Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 ottobre  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 44 del 7.11.2012)
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.  …),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Provincia Autonoma  di  Trento  (C.F.  …)  in
persona del Presidente pro tempore, nella sua sede in  Trento  Piazza
Dante, 15 - 38122 Trento. 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
9, comma 1 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento
n. 15 del 24 luglio 2012, pubblicata nel B.U.R. n. 31 del  31  luglio
2012,  recante  «Tutela   delle   persone   non   autosufficienti   e
modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto  2010,  n.  19,  e  29
agosto 1983, n. 29, in  materia  sanitaria»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012. 
 
                              F a t t o 
 
    La legge della Provincia Autonoma di Trento 24  luglio  2012,  n.
15, recante norme di  «Tutela  delle  persone  non  autosuffidenti  e
modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto  2010,  n.  19,  e  29
agosto 1983, n.  29,  in  materia  sanitaria»,  presenta  i  seguenti
profili di  illegittimita'  costituzionale:  -  L'art.  9,  comma  1,
identifica quali  beneficiari  della  provvidenza  economica  erogata
dalla Provincia di Trento sotto forma di «assegno di cura»  (volta  a
favorire  la  permanenza  dell'assistito  nel  proprio  domicilio)  i
cittadini  italiani,  i  cittadini  comunitari,  gli  apolidi  e  gli
stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di
lungo periodo di cui all'art. 9  del  Testo  Unico  sull'immigrazione
(decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286),  purche'  sussistano
congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)  siano  residenti   nel
territorio della Provincia di Trento da almeno  tre  anni;  b)  siano
dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto  dall'art.  2;
c) siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai
sensi dell'art. 10, comma 6. 
    La norma in esame,  che  subordina  il  diritto  all'«assegno  di
cura», da parte delle persone non autosufficienti, al requisito della
residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni
continuativi  e  che,  con  riferimento   ai   cittadini   stranieri,
condiziona tale provvidenza alla titolarita' di uno specifico  titolo
di soggiorno (permesso di soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo), introduce inequivocabilmente una  preclusione  destinata  a
discriminare, tra i fruitori della provvidenza sociale fornita  dalla
Provincia, i soggetti che  non  abbiano  la  residenza  temporalmente
protratta richiesta da tale norma, nonche' a  discriminare,  tra  gli
stranieri, coloro che non siano in possesso del particolare  permesso
di soggiorno richiesto. 
    Tale norma  eccede  dalla  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia  di  «assistenza  e  beneficenza  pubblica»  attribuita  alla
Provincia autonoma di  Trento  dall'art.  8,  n.  25,  dello  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nonche'
dalla competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta
alle  regioni  ordinarie  dall'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  da
estendersi  alla  Provincia  di  Trento  in  base  alla  clausola  di
equiparazione di cui all'art. 12 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Essa eccede dalle competenze della  Provincia  sotto  un  duplice
aspetto: a) la previsione  in  esame,  che  subordina  l'attribuzione
della provvidenza assistenziale de qua al possesso, da parte  di  chi
risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, anche  del
particolare e ulteriore  requisito  della  residenza  nel  territorio
provinciale per un periodo minimo ininterrotto di tre anni,  comporta
l'esclusione assoluta di intere categorie di  persone  fondata  sulla
mancanza di una residenza temporalmente protratta. 
    Tale previsione viola il principio di uguaglianza di cui all'art.
3 della Costituzione, in quanto - analogamente all'art. 4 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del  2006  (come  modificato
dall'art. 9,  commi  51,  52,  e  53  della  l.r.  n.  24  del  2009)
recentemente  giudicato  incostituzionale  dalla  Consulta   con   la
sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento
di  distinzione  arbitrario,   non   essendovi   alcuna   ragionevole
correlabilita'  tra  la  condizione  positiva  di  ammissibilita'  al
beneficio (quale la residenza protratta da almeno  tre  anni)  e  gli
altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di  bisogno  e
di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto  tale)  che
costituiscono  il  presupposto  di  fruibilita'  di  una  provvidenza
sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate
su particolari tipologie di residenza in grado di  escludere  proprio
coloro che risultano i  soggetti  piu'  esposti  alle  condizioni  di
bisogno e di' disagio  che  un  siffatto  sistema  di  prestazioni  e
servizi  si   propone   di   superare   perseguendo   una   finalita'
eminentemente sociale. 
    Nella citata sentenza n. 40  del  2011  la  Corte  Costituzionale
infatti conclude affermando che «tali discriminazioni contrastano con
la funzione e la rado normativa stessa delle misure che compongono il
complesso  e  articolato  sistema  di  prestazioni  individuato   dal
legislatore regionale  nell'esercizio  della  propria  competenza  in
materia  di  servizi   sociali,   in   violazione   del   limite   di
ragionevolezza imposto dal  rispetto  del  principio  di  uguaglianza
(art. 3 Cost.)». 
    La norma in esame  costituisce  inoltre  una  misura  restrittiva
delle liberta' di circolazione e di soggiorno previste dall'art.  21,
n. 1, del TFUE, in quanto il requisito della residenza per un periodo
cosi' prolungato  eccede  quanto  necessario  al  raggiungimento  dei
legittimo  obiettivo  di  preservare  l'equilibrio  finanziario   del
sistema locale di assistenza sociale mediante  la  previsione  di  un
collegamento tra il richiedente la provvidenza  e  l'ente  competente
alla sua erogazione. 
    Al riguardo sia la Corte di Giustizia,  con  la  sentenza  Stuart
C-503/09 e sentenza D'Hoop C-224,  nonche'  la  Commissione  europea,
hanno affermato  la  «non  rappresentativita'»  del  requisito  della
residenza per ottenere una prestazione per inabilita' e  l'«eccedenza
temporale» dei «tre anni continuativi»,  ritenuta  restrittiva  della
liberta' di circolazione  e  discriminatoria  rispetto  ai  cittadini
nazionali. 
    Ne  consegue  anche  la  violazione  da  parte  della  previsione
provinciale in esame dell'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto
con l'art. 21, n. 1, del TFUE. b). 
    Inoltre, la norma della provincia di Trento  in  esame  che,  con
riferimento  ai  cittadini  stranieri,   circoscrive   l'attribuzione
dell'«assegno di cura» ai soli soggetti che siano in  possesso  dello
specifico  titolo  costituito  dal  permesso  di  soggiorno  CE   per
soggiornanti di lungo periodo di  cui  all'art.  9  del  Testo  Unico
sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), opera una discriminazione
tra gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,
ponendosi in contrasto, con l'art. 41 del d.lgs. n. 286  del  1998  e
con l'art. 80, comma  19,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini  della  fruizione
delle  provvidenze  e  delle  prestazioni,   anche   economiche,   di
assistenza sociale, equiparano ai cittadini  italiani  gli  stranieri
titolari della carta di soggiorno  o  di  permesso  di  soggiorno  di
durata non inferiore ad un anno. 
    Con particolare riferimento  all'attribuzione  delle  prestazioni
assistenziali alle persone straniere  regolarmente  soggiornanti  sul
territorio nazionale la Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.
306/2008, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80,
comma  19,  della  legge  n.  388/2000  (finanziaria  2001),  nonche'
dell'art. 9, comma 1, del T.U. sull'immigrazione, nella parte in  cui
tali norme escludono che l'indennita' di accompagnamento possa essere
attribuita agli stranieri extracomunitari, soltanto perche' essi  non
risultano  in  possesso  dei  requisiti  di  reddito   previsti   per
l'ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo
periodo. 
    Tale previsione, secondo la Consulta,  viola  «l'art.  10,  primo
comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme  del  diritto
internazionale generalmente riconosciute rientrano  quelle  che,  nel
garantire i  diritti  fondamentali  della  persona  indipendentemente
dall'appartenenza   a   determinate   entita'   politiche,    vietano
discriminazioni  nei  confronti   degli   stranieri,   legittimamente
soggiornanti nel territorio dello Stato». 
    La Corte costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza  n.
61 del 2011, che: «una  volta  che  il  diritto  a  soggiornare  alle
condizioni  predette  non  sia  in  discussione,   non   si   possono
discriminare  gli  stranieri,   stabilendo,   nei   loro   confronti,
particolari limitazioni per il  godimento  dei  diritti  fondamentali
della persona,  riconosciuti  invece  ai  cittadini»  ed  ha  inoltre
aggiunto circa l'individuazione delle  condizioni  per  la  fruizione
delle prestazioni che:  «la  asserita  necessita'  di  uno  specifico
titolo di soggiorno per fruire dei servizi  sociali  rappresenta  una
condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto
di vista  applicativo)  in  senso  diametralmente  opposto  a  quello
indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n.d.r.  sentenze
n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere  incidenza
generale ed immanente nel  sistema  di  attribuzione  delle  relative
provvidenze». 
    Anche per tale aspetto la norma  della  provincia  di  Trento  in
esame contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza  di
cui all'art. 3, Cost., nonche' con i principi sopra enunciati di  cui
all'art. 10, primo comma, Cost. Per i motivi esposti la  norma  sopra
indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte  Costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede alla Ecc.ma Corte costituzionale adita,  dichiarare  la
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  1  della  legge
provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 15  del  24  luglio
2012, pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 31 luglio 2012, recante «Tutela
delle  persone  non  autosufficienti  e   delle   loro   famiglie   e
modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto  2010,  n.  19,  e  29
agosto 1983, n. 29, in  materia  sanitaria»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 20 settembre 2012. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  20
settembre 2012; 
        2. copia della Legge regionale impugnata; 
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento degli Affari Regionali. 
          Roma, addi' 26 settembre 2012 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Rago 

 

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