Ricorso n. 14 del 3 marzo 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2009 , n. 14
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2009 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
(GU n. 13 del 1-4-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Potenza, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata del 24 dicembre 2008, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 60 - parte I del giorno 29 dicembre 2008, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2009», per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 20 febbraio 2009. 1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 60, Parte I, del 29 dicembre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, recante «Disposizione per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2009». L'articolo 10, comma 4, di tale legge dispone testualmente: «La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete, di cui al precedente art. 9, e di cui all'art. 3, comma 2, lettere a.2), a.5) c), d) della l.r. n. 9/2007, e' realizzata tramite la disciplina della denuncia realizzata tramite la disciplina della denuncia di inizio attivita' (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i. Tale disciplina e' integralmente sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. In tal caso il titolare dell'impianto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta alla Regione Basilicata ed ai Comuni interessati la denuncia di inizio attivita' accompagnata da una relazione asseverata a firma di progettista abilitati ai sensi del richiamato d.P.R. n. 380/2001». 2. - Tale comma e' da ritenere costituzionalmente illegittimo. L'articolo 10 della legge in esame introduce un procedimento semplificato applicabile per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 387/2003, ovvero degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta. In particolare, il comma 4 dell'articolo 10 stabilisce che per la costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita' (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i.). Tale disciplina e' integralmente sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003. Tra gli impianti di cui all'articolo 9 della legge regionale in esame, figurano al comma 1, lettera c), gli impianti alimentati da fonti non fossili, di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 387/2003, per una potenza installata complessiva massima di 200 MW. Tuttavia l'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 dispone che «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». Inoltre, l'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 59/2005 (recante l'attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) stabilisce che «Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto». Infatti, gli impianti di combustione con potenza termica di combustione superiore a 50 MW, anche alimentati da fonti rinnovabili, rientrano nell'attivita' di cui al punto 1.1. dell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione in forma scritta a norma dell'articolo 2 della direttiva stessa. Alla luce di quanto sopraesposto, la norma impugnata - autorizzando la messa in esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, soggetti alla direttiva IPPC, sulla base di una semplice DIA, anziche' in seguito ad apposito provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorita' competente - si pone in contrasto con la legislazione nazionale e comunitaria in materia. L'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 31/2008, infatti, poiche' disciplina una materia di legislazione esclusiva dello Stato in modo difforme dalla normativa statale di riferimento - in particolare, dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 - viola l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Corte cost. 25 novembre 2008, n. 387).
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'articolo 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2009 e della relazione allegata al verbale; 2) copia dell'impugnata legge regionale n. 31/2008. Roma, addi' 21 febbraio 2009 L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena