Ricorso n. 132 del 5 ottobre 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 45 del 14.11.2012)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, perche' sia dichiarata
l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, lettera b), legge della regione Lombardia n. 15 del 31 luglio 2012 pubblicata nel BUR n. 31 del 3 agosto 2012, recante: «Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria )concernenti il periodo di allettamento e addestramento
cani».
La norma regionale in epigrafe e' palesemente illegittima e si chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti
Motivi
La disposizione regionale in esame sostituisce il comma 12 dell'art. 40, legge regionale n. 26/1993 stabilendo che: «12.
L'attivita' di allenamento e di addestramento dei cani e' disciplinata dalle province, e' consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e puo' essere esercitata, non prima del 10 agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedi' e del venerdi'.
L'allenamento non e' consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.».
Con tale disposizione la regione Lombardia ha previsto che l'attivita' cinofila di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, sull'intero territorio regionale ove non e' vietata la caccia, possa iniziare fin dal primo di agosto.
L'attivita' di addestramento cani, e' assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia.
Afferma infatti codesto Giudice delle leggi: «nessun dubbio puo' sussistere ne in ordine al fatto che "addestramento dei cani", in quanto attivita' strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della "caccia" ...» (Corte costituzionale
sentenza n. 350 del 1991).
In quanto attivita' venatoria quindi, l'addestramento dei cani puo' essere consentito senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento all'uopo istituite dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992, secondo cui le regioni predispongono i piani faunistico-venatori, finalizzati a garantire la conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, e dispone che gli stessi indichino «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su
fauna selvatica naturale ...», proprio per evitare che detta fauna selvatica sia disturbata durante i periodi nei quali l'esercizio venatorio e' vietato.
Va precisato che l'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - (organismo che, ai sensi dell'art. 7 della legge quadro nazionale sulla caccia n. 157/1992 ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito della fauna selvatica, di
studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, nonche' di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, formulando i pareri tecnico-scientifici richiesti dello
Stato, dalle regioni e dalle province autonome) ha avuto modo di esprimersi sull'argomento, affermando che consentire l'addestramento e l'allenamento del cani nel periodo indicato della norma regionale qui impugnata «determina un evidente ed indesiderabile fattore di
disturbo, in grado di determinare in maniera diretta ad indiretta una mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate» in quanto si svolge «durante il periodo riproduttivo degli uccelli e del mammiferi selvatici (dalla stagione degli accoppiamenti
all'indipendenza della prole dalle cure parentali).».
Afferma ISPRA che tale attivita' non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di settembre, escludendo in ogni caso i mesi che vanno da febbraio ad agosto; ed ha chiarito, inoltre, di aver manifestato tali indicazioni nei propri pareri indirizzati alle regioni in merito alle proposte di calendario venatorio.
La norma regionale in questione, quindi, prevedendo che l'attivita' cinofila di addestramento ed allenamento del cani possa svolgersi sull'intero territorio regionale ove non e' vietata la caccia, anche in periodi di caccia chiusa, si pone in netto contrasto con le citate disposizioni statali, contenute nella legge quadro n. 157/1992 , che, dettando disposizioni per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce standard
minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale.
Si evidenzia, pertanto, la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
Onde la presente impugnativa ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P. Q. M.
Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara' depositata nei termini copia conforme della determinazione del 20 settembre 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione.
Roma, 25 settembre 2012
L'Avvocato dello Stato: Bucalo