Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 5 ottobre  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 45 del 14.11.2012)

 

    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  persona del Presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege  dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i  cui  uffici  domicilia  in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia,  in persona  del  Presidente  pro   tempore,   perche'   sia   dichiarata

l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, lettera b),  legge  della regione Lombardia n. 15 del 31 luglio 2012 pubblicata nel BUR  n.  31 del 3 agosto 2012, recante: «Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e  per  la tutela  dell'equilibrio  ambientale   e   disciplina   dell'attivita' venatoria )concernenti il periodo  di  allettamento  e  addestramento

cani».

    La norma regionale in epigrafe e' palesemente  illegittima  e  si chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti

 

                               Motivi

 

    La disposizione  regionale  in  esame  sostituisce  il  comma  12 dell'art.  40,  legge  regionale  n.  26/1993  stabilendo  che:  «12.

L'attivita'  di  allenamento  e  di   addestramento   dei   cani   e' disciplinata dalle province,  e'  consentita  sull'intero  territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e puo' essere  esercitata, non  prima  del  10  agosto,  per  cinque  giornate  settimanali  con eccezione del martedi' e del venerdi'.

    L'allenamento non e'  consentito  nelle  aree  interessate  dalle produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche  se  prive  di tabellazione.».

    Con tale  disposizione  la  regione  Lombardia  ha  previsto  che l'attivita' cinofila di addestramento  ed  allenamento  dei  cani  da caccia, sull'intero  territorio  regionale  ove  non  e'  vietata  la caccia, possa iniziare fin dal primo di agosto.

    L'attivita' di addestramento cani, e' assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia.

    Afferma infatti codesto Giudice delle leggi: «nessun dubbio  puo' sussistere ne in ordine al fatto che  "addestramento  dei  cani",  in quanto   attivita'   strumentale   all'esercizio   venatorio,   debba ricondursi alla materia della  "caccia"  ...»  (Corte  costituzionale

sentenza n. 350 del 1991).

    In quanto attivita' venatoria quindi,  l'addestramento  dei  cani puo' essere consentito senza limiti  di  tempo  solo  nelle  zone  di addestramento  all'uopo  istituite  dalle  amministrazioni  ai  sensi dell'art. 10, comma 8, lettera e) della legge  n.  157/1992,  secondo cui le regioni predispongono i piani faunistico-venatori, finalizzati a   garantire   la   conservazione   delle   specie    mediante    la riqualificazione delle risorse ambientali e la  regolamentazione  del prelievo venatorio, e dispone che gli stessi indichino «le zone  e  i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su

fauna selvatica naturale ...», proprio per evitare  che  detta  fauna selvatica sia disturbata durante  i  periodi  nei  quali  l'esercizio venatorio e' vietato.

    Va precisato che l'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - (organismo che, ai sensi  dell'art.  7  della legge quadro nazionale sulla caccia n.  157/1992  ha  il  compito  di censire il patrimonio ambientale costituito della fauna selvatica, di

studiarne  lo  stato,  l'evoluzione  ed  i  rapporti  con  le   altre componenti  ambientali,  nonche'  di  controllare  e   valutare   gli interventi  faunistici  operati  dalle  regioni  e   dalle   province autonome, formulando i  pareri  tecnico-scientifici  richiesti  dello

Stato, dalle regioni e dalle province  autonome)  ha  avuto  modo  di esprimersi sull'argomento, affermando che consentire  l'addestramento e l'allenamento del cani nel periodo indicato della  norma  regionale qui impugnata «determina un evidente  ed  indesiderabile  fattore  di

disturbo, in grado di determinare in maniera diretta ad indiretta una mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate»  in quanto si svolge «durante il periodo riproduttivo degli uccelli e del mammiferi   selvatici    (dalla    stagione    degli    accoppiamenti

all'indipendenza della prole dalle cure parentali).».

    Afferma ISPRA che tale attivita' non dovrebbe  essere  consentita prima dell'inizio di settembre, escludendo in ogni caso  i  mesi  che vanno da febbraio  ad  agosto;  ed  ha  chiarito,  inoltre,  di  aver manifestato tali  indicazioni  nei  propri  pareri  indirizzati  alle regioni in merito alle proposte di calendario venatorio.

    La  norma  regionale  in  questione,   quindi,   prevedendo   che l'attivita' cinofila di addestramento ed allenamento del  cani  possa svolgersi sull'intero territorio regionale  ove  non  e'  vietata  la caccia, anche in periodi di caccia chiusa, si pone in netto contrasto con le citate disposizioni statali, contenute nella legge  quadro  n. 157/1992 , che, dettando disposizioni per la protezione  della  fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce  standard

minimi e uniformi di  tutela  della  fauna  in  tutto  il  territorio nazionale.

    Si evidenzia, pertanto, la violazione della competenza  esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art.  117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

    Onde  la  presente  impugnativa  ai  sensi  dell'art.  127  della Costituzione.

 

                              P. Q. M.

 

    Si confida  che  la  disposizione  regionale  in  epigrafe  venga dichiarata costituzionalmente illegittima.

    Unitamente alla  copia  notificata  del  presente  ricorso  sara' depositata nei termini copia conforme  della  determinazione  del  20 settembre 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione.

      Roma, 25 settembre 2012

 

                   L'Avvocato dello Stato: Bucalo

  

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