Ricorso n. 130 del 4 ottobre 2012 /Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 44 del 7.11.2012)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. …), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Campania (C.F. …) in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli.
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale Campania n. 23 del 21 luglio 2012 pubblicata nel B.U.R. Regione Campania n. 47 del 30 luglio 2012, recante modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), come da delibera del Consiglio
dei ministri in data 20 settembre 2012.
F a t t o
La legge della regione Campania impugnata, che ha modificato la L.R. Campania n. 32 del 1994, in materia di riordino del servizio sanitario regionale, e la L.R. Campania n. 4 del 2011, legge finanziaria regionale per il 2011, presenta il seguente motivo di illegittimita' costituzionale: - l'art. 2, che aggiunge all'art. 1
della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 il comma 237-vicies quater, prevede che «... in deroga ai requisiti di legge per l'accreditamento istituzionale definitivo, ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento ai sensi della legge regionale n. 23/2011 e che, in virtu' di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarita' di strutture per le quali si e' risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 15/2002 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), la Regione concede l'accreditamento definitivo qualora, all'esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l'assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento definitivo ...».
Tale disposizione eccede dalle competenze regionali e viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, Cost.
In particolare la disposizione di cui deduce la illegittimita' costituzionale, prevede che nei casi di cessazione per fallimento delle strutture sanitarie i cui rapporti di temporaneo accreditamento sono automaticamente risolti ai sensi art. 25 l.r. n. 15/2002, i soggetti che le abbiano acquistate dal curatore fallimentare possano
chiedere ed ottenere dalla Regione direttamente l'accreditamento definitivo, all'esito delle verifiche effettuate dalle Asl.
Tale previsione contrasta con l'attuale normativa nazionale in materia di accreditamento istituzionale, e in particolare con quanto previsto dall'articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, nonche' dall'articolo 1, comma 796, lettere s) e t) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
Quest'ultimo stabilisce (lettera s) che «a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
Inoltre stabilisce (lettera t) che «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal
1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».
Cio' premesso, la norma regionale in esame da' luogo a «nuovi accreditamenti», in quanto, da un lato, si riferisce a soggetti che, per il tramite del curatore fallimentare, subentrano nella titolarita' di altre strutture, il cui rapporto di accreditamento provvisorio si e' peraltro risolto e, dall'altro, prescinde dalla complessiva conclusione del processo di accreditamento definitivo delle strutture che siano gia' in possesso dell'accreditamento provvisorio ex art. 8-quater, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 - il quale statuisce che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica
dell'accreditamento temporaneamente concesso» -.
Tale previsione regionale contrasta, pertanto, con la normativa statale richiamata, dalla quale emerge che qualora non sia concluso il complessivo processo di accreditamento definitivo delle strutture che abbiano gia' ottenuto l'accreditamento provvisorio non e' possibile il raffronto della compatibilita' di eventuali nuovi accreditamenti con il fabbisogno regionale di assistenza, di cui all'articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992.
La norma regionale in questione, pertanto, viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e all'articolo 1, comma 796, lettere s) e t) della legge n. 296/2006.
Per i motivi esposti la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
P. Q. M.
Si chiede alla Ecc.ma Corte costituzionale adita, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale Campania n. 23 del 21 luglio 2012 pubblicata nel B.U.R. Regione Campania n. 47 del 30 luglio 2012, recante modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania legge finanziaria
regionale 2011), come da delibera del Consiglio dei ministri in data 20 settembre 2012.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 20 settembre 2012;
2. copia della Legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli Affari Regionali.
Roma, addi' 26 settembre 2012
L'Avvocato dello Stato: Rago