Ricorso n. 134 del 9 ottobre 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 45 del 14.11.2012)
Ricorso del Presidente del Consiglio del Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 16 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 31 del 3 agosto 2012), recante: Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale.
Nella seduta del 28 settembre 2012 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge della Regione Lombardia n. 16 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 31 del 3 agosto 2012), secondo quanto si argomenta e si
deduce come segue.
Diritto
La legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n.16, recante «Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale», presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 2, all'art. 2 e all'art. 4, commi 1, 2 e 3.
Tali disposizioni, infatti, al fine di valorizzare le «eccellenze storiche e culturali della Lombardia», attribuiscono alla Regione Lombardia «le attivita' e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione» dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, prevedendo altresi' che del rinvenimento del bene sia data «comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio entro quindici giorni dal ritrovamento» e che il sindaco trasmetta le comunicazioni ricevute «alla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento».
Dette disposizioni regionali eccedono dalla competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali attribuita alla regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., e invadono la competenza riservata alla legislazione statale in materia di tutela dei beni culturali dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Codesta Ecc.ma Corte si e' pronunciata in materia nelle sentenze n. 94/03 e 9/04, nelle quali si afferma che: «In nessun atto normativo precedente la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione la tutela dei beni culturali viene attribuita a soggetti diversi dallo Stato;
successivamente a questa, anzi, il citato comma 1, (lettera b-bis), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368 del 1998, nel prevedere le concessioni per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, stabilisce, come s'e' detto, che deve restare ferma la riserva statale sulla tutela dei beni. Alla luce delle
suesposte considerazioni la riserva di competenza statale sulla tutela dei beni culturali e' legata anche alla peculiarita' del patrimonio storico-artistico italiano, formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza. Essi vanno considerati nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato».
Gia' l'art. 149 del D.lgs n. 112/1998 prevedeva che sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina e' contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. n. 1409/1963, e loro successive modificazioni e integrazioni. Oggi tali funzioni sono disciplinate dal Codice dei beni culturali, di cui al D.lgs n. 42/2004, che disciplina le principali forme nelle quali si sostanzia la tutela dei beni culturali.
In particolare il contrasto si pone con le norme di cui agli artt. 10 e 88 del Codice, secondo le quali il «ritrovamento» di tutte le cose «che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» spetta allo Stato ed e' «riservato al Ministero
per i beni e le attivita' culturali», e si pongono in contrasto altresi' con l'art. 90 dello stesso Codice, che, relativamente alla denuncia della scoperta dei beni d'interesse culturale stabilisce una procedura e dei termini diversi da quelli indicati dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale in esame, disponendo che il rinvenimento
del bene debba essere denunciato «entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza».
Ne' puo' offrire rassicurazioni circa la legittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate la circostanza che l'art. 2, comma 2, della legge in esame espressamente escluda dall'ambito d'intervento della legge stessa i beni culturali di cui
al citato art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Infatti, in base alle disposizioni del Codice dei beni culturali sopra richiamate, tutte le cose mobili rinvenute nel territorio regionale, da rendere note al Soprintendente, sono in astratto suscettibili di ricadere nell'ambito di previsione dell'art. 10 del citato Codice e debbono pertanto essere valutate dall'amministrazione
statale (unica dotata di competenza in materia) alla stregua di beni culturali, in quanto caratterizzate dall'interesse stabilito dal richiamato art. 10 del Codice medesimo.
Le disposizioni regionali censurate pertanto, lungi dal riferirsi a cose diverse dai beni culturali, inevitabilmente invadono il campo della tutela di tali beni che, come sopra ribadito, e' riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonche' alla
competenza amministrativo-gestionale esclusiva del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 88 del Codice di settore.
Per le argomentazioni come sopra esposte si ritiene che la legge regionale n. 16 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 31 del 3 agosto 2012), recante: Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale presenti profili d'illegittimita' e pertanto promuove la questione di
legittimita' costituzionale dinanzi a codesta Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. per sentire accogliere le seguenti conclusioni.
P.Q.M.
«Voglia la Ecc.ma Corte Costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' della legge della Regione Lombardia n. 16 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 31 del 3 agosto 2012), recante: Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra
mondiale per contrasto con gli artt. 1, comma 2, all'art. 2 e all'art. 4, commi 1, 2 e 3 Cost.»
Si depositeranno con il ricorso:
1) legge Regione Lombardia n. 16 del 31 luglio 2012;
2) copia stralcio della delibera 28 settembre 2012 del Consiglio dei Ministri;
3) relazione allegata alla delibera.
Roma, addi' 1° ottobre 2012
L'Avvocato dello Stato: Scaramucci