Ricorso n. 14 del 25 febbraio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2008 , n. 14
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 13 del 19-3-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata n. 25 del 18 dicembre 2007, recante modifica ed integrazione alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, in materia di sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 19 dicembre 2007, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2008. Con la legge n. 25/2007 indicata in epigrafe, composta di tre articoli, la Regione Basilicata interviene su una precedente legge regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo modifiche ed integrazioni della precedente disciplina e comportando, quindi, un significativo ampliamento delle ipotesi in cui sia possibile chiedere il c.d. «condono edilizio». E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i Violazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'articolo 1 della legge regionale n. 18/2007 citata prevede, infatti, modifiche a precedenti norme della legislazione regionale, segnatamente, la legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33, in materia di sanatoria di abusi edilizi, comportando di fatto un ampliamento delle ipotesi in cui e' possibile richiedere il c.d. «condono edilizio». L'articolo 2 dispone, al primo comma, la proroga del termine del 31 dicembre 2007 contenuto nell'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 33/2005, al 31 dicembre 2008, ed, al secondo comma, dispone la proroga del termine del 31 dicembre 2007, contenuto nell'art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 33/2005, al 31 dicembre 2008. Tali disposizioni eccedono dalle competenze regionali in quanto il termine massimo per l'emanazione della normativa regionale di dettaglio e' stato indicato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2004, n. 191, in quattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge (12 novembre 2004). Tale termine e' stato indicato come perentorio dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 196/2004 e n. 49/2006, tanto da prevedere che «ove le regioni non esercitino il proprio potere entro il termine prescritto non potra' che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 296 del 2003, cosi' come convertito in legge n. 326 del 2003». Poiche' la Regione Basilicata, alla data del 12 novembre 2004, ha esaurito l'esercizio di tale potere legislativo, le disposizioni contenute nell'articolato si pongono come lesive del principio di leale collaborazione e del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera collettivita'. D'altronde, che la legge regionale n. 25/2007 non sia meramente esplicativa dei principi e dell'assetto dettato con la precedente normativa di cui alle citate leggi regionali n. 18/2004 e 33/2005, risulta evidente dal contenuto precettivo dell'art. 1, primo comma, in particolare, lett. a), c), d) ed e), per effetto del quale si amplia significativamente la casistica degli interventi ammessi a sanatoria con la soppressione, effettuata alla lett. a), all'art. 2 (Definizioni), primo comma, lett. d), della legge regionale n. 18/2004, come modificata dalla legge regionale n. 33/2005, delle parole «ed i muri perimetrali», considerando, percio', fabbricato ultimato anche quello privo dei muri perimetrali, in contrasto, peraltro, con la giurisprudenza della suprema Corte ormai consolidata in materia, che ha esattamente individuato le caratteristiche necessarie dei fabbricati (come la presenza dei muri perimetrali) ai fini della sanabilita' delle opere. Inoltre, la legge regionale n. 25/2007 prevede, all'art. 1, primo comma, lett. c), che, all'art. 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), primo comma, lett. d), della legge regionale n. 18/2004 come modificata dalla legge regionale n. 33/2005, dopo la parola «tutela», sia inserita la frase «qualora comportino l'inedificabilita' assoluta e siano stati imposti prima della realizzazione delle opere stesse», facendo, quindi, riferimento ai vincoli di inedificabilita' con riferimento ai quali la competenza a legiferare in materia di beni ambientali, artistici e monumentali spetta allo Stato. Infine, nel modificare i criteri di accesso per la presentazione delle domande di condono, senza contemporaneamente aver riaperto i termini per la presentazione delle istanze, la legge regionale in esame crea la possibilita' che vengano accolte domande di sanatoria, comunque presentate nei termini di legge e all'origine (in base alla precedente normativa) non conformi, ma legittimate dalle nuove disposizioni e che possono, quindi, tradursi in un provvedimento favorevole per gli istanti. In tal modo, discriminando soggetti che, pur versando nelle stesse condizioni, non avevano avanzato richiesta di sanatoria in quanto all'epoca non legittimati, la legge regionale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
P. Q. M. Si conclude perche' la legge n. 25/2007 della Regione Basilicata sia dichiarata costituzionalmente illegittima. Si produrra' l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2008. Roma, addi' 14 febbraio 2008 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri