RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 Gennaio 2005 - 31 Gennaio 2005 , n. 14

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 7 del 16-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato, contro la
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale
12 novembre 2004, n. 40, concernente «Interventi regionali per
promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto
alla sicurezza dei cittadini», pubblicata nel B.U.R.A. n. 35 del 26
novembre 2004.


F a t t o

Con la legge regionale indicata in epigrafe la Regione Abruzzo -
dichiarato (art. 1) l'intento di «concorre(re) a garantire nel
proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini» e di
sostenere «iniziative tendenti all'integrazione delle politiche
sociali e territoriali sulla sicurezza ... con l'azione di contrasto
della criminalita', di competenza degli organi dello Stato» -
promuove una serie di interventi ed iniziative in materia di
sicurezza dei cittadini «in accordo con lo Stato, cui resta
attribuita la potesta' legislativa esclusiva».
Nel contempo, per la consulenza generale all'organo deliberativo
(giunta regionale) e per la valutazione dei progetti specifici da
finanziarsi ai suddetti fini, l'art. 6 della stessa legge regionale
prevede l'istituzione del «Comitato scientifico regionale permanente
per le politiche della sicurezza e della legalita», definendone nel
successivo art. 7 le relative funzioni.
In particolare, la lettera e) del comma unico di tale art. 7
individua la seguente competenza del Comitato: «presenta alla giunta
regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del
territorio della Regione Abruzzo;».
E la successiva lettera f) aggiunge: «svolge attivita' di studio
e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e
dell'Unione europea;».
Siffatte attribuzioni, connotate dall'ampiezza e genericita' del
relativo testo, inducono a riscontrare un evidente riferimento alla
materia della «sicurezza pubblica» di cui alla riserva statale in via
esclusiva, contemplata dall'art. 117, secondo comma, lettera h) della
Costituzione.
Pertanto avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri
intervenuta in data 21 gennaio 2005, con il presente ricorso promuove
questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127,
comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di

D i r i t t o

Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.
Le previsioni di cui alle lettere e) e f) dell'art. 7 della legge
della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2004 esulano dalla
competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera h) della Costituzione.
E' ben noto che - con riferimento a tale previsione
costituzionale - codesta Corte ha avuto modo di constatare (cfr.
sent. 26 luglio 2002, n. 407) che il contesto specifico che riproduce
pressoche' integralmente l'art. 1, comma 3, lettera l) della legge
n. 59 del 1997 induce, in ragione della connessione testuale con
«ordine pubblico» e dell'esclusione esplicita della «polizia
amministrativa locale», nonche' in base ai lavori preparatori, ad una
interpretazione restrittiva della nozione di «sicurezza pubb1ica».
Questa, secondo l'indirizzo tradizionale di codesta Corte, e' da
configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa
e locale, come settore riservato allo Stato relativo alle misure
inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine
(cfr. sent. 13 gennaio 2004, n 6).
E' peraltro certo che in tale competenza statale esclusiva
rientra la disciplina della polizia di sicurezza, soltanto alla quale
spetta di «adottare le misure preventive e repressive dirette al
mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni
giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali
si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale,
nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro
beni» (Corte cost., sent. 21 ottobre 2003, n 311).
Sicche' «la competenza legislativa in materia, come gia' prima
della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e'
oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del
secondo comma dell'art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha
riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione
dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto
strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede»
(cosi sempre sent. n. 311/2003 cit.).
Orbene, tanto premesso, appare palese ed inequivoco che,
nonostante la correttezza degli intenti dichiarati in luoghi vari
della legge regionale de qua nel senso di non invadere la competenza
esclusiva statale, le funzioni attribuite al Comitato scientifico
regionale dalle lettere e) e f) dell'art. 7 di tale legge esulano
dalla competenza regionale in materia di «polizia amministrativa
locale» e straripano, invece, nella competenza generale statuale in
materia di «sicurezza pubblica».
Quando infatti si prevede la predisposizione di una «relazione
annuale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione
Abruzzo» e si attribuisce la competenza a svolgere «attivita' di
studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo
nazionale», e' evidente che si stanno individuando funzioni
tipicamente spettanti allo Stato in via esclusiva nella materia della
sicurezza pubblica, intesa come prevenzione e repressione di tutti i
comportamenti criminosi: ne' a fugare tale conseguenza vale la
(ovvia) restrizione all'ambito territoriale regionale, perche' cio'
che rileva e' la qualita' e la consistenza dei compiti attribuiti.
Pertanto le previsioni della normativa regionale abruzzese
indicate in epigrafe dovranno essere dichiarate illegittime rispetto
al richiamato parametro costituzionale dell'art. 117, secondo comma,
lettera h).



P. Q. M.
Chiede, che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle
suindicate disposizioni della legge regionale in epigrafe.
Roma, addi' 24 gennaio 2005
Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo

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