Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 46 del 21.11.2012) 
 
    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  persona
del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dalla  Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente p.t. perche'
sia dichiarata  l'incostituzionalita'  dell'art.  3,  comma  1  legge
regionale (Liguria) 6 agosto 2012, n. 27, pubblicata nel  BUR  n.  13
del 7 agosto 2012, recante: «Modifiche alla legge regionale 1° luglio
1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma
e per il prelievo venatorio)». 
    La norma regionale in epigrafe e' palesemente  illegittima  e  si
chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La norma in epigrafe inserisce il comma 4-bis nell'art. 34  della
legge  regionale  n.  29/1994  relativo  al   calendario   venatorio,
disponendo  che  «in  caso  intervenga  un  provvedimento  sospensivo
dell'efficacia  del  calendario   venatorio   durante   la   stagione
venatoria, la Giunta regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente  per   materia,   e'   autorizzata   ad   approvare,   con
provvedimento  motivato,  un  nuovo  calendario  venatorio   riferito
all'anno in corso, entro dieci giorni dalla  data  del  provvedimento
sospensivo.». 
    Tale disposizione, prevedendo  la  possibilita'  da  parte  della
Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15  giugno
dell'anno in corso  e  con  la  sola  espressione  della  Commissione
consiliare, si pone in contrasto con le  previsioni  della  legge  n.
157/1992 recante «Norme per la protezione della fauna omeoterma e per
il prelievo venatorio». 
    La legge quadro nazionale, infatti, (art. 18, comma 4) stabilisce
che «4. Le regioni,  sentito  l'istituto  Nazionale  Fauna  Selvatica
(ISPRA), pubblicano, entro e non oltre il 15  giugno,  il  calendario
venatorio e il regolamento relativi all'intera annata venatoria,  nel
rispetto di quanto stabilito al commi 1, 2 e 3  e  con  l'indicazione
del numero massimo di capi  da  abbattere  in  ciascuna  giornata  di
attivita' venatoria». 
    La citata legge  statale  di  riferimento,  invero,  definisce  i
criteri  minimi   generali   di   tutela   della   fauna   selvatica,
disciplinando le modalita' di svolgimento dell'attivita' venatoria in
materia differenziata  sul  territorio,  e  assicurando  un  prelievo
venatorio delle specie cacciabili  strettamente  controllato  secondo
criteri di sostenibilita'. 
    In particolare, il prelievo di individui delle varie specie  deve
essere collegato  alla  accertata  disponibilita'  di  fauna  e  alla
capacita' della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio  e
verifica,  sotto  la  supervisione  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione ricerca ambientale (ISPRA). 
    Codesta Corte costituzionale (sentenza n. 210 del 2012)  in  tema
ha  affermato  «L'intervento  regionale  viene   infatti   consentito
espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di  modulare
l'impatto delle previsioni generali recate dalla  normativa  statale,
in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche
condizioni dell'habitat locale,  alla  cui  verifica  ben  si  presta
un'amministrazione radicata sul territorio.  In  questa  prospettiva,
l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, se da un lato predetermina gli
esemplari abbattibili, specie per  specie  e  nei  periodi  indicati,
dall'altro lato permette  alla  Regione  l'introduzione  di  limitate
deroghe ispirate a una simile finalita', e chiaramente  motivate  con
riguardo  a  profili  di  nature  scientifica:  ne  e'  conferma   la
previsione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e  la
ricerca ambientale  (ISPRA),  richiesto  dall'art.  18,  comma  2,  e
dall'art. 18, comma 4, con specifico riferimento all'approvazione del
calendario venatorio». 
    Pertanto la prevista autorizzazione a emanare un nuovo calendario
venatorio, senza il prescritto parere tecnico scientifico  dell'ISPRA
di cui all'art. 18, comma 2 e  4  delta  citata  legge  n.  157/1992,
costituisce evidente violazione degli standard (minimi e uniformi) di
tutela della fauna selvatica omeoterma validi su tutto il  territorio
nazionale, considerato anche che la norma regionale risulta priva del
necessario  richiamo  ai  rispetto  di  quanto  stabilito  al   commi
precedenti, relativi a periodi di caccia e specie cacciabili, con  la
conseguenza che la norma e' suscettibile  di  determinare  l'adozione
del nuovo calendario anche in deroga a tali disposizioni  e,  quindi,
in deroga a quanto  previsto  dal  citato  art.  18  della  legge  n.
157/1992, del quale le stesse costituiscono attuazione. 
    La citata  disposizione  regionale,  quindi,  violando  la  norma
statale quadro che costituisce standard minimo di tutela della  fauna
selvatica per assicurare che la disciplina  dell'attivita'  venatoria
avvenga in modo indifferenziato  sul  territorio  nazionale,  risulta
invasiva  della   competenza   esclusiva   in   materia   di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata, come e'  ben  noto,  allo
Stato dall'art. 117, comma 2, Cost. 
    Donde la presente impugnazione  ai  sensi  dell'arti.  127  della
Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida  che  la  disposizione  regionale  in  epigrafe  venga
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    Unitamente alla  copia  notificata  del  presente  ricorso  sara'
depositata nei termini copia conforme  della  determinazione  del  28
settembre 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione. 
        Roma, 29 settembre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Bucalo 

 

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