Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 4 ottobre  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 44 del 7.11.2012)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F. …), presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Campania  (C.F.  …)  in  persona  del

Presidente della Giunta Regionale pro tempore, via  S.  Lucia,  81  - 80132 Napoli.

    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale Campania n. 23 del 21 luglio 2012  pubblicata nel B.U.R. Regione  Campania  n.  47  del  30  luglio  2012,  recante modifiche alla legge  regionale  3  novembre  1994,  n.  32  (decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, riordino servizio sanitario regionale)  ed  alla  legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione  Campania - legge finanziaria regionale 2011), come da delibera  del  Consiglio

dei ministri in data 20 settembre 2012.

 

                              F a t t o

 

    La legge della regione Campania impugnata, che ha  modificato  la L.R. Campania n. 32 del 1994, in materia  di  riordino  del  servizio sanitario regionale,  e  la  L.R.  Campania  n.  4  del  2011,  legge finanziaria regionale per il 2011, presenta  il  seguente  motivo  di illegittimita' costituzionale: - l'art. 2, che  aggiunge  all'art.  1

della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 il comma 237-vicies quater, prevede che «... in deroga ai requisiti di legge per l'accreditamento istituzionale definitivo, ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento ai sensi della legge regionale n. 23/2011  e  che,  in virtu' di acquisto per il tramite  del  curatore  fallimentare,  sono subentrati nella titolarita' di strutture per le quali si e'  risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il  servizio  sanitario regionale ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n.  15/2002 (Legge finanziaria regionale per l'anno  2002),  la  Regione  concede l'accreditamento  definitivo  qualora,  all'esito   delle   verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato  l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento definitivo ...».

    Tale disposizione eccede dalle competenze  regionali  e  viola  i principi fondamentali in materia di tutela  della  salute  attribuiti alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, Cost.

    In particolare la disposizione di cui  deduce  la  illegittimita' costituzionale, prevede che nei casi  di  cessazione  per  fallimento delle strutture sanitarie i cui rapporti di temporaneo accreditamento sono automaticamente risolti ai sensi art.  25  l.r.  n.  15/2002,  i soggetti che le abbiano acquistate dal curatore fallimentare  possano

chiedere ed  ottenere  dalla  Regione  direttamente  l'accreditamento definitivo, all'esito delle verifiche effettuate dalle Asl.

    Tale previsione contrasta con l'attuale  normativa  nazionale  in materia di accreditamento istituzionale, e in particolare con  quanto previsto dall'articolo  8-quater  del  d.lgs.  n.  502/1992,  nonche' dall'articolo 1, comma 796, lettere s) e t) della legge  n.  296/2006 (legge finanziaria 2007).

    Quest'ultimo stabilisce (lettera  s)  che  «a  decorrere  dal  gennaio 2008, cessano i  transitori  accreditamenti  delle  strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6,  della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  non  confermati  da  accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater  del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive modificazioni».

    Inoltre stabilisce (lettera t)  che  «le  regioni  provvedono  ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire  che  dal    gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori  delle  strutture  private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater,  comma  7, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  non  confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo  8-quater,  comma 1, del medesimo decreto legislativo  n.  502  del  1992;  le  regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal

1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti  provvisori  di  tutte  le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie  private,  nonche'  degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323,  non  confermati  dagli   accreditamenti   definitivi   di   cui

all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo  n.  502  del 1992».

    Cio' premesso, la norma regionale in esame  da'  luogo  a  «nuovi accreditamenti», in quanto, da un lato, si riferisce a soggetti  che, per  il  tramite  del   curatore   fallimentare,   subentrano   nella titolarita' di altre strutture, il  cui  rapporto  di  accreditamento provvisorio si e' peraltro risolto  e,  dall'altro,  prescinde  dalla complessiva conclusione del  processo  di  accreditamento  definitivo delle  strutture  che  siano  gia'  in  possesso  dell'accreditamento provvisorio ex art. 8-quater, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 - il  quale statuisce che «nel caso di richiesta di accreditamento  da  parte  di

nuove strutture  o  per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in  strutture preesistenti,  l'accreditamento  puo'   essere   concesso,   in   via provvisoria, per il tempo necessario  alla  verifica  del  volume  di attivita' svolto e della qualita'  dei  suoi  risultati.  L'eventuale verifica    negativa    comporta    la     sospensione     automatica

dell'accreditamento temporaneamente concesso» -.

    Tale previsione regionale contrasta, pertanto, con  la  normativa statale richiamata, dalla quale emerge che qualora non  sia  concluso il complessivo processo di accreditamento definitivo delle  strutture che  abbiano  gia'  ottenuto  l'accreditamento  provvisorio  non   e' possibile  il  raffronto  della  compatibilita'  di  eventuali  nuovi accreditamenti con il fabbisogno  regionale  di  assistenza,  di  cui all'articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992.

    La norma regionale in questione, pertanto, viola l'articolo  117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con  i  principi fondamentali in materia di tutela della salute, di  cui  all'articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e all'articolo 1, comma 796,  lettere s) e t) della legge n. 296/2006.

    Per i motivi esposti la  disposizione  regionale  sopra  indicata deve essere impugnata dinanzi  alla  Corte  costituzionale  ai  sensi dell'art. 127 Cost.

 

                              P. Q. M.

 

    Si chiede alla Ecc.ma Corte costituzionale adita,  dichiarare  la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge  regionale Campania n. 23 del 21  luglio  2012  pubblicata  nel  B.U.R.  Regione Campania n. 47 del 30  luglio  2012,  recante  modifiche  alla  legge regionale 3 novembre 1994, n. 32  (decreto  legislativo  30  dicembre

1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo  2011, n. 4 (disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  2011  e pluriennale  2011-2013  della  regione  Campania  legge   finanziaria

regionale 2011), come da delibera del Consiglio dei ministri in  data 20 settembre 2012.

    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  20 settembre 2012;

        2. copia della Legge regionale impugnata;

        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento degli Affari Regionali.

          Roma, addi' 26 settembre 2012

 

                    L'Avvocato dello Stato: Rago

  

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