RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2008 , n. 13
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale
depositato  in  cancelleria  il  25 febbraio 2008 (del Presidente del
                       Consiglio dei ministri)

  
(GU n. 13 del 19-3-2008) 
 
   Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
   Contro   la   Regione  autonoma  Valle  D'Aosta,  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  regionale pro tempore, per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2, 3 e
6  e  21  della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007, pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale della Regione autonoma Valle D'Aosta n. 62
del  18  dicembre  2007  e  recante «Nuove disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti».
   La   presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  14  febbraio 2008 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
   La  legge  della  Regione Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007,
recante  disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili
di illegittimita' costituzionale.
   Si  premette  che,  nonostante  le  regioni abbiano una competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  «governo  del territorio»,
competenza   riconosciuta  anche  alle  regioni  a  statuto  speciale
attraverso  legge  costituzionale  n. 3/2001, la materia gestione dei
rifiuti  rientra  nella  potesta'  esclusiva  statale  per  i profili
attinenti  la  tutela  dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma,  lettera s) Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori
regionali  le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006,
che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente
validi  sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in
materia  e'  intervenuto  anche  il  legislatore  comunitario  con le
direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle
Comunita'  europee che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed
ha  provveduto  a  delineare  dei  principi generali, soprattutto per
quanto  concerne la definizione di rifiuto. Si tratta di principi che
non  possono  essere  derogati  dalla  regione  dato  il  vincolo del
rispetto  del  diritto  comunitario  derivante dal combinato disposto
dell'art.  117,  primo comma, Cost. e dell'art. 2, primo comma, legge
costituzionale  n. 4/1948, recante lo statuto speciale per la Regione
Valle d'Aosta.
   Sulla  base  di  tali  premesse  sono  censurabili  in  quanto  in
contrasto  con  la  normativa statale e comunitaria di riferimento le
seguenti disposizioni:
     L'art.  14  e' censurabile per diversi aspetti. In primo luogo i
commi 1 e 2 che stabiliscono le condizioni al presentarsi delle quali
i  materiali  inerti  da scavo non costituiscono rifiuti, contrastano
con  i  principi  comunitari in materia di definizione di rifiuto. In
proposito,  la Corte di giustizia ha piu' volte ribadito che, al fine
di  individuare  quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto
e'   necessario  effettuare  una  valutazione  «caso  per  caso».  In
particolare,   nella  sentenza  C-9/00,  il  giudice  comunitario  ha
precisato  che  il  campo  di  applicazione  della nozione di rifiuto
dipende  dal  significato  del termine «disfarsi», puntualizzando che
l'esecuzione  di  un'operazione menzionata negli allegati II A o II B
della  direttiva  non  permette,  di  per  se', di qualificazione una
sostanza o un oggetto come rifiuto e che, inversamente, la nozione di
rifiuto  non  esclude  sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo
economico.  Non e' possibile - in altri termini - adottare esclusioni
generalizzate  o  presunzioni  assolute  di  esclusione  dal campo di
applicazione  della normativa in materia di rifiuti, ma e' necessario
effettuare  una  valutazione, caso per caso, al fine di verificare se
l'intenzione  del  detentore  sia quella di disfarsi del bene o della
sostanza stessi dal momento che la dir. 2006/12 stabilisce all'art. 1
che  per  «rifiuto» debba intendersi qualsiasi sostanza o oggetto che
rientri nelle categorie indicate negli allegati e di cui il detentore
si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
     Tale contrasto con i principi comunitari determina la violazione
del combinato disposto degli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, comma
1  della  legge  cost.  4/1948  che impongono il rispetto del diritto
comunitario  e  conseguentemente  della  giurisprudenza  comunitaria.
Inoltre,  le disposizioni in esame contrastano anche con la normativa
statale,  che  con  il decreto legislativo n. 152/2006, disciplina in
modo puntuale le ipotesi in cui le terre e rocce da scavo reimpiegate
in  un  ciclo  produttivo  non  siano  da  considerasi quali rifiuti,
subordinando   a   condizioni   e  procedure  molto  dettagliate,  la
possibilita'  di  impiegare tali materiali, in esclusione dall'ambito
di   applicazione   della   normativa   in  materia  di  rifiuti.  In
particolare,  l'art. 186 del su citato decreto prevede che le terre e
rocce  da  scavo,  anche  di  gallerie ed i residui della lavorazione
della   pietra   destinate   all'effettivo  utilizzo  per  reinterri,
riempimenti,  rilevati  e  macinati  non  costituiscono  rifiuti sono
esclusi  dall'ambito  di applicazione della parte quarta del presente
decreto  solo  nel  caso in cui, anche quando contaminati, durante il
ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di
escavazione,  perforazione  e  costruzione,  siano  utilizzati, senza
trasformazioni   preliminari,   secondo  le  modalita'  previste  nel
progetto  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale ovvero,
qualora  il  progetto  non  sia  sottoposto  a valutazione di impatto
ambientale,  secondo  le  modalita'  previste  nel progetto approvato
dall'autorita'  amministrativa competente, ove cio' sia espressamente
previsto,  previo  parere  delle  Agenzie  regionali e delle province
autonome  per la protezione dell'ambiente, sempre che la composizione
media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti
superiore  a  determinati  limiti  massimi. Si tratta di disposizioni
finalizzate  alla  tutela  dell'ambiente; pertanto la loro violazione
determina  una  lesione della competenza esclusiva statale in materia
di  tutela  dell'ambiente,  ex  art. 117, secondo comma 2, lettera s)
Cost.
   Per  le  stesse  ragioni  e'  censurabile  anche  il comma 3 della
presente disposizione che disciplina la gestione dei materiali inerti
da  scavo  che  non  costituiscono  rifiuti ai sensi dei due commi su
indicati.
   Il  comma  6  della  norma in esame prevede che la realizzazione e
l'esercizio  delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti
da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al
decreto  legislativo n. 152/2006. Tale regime di esclusione contrasta
con quanto disposto dall'art. 186 del decreto su citato che detta una
disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali da scavo molto
rigorosa  e  che  ne esclude l'applicazione solamente per i materiali
inerti da scavo gia' oggetto di caratterizzazione, non contaminati e,
quindi,  non  rientranti  nel regime dei rifiuti. Il mancato rispetto
del  regime  procedurale  di cui all'art. 186 del decreto legislative
n. 152/2006  fa  venir  meno gli standard minimi e uniformi di tutela
dell'ambiente  di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s)  Cost.  e  determina, pertanto, la
violazione di tale parametro costituzionale.
   L'art.  21,  nella  misura in cui prevede che i centri comunali di
conferimento  dei rifiuti urbani non debbano essere autorizzati e che
le  operazioni di conferimento non siano considerate quali operazioni
di  recupero  o  di  smaltimento,  non appare conforme alla normativa
comunitaria   e   nazionale  di  riferimento.  Infatti  la  direttiva
2006/12/CE  ed  il  decreto  legislativo n. 152/2006 prevedono che le
«ecopiazzole»,  o  «isole  ecologiche» presso cui viene effettuato il
conferimento   dei   rifiuti   urbani  differenziati,  devono  essere
considerate  quali  centri  di stoccaggio (nelle forme della messa in
riserva,  nel  caso  in  cui  i  rifiuti siano destinati a successive
operazioni  di recupero - punto R13 dell'Allegato 2 B della direttiva
2006/12  e  punto  R13  dell'Allegato  C alla parte quarta al decreto
legislativo  n. 152/2006; o del deposito preliminare, nel caso in cui
gli  stessi  siano destinati a successive operazioni di smaltimento -
punto  D  15 dell'allegato 2 A della direttiva 2006/12/CE e punto D15
dell'Allegato   B   alla   parte   quarta   al   decreto  legislativo
n. 152/2006).  Conseguentemente,  le  operazioni  di conferimento dei
rifiuti  presso  tali  isole ecologiche e la gestione delle strutture
stesse  devono  essere  effettuate  nel pieno rispetto delle relative
autorizzazioni  previste  dal  decreto  legislativo n. 152/2006, come
piu'  volte  statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
La norma regionale in questione, dettando disposizioni contrarie alla
normativa   comunitaria  e  nazionale  vigente,  viola  il  combinato
disposto  degli  artt. 117, primo comma, Cost. e 2, primo comma della
legge  cost. n. 4/1948, nonche' l'art. 117, secondo comma, lettera s)
Cost.  ai  sensi  del  quale  lo  Stato  ha legislazione esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente.
   Tali  disposizioni sono censurabili anche a fronte delle modifiche
apportate  agli  artt.  183 e 186 del decreto legislativo n. 152/2006
dal  decreto  legislativo  n. 4/2008  che  e'  stato pubblicato il 29
gennaio 2008 seppure non ancora in vigore.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale degli articoli 14, commi
1,  2,  3  e  6 e 21 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007,
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione autonoma Valle
D'Aosta  n. 62  del 18 dicembre 2007 e recante «Nuove disposizioni in
materia  di  gestione  dei  rifiuti»  per violazione degli artt. 117,
commi  1  e  2,  lettera  s) Cost. e 2, primo comma della legge cost.
n. 4/1948 con consequenziali statuizioni.
     Roma, addi' 15 febbraio 2008
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

        
    

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