Ricorso n. 14 del 19 gennaio 2012 (Regione Sicilia)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 gennaio 2012 (della Regione siciliana).
(GU n. 9 del 29.02.2012 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, on.le Dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n.370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della Tabella 2 del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012- 2014», recante «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di
voto 2.4 - «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011 (pag.173), per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto
speciale e delle relative norme attuative nonche' degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
Fatto
Nel Supplemento Ordinario n.234/L alla G.U.R.I. 14 novembre 2011, n. 265, e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n.184 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014».
In particolare la Tabella 2 del detto bilancio di previsione reca «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di voto 2.4 - «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» e prevede per il 2012 uno stanziamento pari a 8.833.324.987,00 euro a titolo di concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di tutte le regioni (pag.173 - allegato n. 2 al presente ricorso), mentre il corrispondente stanziamento per tutte indistintamente le regioni iscritto nell'anno finanziario 2011 ammonta a 11.599.324.987,00 euro (GURI n. 297 del 21 dicembre 2010- supplemento ordinario n. 281- (pag. 269 - allegato n. 3 al presente ricorso), con un decremento, quindi, pari a 2.766.000.000,00 euro rispetto all'anno precedente.
La suindicata unita' di previsione di spesa, relativa all'anno finanziario 2012, stante il suevidenziato decremento rispetto all'anno finanziario 2011, disposto in assenza di qualunque clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto di
autonomia, risulta costituzionalmente illegittimo e viene censurato, in quanto lesivo delle attribuzioni dell'autonomia della Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di
Diritto
Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale e delle relative norme attuative nonche' degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre che del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
Ai fini di una maggior chiarezza espositiva si ritiene utile riassumere di seguito il contesto normativo presupposto alla tabella impugnata dal quale e' ampiamente desumibile la violazione prospettata sotto i profili rubricati. L'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», dispone che «a decorrere dall'anno 1997» la misura del concorso della Regione siciliana al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e' elevata «al 42,5».
Con la successiva legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», all'articolo 1, comma 830, e' stato previsto che «Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009».
I successivi commi 831 ed 832 dello stesso articolo, a loro volta, hanno rispettivamente previsto:
la sospensione delle riportate disposizioni fino alla data del 30 aprile 2007, data entro la quale si auspicava il raggiungimento di un'intesa finalizzata all'emanazione di nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, alla cui mancata concretizzazione si correlava la fissazione per l'anno 2007, del concorso della Regione alla suddetta spesa sanitaria nella misura del 44,09 (inferiore quindi dello 0,76 rispetto alla percentuale destinata ad applicarsi in caso di acquisizione della prefigurata intesa);
la retrocessione alla Regione siciliana, da disporsi in sede di definizione delle norme di attuazione statutaria richiamate dal precedente comma 831, di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale;
detta retrocessione, secondo quanto testualmente sancito dalla citata norma, «aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830».
La semplice lettura delle disposizioni surriportate evidenzia come la disciplina del 1996 costituisca norma a regime, destinata ad operare per un periodo di tempo infinito, a meno che nuove disposizioni, temporanee o con effetti permanenti, non dispongano diversamente.
La norma del 2006, viceversa, per espresso e testuale dettato della medesima, costituisce eccezione, temporaneamente limitata, a quanto in via ordinaria disposto in materia di cofinanziamento regionale della spesa sanitaria, ed e' - rectius, era - destinata a trovare applicazione per il tempo dalla stessa specificatamente individuato.
Nessuna altra interpretazione invero appare possibile, poiche' diversamente opinando, e cioe' ritenendo che la disposizione che aumenta la compartecipazione della Regione siciliana al 49,11 debba trovare applicazione non soltanto per l'anno 2009, come letteralmente sancito, si lederebbe il fondamentale canone di ermeneutica giuridica sancito all'articolo 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale», secondo cui «nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse».
La surriportata quantificazione nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'unita' di voto 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa Sanitaria» omette, pertanto, di dare integrale copertura agli oneri relativi alla compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione siciliana, in misura pari alla differenza con la quota di pertinenza regionale pari al 42,5 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 830, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ed, invero, le minori risorse, sopra evidenziate, allocate nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 evidenziano che lo stanziamento iscritto nella citata unita' di voto 2.4 non contempla in alcun modo gli effetti, posti a carico dello Stato, dalle disposizioni contenute nel comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, come e' noto, pongono a carico dello Stato una maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria regionale.
Infatti, per effetto del disposto normativo sopra richiamato, lo stanziamento dell'unita' di voto 2.4 previsto nel Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 avrebbe dovuto registrare un incremento stimato in circa 600 milioni di euro, pari all'importo che, nell'anno 2011, ha trovato copertura finanziaria, a seguito d'intesa con lo Stato, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. (FAS -oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale).
Peraltro, la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilita' 2012), non dispone, come previsto dai commi 831 e 832 del menzionato articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, circostanza questa che avrebbe potuto giustificare una minore allocazione di risorse nella voce di bilancio di cui e' cenno.
Cio' determina l'effetto di una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965.
Tale circostanza si desume agevolmente dalla comparazione fra le due tabelle relative, rispettivamente, all'anno finanziario 2012 ed all'anno finanziario 2011 (cfr. allegati nn. 2 e 3).
Nella prima di esse il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014», pubblicato nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011 (pag.173), ammonta a 8.833.324.987,00 euro, mentre il corrispondente stanziamento iscritto nell'anno finanziario 2011 ammonta a 11.599.324.987,00 euro (GURI n. 297 del 21 dicembre 2010-supplemento ordinario n. 281- (pag. 269), con un decremento, quindi, pari a 2.766.000.000,00 euro.
L'esame delle surriportate tabelle comporta la quantificazione del vulnus arrecato anche alla Regione siciliana la quale e' gia' titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni statutarie richiamate», e deve
destinare parte di esso, secondo la suindicata tabella, ad alimentare anche la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della Regione per la percentuale non coperta dallo Stato. Tale maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico della Regione risulta illegittima in quanto il meccanismo in questione e' lesivo
degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative, oltre che delle richiamate disposizioni della finanziaria del 1997, in quanto pregiudica la possibilita' per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie.
Cio' in quanto determina «un grave squilibrio finanziario» a carico del bilancio creando un'alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte come risulta dall'esame comparato delle tabelle dei bilanci di previsione statale e regionale; in tal modo si concretizza la violazione dei parametri evocati potendosi quantificare il grave vulnus alle finanze della Regione siciliana (cfr. principi affermati dalla giurisprudenza di codesta Corte sent n. 145/2008) in misura proporzionale alla diminuita partecipazione della stessa alla ripartizione del fondo seppure questo sia indicato complessivamente per tutte le regioni.
La Tabella in questione e', altresi', lesiva degli artt. 81 e 119 4° comma della Costituzione per le stesse ragioni surriportate, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 oltre che del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni. Tale art. 10 stabilisce, infatti, che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite» e, pertanto, l'art.119, deve ritenersi applicabile anche a questa Regione nella misura in cui a tale disposizione e' correlato un onere di contribuzione dello Stato alle funzioni alla stessa attribuite.
La riduzione dello stanziamento finanziario, che coinvolge la ricorrente, avrebbe dovuto essere quantomeno determinato sentita la Regione ricorrente, nel rispetto del principio di leale collaborazione che, secondo consolidata giurisprudenza di codesta Corte, deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.
P.Q.M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della Tabella 2 del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014», recante «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di voto 2.4 - «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative nonche' degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre, si depositano con il presente atto la deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione a ricorrere e le tabelle relative «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» per gli anni 2011 e 2012.
Palermo, 12 gennaio 2012
Avv. Chiapparone - avv. Fiandaca
(GU n. 9 del 29.02.2012 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, on.le Dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n.370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della Tabella 2 del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012- 2014», recante «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di
voto 2.4 - «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011 (pag.173), per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto
speciale e delle relative norme attuative nonche' degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
Fatto
Nel Supplemento Ordinario n.234/L alla G.U.R.I. 14 novembre 2011, n. 265, e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n.184 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014».
In particolare la Tabella 2 del detto bilancio di previsione reca «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di voto 2.4 - «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» e prevede per il 2012 uno stanziamento pari a 8.833.324.987,00 euro a titolo di concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di tutte le regioni (pag.173 - allegato n. 2 al presente ricorso), mentre il corrispondente stanziamento per tutte indistintamente le regioni iscritto nell'anno finanziario 2011 ammonta a 11.599.324.987,00 euro (GURI n. 297 del 21 dicembre 2010- supplemento ordinario n. 281- (pag. 269 - allegato n. 3 al presente ricorso), con un decremento, quindi, pari a 2.766.000.000,00 euro rispetto all'anno precedente.
La suindicata unita' di previsione di spesa, relativa all'anno finanziario 2012, stante il suevidenziato decremento rispetto all'anno finanziario 2011, disposto in assenza di qualunque clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto di
autonomia, risulta costituzionalmente illegittimo e viene censurato, in quanto lesivo delle attribuzioni dell'autonomia della Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di
Diritto
Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale e delle relative norme attuative nonche' degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre che del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
Ai fini di una maggior chiarezza espositiva si ritiene utile riassumere di seguito il contesto normativo presupposto alla tabella impugnata dal quale e' ampiamente desumibile la violazione prospettata sotto i profili rubricati. L'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», dispone che «a decorrere dall'anno 1997» la misura del concorso della Regione siciliana al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e' elevata «al 42,5».
Con la successiva legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», all'articolo 1, comma 830, e' stato previsto che «Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009».
I successivi commi 831 ed 832 dello stesso articolo, a loro volta, hanno rispettivamente previsto:
la sospensione delle riportate disposizioni fino alla data del 30 aprile 2007, data entro la quale si auspicava il raggiungimento di un'intesa finalizzata all'emanazione di nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, alla cui mancata concretizzazione si correlava la fissazione per l'anno 2007, del concorso della Regione alla suddetta spesa sanitaria nella misura del 44,09 (inferiore quindi dello 0,76 rispetto alla percentuale destinata ad applicarsi in caso di acquisizione della prefigurata intesa);
la retrocessione alla Regione siciliana, da disporsi in sede di definizione delle norme di attuazione statutaria richiamate dal precedente comma 831, di una percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale;
detta retrocessione, secondo quanto testualmente sancito dalla citata norma, «aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830».
La semplice lettura delle disposizioni surriportate evidenzia come la disciplina del 1996 costituisca norma a regime, destinata ad operare per un periodo di tempo infinito, a meno che nuove disposizioni, temporanee o con effetti permanenti, non dispongano diversamente.
La norma del 2006, viceversa, per espresso e testuale dettato della medesima, costituisce eccezione, temporaneamente limitata, a quanto in via ordinaria disposto in materia di cofinanziamento regionale della spesa sanitaria, ed e' - rectius, era - destinata a trovare applicazione per il tempo dalla stessa specificatamente individuato.
Nessuna altra interpretazione invero appare possibile, poiche' diversamente opinando, e cioe' ritenendo che la disposizione che aumenta la compartecipazione della Regione siciliana al 49,11 debba trovare applicazione non soltanto per l'anno 2009, come letteralmente sancito, si lederebbe il fondamentale canone di ermeneutica giuridica sancito all'articolo 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale», secondo cui «nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse».
La surriportata quantificazione nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'unita' di voto 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa Sanitaria» omette, pertanto, di dare integrale copertura agli oneri relativi alla compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione siciliana, in misura pari alla differenza con la quota di pertinenza regionale pari al 42,5 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 830, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ed, invero, le minori risorse, sopra evidenziate, allocate nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 evidenziano che lo stanziamento iscritto nella citata unita' di voto 2.4 non contempla in alcun modo gli effetti, posti a carico dello Stato, dalle disposizioni contenute nel comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, come e' noto, pongono a carico dello Stato una maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria regionale.
Infatti, per effetto del disposto normativo sopra richiamato, lo stanziamento dell'unita' di voto 2.4 previsto nel Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 avrebbe dovuto registrare un incremento stimato in circa 600 milioni di euro, pari all'importo che, nell'anno 2011, ha trovato copertura finanziaria, a seguito d'intesa con lo Stato, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. (FAS -oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale).
Peraltro, la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilita' 2012), non dispone, come previsto dai commi 831 e 832 del menzionato articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, circostanza questa che avrebbe potuto giustificare una minore allocazione di risorse nella voce di bilancio di cui e' cenno.
Cio' determina l'effetto di una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965.
Tale circostanza si desume agevolmente dalla comparazione fra le due tabelle relative, rispettivamente, all'anno finanziario 2012 ed all'anno finanziario 2011 (cfr. allegati nn. 2 e 3).
Nella prima di esse il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014», pubblicato nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011 (pag.173), ammonta a 8.833.324.987,00 euro, mentre il corrispondente stanziamento iscritto nell'anno finanziario 2011 ammonta a 11.599.324.987,00 euro (GURI n. 297 del 21 dicembre 2010-supplemento ordinario n. 281- (pag. 269), con un decremento, quindi, pari a 2.766.000.000,00 euro.
L'esame delle surriportate tabelle comporta la quantificazione del vulnus arrecato anche alla Regione siciliana la quale e' gia' titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni statutarie richiamate», e deve
destinare parte di esso, secondo la suindicata tabella, ad alimentare anche la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della Regione per la percentuale non coperta dallo Stato. Tale maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico della Regione risulta illegittima in quanto il meccanismo in questione e' lesivo
degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative, oltre che delle richiamate disposizioni della finanziaria del 1997, in quanto pregiudica la possibilita' per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie.
Cio' in quanto determina «un grave squilibrio finanziario» a carico del bilancio creando un'alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte come risulta dall'esame comparato delle tabelle dei bilanci di previsione statale e regionale; in tal modo si concretizza la violazione dei parametri evocati potendosi quantificare il grave vulnus alle finanze della Regione siciliana (cfr. principi affermati dalla giurisprudenza di codesta Corte sent n. 145/2008) in misura proporzionale alla diminuita partecipazione della stessa alla ripartizione del fondo seppure questo sia indicato complessivamente per tutte le regioni.
La Tabella in questione e', altresi', lesiva degli artt. 81 e 119 4° comma della Costituzione per le stesse ragioni surriportate, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 oltre che del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni. Tale art. 10 stabilisce, infatti, che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite» e, pertanto, l'art.119, deve ritenersi applicabile anche a questa Regione nella misura in cui a tale disposizione e' correlato un onere di contribuzione dello Stato alle funzioni alla stessa attribuite.
La riduzione dello stanziamento finanziario, che coinvolge la ricorrente, avrebbe dovuto essere quantomeno determinato sentita la Regione ricorrente, nel rispetto del principio di leale collaborazione che, secondo consolidata giurisprudenza di codesta Corte, deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.
P.Q.M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della Tabella 2 del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014», recante «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di voto 2.4 - «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative nonche' degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre, si depositano con il presente atto la deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione a ricorrere e le tabelle relative «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» per gli anni 2011 e 2012.
Palermo, 12 gennaio 2012
Avv. Chiapparone - avv. Fiandaca