Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 novembre 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 52 del 14.12.2011) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso ex  lege  dall'Avvocatura  Generale   dello   Stato   (c.f.
..., per il ricevimento degli atti,  fax  ...  e  PEC
....)   presso   i   cui   uffici    e'
domiciliata in Roma, alla via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti
della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro tempore per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4, 3° comma, della legge regionale n. 25  del  9  settembre
2011, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n.  25
del  16  settembre  2011,  recanti  «Procedure  per  l'autorizzazione
sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonche' per
la  prevenzione  del  rischio  sismico  mediante  la   pianificazione
urbanistica» giusta delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  24
ottobre 2011. 
    La Regione Molise, con la l.r. n. 25 del  9  settembre  2011,  ha
dettato norme in materia di procedure  per  l'autorizzazione  sismica
degli interventi edilizi e la  relativa  vigilanza,  nonche'  per  la
prevenzione  del   rischio   sismico   mediante   la   pianificazione
urbanistica. 
    In  particolare,  tale  legge,  nell'art.  3,  ha  previsto   che
qualsiasi   intervento   finalizzato    alla    nuova    costruzione,
all'adeguamento, al miglioramento o alla  riparazione,  di  strutture
rientranti nel campo di applicazione di norme sismiche,  situate  nei
comuni  della  Regione -  esclusi   quelli   classificati   a   bassa
sismicita' - deve essere oggetto, prima dell'inizio dei lavori, della
preventiva autorizzazione scritta  del  competente  Servizio  sismico
regionale. 
    Nel successivo art. 4, il terzo comma ha disposto, inoltre,  che:
«Qualsiasi modifica strutturale che comporti,  rispetto  al  progetto
depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei  singoli  elementi
strutturali superiori al 20 per cento e trasversali superiori  al  15
per cento deve essere oggetto di variante progettuale  da  denunciare
preventivamente nel  rispetto  della  presente  legge,  con  espresso
riferimento al progetto principale. Qualsiasi  modifica  planimetrica
che comporti  la  variazione  delle  caratteristiche  meccaniche  del
terreno proprie del sito originario o  una  variazione  significativa
della pericolosita' sismica del sito deve essere oggetto di  variante
progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente
legge, con espresso riferimento  al  progetto  principale.  Qualsiasi
modifica  architettonica  che  comporti  un  diverso  approccio,  una
diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi
superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere
oggetto di variante progettuale  da  denunciare  preventivamente  nel
rispetto della presente legge, con espresso riferimento  al  progetto
principale.    Le    modifiche    strutturali,    planimetriche    ed
architettoniche che restano al di  sotto  o  nell'ambito  dei  limiti
previsti   nel   presente   comma   comportano,   nell'ambito   delle
responsabilita' proprie della direzione  dei  lavori,  l'obbligo  del
deposito della verifica strutturale». 
    E' avviso del Governo  che,  con  quest'ultima  disposizione,  la
Regione Molise abbia travalicato i limiti fissati dalla  Costituzione
alla propria competenza  legislativa  come  si  chiarira'  attraverso
l'illustrazione del seguente 
 
                               Motivo: 
 
    Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  della   Costituzione   in
relazione al combinato disposto dell'art. 88 d.P.R.  380/2001  e  del
d.m. 14 gennaio 2008, paragrafo 8.4.1, lett. c). 
    La seconda parte della disposizione regionale  impugnata  prevede
l'obbligo di redazione di una variante progettuale  -  da  depositare
preventivamente con riferimento al progetto originario - in  caso  di
modifica architettonica che comporti un aumento di carichi  superiore
al 20%, restando le modifiche, inferiori al limite del 20%,  soggette
al deposito della sola verifica strutturale. 
    Il d.m. 14 gennaio 2008 - contenente  «Approvazione  delle  nuove
norme tecniche per  le  costruzioni»  -  emanato  successivamente  al
d.P.R.  380/2001 -  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia - dopo  aver  classificato  i  vari
tipi di intervento di adeguamento sulle costruzioni - stabilisce,  al
paragrafo 8.4.1. lett.  c):  «E'  fatto  obbligo  di  procedere  alla
valutazione della sicurezza e,  qualora  necessario,  all'adeguamento
della costruzione, a chiunque intenda... 
    c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione  d'uso  che
comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori  al
10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale
delle  singole  parti  e/o  elementi  della   struttura,   anche   se
interessano porzioni limitate della costruzione...». 
    La disciplina statale prevede, dunque, che qualsiasi modifica che
importi variazioni - di classe o destinazione  -  con  incrementi  di
carichi superiori al 10%, rispetto al progetto  originario,  richiede
la preventiva valutazione di sicurezza. 
    E' di tutta evidenza, quindi,  come  la  norma  regionale  assuma
portata  derogatoria   rispetto   alla   prescrizione   del   decreto
ministeriale richiamato: mentre la disposizione statale  assume  come
sufficiente, ai fini dell'obbligo di valutazione della sicurezza, una
variazione  del  10%,  invece,  la  previsione  del  testo  regionale
richiede l'obbligo di redazione della variante al progetto originario
nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti un aumento
dei carichi superiori al 20%. Il d.P.R. 380/2001 - Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  -  dopo
aver  previsto  la  specifica  competenza  del   «Ministro   per   le
infrastrutture ed i  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  il
Consiglio nazionale delle ricerche  e  la  Conferenza  unificata»  in
materia di emanazione di  norme  tecniche  in  relazione  ai  criteri
generali per l'individuazione delle  zone  sismiche  e  dei  relativi
valori differenziati del grado di sismicita'  (art.  83),  stabilisce
che il potere di deroga all'osservanza delle norme tecniche suddette,
e' attribuito al solo Ministro per le infrastrutture e dei trasporti,
previa  apposita  istruttoria  da   parte   dell'ufficio   periferico
competente e parere favorevole del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici,  sempre  che  sussistano   ragioni   particolari   che   ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza  di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. (art.
88). 
    Ne consegue che  l'unico  titolare  del  potere  di  derogare  in
materia di  costruzioni  in  zone  sismiche,  e'  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, costituendo tale  potere  espressione
di una garanzia di applicazione uniforme sul territorio  dello  Stato
della  normativa  avente  inevitabili  riflessi  sulla  tutela  della
pubblica incolumita'. 
    La disposizione della l.r. Molise costituisce una deroga rispetto
alle  prescrizioni  contenute  nel  d.m.  14  gennaio  2008,   deroga
apportata al di fuori delle condizioni stabilite dall'art. 88  d.P.R.
380/2001. 
    Codesta Corte ha gia' avuto modo di affermare  che  l'art.  88  -
attributivo del potere di deroga in materia di  costruzioni  in  zone
sismiche  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   -
costituisce  un  principio  che   trascende   l'ambito   territoriale
investendo direttamente  il  profilo  della  tutela  dell'incolumita'
pubblica che fa capo alla materia della protezione  civile  (sentenza
n. 182/2006 e, da ultimo, n. 254/2010: «Con  l'affidare  al  Ministro
per le  infrastrutture  ed  i  trasporti,  e  con  il  previo  parere
favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il potere  di
riconoscere le ragioni particolari che  impediscono,  in  nome  della
salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici,  il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche,
il legislatore statale ha inteso dettare una  disciplina  unitaria  a
tutela dell'incolumita' pubblica, mirando a garantire, per ragioni di
sussidiarieta' e di adeguatezza,  una  normativa  unica,  valida  per
tutto il territorio nazionale, in un settore  nel  quale  entrano  in
gioco sia l'alta  tecnicita'  dei  provvedimenti  in  questione,  sia
l'esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga. 
    In questo contesto, il citato art. 88 - completando la disciplina
statale che rimette a decreti del Ministro l'approvazione delle norme
tecniche per le costruzioni la cui  sicurezza  possa  interessare  la
pubblica incolumita', da  realizzarsi  in  zone  dichiarate  sismiche
(art. 83  del  d.P.R.  n.  380  del  2001) -  costituisce  la  chiara
espressione di un principio fondamentale.»). 
    Ne consegue che la norma  regionale,  prevedendo  sostanzialmente
una deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.4.1 lett. c) del d.m. 14
gennaio  2008 -  costituente  normativa   tecnica   in   materia   di
costruzioni in zone sismiche - e' lesiva del  principio  fondamentale
sancito  nell'art.  88  d.P.R.  380/2001   che   attribuisce   potere
derogatorio soltanto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con le modalita' ivi indicate, nonche'  che  la  violazione  di  tali
norme ridonda necessariamente nella violazione dell'art.  117,  comma
3,  della  Costituzione  che  attribuisce  allo  Stato  una  potesta'
legislativa concorrente in materia di protezione civile. 
 
                              P. Q. M.  
 
    Si conclude perche' l'art. 4, terzo comma, l.r. n. 25/2011  della
Regione Molise  sia  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  per
contrasto con l'art. 117, 3° comma, della Costituzione. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 24 ottobre 2011 e dell'allegata relazione  del  Ministro
per i rapporti con le Regioni. 
        Roma, 8 novembre 2011  
 
                    L'Avvocato dello Stato: Spina 

 

Menu

Contenuti