Ricorso n. 13 del 4 marzo 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 16 del 9.4.2014)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente pro tempore (C.F. …) rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. …)
…; fax … presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Abruzzo (C.F. …) in persona del
Presidente pro tempore per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55
del 18 dicembre 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n.
127 del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione
del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo e
disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione
di contributi (legge europea regionale 2013).
L'art. 38 della legge regionale n. 55 del 2013 recante
«Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo» prevede un
finanziamento di ? 5.573.000,00 a favore della societa' Abruzzese
Gestione Aeroporto S.p.A. (SAGA).
Nonostante la norma regionale richiami, al comma 1, il rispetto
della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il finanziamento
previsto non risulta essere stato sottoposto al vaglio della
Commissione europea che avrebbe dovuto valutare la compatibilita'
della norma con i principi della concorrenza negli scambi tra il
Paesi membri dell'UE.
E' avviso del Governo che la norma denunciata integri un aiuto di
Stato non autorizzato e violi dunque l'art. 117, comma 1 Cost., come
si confida di dimostrare con l'illustrazione del seguente
Motivo
L'articolo 38 della legge Abruzzo n. 55/2013 viola l'articolo
117, comma 1 della Costituzione.
L'art. 38, comma 1 della legge regionale richiamata in epigrafe
dispone che: «Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di
cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di
valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e
pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).».
Il comma 2 della citata norma prevede che «Il Programma e'
approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione
regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di
concerto con la Direzione regionale competente in materia di
Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Societa' di
gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga
S.p.A. (di seguito Saga).»
Il comma 3 della disposizione in questione stabilisce che «per il
finanziamento del programma, pari a 5.573.000,00 per l'anno 2013,
si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di
spesa 242422».
Al comma 4, la citata norma prevede che «Ai fini della copertura
degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario corrente sono (apportate le seguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzionone di
? 5.573.000,00;
b) UPB 06.02.004 Capitolo ch spesa 242422, in aumento di
5.573.000,00.
Le richiamate disposizioni, nella misura in cui dispongono
finanziamento regionale del Programma di promozione e
pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, paiono contrastare con i
principi comunitari che regolano il mercato interno e che si pongono
quali vincoli per l'azione legislativa delle Regioni ai sensi
dell'art. 117, comma 1, Cost.
Infatti, non risultando che il finanziamento previsto dalle norme
regionali sia stato previamente sottoposto all'autorizzazione della
Commissione europea, lo stesso appare incompatibile con gli artt. 107
e 108 del TFUE.
Gli investimenti occorrenti alla valorizzazione del territorio
attraverso il suddetto Programma rientrano del resto nella competenza
del gestore aeroportuale SAGA S.p.a. che agisce sul mercato come
qualunque altro operatore economico.
In particolare, il finanziamento contemplato dalle norme
censurate nel presente giudizio, tenuto conto del suo rilevante
ammontare, appare incompatibile col mercato interno in quanto erogato
mediante risorse pubbliche e capace, in modo evidente, di favorire
una determinata impresa privata nell'ambito di un mercato rilevante
per l'UE, attesa la natura di scalo internazionale assegnata
all'aeroporto di Pescara destinatario del finanziamento.
Conseguentemente, l'attuazione delle norme della cui legittimita'
si controverte nel presente giudizio avrebbe indubbiamente l'effetto
di falsare la concorrenza in un settore che e' stato oggetto di
numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore
comunitario.
Appaiono sussistere nella presente fattispecie tutti gli elementi
a cui codesto Ecc.mo Giudice delle leggi riconnette l'accertamento
della sussistenza di un aiuto di Stato: «In primo luogo, quindi, deve
sussistere intervento dello Stato o di una sua articolazione o
comunque effettuato mediante risorse pubbliche; in secondo luogo,
tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati
membri; in terzo luogo, l'intervento deve concedere un vantaggio al
suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare di
falsare la concorrenza (sentenza Altmark, causa C-280/00, del 24
luglio 2003). Non solo, ma la sovvenzione in questione deve superare
i limiti al di sotto dei quali l'intervento puo' essere considerato
«di importanza minore» (de minimis) ai sensi del regolamento n. 1998
del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006». (sentenza n. 185
del 2011 e n. 18 del 2013).
L'art. 45, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
stabilisce infatti che «Le amministrazioni che notificano alla
Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee una scheda sintetica della misura
notificata».
Risulta evidente dunque che la Regione Abruzzo ha adottato, con
la norma in esame, un atto definitivo di concessione del contributo
senza aver preventivamente sottoposto il Progetto alla predetta
Commissione, in ossequio al combinato disposto dell'articolo 108,
paragrafo 3 TFUE e dell'articolo 45, comma 1 della legge n. 234 del
2012.
L'ammontare del finanziamento risulta inoltre nettamente
superiore all'importo massimo consentito (? 200.000,00 complessivi in
tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento puo'
qualificarsi «de ininimis» e conseguentemente sottratto alle
procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione
europea.
La norma non prevede inoltre alcuna clausola di sospensione del
finanziamento (c.d. clausola «standstill») fino alla verifica di
compatibilita' da parte della Commissione europea.
Codesta Ecc.ma Corte, peraltro, ha gia' dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di analoghe norme della stessa
Regione Abruzzo (articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 69 del 28 dicembre
2012) con le quali di disponeva un identico finanziamento a favore
della Societa' Saga S.p.a. per la valorizzazione dell'aeroporto
d'Abruzzo (sentenza n. 299 del 2 dicembre 2013).
In detta sentenza e' stato chiaramente affermato che: «In primo
luogo, non v'e' dubbio che la norma impugnata preveda un'agevolazione
in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato.
In secondo luogo, la Regione Abruzzo rientra certamente tra i
soggetti onerati - ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234
del 2012 - della notifica del progetto di aiuto alla Commissione
europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica
della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee.
Per quel che concerne l'ammontare dell'agevolazione attribuita
all'aeroporto d'Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo
consentito (? 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari)
entro il quale l'intervento puo' essere qualificato «de minimis» e
conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di
pertinenza della Commissione europea.
Infine, sotto il profilo dell'accertamento se il soggetto
pubblico conferente l'aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure
finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione
europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale - risulta
di palmare evidenza che la Reipne Abruzzo ha adottato un atto
definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente
sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione,
in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art.
45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
L'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nell'attribuire
un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di ? 5.500.000,00,
senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza
di previo parere favorevole di quest'ultima, si pone pertanto in
contrasto con l'art. 117, primo comma, cost. e con l'art. 108,
paragrafo 3, TFUE e deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.».
Analoghe conclusioni debbono pertanto essere raggiunte, mutatis
mutandi, anche in relazione alle norme censurate nel presente
giudizio, di analogo contenuto ed emanate in presenza dei medesimi
presupposti.
P.Q.M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55
del 18 dicembre 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n.
127 del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione
del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo e
disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione
di contributi (legge europea regionale 2013), in relazione all'art.
117, comma primo Cost.
Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
del 14 febbraio 2014.
Roma, 24 febbraio 2014
L'Avvocato dello Stato: Ferrante