Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 novembre 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 52 del 14.12.2011) 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
... Fax ... e PEC ...),
e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via  dei  Portoghesi  12,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri  adottata  nella  riunione
del 24 ottobre 2011, ricorrente; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica, con  sede  in  Campobasso,  via  Genova  n.  11,
intimata; 
    Per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 3 della  legge  della  Regione  Molise,  n.  29  del  9
settembre 2011, pubblicata nel  BUR  n.  25  del  16  settembre  2011
recante «Modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale  8  gennaio
1996, n. 1 (Disciplina della professione  di  maestro  di  sci  nella
Regione Molise), per violazione dell'art. 117, primo comma e  secondo
comma, lett. e) e lett. l) Cost. 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge n. 29 del 9 settembre  2011  la  Regione  Molise  ha
apportato «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  8  gennaio
1996, n. 1 (Disciplina della professione  di  maestro  di  sci  nella
Regione Molise). 
    L'art. 3 della l.r. n. 29/2011 sostituisce l'art. 5 della l.r. n.
1/1996. 
    Per effetto dell'intervenuta sostituzione il predetto art. 5,  al
comma 5, stabilisce  che  «I  maestri  di  sci  iscritti  negli  albi
professionali  di  altre  Regioni  e  delle  Province  autonome   che
intendano esercitare la professione temporaneamente nel Molise, anche
in forma saltuaria, devono dare preventiva comunicazione al  Collegio
regionale dei maestri di sci della Regione,  indicando  le  localita'
sciistiche nelle quali intendono esercitare, il periodo di attivita',
il recapito in Molise e la loro posizione fiscale. Essi son tenuti  a
praticare le tariffe determinante dalla Giunta Regionale  e  comunque
non inferiori a quelle della locale scuola sci ed  a  rispettare  gli
altri adempimenti relativi alla tutela della professione». 
    Il successivo comma 6, dispone che «I maestri di sci  provenienti
con i loro allievi da altre Regioni o Province autonome o altri Stati
che   intendono   svolgere   l'esercizio   temporaneo   e   saltuario
dell'attivita' nella regione  Molise  per  periodi  non  superiori  a
quindici giorni non sono soggetti  agli  obblighi  di  cui  ai  commi
precedenti». 
    Il comma  7  del  citato  art.  5  prevede  «Ai  maestri  di  sci
provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea,  non  iscritti
negli albi di  altre  Regioni  o  Province  autonome,  che  intendono
esercitare  la  professione  di  maestro   di   sci   stabilmente   o
temporaneamente in Molise anche in forma saltuaria, si  applicano  le
disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206». 
    L'art. 3 della l.r. Molise si presta a  censure  di  legittimita'
costituzionale per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1) Violazione dell'art. 117, 1° comma e 2° comma lett. e)  Cost.:
con riferimento agli artt. 56 e 57 T.F.U.E. (ex art. 49 e 50 T.C.E.),
alla  Direttiva  n.  2005/36/CE  relativa  al  «riconoscimento  delle
qualifiche professionali»  recepita  con  d.lgs.  n.  206/2007;  alla
Direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE «Direttiva  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno»
recepita con d.lgs. n. 59/2010. L'art. 5, comma 5, della l.r.  Molise
sostituito dall'art. 3 dell'impugnata l.r. Molise n.  29/2011.prevede
che i maestri di sci  iscritti  negli  albi  professionali  di  altre
regioni o province autonome, che intendono esercitare temporaneamente
la  professione  in  Molise,  sono  tenuti  a  praticare  le  tariffe
determinate dalla Giunta regionale, in misura comunque non  inferiore
a quelle della locale scuola di sci,  oltre  a  rispettare  gli  atri
adempimenti relativi alla professione. 
    Tale disposizione non si applica ai sensi del successivo comma 6,
ai maestri di sci che arrivano nella regione Molise, da altri Stati o
regioni, con i loro allievi ed al  fine  di  svolgere  attivita'  per
periodi non superiori a quindici giorni. Nell'ambito di  applicazione
del comma 5 sembrano rientrare anche i maestri di sci provenienti  da
altri Stati membri dell'Unione europea. Al riguardo si  osserva  che,
seppure  al  comma  7  del  medesimo  articolo  si  richiama,   quale
disciplina applicabile ai maestri di sci di altri  Stati  UE,  quella
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  recante  attuazione
della direttiva 2005/36/CE, la disposizione di  cui  al  comma  5  si
presenta come norma speciale e, dunque, prevalente rispetto a  quella
di cui al comma 7, derogando ai principi comunitari. 
    La  norma  regionale,  pertanto,  assoggetta  l'esercizio   della
professione di maestro  di  sci  (professione  in  regime  di  libera
prestazione di servizi) al rispetto  delle  tariffe  praticate  nella
regione Molise e ad altri non  meglio  specificati  adempimenti,  con
l'evidente  scopo  di  proteggere  i  maestri  di  sci  locali  dalla
concorrenza di quelli provenienti da altre regioni o Stati  i  quali,
se intendono svolgere la professione in Molise, non possono praticare
tariffe inferiori a quelle del maestri dl sci  locali.  La  finalita'
«protezionistica» e' palese  se  si  legge  la  norma.  in  combinato
disposto con il successivo  comma  6,  ove  sono  esonerati  da  ogni
obbligo i maestri che giungano nella regione con i propri  allievi  e
che, quindi, «non sottraggono clienti» a quelli locali.  E'  evidente
che la norma regionale  ha  l'effetto  di  limitare  la  concorrenza,
offrendo agli allievi una piu' ristretta possibilita' di  scelta  tra
le diverse offerte  dei  maestri  di  sci.  La  disposizione  prevede
restrizioni all'esercizio della professione che non sono ammesse  dal
diritto dell'Unione europea, in quanto contrastanti con i principi di
libera  prestazione  dei  servizi  e  di  tutela  della   concorrenza
garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e con le
norme di diritto derivato (in particolare, quelle della  direttiva  n
2005/36/CE  e  della  direttiva  n.  2006/123/CE  -  c.d.   direttiva
servizi). Le restrizioni previste dalla legge regionale non appaiono,
peraltro, giustificate da motivi imperativi di interesse generale ne'
proporzionate rispetto all'obiettivo che si intende conseguire. 
    La limitazione  della  possibilita'  di  scelta  tra  le  diverse
offerte dei maestri di sci nonche' le restrizioni all'esercizio della
professione imposta dalla impugnata norma comportano una lesione  del
principio della libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 56 e
57 T.F.U.E.  e,  dunque,  la  violazione  del  rispetto  del  vincolo
comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che  della
libera concorrenza, la cui tutela rientra nella competenza  esclusiva
statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. 
    2) Violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lett.  l)  Cost.;  con
riferimento all'art. 2233, cod. civ. 
    L'impugnata norma, in quanto obbliga il maestro di sci  di  altre
Regioni, Province autonome a praticare le tariffe  determinate  dalla
Giunta regionale e comunque  non  inferiori  a  quelle  della  locale
scuola  sci,  ed  a  rispettare  non  meglio  precisati  adempimenti,
interviene  anche   su   aspetti   del   contratto   di   prestazione
professionale, quale quello della libera  pattuizione  del  compenso,
disciplinato dall'art. 2233 cod. civ., che  rientrano  nella  materia
dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 3, della  legge  della  Regione
Molise, n. 29 del 9 settembre 2011 pubblicata nel BUR n.  16  del  16
settembre  2011,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  legge
regionale 8 gennaio 1996,  n.  1  "Disciplina  della  professione  di
maestro di sci nella Regione Molise"», per violazione dell'art.  117,
primo comma e secondo comma lett. e) e lett. l) Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  Ministri
adottata  nella  riunione   del   24   ottobre   2011,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
          Roma, addi' 3 novembre 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida 
 

 

Menu

Contenuti