Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 9 ottobre  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 45 del 14.11.2012)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio del Ministri in persona  del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale della legge regionale n. 16 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 31 del 3 agosto 2012), recante: Valorizzazione dei reperti  mobili  e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima  guerra mondiale.

    Nella seduta del 28 settembre 2012 il Consiglio dei Ministri,  su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha  approvato  la determinazione di impugnare  dinanzi  alla  Corte  Costituzionale  la legge della Regione Lombardia n. 16 del 31  luglio  2012  (pubblicata sul BUR n. 31 del 3 agosto 2012), secondo quanto si  argomenta  e  si

deduce come segue.

 

                               Diritto

 

    La legge della Regione Lombardia 31 luglio  2012,  n.16,  recante «Valorizzazione dei  reperti  mobili  e  dei  cimeli  appartenenti  a periodi  storici  diversi  dalla  prima  guerra  mondiale»,  presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento  all'art.  1, comma 2, all'art. 2 e all'art. 4, commi 1, 2 e 3.

    Tali disposizioni, infatti, al fine di valorizzare le «eccellenze storiche e culturali della  Lombardia»,  attribuiscono  alla  Regione Lombardia «le  attivita'  e  gli  interventi  di  ricerca,  raccolta, conservazione e valorizzazione»  dei  reperti  mobili  e  dei  cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, prevedendo  altresi' che del rinvenimento del bene  sia  data  «comunicazione  scritta  al sindaco del comune competente per territorio  entro  quindici  giorni dal  ritrovamento»  e  che  il  sindaco  trasmetta  le  comunicazioni ricevute  «alla  Direzione  regionale  per   i   beni   culturali   e

paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua  competenza,  entro sessanta giorni dal ricevimento».

    Dette   disposizioni   regionali   eccedono   dalla    competenza concorrente  in  materia  di  valorizzazione   dei   beni   culturali attribuita alla regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., e invadono la competenza riservata  alla  legislazione  statale  in  materia  di tutela dei beni culturali dall'art. 117,  secondo  comma,  lett.  s), Cost.

    Codesta Ecc.ma Corte si e' pronunciata in materia nelle  sentenze n. 94/03 e  9/04,  nelle  quali  si  afferma  che:  «In  nessun  atto normativo precedente la modifica del Titolo V della  Parte  II  della Costituzione la tutela dei beni culturali viene attribuita a soggetti diversi dallo Stato;

    successivamente a questa,  anzi,  il  citato  comma  1,  (lettera b-bis), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368 del  1998,  nel  prevedere  le concessioni per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, stabilisce, come s'e' detto,  che  deve  restare ferma la riserva statale sulla  tutela  dei  beni.  Alla  luce  delle

suesposte considerazioni  la  riserva  di  competenza  statale  sulla tutela dei beni culturali  e'  legata  anche  alla  peculiarita'  del patrimonio storico-artistico italiano, formato in  grandissima  parte da opere nate nel corso di oltre venticinque  secoli  nel  territorio italiano  e  che  delle  vicende  storiche  del  nostro  Paese   sono espressione  e  testimonianza.  Essi  vanno  considerati   nel   loro complesso come un  tutt'uno,  anche  a  prescindere  dal  valore  del singolo bene isolatamente considerato».

    Gia'  l'art.  149  del  D.lgs  n.  112/1998  prevedeva  che  sono riservate allo Stato le funzioni e  i  compiti  di  tutela  dei  beni culturali la cui disciplina e' contenuta nella legge 1° giugno  1939, n. 1089 e nel D.P.R. n. 1409/1963, e loro successive modificazioni  e integrazioni. Oggi tali funzioni sono  disciplinate  dal  Codice  dei beni culturali, di  cui  al  D.lgs  n.  42/2004,  che  disciplina  le principali  forme  nelle  quali  si  sostanzia  la  tutela  dei  beni culturali.

    In particolare il contrasto si pone con  le  norme  di  cui  agli artt. 10 e 88 del Codice, secondo le quali il «ritrovamento» di tutte le cose «che presentano interesse artistico, storico, archeologico  o etnoantropologico» spetta allo Stato ed e'  «riservato  al  Ministero

per i beni e le attivita'  culturali»,  e  si  pongono  in  contrasto altresi' con l'art. 90 dello stesso Codice, che,  relativamente  alla denuncia della scoperta dei beni d'interesse culturale stabilisce una procedura e dei termini diversi da quelli indicati dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale in esame, disponendo che il rinvenimento

del  bene  debba  essere  denunciato  «entro  ventiquattro   ore   al soprintendente  o  al  sindaco  ovvero  all'autorita'   di   pubblica sicurezza».

    Ne'   puo'   offrire   rassicurazioni   circa   la   legittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate la  circostanza  che l'art. 2,  comma  2,  della  legge  in  esame  espressamente  escluda dall'ambito d'intervento della legge stessa i beni culturali  di  cui

al citato art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004.

    Infatti, in base alle disposizioni del Codice dei beni  culturali sopra richiamate, tutte  le  cose  mobili  rinvenute  nel  territorio regionale, da  rendere  note  al  Soprintendente,  sono  in  astratto suscettibili di ricadere nell'ambito di previsione dell'art.  10  del citato Codice e debbono pertanto essere valutate dall'amministrazione

statale (unica dotata di competenza in materia) alla stregua di  beni culturali, in  quanto  caratterizzate  dall'interesse  stabilito  dal richiamato art. 10 del Codice medesimo.

    Le disposizioni regionali censurate pertanto, lungi dal riferirsi a cose diverse dai beni culturali, inevitabilmente invadono il  campo della tutela di tali beni che, come sopra ribadito, e' riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.  117, secondo  comma,  lettera  s),  della   Costituzione,   nonche'   alla

competenza amministrativo-gestionale esclusiva del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 88  del  Codice  di settore.

    Per le argomentazioni come sopra esposte si ritiene che la  legge regionale n. 16 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n.  31  del  3 agosto 2012), recante: Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla  prima  guerra  mondiale presenti profili d'illegittimita' e pertanto promuove la questione di

legittimita'  costituzionale  dinanzi  a  codesta  Corte   ai   sensi dell'art. 127 Cost. per sentire accogliere le seguenti conclusioni.

 

                               P.Q.M.

 

    «Voglia la Ecc.ma Corte  Costituzionale  accogliere  il  presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' della legge della Regione Lombardia n. 16 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n.  31 del 3 agosto 2012), recante: Valorizzazione dei reperti mobili e  dei cimeli appartenenti a periodi  storici  diversi  dalla  prima  guerra

mondiale per contrasto con  gli  artt.  1,  comma  2,  all'art.  2  e all'art. 4, commi 1, 2 e 3 Cost.»

    Si depositeranno con il ricorso:

        1) legge Regione Lombardia n. 16 del 31 luglio 2012;

        2) copia  stralcio  della  delibera  28  settembre  2012  del Consiglio dei Ministri;

        3) relazione allegata alla delibera.

          Roma, addi' 1° ottobre 2012

 

                 L'Avvocato dello Stato: Scaramucci

  

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