RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2008 , n. 14
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale
depositato  in  cancelleria  il  25 febbraio 2008 (del Presidente del
                       Consiglio dei ministri)

(GU n. 13 del 19-3-2008) 
 
 
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  ex  lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale
ha  il  proprio  domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei
confronti  della  Regione  Basilicata in persona del Presidente della
Giunta    regionale    per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della legge regionale Basilicata n. 25 del 18 dicembre
2007,  recante  modifica  ed  integrazione  alla  legge  regionale 12
novembre  2004, n. 18, in materia di sanatoria degli abusi edilizi di
cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, pubblicata nel B.U.R.
n. 58  del  19  dicembre  2007,  giusta  delibera  del  Consiglio dei
ministri in data 14 febbraio 2008.
   Con  la  legge  n. 25/2007  indicata  in epigrafe, composta di tre
articoli,  la  Regione  Basilicata interviene su una precedente legge
regionale  in  materia  di  sanatoria  degli  abusi  edilizi  di  cui
all'articolo   32   del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito  con  modificazioni  in  legge  24  novembre 2003, n. 326,
prevedendo  modifiche  ed  integrazioni della precedente disciplina e
comportando,  quindi,  un  significativo ampliamento delle ipotesi in
cui sia possibile chiedere il c.d. «condono edilizio».
   E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la
Regione   Basilicata  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione   della  normativa  costituzionale,  come  si  confida  di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
                             M o t i v i
Violazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 3 e
97 della Costituzione.
   L'articolo  1  della  legge  regionale  n. 18/2007 citata prevede,
infatti,  modifiche  a precedenti norme della legislazione regionale,
segnatamente,  la  legge  regionale  12  novembre  2004,  n. 18  come
modificata  dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33, in materia
di  sanatoria  di  abusi edilizi, comportando di fatto un ampliamento
delle  ipotesi  in  cui  e'  possibile  richiedere  il  c.d. «condono
edilizio».
   L'articolo  2  dispone, al primo comma, la proroga del termine del
31  dicembre  2007  contenuto  nell'art.  2, primo comma, della legge
regionale  n. 33/2005,  al  31  dicembre  2008, ed, al secondo comma,
dispone  la  proroga  del  termine  del  31  dicembre 2007, contenuto
nell'art.  2,  secondo comma, della legge regionale n. 33/2005, al 31
dicembre 2008.
   Tali disposizioni eccedono dalle competenze regionali in quanto il
termine   massimo  per  l'emanazione  della  normativa  regionale  di
dettaglio   e'   stato   indicato   dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni in
legge  30 luglio 2004, n. 191, in quattro mesi dall'entrata in vigore
del medesimo decreto-legge (12 novembre 2004).
   Tale  termine  e'  stato  indicato  come  perentorio  dalla  Corte
costituzionale,  con  le  sentenze n. 196/2004 e n. 49/2006, tanto da
prevedere  che «ove le regioni non esercitino il proprio potere entro
il   termine  prescritto  non  potra'  che  trovare  applicazione  la
disciplina  dell'art.  32  e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 296
del 2003, cosi' come convertito in legge n. 326 del 2003».
   Poiche'  la Regione Basilicata, alla data del 12 novembre 2004, ha
esaurito  l'esercizio  di  tale  potere  legislativo, le disposizioni
contenute  nell'articolato  si  pongono  come lesive del principio di
leale collaborazione e del principio della certezza del diritto posto
a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera collettivita'.
   D'altronde,  che  la  legge regionale n. 25/2007 non sia meramente
esplicativa  dei  principi  e  dell'assetto dettato con la precedente
normativa  di  cui  alle citate leggi regionali n. 18/2004 e 33/2005,
risulta  evidente  dal contenuto precettivo dell'art. 1, primo comma,
in  particolare,  lett.  a),  c),  d) ed e), per effetto del quale si
amplia  significativamente  la  casistica  degli interventi ammessi a
sanatoria  con  la soppressione, effettuata alla lett. a), all'art. 2
(Definizioni),   primo   comma,   lett.  d),  della  legge  regionale
n. 18/2004,  come  modificata dalla legge regionale n. 33/2005, delle
parole  «ed  i  muri  perimetrali», considerando, percio', fabbricato
ultimato  anche  quello  privo  dei  muri  perimetrali, in contrasto,
peraltro, con la giurisprudenza della suprema Corte ormai consolidata
in   materia,  che  ha  esattamente  individuato  le  caratteristiche
necessarie  dei fabbricati (come la presenza dei muri perimetrali) ai
fini della sanabilita' delle opere.
   Inoltre,  la legge regionale n. 25/2007 prevede, all'art. 1, primo
comma,   lett.  c),  che,  all'art.  3  (Opere  non  suscettibili  di
sanatoria),  primo  comma, lett. d), della legge regionale n. 18/2004
come  modificata  dalla  legge  regionale  n. 33/2005, dopo la parola
«tutela»,    sia    inserita    la    frase    «qualora    comportino
l'inedificabilita'   assoluta  e  siano  stati  imposti  prima  della
realizzazione  delle  opere  stesse», facendo, quindi, riferimento ai
vincoli  di inedificabilita' con riferimento ai quali la competenza a
legiferare  in  materia  di  beni ambientali, artistici e monumentali
spetta allo Stato.
   Infine,  nel  modificare i criteri di accesso per la presentazione
delle  domande  di  condono, senza contemporaneamente aver riaperto i
termini  per  la  presentazione  delle istanze, la legge regionale in
esame  crea la possibilita' che vengano accolte domande di sanatoria,
comunque  presentate nei termini di legge e all'origine (in base alla
precedente  normativa)  non  conformi,  ma  legittimate  dalle  nuove
disposizioni  e  che  possono,  quindi,  tradursi in un provvedimento
favorevole per gli istanti.
   In tal modo, discriminando soggetti che, pur versando nelle stesse
condizioni,  non  avevano  avanzato  richiesta di sanatoria in quanto
all'epoca  non  legittimati,  la legge regionale si pone in contrasto
con   il  principio  di  uguaglianza  di  cui  all'articolo  3  della
Costituzione  e  con  il principio di ragionevolezza, imparzialita' e
buon  andamento  dell'Amministrazione  di  cui  all'articolo 97 della
Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  conclude  perche' la legge n. 25/2007 della Regione Basilicata
sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
   Si  produrra'  l'estratto  della  deliberazione  del Consiglio dei
ministri del 14 febbraio 2008.
     Roma, addi' 14 febbraio 2008
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri

  

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