Ricorso n. 13 del 21 gennaio 2015 (Regione Campania)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 gennaio 2015 (della Regione Campania).
(GU n. 9 del 2015-03-04)
Ricorso per la Regione Campania (c.f. …), in persona
del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano
Caldoro, rappresentata e difesa, giusta deliberazione di Giunta
regionale n. 685 del 23 dicembre 2014 e procura a margine del
presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria D'Elia
(c.f. …) e dall'Avv. Almerina Bove (…)
dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliato presso
l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla
Via Poli n. 29 (fax …; pec
…);
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3,
comma lett. f), 7, comma 9-septies, 29, comma 1, 32, comma 1, 38,
comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese,
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164
Fatto
1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 262 dell'11
novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 85, e' stata pubblicata la legge
11 novembre 2014. n. 164, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante Misure urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive.
2. L'art. 3 del citato decreto legge (Ulteriori disposizioni
urgenti per lo Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili
per il rilancio dell'economia) dispone che, per consentire la
continuita' dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzato all'avvio dei lavori, il Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98 e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro di cui 26
milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per
l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno
2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1) e
che il medesimo fondo e' altresi' incrementato, per un importo pari a
39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte
in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel
fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011.
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 (comma 1-bis).
3. Il comma 4 del citato art. 3 stabilisce, inoltre, che «Agli
oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede: (...)
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per
l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per
l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4. Il medesimo decreto legge, all'art. 7 (Norme in materia di
gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo
3 aprile 2006, 152, per il superamento delle procedure di infrazione
2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio
2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione) comma 9-septies,
novella l'art. 1, comma 120 della legge di stabilita' 2014 (legge 27
dicembre 2013, n. 147), prevedendo l'utilizzo anche delle
disponibilita' delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013,
al fine di destinare una quota di 50 milioni di euro, a valere sulla
quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24
febbraio 1992. n. 225.
5. L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) dello stesso decreto
legge modifica l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 recante «Norme in materia ambientale», aggiungendo alla fine del
comma 1 le previsioni secondo cui le regioni che non hanno
individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera,
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014; decorso inutilmente
tale termine si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che disciplina il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia
dell'amministrazione inadempiente; gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di
governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun
ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio
delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture
idriche di cui all'art. 143, comma 1.
6. L'art. 29 dello stesso decreto legge, concernente la
pianificazione strategica della portualita' e della logistica, al
comma 1 stabilisce che «Al fine di migliorare la competitivita' del
sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici
delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalita' nel
traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al
riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da
effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il
piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Lo
schema del decreto recante il piano di cui al presente comma e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto
puo' essere comunque emanato» e l'art. 32 («Marina Resort e
implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto»), al
comma 1 stabilisce che «Al fine di rilanciare le imprese della
filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti
all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio
acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle
strutture ricettive all'aria aperta».
7. L'art. 38, recante misure per la valorizzazione delle risorse
energetiche nazionali, al comma 1-bis, introdotto in sede di
conversione, prevede(va) che il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, predisponesse unilateralmente un piano
delle aree in cui sono consentite le attivita', di cui al comma 1, di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonche' le
attivita' di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. A seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 554 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita' per l'anno 2015), al comma in
questione risulta aggiunta la seguente previsione: «il piano, per le
attivita', sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la
Conferenza unificata». Il comma 7 del medesimo art. 38, come
modificato in sede di conversione, prevede che con disciplinare tipo,
adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono
stabilite, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' di conferimento del titolo,
concessorio unico di cui al comma 5 (per le attivita' di ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n. 9
del 1991), nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita'
ai sensi dello stesso art. 38.
8. L'art. 40 (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga) al comma 1 prevede un incremento del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di 728 milioni di euro per l'anno 2014,
ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e
al comma 2 stabilisce che alla copertura degli importi summenzionati
si provveda, tra l'altro, attraverso una riduzione pari a 150 milioni
di euro nel 2014 e 70 milioni di euro nel 2015 della dotazione di cui
all'art. 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013,
ovvero delle risorse riconosciute alle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia dal d.l. n.
76/2013 (lettera a)), mentre per le restanti regioni viene previsto
uno spostamento di 70 milioni di euro dal 2014 al 2015, compensata
dal contestuale decremento della dotazione relativa alle regioni del
Mezzogiorno (lettera b).
9. I citati articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 9-septies,
29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 sono costituzionalmente illegittimi per i
seguenti
Motivi
Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera f), 7,
comma 9-septies e 40, comma 2 per violazione degli artt. 119, comma
5, 120 comma 2 e 3, comma 2 della Costituzione.
I. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 7011,
n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e
sociali», attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art.
61 della legge n. 289/2002 - nel quale, a decorrere dal 2003, sono
state concentrate le risorse destinate agli interventi nelle aree
sottoutilizzate del Paese, ai sensi della legge n. 289/2002 e sono
iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate
a finalita' di riequilibrio economico e sociale, in attuazione
dell'art.119, comma 5 della Costituzione- ha assunto, come noto, la
denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)». Il
Fondo in menzione rinviene la propria disciplina nell'art. 119, comma
5 della Costituzione- in base al quale gli interventi perequativi
degli squilibri economici in ambito regionale devono garantire
risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie ed essere rivolti a
favore di aree territoriali determinate in base a criteri di
differenziazione regionale (C.Cost. 46/2013 e 284/2009) - nonche'
nella legge n. 42/2009 e nel decreto legislativo n. 88/2011, che
costituiscono norme interposte nel giudizio di legittimita'
costituzionale.
La legge 27.12.2013 n. 147 - legge di stabilita' per il 2014 - ha
disposto. all'articolo 1, comma 6, che «in attuazione dell'art. 119,
quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione
e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810
milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento
del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50
milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni
per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».
La norma stabilisce, altresi', che, per gli anni successivi, la
quota annuale sara' determinata dalla tabella E delle singole leggi
di stabilita' a valere sul rimanente importo di 42.298 milioni,
mentre, per la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la
relazione tecnica alla legge di stabilita' 2014 (AS 1120) precisa che
la relativa iscrizione in bilancio avverra' all'esito di una apposita
verifica di meta' periodo (da effettuare precedentemente alla
predisposizione della legge di stabilita' per il 2019) sull'effettivo
impiego delle prime risorse assegnate.
Sulla base dell'indicata previsione, per il periodo di
programmazione 2014-2020 il Governo ha presentato alle autorita'
della UE - secondo quanto previsto dal vigente Regolamento UE n.
1303/2013 di disciplina dei Fondi strutturali - la proposta di
Accordo di partenariato, dapprima in versione provvisoria (nel mese
di dicembre 2013), e quindi nel testo definitivo, in data 24 aprile
2014. Sul testo dell'Accordo di partenariato e' stata acquisita la
preventiva intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131; anche l'indicata intesa fa
espresso riferimento alle citate risorse del FSC, nell'importo
stanziato nella legge di stabilita' per l'anno 2013 (cfr. pagina 12).
Le disposizioni di cui ai citati art. 3, comma 4, lettera f), e
art. 7, comma 9-septies e 40, comma 2 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese,
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
prevedono la copertura dei fondi ministeriali attraverso la
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in violazione degli
articoli 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 3, secondo comma,
della Costituzione. La riduzione della quota nazionale del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (gia' FAS), programmazione 2014-2020 - in
assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse indicate
siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori
sottoutilizzati e con la medesima chiave percentuale di riparto (80%
per le aree del Mezzogiorno e 20% per le aree del Centro-Nord) - e'
da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.
119, quinto comma, della Costituzione, posto che anche la quota
assegnata alle amministrazioni nazionali soggiace ai medesimi vincoli
di destinazione della quota regionale assegnata ai programmi
regionali; la medesima disposizione, mediante la corrispondente
riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, determina una riduzione del
complesso delle risorse destinate esclusivamente a sostenere
interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con lesione
dei principi costituzionali che si ricavano dall'art. 119, quinto
comma e dall'art. 120, secondo comma della Costituzione. Il Fondo in
menzione soggiace a vincoli di destinazione e la rideterminazione
dell'ammontare delle risorse da destinare agli interventi per lo
sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate deve conformarsi
alle previsioni del decreto legislativo 88/2011, in base al quale
l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi per lo
sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate puo' essere
rideterminato dalle leggi annuali di stabilita' successive a quella
che ha preceduto l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione
qualora si renda necessario soltanto «in relazione alle previsioni
macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e
di finanza pubblica» (art. 5) e a condizione che la nota di
aggiornamento del DEF indichi i nuovi «obiettivi di convergenza
economica delle aree del Paese a minore capacita' fiscale (...)
valutando l'impatto macroeconomico gli effetti, in termini di
convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria
destinata alle aree svantaggiate», previa acquisizione del parere
della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n.
42/2009.
Il rispetto del «principio di tipicita' delle ipotesi e dei
procedimenti attinenti la perequazione regionale» (Corte cost.
176/2012) impone, inoltre, al legislatore statale di osservare, come
normativa di attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., la legge
n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, secondo la quale (art.
16, comma 1, lett. d) «l'azione per la rimozione degli squilibri
strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree
sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati
in piani, organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate
nella destinazione». In ulteriore specificazione dei principi della
richiamata legge n. 42/2009, poi, il citato decreto legge n. 88/2011
stabilisce che la politica di riequilibrio economico e sociale e'
perseguita prioritariamente con le risorse del FSC e con i
finanziamenti a finalita' strutturale dell'UE e i relativi
cofinanziamenti nazionali» (art. 2, comma 1). Nella riduzione della
quota nazionale del FSC lo Stato non puo', dunque, legittimamente
invocare il titolo competenziale relativo al coordinamento della
finanza pubblica, in ragione di un'incidenza sproporzionata degli
oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 91/2014 a
danno dei territori interessati dagli interventi di perequazione e
del conseguente effetto sperequativo implicito nella disposta
riduzione, in mancanza di ogni indice da cui possa trarsi la
conclusione che le risorse in tal modo rifinalizzate siano
esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori e con le
medesima chiave percentuale di riparto.
II. Le norme impugnate, peraltro, appaiono altresi' in contrasto
con l'art.120 della Costituzione e con il principio di leale
collaborazione.
Codesta Corte ha, invero, affermato con giurisprudenza costante
(ex plurimis, sentenze n. 39 del 2013, n. 179 del 2012, n. 33 del
2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007) la illegittimita' di
previsioni normative volte a vanificare la bilateralita' della
procedura prevista da norme interposte attraverso la statuizione
della forza decisiva della volonta' di una sola parte - sia essa, di
volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma. Nel
caso che ci occupa, successivamente all'intesa prestata dalla
Conferenza unificata, il legislatore e' intervenuto unilateralmente -
e in difformita' rispetto alle prescrizioni del decreto legislativo
n. 88/2011 - a ridurre il FSC.
III. In considerazione della ratio sottesa alle politiche di
riequilibrio economico e sociale, riconducibile all'ambito delle
azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali
in determinati territori svantaggiati, e tenuto conto che le norme
impugnate configurano una irragionevole sottrazione di risorse
dall'ambito delle richiamate azioni volte a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano di fatto la liberta' e
l'uguaglianza dei cittadini, le stesse contrastano patentemente,
altresi', con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) per
violazione degli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118,
primo e secondo comma, 120, 121 e 123, primo comma, della
Costituzione.
I. Il primo dei due periodi aggiunti dall'art. 7, comma 1,
lettera b), numero 1) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014. n. 164 alla fine del comma 1 dell'art.147 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone
che le Regioni provvedono con «delibera», anziche' con legge,
all'individuazione degli enti di governo d'ambito, viola gli articoli
114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 121
e 123, primo comma, della Costituzione, ridondando anche nella
violazione dell'art. 97 Cost., per il quale i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge. Infatti, in base allo
Statuto regionale «l'attivita' amministrativa si conforma al
principio di legalita'» (art. 64, comma 2), i Comuni, in forma
singola o associata esercitano le funzioni amministrative nel
rispetto della costituzione, della legge e dello Statuto regionale
(art. 19, comma 1) e spetta al Consiglio regionale deliberare
l'istituzione, la fusione o la soppressione di enti, agenzie,
aziende, societa', e consorzi «comunque dipendenti» dalla Regione
(della 26, comma 4, lett. h). In base ai richiamati parametri
costituzionali, i servizi idrici sono organizzati sulla base di
ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali che
individuano gli enti di governo dell'ambito, anche con il potere di
fissare un termine per l'adesione degli enti locali a quest'ultimi;
cio' che, in quanto prodromico all'esercizio di un eventuale potere
sostitutivo regionale, e' senz'altro riservato alla legge regionale.
In ragione della natura necessariamente legislativa del provvedimento
con cui la Regione individua gli enti d'ambito, risulta del tutto
incongrua, rispetto alla complessita' del procedimento legislativo,
la determinazione di un termine di soli 50 giorni tra l'entrata in
vigore della legge di conversione del d.l. n. 133/2014 - 12 novembre
2014 - e la data fissa del 31 dicembre 2014 indicata dal novellato
art. 147, comma 1 del decreto legislativo n. 152/9006, con
conseguente illegittimita' di detto termine (in un caso analogo,
l'originario termine di 60 giorni fissato dall'art. 32, comma 33, del
d.l. n. 269/2003. a seguito della sent. Corte cost. n. 196/2004, e'
stato rideterminato, con l'art. 5 del d.l. n. 168/2004, in un termine
di quattro mesi).
II. Nella parte in cui il medesimo art. 7, comma 1, lettera b),
numero 1) prevede, poi, che il termine per provvedere sia perentorio,
viola anche l'art. 120 della Costituzione. La Regione inadempiente
infatti, nel vigente ordinamento costituzionale, non perde la
competenza a disciplinare la materia di propria competenza ne' prima
- ancorche' il termine per provvedere sia scaduto - ne' dopo
l'effettivo esercizio del potere sostitutivo. E' pacifico infatti che
quest'ultimo non altera il quadro delle competenze costituzionalmente
previsto (diversamente ad es. dalla chiamata in sussidiarieta'),
costituendo istituto specificamente rivolto a favorire l'applicazione
della legge da parte del soggetto ordinariamente competente e non ad
ostacolarne l'adempimento, ancorche' tardivo. Ne deriva il carattere
necessariamente cedevole degli atti sostitutivi (principio
espressamente enunciato ad es. nell'art. 41 della legge n. 234/2012,
per i casi ivi disciplinati, ma certo e definito nell'interpretazione
giurisprudenziale sui poteri sostitutivi: cfr. Corte cost. nn.
126/1992 e 425/1999, nonche' i pareri del Consiglio di Stato, ad.
gen., n. 1/2001 e n. 1376/2002 e la recente sent. sempre del
Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2014, n. 2800).
Illegittimita' costituzionale dell'art.29, comma 1 per violazione
degli artt. 117, comma 3 118, primo e secondo comma, nonche' del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della
Costituzione.
Le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
attengono alla materia «porti e aeroporti civili» di competenza
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
In esse, nonostante la chiamata in sussidiarieta' delle funzioni
attinenti la pianificazione strategica della portualita' e delle
logistica non e' prevista, tuttavia, alcuna forma di coinvolgimento
delle regioni. Codesta Corte costituzionale, con sentenza n. 79/2011
e con sentenza n. 303 del 2003, pur indicando la materia «porti ed
aeroporti civili» tra quelle per le quali, in forza dell'attrazione
in sussidiarieta', e' riconosciuto un ampio margine di intervento
statale, ha chiarito che esso e' legittimo a condizione che si
prevedano ed esplichino adeguate procedure concertative e di
coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, quali le intese.
La mancata previsione di alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni
nelle procedure di adozione del piano strategico nazionale della
portualita' e della logistica determina un patente contrasto con gli
articoli 117. terzo comma, e 118, primo e secondo comma, nonche' del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della
Costituzione;
Illegittimita' costituzionale dell'art.32, comma 1 per violazione
degli artt. 117, comma 4 e 118, primo e secondo comma, nonche' del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della
Costituzione.
Le disposizioni di cui al citato art. 32, comma 1 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 accentrano in capo allo Stato compiti e
funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle
Province autonome dall'art. 1 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. La
norma realizza, quindi, un accentramento di funzioni spettanti in via
ordinaria alle Regioni, in virtu' della loro competenza legislativa
residuale in materia di turismo. Tale chiamata in sussidiarieta', in
mancanza della previsione di adeguate procedure concertative e di
coordinamento orizzontale tra Stato e regioni, altera il riparto di
competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia ed il principio
di leale collaborazione. Cosi' come rappresentato anche nel Dossier
del servizio studi della Camera dei Deputati n. 91 del 15 ottobre
2014 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimita'
costituzionale), la disposizione in esame avrebbe dovuto prevedere il
coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per
l'equiparazione dei Marina resort alle strutture ricettive turistiche
all'aria aperta. Secondo l'insegnamento di Codesta Corte
costituzionale, infatti, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento
delle Regioni, perche' la materia turismo, appartenendo oramai a tali
enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con
atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost. sent. n. 214 del
2006, punti 8-9 del diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3). Per
tali ragioni le citate disposizioni appaiono lesive dell'art. 117,
quarto comma, dell'art. 118, primo e secondo comma, nonche' del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della
Costituzione.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 38 comma 7 per violazione
degli artt. 117, comma 3 e 118 della Costituzione.
Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 1-bis e comma 7 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 afferiscono alla materia della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, oggetto di
legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost.
Cio' nonostante, nessuno spazio di co-decisione risulta riservato
dalla disposizione di cui comma 7 (1) alle Regioni ed alle autonomie
locali, le quali vengono estromesse del tutto dalla definizione delle
modalita' di conferimento del titolo concessorio e delle modalita' di
esercizio delle relative attivita'. Anche alla luce delle possibili
incidenze sulle competenze regionali in materia di governo del
territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali, anch'esse rientranti nel terzo comma dell'art. 117
della Costituzione, le disposizioni in esame avrebbero dovuto
garantire la partecipazione delle regioni. Codesta Corte a piu'
riprese ha precisato che l'esercizio unitario che consente di
attrarre insieme alla funzione amministrativa anche quella
legislativa puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovvero le intese, che devono essere
condotte in base al principio di lealta' (n. 303 del 2003, n. 6 del
2004, n. 383 del n. 2005, n. 331 del 2010, n. l 82 del 2013). Per
tali ragioni, le disposizioni del comma 1-bis e 7 si pongono in
contrasto con l'art. 117, comma 3, e con l'art. 118 della
Costituzione.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma 2 per violazione
degli artt. 117, comma 1, 118, 5 e 120 della costituzione.
La politica di coesione territoriale e' svolta dall'Unione
europea tramite i fondi strutturali (Fondo sociale europeo e Fondo
europeo di sviluppo regionale) e dallo Stato, mediante il fondo per
lo sviluppo e la coesione (gia' Fondo per le aree sottoutilizzate);
tale politica si fonda sul «principio di addizionalita'», in base al
quale gli Stati membri devono stanziare un ammontare di
cofinanziamento nazionale da affiancare alle risorse europee che
transitano dai Fondi strutturali. nonche' sul rispetto del «principio
di partenariato» (gli obiettivi dei fondi sono perseguiti dagli stati
membri nel quadro di una stretta cooperazione con le autorita'
regionali). Cio' posto, per le disposizioni di cui all'art. 40, comma
2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 si riscontrano, oltre ai vizi gia' individuati
nel primo motivo di ricorso con riferimento anche agli articoli 3 e
7, comma 9-septies, anche la violazione dell'art. 117, primo comma
della Costituzione, rilevando come norme interposte gli articoli 11 e
15 del regolamento CE n. 1083/2006, nonche' il regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, e - quanto al
recepimento del principio del partenariato nel nostro ordinamento -
l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 76/2013, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 99/2013. La relazione illustrativa del
disegno di legge di conversione del decreto oggetto del presente
giudizio osserva che la rimodulazione di risorse in oggetto e'
operata in seguito al ridotto utilizzo - fin qui verificatosi -
dell'incentivo finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a),
del d.l. n. 76/2013. A tale riguardo e' da osservare, tuttavia, che
la riprogrammazione delle risorse PAC non utilizzate, in base
all'accordo tra Governo e Regioni meridionali sulla revisione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 (Piano
Nazionale per il Sud: Sud 2020, siglato il 3 novembre 2011), e'
vincolato al «principio di territorialita'». Principio ribadito anche
dall'art. 23, comma 4, della legge n. 183/2011 (legge di stabilita'
2012). La violazione di detto vincolo determina pertanto anche la
lesione del principio di leale collaborazione che trova base negli
articoli 5 e 120 della Costituzione.
(1) Si e', invece, sopra rilevato come, in sede di legge di
stabilita' per l'anno 2015, il legislatore abbia novellato il
comma 1-bis dell'art. 38 in menzione, introducendo uno spazio di
co-decisione attraverso la Conferenza unificata. Per tale motivo,
il presente ricorso non contiene censure avverso il testo
originario del comma 1-bis cit., riservandosi invece
l'Amministrazione di proporre impugnativa avverso l'art. 1, comma
554 della legge di stabilita' nei termini di legge.
P.Q.M.
Voglia Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, in accoglimento del
presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle
disposizioni impugnate, nei profili e termini sopra esposti.
Avv. Almerina Bove
Avv. Maria d'Elia