Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 19 gennaio 2012 (della Regione siciliana). 

(GU n. 9 del 29.02.2012 ) 



    Ricorso della Regione siciliana, in persona  del  Presidente  pro tempore, on.le Dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e  difeso,  sia congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore, domiciliato per carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  n.370, presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della  Tabella  2  del  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2012  e  bilancio pluriennale per il triennio 2012- 2014», recante «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita'  di
voto 2.4  -  «Concorso  dello  Stato  al  finanziamento  della  spesa sanitaria»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  234/L  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del  14  novembre 2011 (pag.173), per violazione degli artt.  36  e  37  dello  statuto
speciale e delle relative norme attuative nonche' degli  artt.  81  e 119, quarto  comma,  Cost.  in  relazione  all'art.  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di  leale collaborazione che deve  informare  tutti  i  rapporti  fra  Stato  e Regioni.

                                Fatto

    Nel Supplemento Ordinario n.234/L alla G.U.R.I. 14 novembre 2011, n. 265, e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n.184  recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2012  e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014».
    In particolare la Tabella 2 del detto bilancio di previsione reca «Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e  delle Finanze»  -  unita'  di  voto  2.4  -  «Concorso   dello   Stato   al finanziamento della spesa  sanitaria»  e  prevede  per  il  2012  uno stanziamento pari a 8.833.324.987,00 euro a titolo di concorso  dello Stato al finanziamento della spesa  sanitaria  di  tutte  le  regioni (pag.173  -  allegato  n.  2  al   presente   ricorso),   mentre   il corrispondente stanziamento  per  tutte  indistintamente  le  regioni iscritto nell'anno finanziario 2011 ammonta a 11.599.324.987,00  euro (GURI n. 297 del 21 dicembre  2010-  supplemento  ordinario  n.  281- (pag. 269 - allegato n. 3 al presente ricorso),  con  un  decremento, quindi, pari a 2.766.000.000,00 euro rispetto all'anno precedente.
    La suindicata unita' di previsione di  spesa,  relativa  all'anno finanziario  2012,  stante  il  suevidenziato   decremento   rispetto all'anno finanziario 2011, disposto in assenza di qualunque  clausola posta a salvaguardia  delle  prerogative  sancite  nello  statuto  di
autonomia, risulta costituzionalmente illegittimo e viene  censurato, in quanto lesivo  delle  attribuzioni  dell'autonomia  della  Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di

                               Diritto

Violazione degli artt.  36  e  37  dello  Statuto  speciale  e  delle relative norme attuative nonche' degli artt. 81 e 119, quarto  comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18  ottobre 2001, n. 3, oltre che del principio di leale collaborazione che  deve informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.
    Ai fini di una maggior  chiarezza  espositiva  si  ritiene  utile riassumere di seguito il contesto normativo presupposto alla  tabella impugnata  dal  quale  e'   ampiamente   desumibile   la   violazione prospettata sotto i profili rubricati. L'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di  razionalizzazione della finanza pubblica», dispone che «a decorrere dall'anno 1997»  la misura del concorso della  Regione  siciliana  al  finanziamento  del Servizio sanitario nazionale, e' elevata «al 42,5».
    Con la  successiva  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», all'articolo 1, comma 830,  e' stato previsto che «Al fine di addivenire al  completo  trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione  siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e'  pari  al  44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno  2008  e  al 49,11 per cento per l'anno 2009».
    I successivi commi 831 ed  832  dello  stesso  articolo,  a  loro volta, hanno rispettivamente previsto:
        la sospensione delle riportate disposizioni  fino  alla  data del  30  aprile  2007,  data  entro  la   quale   si   auspicava   il raggiungimento di un'intesa finalizzata all'emanazione di nuove norme di attuazione  dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia sanitaria,  alla  cui  mancata  concretizzazione  si   correlava   la fissazione per l'anno 2007, del concorso della Regione alla  suddetta spesa sanitaria nella misura del 44,09 (inferiore quindi dello 0,76 rispetto  alla  percentuale  destinata  ad  applicarsi  in  caso   di acquisizione della prefigurata intesa);
        la retrocessione alla Regione siciliana, da disporsi in  sede di definizione delle norme di attuazione  statutaria  richiamate  dal precedente comma 831, di una percentuale  non  inferiore  al  20  per cento e non superiore al 50 per cento del gettito  delle  accise  sui prodotti petroliferi immessi in  consumo  sul  territorio  regionale;
detta retrocessione, secondo quanto testualmente sancito dalla citata norma,  «aumenta  simmetricamente,  fino  a  concorrenza,  la  misura percentuale del concorso della Regione  alla  spesa  sanitaria,  come disposto dal comma 830».
    La semplice lettura  delle  disposizioni  surriportate  evidenzia come la disciplina del 1996 costituisca norma a regime, destinata  ad operare  per  un  periodo  di  tempo  infinito,  a  meno  che   nuove disposizioni, temporanee o con  effetti  permanenti,  non  dispongano diversamente.
    La norma del 2006, viceversa, per  espresso  e  testuale  dettato della medesima, costituisce eccezione,  temporaneamente  limitata,  a quanto in  via  ordinaria  disposto  in  materia  di  cofinanziamento regionale della spesa sanitaria, ed e' - rectius, era -  destinata  a trovare applicazione  per  il  tempo  dalla  stessa  specificatamente individuato.
    Nessuna altra interpretazione invero  appare  possibile,  poiche' diversamente opinando, e cioe'  ritenendo  che  la  disposizione  che aumenta la compartecipazione della Regione siciliana al 49,11  debba trovare applicazione non soltanto per l'anno 2009, come letteralmente sancito, si lederebbe il fondamentale canone di ermeneutica giuridica sancito all'articolo 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale», secondo cui «nell'applicare la legge non si puo' ad  essa  attribuire altro senso che quello fatto palese  dal  significato  proprio  delle parole secondo la connessione di esse».
    La surriportata quantificazione nello stato di  previsione  della spesa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'unita' di  voto 2.4 «Concorso dello Stato al  finanziamento  della  spesa  Sanitaria» omette, pertanto, di dare integrale  copertura  agli  oneri  relativi alla compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione  siciliana, in misura pari alla differenza con la quota di  pertinenza  regionale pari al 42,5 secondo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  830, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    Ed, invero, le minori risorse, sopra  evidenziate,  allocate  nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio  finanziario  2012 evidenziano che lo stanziamento iscritto nella citata unita' di  voto 2.4 non contempla in alcun modo gli effetti,  posti  a  carico  dello Stato, dalle disposizioni contenute nel  comma  830  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, come  e'  noto,  pongono  a carico  dello  Stato  una  maggiore  compartecipazione   alla   spesa sanitaria regionale.
    Infatti, per effetto del disposto normativo sopra richiamato,  lo stanziamento dell'unita' di voto  2.4  previsto  nel  Bilancio  dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 avrebbe dovuto  registrare  un incremento stimato in circa 600 milioni  di  euro,  pari  all'importo che, nell'anno 2011, ha  trovato  copertura  finanziaria,  a  seguito d'intesa  con  lo  Stato,  a   carico   del   Fondo   per   le   aree sottoutilizzate. (FAS -oggi Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione sociale).
    Peraltro,  la  legge  12   novembre   2011,   n.   183,   recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato» (Legge di stabilita' 2012), non dispone,  come  previsto dai commi 831 e 832 del menzionato articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  la  retrocessione  alla  Regione  siciliana  di  una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, circostanza questa  che  avrebbe potuto giustificare una minore allocazione di risorse nella  voce  di bilancio di cui e' cenno.
    Cio' determina l'effetto di una sottrazione di parte del  gettito tributario spettante alla Regione in base all'art. 36  dello  statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965.
    Tale circostanza si desume agevolmente dalla comparazione fra  le due tabelle relative, rispettivamente, all'anno finanziario  2012  ed all'anno finanziario 2011 (cfr. allegati nn. 2 e 3).
    Nella prima di esse il  concorso  dello  Stato  al  finanziamento della spesa sanitaria del «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario  2012  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio 2012-2014»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  234/L  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del  14  novembre 2011  (pag.173),  ammonta  a   8.833.324.987,00   euro,   mentre   il corrispondente  stanziamento  iscritto  nell'anno  finanziario   2011 ammonta a  11.599.324.987,00  euro  (GURI  n.  297  del  21  dicembre 2010-supplemento ordinario n. 281- (pag.  269),  con  un  decremento, quindi, pari a 2.766.000.000,00 euro.
    L'esame delle surriportate tabelle  comporta  la  quantificazione del vulnus arrecato anche alla Regione siciliana  la  quale  e'  gia' titolare «di tutto  il  gettito  dei  cespiti  tributari  secondo  il sistema delineato dalle disposizioni statutarie richiamate»,  e  deve
destinare parte di esso, secondo la suindicata tabella, ad alimentare anche la  compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  da  parte  della Regione per la percentuale non coperta  dallo  Stato.  Tale  maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico  della  Regione risulta illegittima in quanto il meccanismo in  questione  e'  lesivo
degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale  e  delle  relative  norme attuative, oltre che delle richiamate disposizioni della  finanziaria del 1997, in quanto pregiudica la  possibilita'  per  la  Regione  di esercitare le proprie funzioni per carenza  di  risorse  finanziarie.
Cio' in quanto determina «un grave squilibrio finanziario»  a  carico del bilancio creando  un'alterazione  del  rapporto  tra  complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi  finanziari  per  farvi  fronte come risulta  dall'esame  comparato  delle  tabelle  dei  bilanci  di previsione statale  e  regionale;  in  tal  modo  si  concretizza  la violazione dei parametri  evocati  potendosi  quantificare  il  grave vulnus alle finanze della Regione siciliana (cfr. principi  affermati dalla giurisprudenza di codesta Corte sent  n.  145/2008)  in  misura proporzionale  alla  diminuita  partecipazione  della   stessa   alla ripartizione del fondo seppure questo sia  indicato  complessivamente per tutte le regioni.
    La Tabella in questione e', altresi', lesiva degli artt. 81 e 119 4° comma della Costituzione per le stesse  ragioni  surriportate,  in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n. 3 oltre che del principio di leale collaborazione che deve  informare tutti i rapporti fra  Stato  e  Regioni.  Tale  art.  10  stabilisce, infatti,  che  «Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti,   le disposizioni della presente legge costituzionale si  applicano  anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia  piu'  ampie rispetto a quelle  gia'  attribuite»  e,  pertanto,  l'art.119,  deve ritenersi applicabile anche a questa Regione nella misura  in  cui  a tale disposizione e' correlato un onere di contribuzione dello  Stato alle funzioni alla stessa attribuite.
    La riduzione dello stanziamento  finanziario,  che  coinvolge  la ricorrente, avrebbe dovuto essere quantomeno determinato  sentita  la Regione   ricorrente,   nel   rispetto   del   principio   di   leale collaborazione che, secondo  consolidata  giurisprudenza  di  codesta Corte, deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.


                               P.Q.M.

    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della Tabella  2 del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014»,  recante  «Stato  di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze» - unita' di voto 2.4 - «Concorso dello  Stato  al  finanziamento  della spesa sanitaria», per violazione degli artt. 36 e  37  dello  statuto speciale e delle relative norme attuative nonche' degli  artt.  81  e 119, quarto  comma,  Cost.  in  relazione  all'art.  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di  leale collaborazione che deve  informare  tutti  i  rapporti  fra  Stato  e Regioni.
    Con riserva  di  ulteriormente  dedurre,  si  depositano  con  il presente atto la deliberazione di Giunta regionale di  autorizzazione a  ricorrere  e  le  tabelle  relative  «concorso  dello   Stato   al finanziamento della spesa sanitaria» per gli anni 2011 e 2012.

        Palermo, 12 gennaio 2012

                  Avv. Chiapparone - avv. Fiandaca 

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