merito ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Trentino-Alto Adige, disciplina contenuta nell'art. 79 dello Statuto speciale e, quindi, non modificabile ne' derogabile con legge ordinaria (se non mediante la speciale procedura di cui all'art. 104 dello Statuto speciale, che e' stata appunto utilizzata per introdurre le nuove norme dell'art. 79 St.).
In effetti, diverse norme contenute nell'art. 32 risultano illegittime e lesive delle prerogative costituzionali della Regione Trentino-Alto Adige per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
Come visto, l'art. 32 disciplina il «Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Il comma 1 stabilisce che, «ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».
Sennonche', come gia' ricordato sopra, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali la Regione e le Province assolvono gli «obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale». Tale articolo dispone altresi' che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1». Inoltre, nel comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale». Ed il comma 4 ribadisce che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo».
Con tali disposizioni l'enunciato comma 1 si pone in insanabile conflitto. Dunque, ne risulta chiara l'illegittimita': la Regione Trentino-Alto Adige e' soggetta al regime speciale di cui all'art. 79 St., con espressa esclusione dell'applicabilita' delle norme valevoli per le Regioni ordinarie e, in particolare, di quelle relative al patto di stabilita'. Il legislatore ordinario non puo' alterare unilateralmente l'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione di questa Regione - regolata da disciplina speciale - a quella delle Regioni ordinarie.
Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010.
Il comma 10 dell'art. 32 regola «il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'art. 20, comma 5, d.l. n. 98/2011, come modificato dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 138/2011, aggiuntivo rispetto a quello disposto dall'art. 14, comma 1, lett. b) d.l. n. 78/2010.
Esso precisa che, per il 2012, il concorso della Regione Trentino-Alto Adige e' di 32.108.000 euro (4.537.000 ex d.l. n. 78/2010 e 27.571.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011), mentre per gli anni 2013 e successivi e' di 38.366.000 ? (4.537.000 ex d.l. n. 78/2010 e 33.829.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011).
Lo Stato definisce quindi unilateralmente con legge ordinaria il riparto fra le autonomie speciali del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, violando il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria (v. le sentt. sopra citate).
Inoltre, il comma 10 viola l'art. 79 St. perche' i modi in cui la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno concordati tra Stato e Regione, sempre in base all'art. 79.
Questo prescrive, in particolare, che «la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo», e che, «a decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione (art. 79, comma 3). Corrispondentemente, e' violato l'art. 104, che richiede il consenso della Regione per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto.
La fissazione da parte del legislatore statale di una entita' finanziaria predeterminata, quale misura del concorso di questa Regione autonoma agli obiettivi di finanza pubblica, determina che detto obiettivo non risulti in alcun modo pariteticamente concordato, come oggi stabilito nello Statuto speciale e secondo un criterio sempre seguito nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato, ed a parole anche nella stessa l. n. 183/2011 (si veda. infra, in relazione all'art. 32, comma 12).
Il riparto previsto dal comma 10 appare altresi' privo di qualsiasi enunciazione di criterio e quindi meramente «potestativo» da parte dello Stato; si osserva che, se per quanto attiene il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 14 d.l. n. 78/2010, le autonomie speciali avevano comunque condiviso autonomamente tra loro il riparto, un'analoga condivisione non vi e' stata con riferimento al concorso aggiuntivo, ne' e' ravvisabile - nel comma 10 - una semplice riproposizione del riparto interno allora concordato tra le autonomie speciali.
Il comma 12 dell'art. 32 dispone che, «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10». A tale fine, «entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze»; con riferimento «all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012»; infine, «in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario».
Tale norma conferma indirettamente la fondatezza della censura avanzata contro il comma 10, perche' lo stesso legislatore statale prevede che il saldo programmatico vada concordato. Pero', poi, contraddittoriamente, il comma 12 dispone che l'accordo deve avere un contenuto vincolato, corrispondente alla somma indicata nel comma 10.
Dunque, in questa parte il comma 12 e' illegittimo per le stesse ragioni esposte in relazione al comma 10, cui si rinvia.
La contraddittorieta' interna del comma 12 implica che esso, oltre a violare il principio consensuale in materia di finanza delle Regioni speciali e l'art. 79 St., sia anche irragionevole (art. 3 Cost.), con ovvi riflessi negativi sull'autonomia finanziaria della Regione, che in teoria viene chiamata a concludere un accordo ma in realta' si vede imposta la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
E' poi illegittima la previsione secondo la quale, «in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario»: anche in questo caso sono violati il principio consensuale in materia di finanza delle Regioni speciali e
gli artt. 79 e 104 St., oltre al principio di leale collaborazione.
Infatti, il legislatore statale non puo' prevedere che l'applicazione delle norme relative alle Regioni ordinarie scatti semplicemente «in caso di mancato accordo», dato che cio' «vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo
preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata [...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto» (sent. n. 121/2010). La norma in questione finisce per rimettere l'applicazione del regime delle Regioni ordinarie alla nuda volonta' del Ministro dell'economia; e' invece necessario, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare il dissenso (sent. n. 383/2005).
Il comma 12 si pone anche in contrasto con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 32, comma 14, secondo la quale «l'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione»: contrasto che - data la puntualita' della disposizione impugnata - non sembra possa essere superato in via di interpretazione dei commi 12 e 13.
Il comma 16 statuisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria»; tali «norme di attuazione precisano le modalita' e
l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite».
Questa disposizione viola l'art. 79 per le ragioni gia' esposte precedentemente in relazione all'art. 32, comma 1, che qui si richiamano.
Si aggiunga che, ancor piu' specificamente, l'art. 79 dispone che «la regione e le province concorrono... all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:... c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze». Nel comma 2 si aggiunge che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1».
Poiche' e' pacifico che il legislatore ordinario non puo' sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo Statuto, se non con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta in modo piano l'illegittimita' della disposizione impugnata.
Il primo periodo del comma 17 dell'art. 32 stabilisce che «a decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali».
Tale disposizione sembra puramente facoltizzante, e dunque priva di effetto lesivo. Ove tuttavia essa potesse produrre per la ricorrente Regione un qualunque effetto di vincolo, allora se ne dovrebbe denunciare l'illegittimita' e l'incongruita'.
Quanto all'illegittimita', e' palese che una volta ancora la disciplina posta dalla legge ordinaria si sovrappone a quella posta dallo Statuto di autonomia, ed in particolare dal piu' volte citato art. 79, che specificamente regola per questa Regione le modalita' di stipulazione del patto di stabilita' ed il concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Quanto all'incongruita', non si vede perche' sul contenuto dell'accordo tra lo Stato e le Regioni dovrebbe registrarsi un previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie, o con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali (a meno che, per superare l'evidente illogicita', non si ritenga - cosa che non risulta affatto dalla norma - che tale ulteriore accordo sia richiesto soltanto sulla parte che riguarda gli enti locali).
Vengono infine in considerazione il terzo periodo del comma 17 ed i commi 19, 22, 24, 25 e 26, i quali prevedono le condizioni per l'adempimento del patto di stabilita', i casi di inadempimento e le relative sanzioni, anche in relazione alla Regione autonoma.
Precisamente, il terzo periodo del comma 17 stabilisce che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo
e il risultato complessivo conseguito».
Il comma 19 dispone quanto segue: «ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
Il comma 22 prevede che «restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149», gia' contestato da questa Regione. Il comma 24 dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 [cioe' che non sono soggette a sanzione pur in caso di violazione del patto di stabilita'], si considerano adempienti al patto di stabilita' interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a: a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale»; a tal fine, «il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera»; la certificazione e' trasmessa, «entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»; in caso «di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno». Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, «ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione».
Il comma 25 statuisce che «alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22».
Infine, in base al comma 26 «i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli».
Ad avviso della ricorrente Regione anche tali disposizioni sono illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le regole per la definizione del patto di stabilita', precisando che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» (comma 3) e in particolare che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione
con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4).
Lo Stato, dunque, non puo' definire unilateralmente le condizioni perche' la Regione sia considerata adempiente al patto di stabilita', le fattispecie di inadempimento e le sanzioni, in violazione del gia' illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e degli artt. 103, 104 e 107 St., che richiedono o il procedimento di revisione costituzionale o comunque un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI dello Statuto.
P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.
Padova-Roma, 11 gennaio 2012
Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi