Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 novembre  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 52 del 14.12.2011) 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
...  -  n.  fax  ...  ed  indirizzo  P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti ...)  e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla  Via  dei  Portoghesi  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  16
aprile 2010, ricorrente; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da  Vinci  n.
6, intimata; 
    Per  la  declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 3, 11 e 31 della legge della  Regione  Abruzzo  del  23  agosto
2011, n. 34, pubblicata nel B.U.R. Abruzzo del 31 agosto 2011, n. 54,
recante «Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,
per violazione dell'art. 81, comma 4, Cost. 
 
                                Fatto 
 
    La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 35 del  2011,
pubblicata sul B.U.R. Abruzzo del 31  agosto  2011,  n.  54,  recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria». 
    L'art. 3 di tale legge regionale introduce, dopo l'art. 15  della
1.r. 10 gennaio 2011, n. 1, l'art. 15-bis, rubricato «interventi  per
lo  sviluppo  turistico   dell'Aeroporto   d'Abruzzo».   La   novella
legislativa prevede, al primo comma, che, allo scopo  di  valorizzare
l'aeroporto d'Abruzzo, e' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro
per l'anno  2011,  mediante  lo  stanziamento  di  tale  importo  sul
capitolo di spesa denominato «Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo
- L.R. 8 novembre 2001, n. 57». 
    L'art. 11 modifica i commi 1 e  2  dell'art.  15  della  1.r.  n.
1/2011,  recante  «Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della  Regione  Abruzzo
(Legge Finanziaria Regionale 2011)». La novella legislativa  prevede,
al primo comma, che «la dotazione del Fondo di cui all'art. 4,  comma
5, della 1.r. 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di  sostegno
regionale  alle  imprese  operanti  nel  settore  del  turismo",   e'
stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in euro 4.000.000,00». 
    L'art. 31 prevede poi interventi per i malati oncologici. I commi
2  e  3,  in  particolare,  estendono  ai  portatori   di   patologie
oncologiche ed ai pazienti trapiantati i sussidi  previsti  dall'art.
5, comma 3, 1.r. 21 aprile 1977, n. 19,  per  un  onere  valutato  in
€ 1.500.000,00 per il corrente esercizio (2011). 
    Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   impugna   tali
disposizioni,  in  quanto  costituzionalmente  illegittime,  per   le
seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
Violazione dell'art. 81, comma 4, Cost. 
    Le  norme  sopra  indicate  risultano  prive   della   necessaria
copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81,  comma  4,  Cost.,
per il quale «ogni...legge che importi nuove e  maggiori  spese  deve
indicare i mezzi per farvi fronte». 
    In particolare, si osserva che: 
        A) Per quanto riguarda  la  spesa  di  2,8  milioni  di  euro
prevista per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, l'art. 2 del
nuovo art. 15-bis della  l.r.  Abruzzo  n.  1  del  2011  dispone  le
seguenti modalita' di copertura: 
          Quanto ad 1,2  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento al Fondo di cui  all'art.  5,  comma  5,
della l.r. 28 aprile 2000, n. 77, denominato «Trasferimento alla FIRA
delle risorse di cui alla l.r. n. 77/2000 - fondo di dotazione»; 
          Quanto a 1,6  milioni  di  euro,  tramite  riprogrammazione
delle economie di spesa derivanti dall'attuazione  della  convenzione
denominata «Agensud 78/88». 
    Tuttavia, la predetta somma di 1,6 milioni di  euro  non  compare
nell'elenco dell'Allegato 3 della legge in esame, recante la «Tabella
delle economie riprogrammate con il bilancio  di  previsione  annuale
2011». Pertanto, tale stanziamento non puo' concorrere alla copertura
dell'onere  complessivo  di  2,8  milioni  di  euro  derivante  dagli
interventi previsti per la valorizzazione dell'aeroporto, che  rimane
pertanto privo di copertura finanziaria per l'importo corrispondente. 
        B) Lo stanziamento di € 4.000.000,00 destinato  al  Fondo  di
cui all'art. 4, comma 5, della l.r. Abruzzo  n.  77  del  2000  viene
finanziato: 
          Per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla l.r. Abruzzo 4
giugno 1980, n. 50; 
          Per € 2.000.000,00 con le economie derivanti dai  programmi
di attuazione di cui all'art. 10 della citata l.r. n. 77/2000 per gli
anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA. 
    Come evidenziato alla precedente lettera a), tuttavia,  l'importo
di  € 2.000.000,00  rappresentato  delle   economie   derivanti   dai
programmi di attuazione di cui alla legge n. 77/00,  giacenti  presso
la FIRA, risulta gia' utilizzato, nei limiti di 1,2 milioni di  Euro,
per il finanziamento della valorizzazione  dell'Aeroporto  d'Abruzzo,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), dell'art. 15-bis, della l.r.
n.  1  del  2011,  introdotto  dall'art.  3  della  presente   legge.
Conseguentemente, il finanziamento di e 4.000.000,00  previsto  dalla
norma in esame risulta coperto nei soli limiti di 2.800.000,00. 
        C) Ai fini della  copertura  della  spesa  di  € 1.500.000,00
prevista dai precedenti commi 2 e 3,  dell'art.  31  della  legge  in
esame, il successivo  comma  4  apporta  le  seguenti  variazioni  al
bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario  corrente,   in
termini di competenza e di cassa: 
          Incremento  di  € 1.100.000,00  dello  stanziamento   della
U.P.B.  di   parte   entrate   denominata   «Entrate   per   sanzioni
amministrative e violazioni tributarie»; 
          Diminuzione di € 1.500.000,00 della U.P.B. di parte entrate
denominata  «Entrate  per  sanzioni   amministrative   e   violazioni
tributarie»; 
          Incremento di € 1.500.000,00 della U.P.B.  di  parte  spesa
denominata  «Interventi  socio  assistenziali  per   la   maternita',
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», 
    con un saldo negativo di € 1.900.000,00. 
    In tal modo, la prevista spesa risulta priva di copertura per  un
importo corrispondente. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi degli artt. 3, 11  e  31  della  legge
della Regione Abruzzo del 23  agosto  2011,  n.  34,  pubblicata  nel
B.U.R. Abruzzo del 31  agosto  2011,  n.  54,  recante  «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», per violazione dell'art.
81, comma 4, Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  Ministri
adottata  nella  riunione   del   24   ottobre   2011,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
          Roma, addi' 24 ottobre 2011 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Stefano 
 

 

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