RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2009 , n. 14
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  3  marzo  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). 
 
(GU n. 13 del 1-4-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Basilicata, in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale in carica, con sede in Potenza, per la  declaratoria
di incostituzionalita' e conseguente annullamento  dell'articolo  10,
comma 4, della legge della Regione Basilicata del 24  dicembre  2008,
n. 31, pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  n.  60 -
parte I del giorno 29 dicembre 2008,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  annuale  e  pluriennale  della
Regione Basilicata -  Legge  finanziaria  2009»,  per  contrasto  con
l'articolo 117, secondo comma, lettera l),  della  Costituzione  e  a
cio' a seguito della determinazione del  Consiglio  dei  ministri  di
impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta  del
20 febbraio 2009. 
    1. - Nel Bollettino ufficiale della  Regione  Basilicata  n.  60,
Parte I, del 29 dicembre 2008, risulta pubblicata la legge  regionale
24 dicembre 2008, n. 31, recante «Disposizione per la formazione  del
bilancio  di  previsione  annuale   e   pluriennale   della   Regione
Basilicata - Legge finanziaria 2009». 
    L'articolo 10, comma 4, di tale legge dispone testualmente: 
        «La costruzione e la gestione degli impianti,  infrastrutture
e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla  rete,  di
cui al precedente art. 9, e di cui all'art. 3, comma 2, lettere a.2),
a.5) c), d) della l.r. n. 9/2007, e' realizzata tramite la disciplina
della denuncia realizzata tramite la  disciplina  della  denuncia  di
inizio attivita' (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
d.P.R. n. 380/2001 e s.m.  e  i.  Tale  disciplina  e'  integralmente
sostitutiva dell'autorizzazione di cui  all'art.  12  del  d.lgs.  n.
387/2003. In tal caso il titolare dell'impianto, almeno trenta giorni
prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  alla   Regione
Basilicata ed ai Comuni interessati la denuncia di  inizio  attivita'
accompagnata da una  relazione  asseverata  a  firma  di  progettista
abilitati ai sensi del richiamato d.P.R. n. 380/2001». 
    2. - Tale comma e' da ritenere costituzionalmente illegittimo. 
    L'articolo 10 della legge  in  esame  introduce  un  procedimento
semplificato applicabile per la realizzazione degli impianti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.  387/2003,  ovvero
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili  non  programmabili  o
comunque non assegnabili ai  servizi  di  regolazione  di  punta.  In
particolare, il comma  4  dell'articolo  10  stabilisce  che  per  la
costruzione e la gestione  degli  impianti,  infrastrutture  e  opere
connesse,  ivi  incluse  le  opere  di  connessione  alla  rete,   e'
sufficiente la  denuncia  di  inizio  attivita'  (DIA)  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380/2001 e s.m.  e  i.).
Tale disciplina e' integralmente sostitutiva  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003. 
    Tra gli impianti di cui all'articolo 9 della legge  regionale  in
esame, figurano al comma 1, lettera c), gli  impianti  alimentati  da
fonti non fossili, di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 387/2003,  per
una potenza installata complessiva massima di 200 MW. 
    Tuttavia l'articolo 12 del d.lgs. n.  387/2003  dispone  che  «la
costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...) sono soggetti ad  una
autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province
delegate dalla regione,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico». 
    Inoltre, l'articolo 1, comma 5, del d.lgs.  n.  59/2005  (recante
l'attuazione  integrale  della  Direttiva  96/61/CE   relativa   alla
prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento)  stabilisce  che
«Per gli impianti di produzione di energia  elettrica  alimentati  da
fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a  modifiche  sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12  del
decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  e'  rilasciata  nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto». 
    Infatti, gli impianti  di  combustione  con  potenza  termica  di
combustione superiore a 50 MW, anche alimentati da fonti rinnovabili,
rientrano nell'attivita' di cui al punto 1.1. dell'allegato  1  della
direttiva 96/61/CE e sono soggetti al rilascio  di  un'autorizzazione
in forma scritta a norma dell'articolo 2 della direttiva stessa. 
    Alla  luce  di  quanto  sopraesposto,  la   norma   impugnata   -
autorizzando la messa in  esercizio  di  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati  da  fonti  rinnovabili,  soggetti  alla
direttiva IPPC, sulla base di una semplice DIA, anziche'  in  seguito
ad apposito provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorita'
competente - si pone in contrasto con  la  legislazione  nazionale  e
comunitaria in materia. 
    L'articolo  10,  comma  4,  della  legge  regionale  n.  31/2008,
infatti, poiche' disciplina una  materia  di  legislazione  esclusiva
dello Stato in modo difforme dalla normativa statale di riferimento -
in particolare, dall'articolo 12  del  d.lgs.  n.  387/2003  -  viola
l'articolo 117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,  ai
sensi del quale lo Stato ha  legislazione  esclusiva  in  materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Corte cost. 25 novembre 2008,
n. 387). 

        
      
                              P. Q. M. 
    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  come  in  epigrafe
rappresentato e difeso chiede che codesta Corte costituzionale voglia
dichiarare illegittimo e quindi annullare  l'articolo  10,  comma  4,
della legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre  2008.  Si
depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 20 febbraio 2009 e della relazione allegata al verbale; 
        2) copia dell'impugnata legge regionale n. 31/2008. 
          Roma, addi' 21 febbraio 2009 
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena 

    

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