RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006, n. 14
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4  febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
 
(GU n. 9 dell'1-3-2006)
                               
    L'Assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il  disegno  di  legge n. 1095 - stralcio V dal
titolo  «Riproposizione di norme in materia di territorio», pervenuto
a  questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  regiona1e,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084,  recante «Misure fianziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
ecce1lentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  commissione  bilancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    Il  provvedimento  legislativo  riproduce  quasi integralmente le
disposizioni  contenute nell'art. 26, commi 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e
15   del   disegno   di  legge  1084  attinenti  tutte  alla  materia
dell'edilizia  ed  urbanistica,  che  a  vario  titolo  e per diverse
motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.
    In particolare:
        1) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7
appaiono  lesive  dei  principi  di  cui  agli artt. 3, 9 e 114 della
Costituzione  in  quanto,  ampliando  la  portata  delle disposizioni
statali  di  cui  all'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 in
materia   di   condono  edilizio,  legittimano  in  Sicilia  condotte
penalmente  sanzionate  nel  resto del territorio nazionale. Le norme
suddette  infatti  consentono  la  sanatoria  edilizia  per  le nuove
costruzioni  di tipo non residenziale ultimate entro il 31 marzo 2003
e con cubatura fino a 3.000 mc ed escludono l'acquisizione del parere
delle  autorita'  preposte  alla tutela dei vincoli nei casi di opere
abusive  realizzate  in  zone  che  sono  state  soggette  a  vincolo
successivamente  alla loro edificazione. Tale ultima disposizione, in
particolare,  costituisce una evidente compromissione degli interessi
sottesi   alla   tutela   del   patrimonio  culturale,  ambientale  e
paesaggistico,   giacche'   impedisce   all'autorita'  preposta  alla
relativa  tutela di esprimere il proprio motivato parere e di apporre
prescrizioni  specifiche  per rendere compatibile il manufatto con il
bene oggetto della tutela;
        2)    la   disposizione   di   cui   all'art. 1,   comma   8,
nell'introdurre,   con   finalita'   senza   dubbio   meritevoli,  la
certificazione  della  qualita' edilizia ed abitativa quale titolo di
priorita'   per   l'ammissione   alle   agevolazioni,  provvidenze  e
facilitazioni,  viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte
in  cui  pur riconoscendo la necessita' di una pluralita' di soggetti
abilitati  al rilascio della certificazione da iscrivere in un elenco
speciale  previo  bando  ad  evidenza  pubblica, individua in sede di
prima  applicazione  un  unico  istituto  (ISCAA), senza nel contempo
fissare  un  termine  per  l'adozione  del decreto di istituzione del
suddetto elenco speciale;
        3)  la  disposizione  di  cui  al  nono  comma, limitatamente
all'inciso  «e  delle iniziative private» viola gli artt. 9, 97 e 114
della  Costituzione  in  quanto,  nel prevedere la possibilita' per i
privati  di  realizzare  insediamenti  produttivi  in  verde agricolo
nell'ambito  di  progetti  integrati  territoriali,  nei programmi di
riqualificazione  urbana  e  sviluppo del territorio (PRUSST) nonche'
nei  patti territoriali o nei contratti d'area, costituisce un palese
vulnus dell'autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete
l'attivita'   di   pianificazione   e  gestione  del  territorio  con
conseguenze  negative  per  un'adeguata  tutela dell'ambiente e degli
interessi della collettivita' che vi risiede;
        4)  il  comma  12  dello  stesso  art. 1 in quanto estende la
deroga  di cui all'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4
consentendo  la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura
di  spazi interni con strutture precarie anche su aree o immobili del
demanio  marittimo  ad opera del concessionario o del locatario senza
necessita'  di autorizzazione o concessione, si pone in contrasto con
gli  artt.  9  e  97  della  Costituzione.  E' di palmare evidenza il
nocumento  che  in  tal  modo  si  arreca alla particolare tutela del
demanio  marittimo,  che  verrebbe esposto ad interventi senza alcuna
possibilita'  di  preventiva  valutazione  circa  la compatibilita' e
l'impatto;
        5)  il  comma  13  dell'art.  1  e' anch'esso censurabile per
violazione  degli  artt.  9,  97  e  114 della Costituzione in quanto
consente   la   realizzazione   in  verde  agricolo  di  insediamenti
produttivi  pur  se  limitatamente  a  quelli ammessi a finanziamento
pubblico secondo i bandi del POR Sicilia;
        6) parimenti il comma 14 dell'art. 1 e' meritevole di censura
per  violazione  degli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione in quanto
prevede  la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per
il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo;
        7)  lesiva  dei  principi  di  cui  agli artt. 97 e 114 della
Costituzione  e' infine la previsione dell'art. 1, commi 10 e 11 che,
pure  sorretta  da  valide  finalita'  nell'introdurre  una normativa
derogatoria  a  favore delle esigenze abitative di soggetti portatori
di  handicap,  prevede  un vincolo di durata assai limitata nel tempo
(tre  anni) ai fini della variazione di destinazione d'uso, vendita o
locazione  a  terzi.  Nei  fatti,  verosimilmente,  la norma potrebbe
essere  distorta  nell'applicazione  e  consentire  l'ampliamento  di
cubature   eccessive   rispetto  ai  fini,  in  deroga  ai  parametri
urbanistici  vigenti,  da  utilizzarsi per soggetti diversi da quelli
originari.

        
      
                              P. Q. M.
    E con rierva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello  Stato  per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto
speciale,  con  il presente atto impugna i sottoelencati articoli del
disegno  di  legge  n. 1095/stralcio V dal titolo: «Riproposizione di
norme  in  materia  di  territorio», approvato dall'ARS il 20 gennaio
2006:
        art.  1, commi 2, 3,4, 5, 6 e 7 per violazione degli artt. 3,
9 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;
        art. 1,  comma  8  per  violazione  degli  artt. 3 e 97 della
Costituzione;
        art. 1,  comma 9 per violazione degli artt. 9, 97 e 114 della
Costituzione;
        art. 1,  commi  10  e  11 per violazione degli artt. 97 e 114
della Costituzione;
        art. 1,  comma  12  per  violazione.degli  artt. 9 e 97 della
Costituzione;
        art. 1,  commi 13 e 14 per violazione degli artt. 9, 97 e 114
della Costituzione.
    Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace

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