N.   13  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 
 
(GU n. 13 del 23-3-2011) 
 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso  la  quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione Lombardia in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 3, comma 2; e 14 e, in particolare, dei
commi 3, 7, 8, 9 e 10 del medesimo  articolo  della  Legge  Regionale
Lombardia n. 19 del  23  dicembre  2010,  recante  «Disposizioni  per
l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell'art. 9-ter della legge regionale  31  marzo  1978,  n.  34
(Norme sulle procedure della programmazione,  sul  bilancio  e  sulla
contabilita' della Regione) - Collegato 2011», pubblicata nel  B.U.R.
n. 52 del  27  dicembre  2010,  giusta  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri in data 23 febbraio 2011. 
    Con la Legge Regionale n. 19 del 23 dicembre 2010, che consta  di
quindici articoli, la Regione Lombardia ha  emanato  le  disposizioni
per   l'attuazione   della    programmazione    economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della Legge  Regionale  31  marzo
1978, n. 34. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Lombardia  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 3, comma 2, della Legge Regione Lombardia n. 19/2010  viola
l'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. 
    L'art. 3, comma 2,  della  Legge  Regione  Lombardia  n.  19/2010
modifica l'art. 25, comma 6, della Legge Regione Lombardia  7  luglio
2008 n. 20, sostituendolo interamente, e dispone, in particolare, che
le economie  risultanti  dalla  riduzione  dell'organico  complessivo
della dirigenza possono essere destinate  alle  valorizzazioni  delle
posizioni  organizzative  in  aggiunta   alle   risorse   annualmente
stanziate ai sensi del vigente CCNL di comparto. 
    Va rilevato, al riguardo, che  tale  materia  e'  riservata  alla
contrattazione collettiva  e,  pertanto,  la  disposizione  regionale
sipone in contrasto con le norme contenute nel Titolo III  (dall'art.
40 all'art. 50) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le  quali  indicano
le procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva, nonche'
l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale eccede, quindi,  dalla
propria competenza e invade la competenza esclusiva  dello  Stato  in
materia di ordinamento civile riconosciuta dall'art.  117,  comma  2,
lett. l), della Costituzione. 
2) L'art. 14, comma 3, della Legge Regione Lombardia n. 19/2010 viola
l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. 
    L'art. 14 della  Legge  Regione  Lombardia  n.  19/2010,  la  cui
rubrica e' intitolata «Modifica alla  l.r.  n.  26/2003,  concernente
disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso  idroelettrico»,
invade la competenza esclusiva statale ed e', quindi, censurabile per
i motivi di seguito indicati. 
    In particolare, l'art.  14,  comma  3,  citato  prevede  che  «La
Regione, in assenza e nelle more  dell'individuazione  dei  requisiti
organizzativi  e  finanziari  minimi  e  dei  parametri  di   aumento
dell'energia prodotta  e  della  potenza  installata  concernenti  le
procedure di gara, di  cui  all'art.  12,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
79/1999, provvede a determinare  i  suddetti  requisiti  e  parametri
entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo». 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale eccede  dalla  propria
competenza e invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela
della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. e). 
    La previsione regionale, infatti, riguarda le procedure di gara e
non la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. 
    In altri termini, la disposizione non regola affatto il  modo  di
produrre l'energia, ma detta unicamente  misure  che  incidono  sulle
procedure di scelta del concessionario. 
    Sul punto, occorre richiamare la sentenza n. 1/2008  della  Corte
costituzionale,  che  ha  chiaramente  affermato  che,  in  tema   di
concessioni idroelettriche,  la  disciplina  dell'espletamento  delle
gare a evidenza pubblica, rientra nella materia della  «tutela  della
concorrenza»  di  competenza  esclusiva  dello  Stato   (punto   7.3,
considerato in diritto). D'altronde, secondo la stessa Corte, la gara
pubblica costituisce uno  strumento  indispensabile  per  tutelare  e
promuovere la concorrenza (sentenza n. 401/2007). 
    Con la citata sentenza n. 1/2008, e' stato, inoltre, rilevato che
la determinazione dei «requisiti organizzativi e finanziari minimi, i
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara, e' un atto  che,  da  un  lato,  e'
riconducibile alla indicata competenza statale in materia  di  tutela
della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi,
programmatori e gestori della  materia,  di  competenza  concorrente,
della produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia
(art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (punto 7.3,  considerato
in diritto). 
    E' stato anche precisato  che  «In  ordine  a  tale  potere,  che
indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto  atteggiarsi
(aumento dell'energia prodotta e  della  potenza  installata),  anche
aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi  la  necessita'
di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato,  chiamati
a tutelare la  concorrenza  nel  settore  economico  di  riferimento,
nonche' interessi unitari alla produzione e gestione di  una  risorsa
strategica qual e' l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la
necessita' di un  coinvolgimento,  sul  piano  amministrativo,  delle
Regioni  (v  .  sentenza  n.  383  del   2005).   Va   rimessa   alla
discrezionalita' del legislatore la  predisposizione  di  regole  che
comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del  decreto  in
questione (v. sentenza n. 231 del 2005)» (punto 7.3,  considerato  in
diritto, sent. n. 1/2008 citata). 
    A  tale  indicazione  della  giurisprudenza  costituzionale,   il
legislatore statale ha pienamente ottemperato, introducendo la  nuova
formulazione del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 16  marzo  1999,  n.
79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per  il
mercato  interno  dell'energia  elettrica»,  in  base  al  quale  «Il
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   determina,   con   proprio
provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, i  requisiti  organizzativi  e
finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la  procedura
di gara in conformita' a quanto previsto al comma  1,  tenendo  conto
dell'interesse  strategico  degli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili  e  del  contributo  degli  impianti  idroelettrici  alla
copertura della domanda  e  dei  picchi  di  consumo».  (comma  cosi'
sostituito, da ultimo, dall'art. 15, comma  6-ter,  lettera  c),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, «Misure urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria  e  di  competitivita'»,  convertito  con
modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122); 
3) L'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, della Legge  Regione  Lombardia  n.
19/2010 viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 
    Le previsioni  regionali  contenuti  nei  commi  7,  8,  9  e  10
dell'art. 14 della Legge Regione Lombardia n.  19/2010  stabiliscono,
in particolare, che  gli  impianti  afferenti  l'utilizzazione  delle
acque pubbliche demaniali  delle  grandi  derivazioni  idroelettriche
sono direttamente conferiti  a  societa'  pubbliche  patrimoniali  di
scopo (comma 7); che  la  Regione,  anche  per  il  tramite  di  tali
societa', affida l'esercizio industriale di detti  impianti  mediante
procedure di evidenza pubblica,  ovvero  direttamente  a  societa'  a
partecipazione mista pubblica e privata (comma 8); che le concessioni
idroelettriche ricadenti nei territori delle province montane, ovvero
delle provincie abbiano il 50 per cento del territorio ad  una  quota
superiore  a  500  metri  sul  livello  del  mare,   siano   affidate
direttamente a societa' a partecipazione  mista  pubblica  e  privata
(comma 9); che la concessione per  l'uso  delle  acque  pubbliche  e'
rilasciata, di diritto,  in  favore  dei  soggetti  affidatari  degli
impianti. 
    Tali disposizioni regionali prefigurano, pertanto, un sistema  di
affidamento   di   impianti   afferenti   alle   grandi   derivazioni
idroelettriche e non, invece,  un  sistema  di  affidamento,  tramite
gara, delle concessioni idroelettriche. 
    Cio' si pone in aperto contrasto con il regime delle  concessioni
idroelettriche e degli impianti a essi afferenti,  quale  prefigurato
dall'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 citato, nonche' dall'art.  25  del
T.U.  delle  leggi  sulle  acque  e  impianti  elettrici   (r.d.   n.
1775/1933).  Poiche'  tali  norme  statali   costituiscono   principi
fondamentali della materia di competenza  concorrente  «energia»,  la
loro violazione si traduce nella violazione dell'art. 117,  comma  3,
Cost. 
4) L'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, della Legge  Regione  Lombardia  n.
19/2010 viola l'articolo 117,  commi  1,  2,  lett.  e),  e  3  della
Costituzione. L'art. 14, comma 7, della Legge  Regione  Lombardia  n.
19/2010 viola l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. 
    Il richiamo, operato nell'art. 14, comma 1, della  Legge  Regione
Lombardia n. 19/2010, al decreto legislativo 28  maggio  2010  n.  85
(sul «federalismo demaniale») non vale  a  giustificare  l'intervento
regionale sugli impianti di cui supra. 
    Tali impianti, infatti, non rientrano nella disponibilita'  della
Regione,  non  essendo  ricompresi  nel  novero  dei  beni   pubblici
regionali indicati dal citato decreto legislativo n. 85/2010. 
    In ogni caso, nella parte in cui l'art. 14, commi 7, 8, 9  e  10,
della Legge Regione Lombardia n. 19/2010 prevede affidamenti  diretti
(ovvero senza gara), si pone in contrasto  con  i  principi  generali
dell'ordinamento nazionale e comunitario in  tema  di  concorrenza  e
costituisce, quindi, violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. 
    Va, infine,  osservato  che  la  disciplina  delle  procedure  di
affidamento di beni e servizi rientra nella competenza esclusiva  del
legislatore statale in materia di concorrenza. 
    Con la sentenza n. 401/2007 citata,  e'  stato,  in  particolare,
affermato che «la procedura di affidamento  -  volta  allo  scopo  di
garantire i [...] principi diretti a consentire la piena apertura del
mercato nel settore degli appalti - e' fondamentalmente riconducibile
alla materia della tutela della concorrenza» (punto 6.7). 
    Nella stessa sentenza, la Corte ha, inoltre,  rilevato  come  «la
tutela  della  concorrenza  [  ...]  abbia  natura  trasversale,  non
presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli
di "una funzione esercitabile sui  piu'  diversi  oggetti"  (sentenza
numero 14/2004; e, altresi',  le  sentenze  n.  29/2006;  336/2005  e
272/2004).  Nello  specifico  settore  degli  appalti  deve,   pero',
ritenersi che la interferenza con competenze regionali  si  atteggia,
in modo peculiare, non  realizzandosi  normalmente  un  intreccio  in
senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensi' la
prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne
consegue  che  la  fase  della  procedura   di   evidenza   pubblica,
riconducibile  alla   tutela   della   concorrenza,   potra'   essere
interamente disciplinata [ ...] dal legislatore statale» (punto  6.7,
considerato in diritto). 
    Cosi'  disponendo,  il  legislatore  regionale  eccedendo   dalla
propria competenza, viola l'art. 117, comma 1 della Costituzione  per
i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'art.  117,  comma
2,  lett.  e),  della  Costituzione  in  materia  di   tutela   della
concorrenza nonche' l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia
di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 
    Inoltre, limitatamente al comma 7 dell'art.  14,  il  legislatore
regionale viola anche l'art.117, comma 2,  lett.  s),  ai  sensi  del
quale lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude  perche'  gli  articoli  3,  comma  2;  e  14  e,  in
particolare, i commi 3, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo  14  della
Legge  Regionale  Lombardia  n.  19  del  23  dicembre  2010,   siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 23 febbraio 2011. 
        Roma, addi' 24 febbraio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri 
 
 
 

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