RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2009 , n. 13
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  3  marzo  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 13 del 1-4-2009) 
 
    Ricorso  del  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
presso  i  cui  uffici  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,   e'
domiciliato; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte  qua
della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2008, n. 44, pubblicata
nel  B.U.R.  n.  18  del  24  dicembre  2008,   recante   il   titolo
«Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei ministri  nella  riunione  del  20  febbraio  2009  (si
depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del  Ministro
proponente). 
    La legge della Regione Liguria n. 44 del 2008 (legge  finanziaria
per l'anno 2009) dispone, tra  altro,  con  il  suo  articolo  20  la
modifica del comma 2-bis dell'articolo 34 della l.r. n. 10 del 2008 a
suo tempo introdotto dall'articolo 1, comma 2, della l.r. n.  37  del
2008. 
    Tale ultima disposizione e' stata impugnata  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con atto spedito a mezzo del servizio  postale
in data 19 dicembre 2008. 
    In tale atto d'impugnazione si e' osservato quanto segue. 
    «La legge n. 37 del 2008 e'  composta  di  due  articoli  e  reca
disposizioni relative alla riorganizzazione  e  allo  sviluppo  della
societa' Sviluppo Genova S.p.A.,  partecipata  al  52,5%  da  Regione
Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova; al 24,5% da societa'
pubblico-private; al 23% da istituti bancari. 
    L'articolo 1, comma 2, della legge regionale impugnata  inserisce
il comma 2-bis all'articolo  34  della  legge  regionale  finanziaria
2008,  disponendo  che:  "Qualora  si  pervenga   all'esercizio   del
controllo analogo a quello esercitato sui  propri  servizi  da  parte
della regione, anche in forma associata, previa intesa  fra  i  soci,
gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le societa'  controllate
direttamente  o  indirettamente  dalla  regione,  possono   affidare,
tramite  specifiche   convenzioni,   prestazioni   finalizzate   alla
produzioni di beni e servizi alla societa'". 
    La riportata previsione normativa appare violare l'articolo  117,
primo comma, della Costituzione in quanto viola i  vincoli  derivanti
dell'Ordinamento comunitario in materia di affidamento prestazioni di
beni e servizi in  house  (articoli  43  e  49  del  Trattato  CE)  e
l'articolo 117, secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione  in
quanto invade la competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di tutela della concorrenza (violazione dell'articolo 13  del
d.l. 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.). 
    In particolare, la legittimita' di affidamenti di prestazioni  di
beni e servizi in house, con inerente sottrazione  della  prestazione
all'espletamento di gara, e' condizionata - secondo la  piu'  recente
giurisprudenza della Corte di giustizia  -  alla  ricorrenza  di  tre
presupposti: 1) l'amministrazione beneficiaria della prestazione deve
poter svolgere sulla societa'  partecipata  un  controllo  analogo  a
quello esercitato sulle proprie strutture; 2) la societa' partecipata
deve avere  capitale  pubblico;  3)  la  societa'  affidataria  della
prestazione     deve     operare     esclusivamente     in     favore
dell'amministrazione beneficiaria della prestazione. 
    Il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie  strutture
comporta la necessita' di un controllo strutturale, non limitato agli
aspetti formali, effettivo, svincolato da condizioni  anche  se  solo
future ed eventuali: controllo sugli  obiettivi  strategici  e  sulle
deliberazioni  piu'  rilevanti,   risultando   non   sufficiente   la
detenzione del capitale in mano pubblica. 
    Nella specie, la disposizione impugnata, oltre ad  ipotizzare  un
«controllo  analogo»  della  Regione  Liguria  futuro  ed  eventuale,
consente (non solo alla regione, ma)  anche  alle  societa'  da  essa
regione  direttamente  o  indirettamente  controllate   l'affidamento
diretto di prestazione di beni o servizi alla Sviluppo Genova S.p.A. 
    In tal modo, viene consentito affidamento diretto in  assenza  di
tutti i presupposti che  l'Ordinamento  comunitario  e  l'Ordinamento
nazionale impongono al fine. 
    Invero, il controllo  diretto  non  comporta  necessariamente  la
titolarita'  in  mano  pubblica  dell'intero  capitale  sociale;   il
controllo  indiretto  non   comporta   necessariamente   neppure   la
titolarita'  di  parte  del  capitale  sociale  risultando   evidente
l'impossibilita'   di   esercizio   dell'indispensabile    "controllo
analogo". 
    La  disposizione  impugnata  e',  poi,  lesiva  della  competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela   della
concorrenza, in quanto viola l'articolo 13 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n.  248,
successivamente modificato con l'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e con l'articolo 4, comma  7,  del  d.l.  3
giugno 2008, n. 97, convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129. 
    Invero, la disposizione de qua prevede  un  ipotetico  "controllo
analogo" futuro ed eventuale, senza apposizione di termini  temporali
al riguardo, trascurando che, in caso  contrario  necessariamente  da
prevedere, sussiste l'obbligo per l'Ente territoriale  di  dismettere
le quote societarie o scorporare le attivita' non consentite.». 
    L'articolo 20 della l.r. n. 44 del 2008, oggetto  della  presente
impugnazione, modifica (attraverso la sostituzione  dell'articolo  1,
comma 2, della l.r. n. 37 del 2008) il comma 2-bis  dell'articolo  34
della l.r. n. 34 del 2007 come segue: «La regione opera affinche'  si
verifichino le condizioni previste  perche'  Sviluppo  Genova  S.p.A.
agisca come Societa' in house sulla  quale  la  regione  esercita  il
controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con  gli
altri soci pubblici. 2. Qualora  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  il  capitale  sociale  della
Sviluppo Genova S.p.A. non sia totalmente detenuto da soci pubblici e
non si siano verificate le  condizioni  previste  per  operare  quale
societa' in house, la Giunta regionale attiva  la  procedura  per  la
dismissione della partecipazione». 
    La disposizione oggi impugnata non supera integralmente i rilievi
d'illegittimita'   costituzionale   sollevati   con   riguardo   alla
disposizione precedentemente impugnata. 
    Appare nuovamente violato  l'articolo  117,  primo  comma,  della
Costituzione in  quanto  l'impugnato  articolo  20  viola  i  vincoli
derivanti dall'Ordinamento comunitario in materia di  affidamento  di
prestazioni in house (articoli 43 e 49 del Trattato CE). 
    Infatti, la disposizione che si censura prevede solo  un  impegno
della regione a creare condizioni tali  che  Sviluppo  Genova  S.p.A.
agisca come  societa'  in  house  sulla  quale  la  regione  esercita
controllo analogo a quello che ha sui propri servizi. E cio'  «previa
intesa con gli altri soci pubblici». 
    Appare discendere da cio'  che  la  regione  non  esercita  sulla
societa' controllo analogo, per tale dovendosi intendere il controllo
strutturale, effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed
eventuale. 
    Mentre e  appunto,  nella  fattispecie  in  esame,  il  controllo
analogo della regione sulla societa' e' futuro ed eventuale,  con  la
conseguenza che l'affidamento in house  a  tale  societa'  viola  gli
articoli 43 e 49 del Trattato CE e,  quindi,  l'articolo  117,  primo
comma, della Costituzione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 20 della legge della Regione Liguria 24 dicembre  2008,
n. 44. 
        Roma, addi' 22 febbraio 2009 
                 L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica 

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